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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1913/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Gaballo come da procura speciale Parte_1
a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, assegno di invalidità l. 222/1984
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, condizione di disabilità e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Disposta una nuova CTU medico–legale, la dott.ssa ha accertato che le patologie da cui Persona_1 risulta affetta la parte ricorrente riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. Ciò, tuttavia, non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.03.2021 ma solo dal gennaio 2024 (cfr. la consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Deve essere pertanto accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del chiesto beneficio con decorrenza dal 01.01.2024, data accertata dal CTU.
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' ai sensi dell'art.152 disp. CP_1 att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge n.222/84 con decorrenza dal 01.01.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1913/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Gaballo come da procura speciale Parte_1
a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, assegno di invalidità l. 222/1984
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, condizione di disabilità e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Disposta una nuova CTU medico–legale, la dott.ssa ha accertato che le patologie da cui Persona_1 risulta affetta la parte ricorrente riducono la capacità lavorativa della stessa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. Ciò, tuttavia, non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 22.03.2021 ma solo dal gennaio 2024 (cfr. la consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Deve essere pertanto accertato che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere del chiesto beneficio con decorrenza dal 01.01.2024, data accertata dal CTU.
Le spese processuali si compensano tra le parti atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' ai sensi dell'art.152 disp. CP_1 att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge n.222/84 con decorrenza dal 01.01.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.