Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott.ssa Maria Teresa Laurito – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 1902 dell'anno 2022
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Bonsera Parte_1 P.IVA_1
e dall'Avv. Stefania Stazzi
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela CP_1 C.F._1
D'India
- appellata
avverso
Ordinanza n. R.G. 6718/2021 emessa dal Tribunale Civile di Latina in data 01/03/2022 e pubblicata in data 02/03/2022 e non notificata
oggetto
titoli di credito
conclusioni
come in atti
Con atto di citazione in appello, chiedeva la riforma dell'ordinanza Parte_1
ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 01.03.2022 dal Tribunale di Latina, con cui veniva parzialmente accolta la domanda avanzata da CP_1
agiva in giudizio in quanto, in data 10.01.1987, sottoscriveva un buono CP_1 postale fruttifero di lire 2.000.000, di durata trentennale, della serie “Q/P” (n. 000.146), liquidato da in data 19.03.2018 con un importo che asseriva Parte_1 CP_1
inferiore rispetto a quello che le spettava.
In particolare, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di e la prevalenza delle indicazioni Parte_1
contenute sul buono fruttifero potale oggetto di causa, rispetto alle prescrizioni ministeriali antecedenti. Conseguentemente, chiedeva la condanna di al pagamento del residuo della Pt_1
somma che le spettava.
Il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla , accertava CP_1
e dichiarava il diritto della stessa al rimborso del buono fruttifero postale in virtù dei rendimenti originariamente pattuiti dal 20° al 30° anno, e per l'effetto, condannava al pagamento Pt_1
della somma differenziale indicata nei buoni stessi, di euro 9.457,00, oltre agli interessi legali dal 14/09/2020 sino alla data della domanda giudiziale (28/12/2021) e, per il periodo successivo, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex d.lgs. 231/2002 e ss. modifiche.
Avverso tale ordinanza propone appello per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni “…accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.06.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento della sig. e conseguentemente respingere CP_1
tutte le domande, con conseguente condanna, di parte appellata, alla restituzione di quanto in eccedenza corrisposto da in esecuzione dell'impugnata decisione. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
“infondato in fatto e in diritto…, con conseguente conferma della ordinanza impugnata”; chiede altresì di “rigettare tutte le avverse domande e/o eccezioni in quanto infondate in fatto
e in diritto mandando assolta la Sig.ra da ogni pretesa”. CP_1 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025 con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre motivi di appello, l'appellante contesta l'ordinanza del Tribunale di Latina che ha accolto la domanda della signora diretta ad ottenere il riconoscimento di un importo CP_1
maggiore del buono postale fruttifero di quello liquidato da Parte_1
In particolare, con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 173 del D.P.R. n.
156/73 e del Decreto Ministeriale 13.6.1986 in quanto il Giudice di prime cure ha ritenuto che
“la variazione dei tassi sarebbe limitata ai primi 20 anni di durata dei buoni, mentre non risulterebbe variata la clausola relativa al rendimento della III decade di durata, né la clausola relativa al rendimento per bimestre previsto per gli ultimi 10 anni che, pertanto, andrebbe corrisposto nella misura indicata a tergo dai buoni… è infondato perché la clausola del rendimento della III decade non fa parte del Buono ma del Modulo utilizzato e, per disposizione del D.M. istitutivo della serie, è stata obliterata con il timbro stampato da Parte_1 indicante i nuovi tassi della serie “Q”.”
Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicabilità al caso di specie dei principi Pt_1 stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963 dell'11.2.2019, che a sua volta richiama la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/07, in quanto afferirebbe a una diversa fattispecie.
In particolare, l'appellante asserisce che “ aveva consegnato al sottoscrittore dei Pt_1
buoni un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non aveva apposto sul modulo alcun timbro” Nel caso esaminato dalla
Cassazione con la sentenza n. 13979/2007 vi era stata l'emissione, per errore dell'operatore postale, di un buono riportante tassi di una serie non più in vigore;
in quest'ipotesi sussiste obiettivamente un contrasto tra le prescrizioni ministeriali previgenti e le condizioni riportate sul titolo e, pertanto, la Suprema Corte ha stabilito la prevalenza delle seconde. Ma nel caso oggetto di causa questo contrasto non ricorre. Nell'ipotesi di cui al presente giudizio, infatti, siamo in presenza di un buono stampato su carta relativa a buoni di una serie non più in vigore, sulla quale è stato apposto, sulla parte frontale, un timbro indicante la nuova serie di buoni e, sul retro, un timbro indicante i nuovi tassi che sostituisce in toto la disciplina stampata ab origine sul buono;
il tutto in esecuzione ed in conformità con le prescrizioni dettate dal DM istitutivo della nuova serie. Pertanto, nel caso in esame, ha emesso il Buono Parte_1 applicando i tassi di interesse come disposti dal D.M. vigente all'epoca.”.
Con il terzo motivo di appello, impugna l'ordinanza nella parte in cui liquida le Pt_1
spese del giudizio sulla base della “manifesta antigiuridicità della pronuncia impugnata emessa in evidente violazione di legge” chiedendo di riformare integralmente l'ordinanza anche in riferimento al capo delle spese legali liquidate.
I primi due motivi, che si prestano ad un esame congiunto in quanto afferiscono alla medesima questione di fondo, sono infondati.
Il buono postale fruttifero oggetto di causa è stato sottoscritto in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, precisamente in data 10.01.1987, analogamente a quello oggetto della vicenda sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
13979/2007 richiamata dalla sentenza SS UU n. 3963/2019); pertanto, trova applicazione il principio secondo cui, nel caso di buoni fruttiferi postali con tassi di interesse pattuiti in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dall'amministrazione, devono applicarsi quelli convenuti dal sottoscrittore, a tutela dell'affidamento incolpevole dello stesso, meritevole di tutela secondo i principi di buona fede.
L'esatta indicazione nei buoni fruttiferi postali dei dati essenziali, infatti, è volta a garantire al sottoscrittore un'oggettiva valutazione dei profili di convenienza e di rischio, connessi all'investimento.
Il timbro “Q/P” apposto dalle in data successiva all'entrata in vigore del D.M. Pt_1
13.6.1986, al fine di indicare i nuovi tassi di interesse, da un lato indica tali tassi solo fino al ventesimo anno, dall'altro detto timbro non esclude i tassi di interesse precedentemente indicati.
E infatti, si legge sul buono tale dicitura “più L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Tale situazione di fatto, creando confusione e ambiguità, è in contrasto con l'esigenza di correttezza e buona fede.
Ed ancora, nel caso di specie, avrebbe dovuto utilizzare un timbro o una dicitura Pt_1
tale da rendere conoscibile la nuova normativa in vigore che indubbiamente poteva stabilire tassi inferiori.
Vero è che la Cassazione ha affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi,
l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P)
e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.” (Cass. n. 4382/2022), ma tale statuizione non trova applicazione alla fattispecie del caso concreto sottoposto a questa Corte.
Infatti, nel caso di specie trova applicazione il diverso orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, qualora il tasso di interesse risulti ab origine in contrasto con le disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione, deve ritenersi che “il vincolo contrattuale tra emittente
e sottoscrittore dei titoli si formi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).
In particolare, le stesse le Sezioni Unite hanno, sul punto, ritenuto che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando prevalenza alle seconde.”.
Qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero e al sottoscrittore non dovessero essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo, infatti, si finirebbe per ledere il legittimo affidamento ingenerato nel cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul buono.
Conclusivamente, la condotta delle che da un lato non ha provveduto a Pt_1
regolamentare in misura completa, per tutta la durata del rapporto, i nuovi tassi di interesse con l'apposizione di un timbro idoneo a questo scopo;
dall'altro non ha cancellato i tassi precedenti, rimasti, quindi, leggibili, rende legittima la pretesa dell'appellata del riconoscimento della somma di cui alla sentenza di primo grado.
Il terzo motivo d'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono compensarsi stante la complessità della materia di cui è causa e alla luce del dibattito giurisprudenziale che si registra sul punto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8522/2024,
"la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. Pertanto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito … decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione…”
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Latina ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 01.03.2022 nel giudizio n. 6718/2021 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, dispone la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
b) conferma nel resto;
c) spese compensate.
Così deciso in Roma il 7.5.2025
Il Presidente estensore
Silvia Di Matteo