CA
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/03/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Gianluca Actis Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138/2015 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04.12.2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Reggio Calabria, alla Via Frà Gesualdo Melacrinò n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Sergio Nesci (PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
1) (C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Reggio Calabria, alla Via Crisafi n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Antonino
Cintorino (PEC: e Andrea Romeo (PEC: Email_2
, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, Email_3
2) (C.F.: ) (già già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C, presso lo studio dell'Avv.
Giulia Napoli (PEC: , che la rappresenta e difende Email_4 giusta procura in atti,
APPELLATI
NONCHE'
1) (C.F.: ), CP_5 C.F._3
2) (C.F.: , Controparte_6 C.F._4
APPELLATI
CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 776 del
05/20.08.2014.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgimento del giudizio di primo grado è compendiato nella sentenza del Tribunale impugnata: “Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2009,
citava in giudizio il sig. nella qualità di Parte_1 CP_5
venditore-costruttore, il geom. nella qualità di direttore dei Controparte_1
lavori relativamente all'impianto di isolamento termico, nonché l'architetto CP_6
nella qualità di direttore dei lavori, chiedendo al giudice adito la condanna dei
[...]
suddetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per difformità e vizi occulti presenti nell'appartamento acquistato dall'attore, sito al piano terra rialzato di un maggior complesso condominiale residenziale denominato patio di via Foggia sito in Locri alla Via Foggia. Chiedeva, al contempo, l'attore la condanna degli stessi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni, già quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo, pari ad euro 88.380,00, oltre a quelli morali per i disagi subiti ed alle spese giudiziali sostenute (comprensive di quelle sostenute per l'ATP). Deduceva, a tal fine, l'attore che dopo la stipula del contratto di acquisto dell'unità immobiliare descritta a rogito notaio in data Per_1
28 maggio 2008, lo stesso, a decorrere dal mese di luglio 2008, andava ad utilizzare detto immobile come propria abitazione riscontrando, a seguito delle prime piogge, problemi di infiltrazioni lungo tutto il perimetro esterno della casa ed in particolare negli angoli in prossimità dei balconi degli appartamenti superiori, delle travi e dei solai di piano oltre che delle rifiniture. Deduceva altresì l'attore, che previa denuncia dei difetti al venditore costruttore, lo stesso dava incarico ad un tecnico di fiducia di individuare le cause dei vizi e dei difetti lamentati, anche ai fini di una loro quantificazione, salvo apprendere che la causa dei danni era riconducibile a vizi di costruzione nell'esecuzione dei lavori effettuati in violazione delle prescrizioni stabilite nel capitolato di appalto e nel progetto depositato presso il Comune di Locri di cui al preliminare di vendita allegato in atti e propedeutico al rogito definitivo. Evidenziava, più in particolare, l'attore che l'origine delle infiltrazioni lamentate era riconducibile ad un cattivo isolamento termico ed acustico tra l'interno e l'esterno dell'immobile compravenduto posto che, nel realizzare la tamponatura esterna dell'unità immobiliare acquistata, veniva fatto uso di una sola fila di mattoni termo blocco omettendo di realizzare il doppio muro con camera d'aria, il tutto in violazione delle condizioni fissate nel capitolato d'appalto. Ciò premesso, l'attore deduceva che il pregiudizio in suo danno, fonte di responsabilità a carico dei convenuti, derivava proprio dalle deficienze costruttive dell'immobile acquistato che, oltre ad incidere sulla statica dell'edificio, andavano ad interessare anche la funzionalità, abitabilità e godibilità dello stesso. In particolare deduceva il il danno alla salute sua e dei suoi familiari, Pt_1
derivava dall'insalubrità dell'ambiente ove era andato a vivere proprio per la presenza di muffe formatesi per le suddette infiltrazioni. Quanto dedotto, poteva, ad avviso del farsi rientrare nelle ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. per Pt_1
gravi difetti dell'edificio, posta la grave menomazione che si riversava sulla stessa godibilità dell'immobile acquistato. A tal fine, ed anche con la dichiarata finalità di quantificare in danni patrimoniali, l'attore avanzava ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al medesimo Tribunale di Locri che si concludeva con il deposito della CTU a firma del geom. depositata il 10 settembre 2009, fascicolo Persona_2
di cui l'attore a fini probatori chiedeva l'acquisizione nel presente giudizio. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_1
preliminarmente, chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato erroneamente convenuto in giudizio nella qualità di direttore dei lavori, qualità dallo stesso non rivestita avendo ricevuto unicamente l'incarico di progettista del fabbricato. Lo stesso eccepiva infatti che il progetto esecutivo e la direzione dei lavori era stata affidata esclusivamente all'architetto . Controparte_6
Eccepiva altresì l'improcedibilità/inammissibilità della domanda risarcitoria non avendo l'attore avanzato denuncia al Comune per difformità urbanistiche del fabbricato nel termine annuale e decadenziale prescritto dall'art. 36 legge n. 10 del
1991 e art. 134 d.p.r. n. 38 del 2001. Chiedeva, al contempo, il differimento della prima udienza di comparizione al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della quale terza chiamata in garanzia. Si costituiva la Controparte_4 [...]
chiamata in causa la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_4
subordinatamente alla dichiarazione di improcedibilità della stessa attesa la decadenza dall'esercizio del diritto all'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 36 legge n. 10 del 1991.
Non si costituivano in giudizio e , che rimanevano CP_5 Controparte_6
contumaci. Veniva acquisito preliminarmente il fascicolo avente il n. di RG 369/2009 relativo all'accertamento tecnico preventivo, indi si procedeva all'escussione dei testi.
Indi la causa, all'udienza del 9 maggio 2014, veniva riservata per la decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 776 del 05/20.08.2014, dichiarava inammissibile la domanda e compensava tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale rilevava che la denuncia ex art. 134 D.P.R. 2001 n.
380 era stata effettuata tardivamente dal sig. in data 08.02.2010, mentre dalla Pt_1 documentazione agli atti di causa (raccomandata a.r. del 13.11.2008) e dalle emergenze della prova testimoniale, risultava che egli fosse stato a conoscenza delle gravi irregolarità strutturali dell'immobile quanto meno dalla data del 13.11.2008, così effettuando la detta denuncia ben oltre l'anno dalla conoscenza dei fatti.
Inoltre il Tribunale evidenziava che il sig. addivenendo alla stipula del Pt_1
definitivo atto di compravendita il 28.05.2008 anche se l'immobile non era stato realizzato in conformità agli elaborati di progetto, al capitolato di appalto ed alla planimetria (come indicato nel contratto preliminare di vendita), immettendosi nel possesso del bene acquistato senza avere ancora ottenuto il prescritto attestato di agibilità dello stesso ed in assenza delle relative certificazioni energetiche, si era di fatto assunto il rischio inerente ad eventuali difetti strutturali, prestando consenso, anche tacito o implicito, riguardo all'attività edilizia fino a quel momento posta in essere;
né la norma invocata prevedeva che l'acquirente avesse esatta conoscenza delle difformità, richiedendo invece solo la costatazione delle stesse anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, indicando quale termine iniziale del decorso della prevista decadenza proprio la costatazione o la mera conoscenza della difformità.
Con atto di citazione notificato il 06.03.2015 il sig. , Parte_1
lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia, proponeva appello avverso la sentenza n. 776 del 05/20.08.2014 del Tribunale di Locri, chiedendone la riforma e/o l'annullamento, all'uopo convenendo in giudizio il sig. la Controparte_1 [...]
il sig. e il sig. . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
In particolare, l'appellante lamentava: a) l'errore del Tribunale nell'applicare la norma di cui all'art. 134 D.P.R. 380/2011 anche nei confronti dei direttori dei lavori sigg.ri e invece che soltanto nei confronti Controparte_1 Controparte_6
del committente o del proprietario sig. ; b) l'errore del Tribunale nel far CP_5
risalire alla raccomandata datata 13.11.2008 la conoscenza in capo al sig. Pt_1
delle lamentate gravi irregolarità strutturali che, invece, erano state conosciute solo in seguito alle risultanze dell'elaborato peritale dell'incaricato geom. datato CP_7 21.03.2009; c) l'errore del Tribunale nel ritenere che la denunzia al di Locri CP_8
ex art. 134 D.P.R. 380/2011 fosse stata effettuata oltre il prescritto anno, visto che essa era stata effettuata il 08.02.2010 e la conoscenza dei vizi risaliva al 21.03.2009; d)
l'errore del Tribunale nel ritenere la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 134 D.P.R. 380/2011 dalla mera conoscenza delle difformità invece che dall'effettivo riscontro delle stesse.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna degli appellati, previa declaratoria di responsabilità, in solido tra loro e ciascuno per quanto di sua competenza, al pagamento della somma di € 88.380,00 emersa in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre al risarcimento in via equitativa dei danni morali e delle spese giudiziali effettuate;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria chiedeva disporsi C.T.U.
Si costituiva in giudizio il sig. resistendo e Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la (poi Controparte_4 [...]
e poi , resistendo e concludendo per il rigetto Controparte_3 Controparte_2
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituivano in giudizio i sigg.ri e . CP_5 Controparte_6
Questa Corte, con ordinanza del 19.07.2016, dichiarava la contumacia dei sigg.ri e , nonché disponeva C.T.U., che veniva espletata per CP_5 Controparte_9
il tramite del nominato Ing. . Persona_3
Questa Corte, con ordinanza del 26.07.2018, riteneva che il C.T.U. avesse esaustivamente risposto ai quesiti posti, nonché ai rilievi critici dei tecnici di parte, per cui fissava direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Questa Corte, con ordinanza del 03.04.2023, evidenziava l'irregolarità della notifica dell'atto di appello al sig. e autorizzava la rinotifica dello stesso CP_5
onde correttamente integrare il contraddittorio.
Nell'udienza collegiale del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
§1.- Innanzitutto va dichiarata la contumacia, oltre che del sig. , Controparte_6
altresì del sig. che, regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di CP_5
non doversi costituire.
§2.- Ai sensi del 1° comma dell'art. 29 D.P.R. 380/2001, il titolare del permesso a costruire, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista per le opere subordinate a , sono responsabili dell'attività edilizia effettuata e della Org_1
violazione delle prescrizioni in materia, nonché delle difformità dell'opera, rientrando nel novero dei soggetti legittimati passivi rispetto al regime sanzionatorio, avendo un rapporto di dominio effettivo con l'opera difforme.
Ne consegue il rigetto per infondatezza del primo motivo di appello.
§3.- Dall'esame della documentazione agli atti di causa e dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale è emerso, come già correttamente evidenziato dal
Tribunale, che il sig. aveva avuto conoscenza delle gravi Parte_1
difformità del fabbricato in questione, rispetto ai depositati progetti ed al capitolato di appalto, ben prima del 21.03.2009 quale data (di giuramento) della perizia di parte
(precedentemente) redatta dall'incaricato geom. CP_7
Infatti, proprio partendo dall'esame della predetta perizia di parte, in essa si legge che il geom. alle ore 15.00 circa del 05.12.2008 si era recato in CP_7
sopralluogo sull'unità immobiliare in Locri alla Traversa di Via Foggia snc per ricevere dal sig. (che all'epoca già abitava da tempo detto appartamento di sua Pt_1 proprietà, divenuto comunque sua residenza quanto meno dal mese di luglio del 2008, come da questi specificato nell'atto di citazione innanzi al Tribunale) l'incarico professionale in questione e nell'occasione producendo la “documentazione fotografica evidenziante lo stato dei luoghi ed in particolare le varie problematiche causate dalle infiltrazioni provenienti dall'esterno e i vizi di costruzione” (pag. 2 perizia tecnica di parte).
Tra le varie “problematiche” dell'immobile, il geom. subito individuava CP_7
(ancora pag. 2 perizia tecnica di parte), evidentemente trasmettendone immediata conoscenza al suo cliente sig. abitante l'immobile oggetto di perizia e Pt_1
chiaramente presente al sopralluogo, che “contrariamente a quanto evidenziato nella voce zona giorno e zona notte del capitolato di appalto, dove è specificata la realizzazione delle murature perimetrali del tipo a cassa vuota, con camera d'aria e pannello coibentato, dalla documentazione fotografica prima dei lavori, si evince che l'intero fabbricato è stato tamponato con mattone termoblocco della ditta Controparte_10
di Marina di Caulonia, senza realizzare la menzionata camera d'aria”.
[...]
Quindi, quanto meno già in data 05.12.2008 il sig. aveva avuto Pt_1
conoscenza piena e diretta, per il tramite del suo tecnico di parte, dei “vizi di costruzione” del suo appartamento e, in particolare, dell'utilizzo del “mattone termoblocco” al posto della “muratura a cassa vuota” prevista nel contratto di appalto
(e nella documentazione tecnica depositata al Comune), avendo ciò espressamente individuato il geom. sia dalla “documentazione fotografica prima dei lavori”, che CP_7
direttamente (addirittura individuando il tipo e la marca di “mattone termoblocco” utilizzato per la costruzione del fabbricato), in violazione del contratto di appalto e della relazione tecnica allegata al progetto depositato all'ufficio tecnico del Comune di
Locri.
Inoltre, dalla consulenza di parte a firma del geom. emerge (sempre pag. 2 CP_7
perizia tecnica di parte) la sussistenza di “documentazione fotografica prima dei lavori” raffigurante l'utilizzo nella costruzione del fabbricato del “mattone termoblocco” al posto della contrattualmente e tecnicamente prevista “muratura a cassa vuota”, avvalorante la deposizione dei testi escussi che dichiaravano la presenza del sig. sul cantiere all'epoca della costruzione del fabbricato e che questi aveva ivi Pt_1
scattato delle fotografie (teste sig. , escusso nell'udienza del Testimone_1
14.10.2011; teste sig. , escusso nell'udienza del 20.01.2012; teste sig. Tes_2 CP_7
, escusso nell'udienza del 20.01.2012).
[...]
Quindi, lo stesso geom. tecnico di parte del sig. ha ammesso -sia CP_7 Pt_1
nella consulenza tecnica di parte, che in sede di deposizione testimoniale- l'esistenza di fotografie scattate dal sig. all'epoca di costruzione dell'immobile (anno 2007), Pt_1
ritraenti l'utilizzo del “mattone termoblocco” nell'esecuzione delle mura del fabbricato, in violazione del contratto di appalto e della documentazione tecnica obbligatoriamente depositata presso il Comune di Locri, che invece prevedeva la costruzione in “muratura a cassa vuota”.
Ora, prescindendo dalla questione se il sig. avesse o meno dato il Pt_1
consenso all'utilizzo in variante del “mattone termoblocco”, ben sarebbe possibile, comunque, alla luce di quanto innanzi emergente, far risalire addirittura al 2007 (nel corso della costruzione dell'immobile e dello scatto delle fotografie citate dal geom.
la conoscenza e/o conoscibilità in capo al sig. della difformità della CP_7 Pt_1
costruzione rispetto alla normativa di cui al c.d. Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001.
Si aggiunga che, a seguito del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dal sig. il 23.05.2007, questi, con atto notarile del 28.05.2008, Pt_1
acquistava l'immobile in questione che, come indicato nello stesso atto di compravendita, risultava formalmente (ma, evidentemente, non effettivamente e, così, le parti dichiarando in atti il falso) edificato in conformità al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Locri e, addirittura, con la consegna di un attestato di qualificazione energetica da parte del direttore dei lavori (pure evidentemente falso), riservandosi le parti la consegna da parte del venditore all'acquirente di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, comprese le dichiarazioni di conformità, entro e non oltre il 15.06.2008.
E invece, con raccomandate del 21.09.2008 e del 13.11.2008, il sig. Pt_1
contestava al costruttore sig. , tutta una serie di mancanze e vizi dell'immobile, CP_5
di per sé impedenti sia qualunque dichiarazione di conformità dell'immobile compravenduto al permesso a costruire concesso dal Comune, che il rilascio del certificato di abitabilità e di un qualsivoglia attestato di qualificazione energetica dell'immobile stesso;
il tutto come ex post confermato anche dal geom. nella sua CP_7
perizia, pur sulla base della precedente documentazione, ma già all'epoca evidente e conosciuto dal sig. Pt_1
Perciò, anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
§4.- Ai sensi dell'art. 134 D.P.R. 380/2001, qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontrasse difformità della costruzione dalle norme del Testo Unico
Edilizia, deve farne denuncia al Comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno.
Nella fattispecie in esame, il sig. ha provveduto alla denunzia al Pt_1
ex art. 134 D.P.R. 380/2001 in data 08.02.2010 e, perciò, Org_2
tardivamente, dovendo farsi risalire il momento del “riscontro” effettivo delle difformità da parte del sig. alla data del: a) anno 2007, con il fabbricato in Pt_1
corso di costruzione, considerate le fotografie scattate dal sig. all'epoca e Pt_1
ritraenti, come poi confermato dallo stesso geom. l'utilizzo in costruzione di CP_7
“mattoni termoblocco” invece della prevista “muratura a cassa vuota”, nonché talmente evidenti da potersi addirittura individuare il tipo e la marca dei “mattoni termoblocco” utilizzati, quale violazione, vizio e difformità pienamente riconoscibile anche da parte dell'uomo medio statistico;
b) raccomandata del 21.09.2008 (ricevuta il 22.09.2008) e successiva del 13.11.2008 (ricevuta il 17.11.2008) di contestazione da parte del sig.
divenuto proprietario dell'immobile, al sig. , costruttore e venditore Pt_1 CP_5
dello stesso, di tutta una serie di vizi e difformità dell'appartamento in questione;
c) sopralluogo in data 05.12.2008 da parte del geom. nell'immobile abitato dal sig. CP_7 con il contestuale immediato riscontro delle violazioni, vizi e difformità, sia Pt_1
attraverso constatazione diretta, sia attraverso le fotografie precedentemente scattate e fornite dal sig. Pt_1
La successiva data del 21.03.2009, cui l'appellante vorrebbe far risalire la conoscenza dei vizi ai fini del decorso dell'anno previsto dall'art. 134 D.P.R. 380/2001,
è solo quella della mera asseverazione, con giuramento da parte del tecnico incaricato, della perizia (evidentemente precedentemente redatta), ben potendosi -ed anzi dovendosi- far risalire tale conoscenza quanto meno alla data del sopralluogo del
05.12.2008.
Ne consegue il rigetto altresì degli altri due motivi di appello, per evidente infondatezza degli stessi.
§5.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, cui si rimanda, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche, scaglione di riferimento da € 52.001 ad
€ 260.00, valori minimi stante la bassa complessità della questione- ed all'attività effettivamente svolta.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1
nei confronti del sig. della
[...] Controparte_1 Organizzazione_3
del sig. e del sig. , avverso la sentenza del
[...] CP_5 Controparte_6
Tribunale di Locri n. 776 del 05/20.08.2014, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il sig. al pagamento, in favore del sig. Parte_1 e della in persona del legale Controparte_1 Organizzazione_3
rappresentante pro-tempore, delle spese e competenze processuali del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno, in complessivi € 7.160,00 per competenze (di cui €
1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione, € 2.552,00 per fase decisionale), oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari e che ne hanno fatto richiesta;
nulla per spese nei confronti dei sigg.ri e perché contumaci;
CP_5 Controparte_6
3) restano definitivamente a carico dell'appellante sig. Parte_1
le spese di C.T.U. come già liquidate con decreto del 26.07.2018;
4) da atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.02.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
(dott. Gianluca Actis)
La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Gianluca Actis Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138/2015 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 04.12.2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Reggio Calabria, alla Via Frà Gesualdo Melacrinò n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Sergio Nesci (PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
1) (C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Reggio Calabria, alla Via Crisafi n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Antonino
Cintorino (PEC: e Andrea Romeo (PEC: Email_2
, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, Email_3
2) (C.F.: ) (già già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Pio XI n. 98/C, presso lo studio dell'Avv.
Giulia Napoli (PEC: , che la rappresenta e difende Email_4 giusta procura in atti,
APPELLATI
NONCHE'
1) (C.F.: ), CP_5 C.F._3
2) (C.F.: , Controparte_6 C.F._4
APPELLATI
CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 776 del
05/20.08.2014.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgimento del giudizio di primo grado è compendiato nella sentenza del Tribunale impugnata: “Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2009,
citava in giudizio il sig. nella qualità di Parte_1 CP_5
venditore-costruttore, il geom. nella qualità di direttore dei Controparte_1
lavori relativamente all'impianto di isolamento termico, nonché l'architetto CP_6
nella qualità di direttore dei lavori, chiedendo al giudice adito la condanna dei
[...]
suddetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per difformità e vizi occulti presenti nell'appartamento acquistato dall'attore, sito al piano terra rialzato di un maggior complesso condominiale residenziale denominato patio di via Foggia sito in Locri alla Via Foggia. Chiedeva, al contempo, l'attore la condanna degli stessi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni, già quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo, pari ad euro 88.380,00, oltre a quelli morali per i disagi subiti ed alle spese giudiziali sostenute (comprensive di quelle sostenute per l'ATP). Deduceva, a tal fine, l'attore che dopo la stipula del contratto di acquisto dell'unità immobiliare descritta a rogito notaio in data Per_1
28 maggio 2008, lo stesso, a decorrere dal mese di luglio 2008, andava ad utilizzare detto immobile come propria abitazione riscontrando, a seguito delle prime piogge, problemi di infiltrazioni lungo tutto il perimetro esterno della casa ed in particolare negli angoli in prossimità dei balconi degli appartamenti superiori, delle travi e dei solai di piano oltre che delle rifiniture. Deduceva altresì l'attore, che previa denuncia dei difetti al venditore costruttore, lo stesso dava incarico ad un tecnico di fiducia di individuare le cause dei vizi e dei difetti lamentati, anche ai fini di una loro quantificazione, salvo apprendere che la causa dei danni era riconducibile a vizi di costruzione nell'esecuzione dei lavori effettuati in violazione delle prescrizioni stabilite nel capitolato di appalto e nel progetto depositato presso il Comune di Locri di cui al preliminare di vendita allegato in atti e propedeutico al rogito definitivo. Evidenziava, più in particolare, l'attore che l'origine delle infiltrazioni lamentate era riconducibile ad un cattivo isolamento termico ed acustico tra l'interno e l'esterno dell'immobile compravenduto posto che, nel realizzare la tamponatura esterna dell'unità immobiliare acquistata, veniva fatto uso di una sola fila di mattoni termo blocco omettendo di realizzare il doppio muro con camera d'aria, il tutto in violazione delle condizioni fissate nel capitolato d'appalto. Ciò premesso, l'attore deduceva che il pregiudizio in suo danno, fonte di responsabilità a carico dei convenuti, derivava proprio dalle deficienze costruttive dell'immobile acquistato che, oltre ad incidere sulla statica dell'edificio, andavano ad interessare anche la funzionalità, abitabilità e godibilità dello stesso. In particolare deduceva il il danno alla salute sua e dei suoi familiari, Pt_1
derivava dall'insalubrità dell'ambiente ove era andato a vivere proprio per la presenza di muffe formatesi per le suddette infiltrazioni. Quanto dedotto, poteva, ad avviso del farsi rientrare nelle ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. per Pt_1
gravi difetti dell'edificio, posta la grave menomazione che si riversava sulla stessa godibilità dell'immobile acquistato. A tal fine, ed anche con la dichiarata finalità di quantificare in danni patrimoniali, l'attore avanzava ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al medesimo Tribunale di Locri che si concludeva con il deposito della CTU a firma del geom. depositata il 10 settembre 2009, fascicolo Persona_2
di cui l'attore a fini probatori chiedeva l'acquisizione nel presente giudizio. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_1
preliminarmente, chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato erroneamente convenuto in giudizio nella qualità di direttore dei lavori, qualità dallo stesso non rivestita avendo ricevuto unicamente l'incarico di progettista del fabbricato. Lo stesso eccepiva infatti che il progetto esecutivo e la direzione dei lavori era stata affidata esclusivamente all'architetto . Controparte_6
Eccepiva altresì l'improcedibilità/inammissibilità della domanda risarcitoria non avendo l'attore avanzato denuncia al Comune per difformità urbanistiche del fabbricato nel termine annuale e decadenziale prescritto dall'art. 36 legge n. 10 del
1991 e art. 134 d.p.r. n. 38 del 2001. Chiedeva, al contempo, il differimento della prima udienza di comparizione al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della quale terza chiamata in garanzia. Si costituiva la Controparte_4 [...]
chiamata in causa la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_4
subordinatamente alla dichiarazione di improcedibilità della stessa attesa la decadenza dall'esercizio del diritto all'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 36 legge n. 10 del 1991.
Non si costituivano in giudizio e , che rimanevano CP_5 Controparte_6
contumaci. Veniva acquisito preliminarmente il fascicolo avente il n. di RG 369/2009 relativo all'accertamento tecnico preventivo, indi si procedeva all'escussione dei testi.
Indi la causa, all'udienza del 9 maggio 2014, veniva riservata per la decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 776 del 05/20.08.2014, dichiarava inammissibile la domanda e compensava tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale rilevava che la denuncia ex art. 134 D.P.R. 2001 n.
380 era stata effettuata tardivamente dal sig. in data 08.02.2010, mentre dalla Pt_1 documentazione agli atti di causa (raccomandata a.r. del 13.11.2008) e dalle emergenze della prova testimoniale, risultava che egli fosse stato a conoscenza delle gravi irregolarità strutturali dell'immobile quanto meno dalla data del 13.11.2008, così effettuando la detta denuncia ben oltre l'anno dalla conoscenza dei fatti.
Inoltre il Tribunale evidenziava che il sig. addivenendo alla stipula del Pt_1
definitivo atto di compravendita il 28.05.2008 anche se l'immobile non era stato realizzato in conformità agli elaborati di progetto, al capitolato di appalto ed alla planimetria (come indicato nel contratto preliminare di vendita), immettendosi nel possesso del bene acquistato senza avere ancora ottenuto il prescritto attestato di agibilità dello stesso ed in assenza delle relative certificazioni energetiche, si era di fatto assunto il rischio inerente ad eventuali difetti strutturali, prestando consenso, anche tacito o implicito, riguardo all'attività edilizia fino a quel momento posta in essere;
né la norma invocata prevedeva che l'acquirente avesse esatta conoscenza delle difformità, richiedendo invece solo la costatazione delle stesse anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, indicando quale termine iniziale del decorso della prevista decadenza proprio la costatazione o la mera conoscenza della difformità.
Con atto di citazione notificato il 06.03.2015 il sig. , Parte_1
lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia, proponeva appello avverso la sentenza n. 776 del 05/20.08.2014 del Tribunale di Locri, chiedendone la riforma e/o l'annullamento, all'uopo convenendo in giudizio il sig. la Controparte_1 [...]
il sig. e il sig. . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
In particolare, l'appellante lamentava: a) l'errore del Tribunale nell'applicare la norma di cui all'art. 134 D.P.R. 380/2011 anche nei confronti dei direttori dei lavori sigg.ri e invece che soltanto nei confronti Controparte_1 Controparte_6
del committente o del proprietario sig. ; b) l'errore del Tribunale nel far CP_5
risalire alla raccomandata datata 13.11.2008 la conoscenza in capo al sig. Pt_1
delle lamentate gravi irregolarità strutturali che, invece, erano state conosciute solo in seguito alle risultanze dell'elaborato peritale dell'incaricato geom. datato CP_7 21.03.2009; c) l'errore del Tribunale nel ritenere che la denunzia al di Locri CP_8
ex art. 134 D.P.R. 380/2011 fosse stata effettuata oltre il prescritto anno, visto che essa era stata effettuata il 08.02.2010 e la conoscenza dei vizi risaliva al 21.03.2009; d)
l'errore del Tribunale nel ritenere la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 134 D.P.R. 380/2011 dalla mera conoscenza delle difformità invece che dall'effettivo riscontro delle stesse.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per la condanna degli appellati, previa declaratoria di responsabilità, in solido tra loro e ciascuno per quanto di sua competenza, al pagamento della somma di € 88.380,00 emersa in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre al risarcimento in via equitativa dei danni morali e delle spese giudiziali effettuate;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria chiedeva disporsi C.T.U.
Si costituiva in giudizio il sig. resistendo e Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la (poi Controparte_4 [...]
e poi , resistendo e concludendo per il rigetto Controparte_3 Controparte_2
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituivano in giudizio i sigg.ri e . CP_5 Controparte_6
Questa Corte, con ordinanza del 19.07.2016, dichiarava la contumacia dei sigg.ri e , nonché disponeva C.T.U., che veniva espletata per CP_5 Controparte_9
il tramite del nominato Ing. . Persona_3
Questa Corte, con ordinanza del 26.07.2018, riteneva che il C.T.U. avesse esaustivamente risposto ai quesiti posti, nonché ai rilievi critici dei tecnici di parte, per cui fissava direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Questa Corte, con ordinanza del 03.04.2023, evidenziava l'irregolarità della notifica dell'atto di appello al sig. e autorizzava la rinotifica dello stesso CP_5
onde correttamente integrare il contraddittorio.
Nell'udienza collegiale del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
§1.- Innanzitutto va dichiarata la contumacia, oltre che del sig. , Controparte_6
altresì del sig. che, regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di CP_5
non doversi costituire.
§2.- Ai sensi del 1° comma dell'art. 29 D.P.R. 380/2001, il titolare del permesso a costruire, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista per le opere subordinate a , sono responsabili dell'attività edilizia effettuata e della Org_1
violazione delle prescrizioni in materia, nonché delle difformità dell'opera, rientrando nel novero dei soggetti legittimati passivi rispetto al regime sanzionatorio, avendo un rapporto di dominio effettivo con l'opera difforme.
Ne consegue il rigetto per infondatezza del primo motivo di appello.
§3.- Dall'esame della documentazione agli atti di causa e dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale è emerso, come già correttamente evidenziato dal
Tribunale, che il sig. aveva avuto conoscenza delle gravi Parte_1
difformità del fabbricato in questione, rispetto ai depositati progetti ed al capitolato di appalto, ben prima del 21.03.2009 quale data (di giuramento) della perizia di parte
(precedentemente) redatta dall'incaricato geom. CP_7
Infatti, proprio partendo dall'esame della predetta perizia di parte, in essa si legge che il geom. alle ore 15.00 circa del 05.12.2008 si era recato in CP_7
sopralluogo sull'unità immobiliare in Locri alla Traversa di Via Foggia snc per ricevere dal sig. (che all'epoca già abitava da tempo detto appartamento di sua Pt_1 proprietà, divenuto comunque sua residenza quanto meno dal mese di luglio del 2008, come da questi specificato nell'atto di citazione innanzi al Tribunale) l'incarico professionale in questione e nell'occasione producendo la “documentazione fotografica evidenziante lo stato dei luoghi ed in particolare le varie problematiche causate dalle infiltrazioni provenienti dall'esterno e i vizi di costruzione” (pag. 2 perizia tecnica di parte).
Tra le varie “problematiche” dell'immobile, il geom. subito individuava CP_7
(ancora pag. 2 perizia tecnica di parte), evidentemente trasmettendone immediata conoscenza al suo cliente sig. abitante l'immobile oggetto di perizia e Pt_1
chiaramente presente al sopralluogo, che “contrariamente a quanto evidenziato nella voce zona giorno e zona notte del capitolato di appalto, dove è specificata la realizzazione delle murature perimetrali del tipo a cassa vuota, con camera d'aria e pannello coibentato, dalla documentazione fotografica prima dei lavori, si evince che l'intero fabbricato è stato tamponato con mattone termoblocco della ditta Controparte_10
di Marina di Caulonia, senza realizzare la menzionata camera d'aria”.
[...]
Quindi, quanto meno già in data 05.12.2008 il sig. aveva avuto Pt_1
conoscenza piena e diretta, per il tramite del suo tecnico di parte, dei “vizi di costruzione” del suo appartamento e, in particolare, dell'utilizzo del “mattone termoblocco” al posto della “muratura a cassa vuota” prevista nel contratto di appalto
(e nella documentazione tecnica depositata al Comune), avendo ciò espressamente individuato il geom. sia dalla “documentazione fotografica prima dei lavori”, che CP_7
direttamente (addirittura individuando il tipo e la marca di “mattone termoblocco” utilizzato per la costruzione del fabbricato), in violazione del contratto di appalto e della relazione tecnica allegata al progetto depositato all'ufficio tecnico del Comune di
Locri.
Inoltre, dalla consulenza di parte a firma del geom. emerge (sempre pag. 2 CP_7
perizia tecnica di parte) la sussistenza di “documentazione fotografica prima dei lavori” raffigurante l'utilizzo nella costruzione del fabbricato del “mattone termoblocco” al posto della contrattualmente e tecnicamente prevista “muratura a cassa vuota”, avvalorante la deposizione dei testi escussi che dichiaravano la presenza del sig. sul cantiere all'epoca della costruzione del fabbricato e che questi aveva ivi Pt_1
scattato delle fotografie (teste sig. , escusso nell'udienza del Testimone_1
14.10.2011; teste sig. , escusso nell'udienza del 20.01.2012; teste sig. Tes_2 CP_7
, escusso nell'udienza del 20.01.2012).
[...]
Quindi, lo stesso geom. tecnico di parte del sig. ha ammesso -sia CP_7 Pt_1
nella consulenza tecnica di parte, che in sede di deposizione testimoniale- l'esistenza di fotografie scattate dal sig. all'epoca di costruzione dell'immobile (anno 2007), Pt_1
ritraenti l'utilizzo del “mattone termoblocco” nell'esecuzione delle mura del fabbricato, in violazione del contratto di appalto e della documentazione tecnica obbligatoriamente depositata presso il Comune di Locri, che invece prevedeva la costruzione in “muratura a cassa vuota”.
Ora, prescindendo dalla questione se il sig. avesse o meno dato il Pt_1
consenso all'utilizzo in variante del “mattone termoblocco”, ben sarebbe possibile, comunque, alla luce di quanto innanzi emergente, far risalire addirittura al 2007 (nel corso della costruzione dell'immobile e dello scatto delle fotografie citate dal geom.
la conoscenza e/o conoscibilità in capo al sig. della difformità della CP_7 Pt_1
costruzione rispetto alla normativa di cui al c.d. Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001.
Si aggiunga che, a seguito del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dal sig. il 23.05.2007, questi, con atto notarile del 28.05.2008, Pt_1
acquistava l'immobile in questione che, come indicato nello stesso atto di compravendita, risultava formalmente (ma, evidentemente, non effettivamente e, così, le parti dichiarando in atti il falso) edificato in conformità al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Locri e, addirittura, con la consegna di un attestato di qualificazione energetica da parte del direttore dei lavori (pure evidentemente falso), riservandosi le parti la consegna da parte del venditore all'acquirente di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, comprese le dichiarazioni di conformità, entro e non oltre il 15.06.2008.
E invece, con raccomandate del 21.09.2008 e del 13.11.2008, il sig. Pt_1
contestava al costruttore sig. , tutta una serie di mancanze e vizi dell'immobile, CP_5
di per sé impedenti sia qualunque dichiarazione di conformità dell'immobile compravenduto al permesso a costruire concesso dal Comune, che il rilascio del certificato di abitabilità e di un qualsivoglia attestato di qualificazione energetica dell'immobile stesso;
il tutto come ex post confermato anche dal geom. nella sua CP_7
perizia, pur sulla base della precedente documentazione, ma già all'epoca evidente e conosciuto dal sig. Pt_1
Perciò, anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
§4.- Ai sensi dell'art. 134 D.P.R. 380/2001, qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontrasse difformità della costruzione dalle norme del Testo Unico
Edilizia, deve farne denuncia al Comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno.
Nella fattispecie in esame, il sig. ha provveduto alla denunzia al Pt_1
ex art. 134 D.P.R. 380/2001 in data 08.02.2010 e, perciò, Org_2
tardivamente, dovendo farsi risalire il momento del “riscontro” effettivo delle difformità da parte del sig. alla data del: a) anno 2007, con il fabbricato in Pt_1
corso di costruzione, considerate le fotografie scattate dal sig. all'epoca e Pt_1
ritraenti, come poi confermato dallo stesso geom. l'utilizzo in costruzione di CP_7
“mattoni termoblocco” invece della prevista “muratura a cassa vuota”, nonché talmente evidenti da potersi addirittura individuare il tipo e la marca dei “mattoni termoblocco” utilizzati, quale violazione, vizio e difformità pienamente riconoscibile anche da parte dell'uomo medio statistico;
b) raccomandata del 21.09.2008 (ricevuta il 22.09.2008) e successiva del 13.11.2008 (ricevuta il 17.11.2008) di contestazione da parte del sig.
divenuto proprietario dell'immobile, al sig. , costruttore e venditore Pt_1 CP_5
dello stesso, di tutta una serie di vizi e difformità dell'appartamento in questione;
c) sopralluogo in data 05.12.2008 da parte del geom. nell'immobile abitato dal sig. CP_7 con il contestuale immediato riscontro delle violazioni, vizi e difformità, sia Pt_1
attraverso constatazione diretta, sia attraverso le fotografie precedentemente scattate e fornite dal sig. Pt_1
La successiva data del 21.03.2009, cui l'appellante vorrebbe far risalire la conoscenza dei vizi ai fini del decorso dell'anno previsto dall'art. 134 D.P.R. 380/2001,
è solo quella della mera asseverazione, con giuramento da parte del tecnico incaricato, della perizia (evidentemente precedentemente redatta), ben potendosi -ed anzi dovendosi- far risalire tale conoscenza quanto meno alla data del sopralluogo del
05.12.2008.
Ne consegue il rigetto altresì degli altri due motivi di appello, per evidente infondatezza degli stessi.
§5.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, cui si rimanda, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche, scaglione di riferimento da € 52.001 ad
€ 260.00, valori minimi stante la bassa complessità della questione- ed all'attività effettivamente svolta.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1
nei confronti del sig. della
[...] Controparte_1 Organizzazione_3
del sig. e del sig. , avverso la sentenza del
[...] CP_5 Controparte_6
Tribunale di Locri n. 776 del 05/20.08.2014, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il sig. al pagamento, in favore del sig. Parte_1 e della in persona del legale Controparte_1 Organizzazione_3
rappresentante pro-tempore, delle spese e competenze processuali del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno, in complessivi € 7.160,00 per competenze (di cui €
1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione, € 2.552,00 per fase decisionale), oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari e che ne hanno fatto richiesta;
nulla per spese nei confronti dei sigg.ri e perché contumaci;
CP_5 Controparte_6
3) restano definitivamente a carico dell'appellante sig. Parte_1
le spese di C.T.U. come già liquidate con decreto del 26.07.2018;
4) da atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.02.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
(dott. Gianluca Actis)
La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)