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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 275/2025 promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_1
GI ON, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IA RA, come da procura in atti,
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione con conclusioni conformi pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, rassegnando con le suddette note le seguenti conclusioni congiunte, sottoscritte anche dalle parti personalmente:
“1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi;
2) La casa coniugale in comproprietà, viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli Pt_1
arredi ove il figlio avrà la residenza anagrafica. Il signor ha già trasferito la propria CP_1
residenza in Borgo San Dalmazzo via Grandis 57
3) Il figlio , nato a [...] il [...] viene affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno congiuntamente quelle relative a istruzione, educazione e alle necessità sanitarie. Il figlio avrà collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle h. 19,30 con previsione dell'ulteriore pernottamento previo accordo tra le parti e tutti i martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà presso la madre. Nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre il padre terrà il figlio con sé infrasettimanalmente dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento presso la madre. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie segnatamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 sera sino al 6 gennaio. Il periodo
23- 30 dicembre 2025 verrà trascorso con il padre e il successivo dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con la madre e così alternandosi di anno in anno, metà delle vacanze pasquali alternando la Pasqua e la Pasquetta, salvo diversi accordi in base alle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori. Nel periodo estivo i genitori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il figlio e nel restante periodo valuteranno di anno in anno maggiori tempi in relazione ai loro impegni lavorativi. I genitori si comunicheranno i periodi estivi con il figlio entro il 10 maggio di ogni anno. Le ulteriori festività civili e religiose verranno alternate tra i genitori.
4) Il padre corrisponderà mensilmente entro il giorno 27 di ogni mese a titolo di assegno perequativo per il mantenimento del figlio l'importo di Euro 250,00 rivalutabile annualmente
pagina 2 di 8 secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, doposcuola, baby sitter e ludico sportive previamente concordate e successivamente documentate. Per le spese mediche e ludico sportive superiori ad Euro 200,00 ciascun genitore provvederà direttamente al pagamento della sua quota.
5) Le parti, al fine di definire integralmente i loro rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e in occasione della presente separazione, concordano quanto segue:
• Trasferimento immobiliare: Il signor si impegna a trasferire alla signora Controparte_1
, che accetta, la propria quota pari a 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà Parte_1
sull'immobile adibito a casa coniugale, sito in Centallo, Via Torino 12, con tutti i mobili e gli arredi in esso contenuti. Il trasferimento avverrà entro un anno dalla pronuncia della sentenza che omologa le condizioni congiunte delle parti senza la previsione di alcun corrispettivo in denaro, avendo causa nella definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Le spese notarili, fiscali e tutte quelle accessorie e conseguenti, necessarie per il perfezionamento dell'atto di trasferimento, saranno a caccino della signora Pt_1
• Accollo del mutuo: Contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento di cui al punto precedente, la signora si accollerà in via esclusiva e con espressa liberazione del Parte_1
signor , ogni onere relativo alle rate residue del mutuo ipotecario gravante Controparte_1
sull'immobile. La signora si impegna a compiere tutte le attività necessarie presso l'istituto Pt_1
di credito mutuante per ottenere l'accollo liberatorio del mutuo in suo favore.
• Modifica del contributo al mantenimento: A far data dall'effettivo e documentato accollo liberatorio del mutuo da parte della signora il contributo al mantenimento per il figlio Pt_1
, a carico del signor , verrà rivisto e aumentato proporzionalmente tenendo Per_1 CP_1
conto dei redditi delle parti.
• Regime fiscale: Le parti dichiarano che il presente accordo, e in particolare il trasferimento immobiliare di cui al punto 3, costituisce un elemento funzionale e indispensabile per la composizione della crisi coniugale. Pertanto, intendono avvalersi del regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 1987, per il trasferimento immobiliare ed essendo tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
pagina 3 di 8 • Il sig. rinuncia alle spese liquidate a suo favore con il Decreto 16 aprile 2025 del CP_1
Tribunale di Cuneo e pari ad Euro 3230,00 per onorari oltre 15%, IVA e CPA .
• La signora rinuncia al reclamo interposto avanti la Corte d'Appello di Torino R.G. Pt_1
192/25 V.G. e il sig. accetta la rinuncia. Spese compensate CP_1
• La signora rinuncia e sin d'ora alla costituzione di parte civile nel procedimento Pt_1
instauratosi avanti la Procura della Repubblica di Cuneo R.G. 369/25 dott. a seguito Per_2
della querela da lei presentata nei confronti del marito e dichiara di nulla avere a pretendere a titolo risarcitorio per le ragioni connesse al procedimento penale.
• Fermo restando quanto specificamente pattuito al punto precedente in relazione al procedimento penale R.G. 369/25 pendente presso la Procura della Repubblica di Cuneo, le parti, nell'ambito della definizione complessiva e transattiva di ogni rapporto derivante dalla loro unione matrimoniale e dalla successiva crisi, intendono definire ogni potenziale profilo di conflittualità penale relativo a fatti avvenuti fino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
• A tal fine, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente, in modo irrevocabile, a presentare querela per qualsiasi fatto, anche se non attualmente a loro conoscenza, verificatosi anteriormente alla sottoscrizione del presente atto e per il quale la legge preveda la procedibilità
a querela di parte.
• Qualora querele per fatti pregressi, diversi da quello già pendente, fossero state presentate da una delle parti nei confronti dell'altra, ognuna di esse rinuncia sin d'ora alla costituzione di parte civile nel procedimento instauratosi avanti la Procura.
• Con l'integrale adempimento di tutte le condizioni previste nel presente accordo, le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale tra loro, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa o titolo, fatta eccezione per gli obblighi qui assunti. Ogni pretesa di tipo economico tra le parti si intende, pertanto, definitivamente tacitata.
6) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate e sottoscrivono l'accordo anche i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27.11.2025 concludendo come segue:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
pagina 4 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 10.2.2025, la sig.ra , Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con il sig. nel Comune Controparte_1
di Terracina (LT) il 21.6.2021 (trascritto nei registri di Stato Civile di quel Comune al n. 31 Parte
II Serie C Anno 2021) e dalla cui unione era nato il figlio (in Cuneo il Persona_3
29.1.2022), esponeva che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, anche in ragione delle condotte violente del convenuto, per cui si era rivolta al centro antiviolenza di Cuneo, che l'aveva indirizzava - insieme al figlio - presso una struttura protetta.
La ricorrente, in forza di tali premesse, richiedeva ex art. 473 bis.70 e art. 473 bis.15 c.p.c.
l'immediato allontanamento del coniuge dalla casa familiare e l'emissione di ordini di protezione
(consistenti nel divieto per il sig. di avvicinarsi alla casa familiare, alla ricorrente e al CP_1
figlio minore, nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal minore e nel divieto di comunicazione con la ricorrente con qualsiasi mezzo, instando ulteriormente affinché fosse autorizzato l'immediato rientro della ricorrente e del minore presso l'abitazione familiare). La sig.ra domandava inoltre – sempre inaudita altera parte – il versamento di Pt_1
un assegno periodico di € 500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento e per quello del figlio , nonché la nomina un curatore speciale per quest'ultimo e la presa in carico del Per_1
nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente. Richiedeva inoltre, nel merito, in via principale, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale sita in Centallo (CN), l'affidamento super esclusivo del figlio minore, la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, il versamento a carico del marito di un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% Per_1
dell'assegno unico universale, ed infine il versamento a carico del sig. di un assegno di CP_1
mantenimento in proprio favore di € 300,00 mensili, quale coniuge più debole.
Il Giudice, vista la richiesta ex art. 473 bis.70 e art. 473 bis.15 c.p.c., disponeva l'apertura di un sub procedimento e la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti al 27.2.2025 per la valutazione della domanda di misure urgenti, previa instaurazione del contraddittorio,
pagina 5 di 8 posto che la ricorrente e il figlio si trovavano in una struttura protetta, sicché non pareva derivarne alcun pregiudizio irreparabile.
Con comparsa di costituzione ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata in data 24.2.2025, si costituiva in giudizio – nel procedimento principale e nel sub-procedimento cautelare – il sig. CP_1
che, richiedendo il rigetto degli ordini di protezione, nel merito instava per la pronuncia
[...]
della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare alla moglie (dichiarando di farsi carico del 50% della rata del mutuo mensile gravante sull'immobile cointestato), nonché l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abituale presso la madre, un certo calendario di visita padre-figlio, ed infine il versamento, da porsi a proprio carico, di un assegno di mantenimento per di € 200,00 mensili, con Per_1
suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie.
Il giudice, a seguito della discussione delle parti in ordine alla richiesta di adozione di ordini protezione all'udienza del 27.2.2025, riservava la decisione.
Con provvedimento emesso in data 3.3.2025, sciogliendo la riserva, il Giudice ordinava al sig.
di cessare ogni condotta maltrattante nei confronti della sig.ra di non avvicinarsi CP_1 Pt_1
all'abitazione familiare, al luogo di lavoro della moglie e alla scuola frequentata dal figlio
, stabilendo la durata dell'ordine di protezione per due mesi;
disponeva inoltre la presa Per_1
in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi socio assistenziali territorialmente competenti per l'organizzazione di incontri padre-figlio, che rispettassero l'ordine di protezione emesso.
Il sig. proponeva reclamo – iscritto al n. R.G. 590/2025 – avverso il succitato CP_1
provvedimento del 3.3.2025, chiedendone la revoca. Il Tribunale di Cuneo, con decreto del
16.4.2025, accoglieva il reclamo proposto dal sig. , revocando tutti i provvedimenti CP_1
cautelari concessi nella precedente fase, e disponendo l'immediata perdita di efficacia delle misure protettive eseguite in forza degli stessi.
Medio tempore, con provvedimento del 28.4.2025, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e
Valle D'Aosta, considerata la pendenza del procedimento in epigrafe, dichiarava la propria incompetenza - a norma dell'art. 38 disp. att. c.c. - in relazione al giudizio a suo tempo incardinato ed avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , CP_1
disponendo contestualmente la trasmissione dei relativi atti al Tribunale di Cuneo, divenuto competente.
pagina 6 di 8 A scioglimento della riserva assunta nell'udienza di prima comparizione del 3.4.2025, considerati l'accoglimento del succitato reclamo, il provvedimento del Tribunale per i minorenni, le risultanze di cui alle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio di NPI, il giudice relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 7.5.2025, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a Centallo, Per_1
predisponeva un calendario di visita padre-figlio, e poneva a carico del sig. un assegno di CP_1
mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, con suddivisione delle spese Per_1
straordinarie al 50% tra i coniugi. Inoltre, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza figurata per la rimessione della causa in decisione.
Nelle more le parti instauravano delle trattative ed addivenivano ad un accordo integrale sulle condizioni di separazione.
Preso atto di quanto sopra, il giudice relatore assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte sino al 21.11.2025.
I coniugi provvedevano in conformità e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione delle conclusioni scritte.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 27.11.2025, come in epigrafe.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 c. 1 c.c.
La pronuncia può essere emessa alle condizioni concordate dalle parti posto che le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore paiono rispondenti all'interesse del medesimo e rispettose del principio di Per_1
bigenitorialità. Quanto alle altre pattuizioni, anche di contenuto economico, il Tribunale osserva che le stesse non contrastano con norme imperative e che nel complesso paiono congrue.
Nulla, dunque, osta alla ratifica delle conclusioni conformi rassegnate.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
IN (FR), e , nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile in Terracina (LT) il 21.6.2021, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 31 Parte II Serie C Anno 2021, alle
CONDIZIONI concordate dalle parti, rassegnate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, riportate in epigrafe, e che anche qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte.
SPESE di lite integralmente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 275/2025 promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Parte_1
GI ON, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IA RA, come da procura in atti,
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione con conclusioni conformi pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, rassegnando con le suddette note le seguenti conclusioni congiunte, sottoscritte anche dalle parti personalmente:
“1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi;
2) La casa coniugale in comproprietà, viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli Pt_1
arredi ove il figlio avrà la residenza anagrafica. Il signor ha già trasferito la propria CP_1
residenza in Borgo San Dalmazzo via Grandis 57
3) Il figlio , nato a [...] il [...] viene affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno congiuntamente quelle relative a istruzione, educazione e alle necessità sanitarie. Il figlio avrà collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a weekend alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle h. 19,30 con previsione dell'ulteriore pernottamento previo accordo tra le parti e tutti i martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà presso la madre. Nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre il padre terrà il figlio con sé infrasettimanalmente dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento presso la madre. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie segnatamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 sera sino al 6 gennaio. Il periodo
23- 30 dicembre 2025 verrà trascorso con il padre e il successivo dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con la madre e così alternandosi di anno in anno, metà delle vacanze pasquali alternando la Pasqua e la Pasquetta, salvo diversi accordi in base alle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori. Nel periodo estivo i genitori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il figlio e nel restante periodo valuteranno di anno in anno maggiori tempi in relazione ai loro impegni lavorativi. I genitori si comunicheranno i periodi estivi con il figlio entro il 10 maggio di ogni anno. Le ulteriori festività civili e religiose verranno alternate tra i genitori.
4) Il padre corrisponderà mensilmente entro il giorno 27 di ogni mese a titolo di assegno perequativo per il mantenimento del figlio l'importo di Euro 250,00 rivalutabile annualmente
pagina 2 di 8 secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, doposcuola, baby sitter e ludico sportive previamente concordate e successivamente documentate. Per le spese mediche e ludico sportive superiori ad Euro 200,00 ciascun genitore provvederà direttamente al pagamento della sua quota.
5) Le parti, al fine di definire integralmente i loro rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e in occasione della presente separazione, concordano quanto segue:
• Trasferimento immobiliare: Il signor si impegna a trasferire alla signora Controparte_1
, che accetta, la propria quota pari a 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà Parte_1
sull'immobile adibito a casa coniugale, sito in Centallo, Via Torino 12, con tutti i mobili e gli arredi in esso contenuti. Il trasferimento avverrà entro un anno dalla pronuncia della sentenza che omologa le condizioni congiunte delle parti senza la previsione di alcun corrispettivo in denaro, avendo causa nella definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Le spese notarili, fiscali e tutte quelle accessorie e conseguenti, necessarie per il perfezionamento dell'atto di trasferimento, saranno a caccino della signora Pt_1
• Accollo del mutuo: Contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento di cui al punto precedente, la signora si accollerà in via esclusiva e con espressa liberazione del Parte_1
signor , ogni onere relativo alle rate residue del mutuo ipotecario gravante Controparte_1
sull'immobile. La signora si impegna a compiere tutte le attività necessarie presso l'istituto Pt_1
di credito mutuante per ottenere l'accollo liberatorio del mutuo in suo favore.
• Modifica del contributo al mantenimento: A far data dall'effettivo e documentato accollo liberatorio del mutuo da parte della signora il contributo al mantenimento per il figlio Pt_1
, a carico del signor , verrà rivisto e aumentato proporzionalmente tenendo Per_1 CP_1
conto dei redditi delle parti.
• Regime fiscale: Le parti dichiarano che il presente accordo, e in particolare il trasferimento immobiliare di cui al punto 3, costituisce un elemento funzionale e indispensabile per la composizione della crisi coniugale. Pertanto, intendono avvalersi del regime di esenzione fiscale previsto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 1987, per il trasferimento immobiliare ed essendo tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
pagina 3 di 8 • Il sig. rinuncia alle spese liquidate a suo favore con il Decreto 16 aprile 2025 del CP_1
Tribunale di Cuneo e pari ad Euro 3230,00 per onorari oltre 15%, IVA e CPA .
• La signora rinuncia al reclamo interposto avanti la Corte d'Appello di Torino R.G. Pt_1
192/25 V.G. e il sig. accetta la rinuncia. Spese compensate CP_1
• La signora rinuncia e sin d'ora alla costituzione di parte civile nel procedimento Pt_1
instauratosi avanti la Procura della Repubblica di Cuneo R.G. 369/25 dott. a seguito Per_2
della querela da lei presentata nei confronti del marito e dichiara di nulla avere a pretendere a titolo risarcitorio per le ragioni connesse al procedimento penale.
• Fermo restando quanto specificamente pattuito al punto precedente in relazione al procedimento penale R.G. 369/25 pendente presso la Procura della Repubblica di Cuneo, le parti, nell'ambito della definizione complessiva e transattiva di ogni rapporto derivante dalla loro unione matrimoniale e dalla successiva crisi, intendono definire ogni potenziale profilo di conflittualità penale relativo a fatti avvenuti fino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
• A tal fine, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente, in modo irrevocabile, a presentare querela per qualsiasi fatto, anche se non attualmente a loro conoscenza, verificatosi anteriormente alla sottoscrizione del presente atto e per il quale la legge preveda la procedibilità
a querela di parte.
• Qualora querele per fatti pregressi, diversi da quello già pendente, fossero state presentate da una delle parti nei confronti dell'altra, ognuna di esse rinuncia sin d'ora alla costituzione di parte civile nel procedimento instauratosi avanti la Procura.
• Con l'integrale adempimento di tutte le condizioni previste nel presente accordo, le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale tra loro, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa o titolo, fatta eccezione per gli obblighi qui assunti. Ogni pretesa di tipo economico tra le parti si intende, pertanto, definitivamente tacitata.
6) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate e sottoscrivono l'accordo anche i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27.11.2025 concludendo come segue:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
pagina 4 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 10.2.2025, la sig.ra , Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con il sig. nel Comune Controparte_1
di Terracina (LT) il 21.6.2021 (trascritto nei registri di Stato Civile di quel Comune al n. 31 Parte
II Serie C Anno 2021) e dalla cui unione era nato il figlio (in Cuneo il Persona_3
29.1.2022), esponeva che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, anche in ragione delle condotte violente del convenuto, per cui si era rivolta al centro antiviolenza di Cuneo, che l'aveva indirizzava - insieme al figlio - presso una struttura protetta.
La ricorrente, in forza di tali premesse, richiedeva ex art. 473 bis.70 e art. 473 bis.15 c.p.c.
l'immediato allontanamento del coniuge dalla casa familiare e l'emissione di ordini di protezione
(consistenti nel divieto per il sig. di avvicinarsi alla casa familiare, alla ricorrente e al CP_1
figlio minore, nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dal minore e nel divieto di comunicazione con la ricorrente con qualsiasi mezzo, instando ulteriormente affinché fosse autorizzato l'immediato rientro della ricorrente e del minore presso l'abitazione familiare). La sig.ra domandava inoltre – sempre inaudita altera parte – il versamento di Pt_1
un assegno periodico di € 500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento e per quello del figlio , nonché la nomina un curatore speciale per quest'ultimo e la presa in carico del Per_1
nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente. Richiedeva inoltre, nel merito, in via principale, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale sita in Centallo (CN), l'affidamento super esclusivo del figlio minore, la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, il versamento a carico del marito di un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% Per_1
dell'assegno unico universale, ed infine il versamento a carico del sig. di un assegno di CP_1
mantenimento in proprio favore di € 300,00 mensili, quale coniuge più debole.
Il Giudice, vista la richiesta ex art. 473 bis.70 e art. 473 bis.15 c.p.c., disponeva l'apertura di un sub procedimento e la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti al 27.2.2025 per la valutazione della domanda di misure urgenti, previa instaurazione del contraddittorio,
pagina 5 di 8 posto che la ricorrente e il figlio si trovavano in una struttura protetta, sicché non pareva derivarne alcun pregiudizio irreparabile.
Con comparsa di costituzione ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata in data 24.2.2025, si costituiva in giudizio – nel procedimento principale e nel sub-procedimento cautelare – il sig. CP_1
che, richiedendo il rigetto degli ordini di protezione, nel merito instava per la pronuncia
[...]
della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare alla moglie (dichiarando di farsi carico del 50% della rata del mutuo mensile gravante sull'immobile cointestato), nonché l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abituale presso la madre, un certo calendario di visita padre-figlio, ed infine il versamento, da porsi a proprio carico, di un assegno di mantenimento per di € 200,00 mensili, con Per_1
suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie.
Il giudice, a seguito della discussione delle parti in ordine alla richiesta di adozione di ordini protezione all'udienza del 27.2.2025, riservava la decisione.
Con provvedimento emesso in data 3.3.2025, sciogliendo la riserva, il Giudice ordinava al sig.
di cessare ogni condotta maltrattante nei confronti della sig.ra di non avvicinarsi CP_1 Pt_1
all'abitazione familiare, al luogo di lavoro della moglie e alla scuola frequentata dal figlio
, stabilendo la durata dell'ordine di protezione per due mesi;
disponeva inoltre la presa Per_1
in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi socio assistenziali territorialmente competenti per l'organizzazione di incontri padre-figlio, che rispettassero l'ordine di protezione emesso.
Il sig. proponeva reclamo – iscritto al n. R.G. 590/2025 – avverso il succitato CP_1
provvedimento del 3.3.2025, chiedendone la revoca. Il Tribunale di Cuneo, con decreto del
16.4.2025, accoglieva il reclamo proposto dal sig. , revocando tutti i provvedimenti CP_1
cautelari concessi nella precedente fase, e disponendo l'immediata perdita di efficacia delle misure protettive eseguite in forza degli stessi.
Medio tempore, con provvedimento del 28.4.2025, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e
Valle D'Aosta, considerata la pendenza del procedimento in epigrafe, dichiarava la propria incompetenza - a norma dell'art. 38 disp. att. c.c. - in relazione al giudizio a suo tempo incardinato ed avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , CP_1
disponendo contestualmente la trasmissione dei relativi atti al Tribunale di Cuneo, divenuto competente.
pagina 6 di 8 A scioglimento della riserva assunta nell'udienza di prima comparizione del 3.4.2025, considerati l'accoglimento del succitato reclamo, il provvedimento del Tribunale per i minorenni, le risultanze di cui alle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio di NPI, il giudice relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 7.5.2025, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a Centallo, Per_1
predisponeva un calendario di visita padre-figlio, e poneva a carico del sig. un assegno di CP_1
mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, con suddivisione delle spese Per_1
straordinarie al 50% tra i coniugi. Inoltre, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza figurata per la rimessione della causa in decisione.
Nelle more le parti instauravano delle trattative ed addivenivano ad un accordo integrale sulle condizioni di separazione.
Preso atto di quanto sopra, il giudice relatore assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte sino al 21.11.2025.
I coniugi provvedevano in conformità e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione delle conclusioni scritte.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 27.11.2025, come in epigrafe.
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La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 c. 1 c.c.
La pronuncia può essere emessa alle condizioni concordate dalle parti posto che le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore paiono rispondenti all'interesse del medesimo e rispettose del principio di Per_1
bigenitorialità. Quanto alle altre pattuizioni, anche di contenuto economico, il Tribunale osserva che le stesse non contrastano con norme imperative e che nel complesso paiono congrue.
Nulla, dunque, osta alla ratifica delle conclusioni conformi rassegnate.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
IN (FR), e , nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile in Terracina (LT) il 21.6.2021, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 31 Parte II Serie C Anno 2021, alle
CONDIZIONI concordate dalle parti, rassegnate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, riportate in epigrafe, e che anche qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte.
SPESE di lite integralmente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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