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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. v.g. 10880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10880 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ES TR in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 C.F._2
IO AR e GI CI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 23/10/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1 1) Revocare l'obbligo per il Sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia per l'importo mensile di euro 250,00, così come statuito nella Persona_1 sentenza nr. 1486/2022;
2) Collocare prevalentemente la minore presso il padre in San Casciano Persona_2
Dei Bagni Piazza Della Repubblica nr. 9;
3) Stabilire che il Sig. provveda integralmente al mantenimento sia Parte_1 ordinario che straordinario della minore Persona_2
4) Stabilire che la Signora provveda integralmente al mantenimento sia CP_1 ordinario che straordinario della figlia maggiore Persona_1
5) Stabilire che le figlie, tenuto conto dell'età, frequentino rispettivamente il genitore non collocatario concordando con gli stessi i tempi di permanenza nel rispetto dei reciproci impegni;
6) Stabilire che i documenti anagrafici e sanitari relativi alla minore siano Persona_2 consegnati al padre collocatario che li terrà presso di sè;
7) Le parti si danno fin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio dei passaporti della minore e di ogni altro documento e se necessario, ad intervenire innanzi all'Autorità amministrativa per reiterare l'autorizzazione oggi concessa.
8) I Signori e concordano di dare esecuzione agli accordi CP_1 Pt_1 Per_2 sopra precisati, dalla data odierna;
9) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali ad ogni vincolo di solidarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/09/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1486/2025; in particolare, egli ha chiesto di essere autorizzato ad iscrivere la figlia minore nata Per_2 il 19/10/2010, nell'istituto scolastico prescelto dalla medesima, nonché il collocamento prevalente della minore presso il padre, con conseguente revoca dell'obbligo paterno di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento per e la previsione di un Per_2 contributo a carico della madre.
2 Si è costituita in giudizio l'ex coniuge la quale ha rappresentato che, nelle CP_1 more del procedimento, le parti hanno provveduto all'iscrizione scolastica presso l'istituto scelto dalla figlia conformemente alla volontà espressa da quest'ultima, Per_2
e hanno altresì raggiunto un accordo su tutte le ulteriori questioni.
Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che, oltre a non essere contrarie all'ordine pubblico, risultano nell'interesse della figlia minore ai cui desideri i genitori si sono uniformati. Per_2
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n.
1486/2022, pubblicata in data 18/05/2022 nel procedimento n.r.g. 16545/2018:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10880 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ES TR in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 C.F._2
IO AR e GI CI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 23/10/2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1 1) Revocare l'obbligo per il Sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia per l'importo mensile di euro 250,00, così come statuito nella Persona_1 sentenza nr. 1486/2022;
2) Collocare prevalentemente la minore presso il padre in San Casciano Persona_2
Dei Bagni Piazza Della Repubblica nr. 9;
3) Stabilire che il Sig. provveda integralmente al mantenimento sia Parte_1 ordinario che straordinario della minore Persona_2
4) Stabilire che la Signora provveda integralmente al mantenimento sia CP_1 ordinario che straordinario della figlia maggiore Persona_1
5) Stabilire che le figlie, tenuto conto dell'età, frequentino rispettivamente il genitore non collocatario concordando con gli stessi i tempi di permanenza nel rispetto dei reciproci impegni;
6) Stabilire che i documenti anagrafici e sanitari relativi alla minore siano Persona_2 consegnati al padre collocatario che li terrà presso di sè;
7) Le parti si danno fin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio dei passaporti della minore e di ogni altro documento e se necessario, ad intervenire innanzi all'Autorità amministrativa per reiterare l'autorizzazione oggi concessa.
8) I Signori e concordano di dare esecuzione agli accordi CP_1 Pt_1 Per_2 sopra precisati, dalla data odierna;
9) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali ad ogni vincolo di solidarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/09/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1486/2025; in particolare, egli ha chiesto di essere autorizzato ad iscrivere la figlia minore nata Per_2 il 19/10/2010, nell'istituto scolastico prescelto dalla medesima, nonché il collocamento prevalente della minore presso il padre, con conseguente revoca dell'obbligo paterno di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento per e la previsione di un Per_2 contributo a carico della madre.
2 Si è costituita in giudizio l'ex coniuge la quale ha rappresentato che, nelle CP_1 more del procedimento, le parti hanno provveduto all'iscrizione scolastica presso l'istituto scelto dalla figlia conformemente alla volontà espressa da quest'ultima, Per_2
e hanno altresì raggiunto un accordo su tutte le ulteriori questioni.
Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che, oltre a non essere contrarie all'ordine pubblico, risultano nell'interesse della figlia minore ai cui desideri i genitori si sono uniformati. Per_2
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n.
1486/2022, pubblicata in data 18/05/2022 nel procedimento n.r.g. 16545/2018:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
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