Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 229 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 14/01/2025, e pendente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Mola Vecchia n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Sara
Bruni, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone in Piazza Federico Fellini n. 4, presso lo studio legale dell'Avv.
Stefano Tiberia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-parte resistente-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi con reciproca domanda di addebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.
1. Con ricorso depositato il 30.01.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
, con il quale ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.09.1999 in Ucraina
[...]
(atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Giuliano di Roma - atto n. 5 P II S C Anno 1999)
e col quale ha stabilito l'attuale residenza in Ceccano, Via San Francesco d'Assisi, 31,presso la casa di proprietà della ricorrente, esponendo che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e ciò per esclusiva colpa del Sig. . CP_1
Ella ha rappresentato di aver in passato lavorato come domestica, percependo per l'anno 2017 redditi per euro 9.465,12, per l'anno 2018 redditi per euro 9.525,99; per l'anno 2019 euro 6.137,00 (compreso il
TFR) perché il rapporto lavorativo durava fino al 30.04.2019 e dal primo maggio al 31.12.2019, per 210 giorni, euro 2.146,22 (netti) a titolo di indennità NASpI;
che l'indennità NASpI è stata riconosciuta per 718 giorni a decorrere dal primo maggio 2019 e, pertanto, la stessa è stata percepita fino al mese di maggio 2021, tempo da cui parte ricorrente non ha più percepito più alcun tipo di reddito;
il Sig. percepisce CP_1 circa euro 15.000,00 annuali a titolo di pensione.
Dal momento che nel corso della vita matrimoniale la gestione economica della casa è sempre spettata al Sig. , la ricorrente deduce di non aver mai potuto consultare il libretto postale su cui la sua CP_1 pensione viene accreditata nonché di conoscere la posta recapitata, essendo, egli solo in possesso del libretto postale e della chiave della cassetta postale. Ad oggi la ricorrente dipende economicamente dal resistente il quale negli ultimi tre anni ha deciso di darle la somma di euro 150,00 mensili per le sue esigenze, somma che però è insufficiente in ragione della propria necessità di sottoporsi a diverse visite mediche cardiologiche e oculistiche che il resistente lamenta di dover pagare per insufficienza di risorse economiche.
Ella espone di condurre un tenore di vita assai morigerato e ogni volta che la ricorrente tenta di avere spiegazioni sull'impiego del danaro percepito, a titolo di pensione, il alza la voce senza fornire alcun CP_1 chiarimento;
il marito in data 11.02.2020, a seguito di un diverbio per futili motivi, ha addirittura usato violenza sulla moglie mettendole le mani al collo;
il rapporto tra i due coniugi, già in crisi, si è, irrimediabilmente, incrinato, sicchè la convivenza è divenuta insostenibile e la ricorrente intende ottenere la separazione dal marito. Ella pertanto ha chiesto che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito al alle seguenti condizioni: a) prevedere che i coniugi vivranno separati con CP_1
l'obbligo del mutuo rispetto, libero, ciascuno, di fissare ove creda la propria residenza;
b) assegnare la casa coniugale a con tutti i mobili di arredo, benchè i beni a servizio della cucina (tavolo, cassapanca CP_1 in legno e cristalliera) siano di esclusiva proprietà della Sig.ra c) consentire alla Sig.ra Parte_1 di lasciare i propri effetti personali in quella che era la stanza della figlia (che Parte_1 Per_1 resterà chiusa a chiave), con la possibilità di potervisi recare all'occorrenza, previo avviso al resistente;
d) consentire alla Ricorrente di portare con sè il frigorifero, tuttora in uso, che quest'ultima aveva acquistato tempo prima (il Sig. potrebbe utilizzare, in sua sostituzione, il frigorifero che i coniugi CP_1 utilizzavano precedentemente, perfettamente funzionante); e) consentire alla Ricorrente di portare con sè la stufa a pellet che quest'ultima aveva acquistato tempo prima, mai utilizzata dal Sig. ; f) porre a CP_1 carico del Sig. un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento della CP_1
Sig.ra Parte_1
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato le avversarie domande e ricostruzioni CP_1 fattuali chiedendo a sua volta in via riconvenzionale che la separazione giudiziale dei coniugi venga addebitata alla moglie. Egli ha evidenziato la genericità degli addebiti rivolti dalla moglie al marito sono tutti riconducibili a “incompatibilità di carattere e incomprensioni...” e contestando che il marito le avrebbe impedito di consultare il libretto postale di cui è titolare, comunque evidenziando che il motivo della fine del matrimonio è, nella avversaria prospettazione, attribuibile alla scarsa disponibilità di denaro. Egli ha confermato che il menage familiare sia umile, dal momento che egli percepisce una pensione mensile di circa €
995,00 a cui si deve aggiungere la somma di € 220,00 circa a titolo di pensione di invalidità civile;
non di meno, egli ha sempre fatto fronte a tutte le esigenze della famiglia, destinando i suoi introiti al sostentamento della coppia;
al contrario la moglie, che, in passato, ha sempre lavorato, non ha mai destinato i suoi introiti alla gestione famigliare sicchè il marito non ha potuto accantonare alcun risparmio: infatti, le somme che venivano accantonate sono state utilizzate negli anni per il sostentamento anche della ricorrente e di sua figlia Per_2
figlia riconosciuta dal resistente al fine di consentirle l'arrivo e la permanenza stabile in Italia, circa
[...] venti anni fa.
Egli ha esposto che la casa ove vivono attualmente entrambi i coniugi è stata acquistata con i suoi denari, sebbene essa sia stata solo formalmente intestata alla moglie che all'epoca era nullatenente e che la volontà di porre fine alla quasi venticinquennale unione è in via esclusiva del tutto personale e autonoma della ricorrente motivate dalla scarsa disponibilità economica, sebbene ella abbia deciso di non lavorare, scelta non condivisa dal scaricandone la responsabilità sull'ottantasettenne marito. Dal che egli argomenta circa CP_1 la responsabilità esclusiva della moglie nel naufragio dell'unione coniugale.
Egli ha allegato che a partire dal mese di febbraio dell'anno 2020 la ha cominciato a chiedere Pt_1 al marito sempre più soldi, senza alcuna motivazione e senza giustificare il motivo della richiesta e ha cominciato a trascorre ogni mese circa 15 giorni continuativi presso l'abitazione della figlia fuori regione, lasciando il Sig. da solo, nonostante le sue condizioni di salute non fossero buone CP_1 costringendolo a rivolgersi all'aiuto dei figli, di amici e dei nipoti;
che la moglie ha continuato a percepire la
NASPI per due anni senza mettere in casa tali somme lasciando che ogni spesa e onere domestico gravasse sul marito;
che a seguito delle continue ingiustificate richieste di denaro, delle offese e delle vessazioni da parte della moglie, il resistente ha cominciato ad accusare patema d'animo sfociato in stati d'ansia e di paura che ne hanno aggravato le già precarie condizione di salute;
che avendo esaurito ogni risparmio non ha più potuto assecondare le richieste economiche della moglie, tanto che ormai mensilmente e da almeno un anno a questa parte il è costretto a ricorrere lui all'aiuto economico dei figli, e per arrivare a CP_1 Persona_3 Per_4 fine mese.
Egli ha esposto di percepire attualmente una pensione di € 995,00 mensili, gravata di costi per le varie utenze pari ad € 500,00, nonché di ulteriori € 500,00 per le altre spese comprese quelle alimentari, che azzerano praticamente il suo reddito e ha aderito alla domanda di assegnazione a sé della casa coniugale. Ha dunque chiesto che il Tribunale pronunci la separazione giudiziale con addebito alla moglie alle seguenti condizioni: a) assegnare la casa coniugale al Sig. ; b) rigettare la domanda di addebito avversaria;
CP_1
c) rigettare la domanda di mantenimento della moglie ricorrente.
Sentite le parti prima all'udienza del 03.07.2024 e poi all'udienza del 14/01/2025, infruttuosamente tentata la conciliazione e invitate le parti a precisare le conclusioni sulla domanda di status, ritenuta questa matura per la decisione;
riservata la decisione sui provvedimenti provvisori, con ordinanza del 14/01/2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessa la decisione al Collegio sulla pronuncia di status ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4, ult. cpv., c.p.c.
2. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti all'udienza di comparizione innanzi al Giudice relatore, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che costituisce fatto sostanzialmente pacifico che è venuta ormai meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi la cui convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile anche in considerazione del fatto che entrambi convergono sulla risalenza e importanza della crisi in essere e sul venir meno dell'affectio coniugalis.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942 (nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1995, n.
13021); peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274). Ne consegue che la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio all'educazione della prole;
laddove invece l'elemento della colpa (e, dunque, l'addebito), lungi dall'essere il fondamento della separazione, ne costituisce una modalità accessoria ed eventuale, come tale idonea a produrre una serie di effetti a carico del coniuge ritenuto colpevole.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale dei coniugi.
3. Pronunciata la separazione, la causa proseguirà dunque per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 229/2024 rg promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi (nato a [...] il CP_1
04/03/1937) e (nata a [...] – UCRAINA - il 26/04/1954), i quali Parte_1 hanno contratto matrimonio in KRIVOY ROG (UCRAINA) il 11/09/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GIULIANO DI ROMA (Atto N. 5 Parte 2 Serie C Anno 1999);
- MANDA al cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di GIULIANO DI ROMA (Atto N. 5 Parte
2 Serie C Anno 1999) per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 14/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Paolo Sordi