Art. 1.
Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all' articolo 732, n. 4 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono affidati i seguenti compiti:
a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le societa' di navigazione aerea;
b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;
c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.
Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all' articolo 732, n. 4 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono affidati i seguenti compiti:
a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le societa' di navigazione aerea;
b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;
c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.