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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n. 1913/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 16/12/2025 che viene riaperto alle ore 14.30 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.30, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa NA DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa NA Di OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1913 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Di Meo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale in Fiuggi (Fr) via XV gennaio n. 6, in virtu di delega in atti
- parte attrice/opponente -
Contro
in proprio e nella qualità di genitore di e , ed Controparte_1 Persona_1 Persona_2
esercente la potestà sulla figlia minore ed elettivamente domiciliata a Fiuggi (FR), via Persona_3
Prenestina n°80/int.1, presso lo studio dell'avv. Fulvio Giorgilli che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha opposto l'atto di precetto notificatogli in data 30/08/2024 dalla Parte_1
sig.ra per l'importo di € 22.032,26, oltre spese di notifica ed ulteriori successive, Controparte_1
relativo al rimborso della quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la prole, in base alle prescrizioni contenute nel titolo esecutivo giudiziale costituito dalla
Sentenza n. 1099/2019 emessa dal Tribunale di NO il 19/11/2019 in esito al procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, notificata contestualmente al precetto e dalla pregressa ordinanza presidenziale emessa nel medesimo procedimento il 19/06/2017. Egli ha dedotto, quali motivi di opposizione: 1) omessa notifica di valido titolo esecutivo: mentre la sentenza e l'ordinanza presidenziale costituiscono validi titoli esecutivi per quanto riguarda il mantenimento di € 300,00 stabilito per le figlie dei signori , non altrettanto può dirsi per il recupero delle Parte_2
spese straordinarie, che sono genericamente poste a carico di entrambi i genitori per la metà e pertanto difettano in parte qua dei necessari requisiti di liquidità ed esigibilità; sarebbe stato piuttosto indispensabile formare uno specifico titolo soprattutto con riferimento alle spese c.d. imprevedibili;
2) non rimborsabilità' ed erroneità' delle somme di cui si chiede il pagamento: deduce l'opponente che nel testo del precetto si fa riferimento a ricevute di pagamento tutte asseritamente spedite dalla convenuta all'attore in data 29/04/2024 con una Racc.ta A.R. dell'avv. Fulvio Giorgilli datata 10.04.2024, ma che tali ricevute non vengono indicate nell'atto di precetto, non essendo possibile valutare quali con esattezza siano spese che possano essere pretese senza averle concordate con l'altro genitore;
tale missiva del 10.04.2024 ha inoltrato un plico contenente un insieme caotico di ricevute senza distinguere quali tra esse siano relative a spese per le quali non è previsto il preventivo accordo con l'altro coniuge (le sole per cui avrebbe potuto teoricamente pretenderne il rimborso in ragione del 50%); e spese per le quali è previsto il preventivo assenso dell'altro coniuge
(in mancanza del quale non ne può essere domandato il rimborso); inoltre afferma che il totale delle ricevute o fatture inviate, spesso fotocopiate più di una volta, non ammonta ad € 40.232,00 come addotto da controparte, ma alla minor somma di € 22.148,70; pertanto, si sarebbe dovuta avanzare una richiesta di soli € 11.074,35 pari a ½ del totale, qualora l'intimazione fosse risultata fondata.
Sostiene che le somme come precettate non sono comunque dovute perché: a) la quasi totalità delle ricevute spedite rientrano tra quelle per cui era obbligatorio acquisire il preventivo assenso dell'altro coniuge, sicchè non può esserne preteso il rimborso, non avendo il sig. mai ricevuto Parte_1
alcuna richiesta in tal senso;
b) quelli che l'intimante ritiene giustificativi di spesa, in realtà non sono supportate dalla prova dell'avvenuto esborso di quanto richiesto (nel plico sono contenute ad esempio una serie di scontrini c.d. “parlanti” rilasciati da farmacie e non sempre riferibili alle figlie dei signori , senza che si comprenda di che tipo di acquisti si tratta, se sono Parte_2
relativi o meno a farmaci che siano preceduti da una prescrizione medica;
Sono prodotti una serie di fatture per cure dentistiche, esamini clinici, visite mediche di vario genere, tutte eseguite presso strutture private senza alcun preavviso al sig. e per nessuna di esse vi è la riprova Pt_1
dell'avvenuto pagamento. Tali spese, ammesso e non concesso che siano state effettivamente sostenute, rientrerebbero in ogni caso tra quelle per cui è obbligatorio – come da sentenza – il consenso dell'altro coniuge;
vi sono una serie di disposizioni di bonifici e ricevute manoscritte riferite a spese alloggiative;
anche in tal caso si tratta di spese per le quali è previsto il preventivo consenso del coniuge, allorché si dimostri che si riferiscano ad esigenze di studio). Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato: a) declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o annullabilità e/o comunque inefficacia dell'atto di precetto e di inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
b) accertare e dichiarare in ogni caso la erroneità delle somme indicate nel precetto;
vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; accolta parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo spiegata dall'opponente limitatamente all'importo di €
13.697,24; assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui nessuna delle parti si è avvalso l'attore limitatamente alla prima memoria;
si è costituita tardivamente in giudizio la sig.ra in proprio e nella qualità di genitore di e Controparte_1 Persona_1 Per_2
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore esponendo
[...] Persona_3
che, persistendo l'inadempimento da parte del debitore, ella aveva intrapreso una procedura esecutiva presso terzi avanti al Tribunale di Genova, luogo in cui il sig. vive, mediante Pt_1 pignoramento dello stipendio del presso la ditta di Milano dove egli risulta impiegato. Ha Pt_1
eccepito in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Genova, atteso che tale è il luogo in cui vi sono i beni del debitore e dove il precetto è stato notificato.
Nel merito, ella ha eccepito che l'attore ha ricevuto regolarmente il plico con i giustificativi e la relativa raccomandata dell'aprile 2024 è stata ricevuta da lui personalmente ed era quindi ben consapevole delle spese sostenute;
che il titolo esecutivo ovvero la sentenza di separazione coniugale pronunciata nel dal Tribunale di NO del 2019 che ha fissato l'obbligo dei genitori di partecipare al 50% alle spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche per le figlie, deve ritenersi valido ed efficace;
che gli importi delle spese straordinarie richieste unitamente agli adeguamenti del mantenimento, alla sua rivalutazione ed ai relativi interessi, sono stati dettagliatamente indicati nel plico inviatogli dal procuratore della convenuta e non vi è alcun errore nella indicazione delle spese, i cui importi così precisi e dettagliati rivestono carattere di certezza, liquidità ed esigibilità e rendono pieno il credito della opposta, che ha diritto alla restituzione da parte del marito della metà delle somme impiegate per le spese straordinarie per le figlie oltre alle decorrenze legali dell'assegno di mantenimento;
che il ha contestato le spese straordinarie per le figlie assumendo di non Pt_1
essere mai stato interpellato a riguardo e ciò perché esiste un protocollo per le spese di tal fatta in uso presso i Tribunali, compreso quello di NO, che impone ai genitori coniugi separati di concordare alcune spese piuttosto che altre, ma che in realtà ogni tentativo della di CP_1
contattarlo è risultato vano avendo egli omesso qualsiasi riscontro a tutte le comunicazioni della moglie, risultando peraltro inadempiente anche all'obbligazione di mantenimento delle figlie. Ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare, dichiararsi l' incompetenza per territorio del
Tribunale di NO in favore del Tribunale di Genova e in subordine nel merito, previa revoca del provvedimento di sospensione parziale della efficacia del precetto, rigettare la avversaria opposizione;
con vittoria di spese.
All'udienza del 15/04/2025, ritenuta la causa di natura documentale, questa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale, previa concessione di termine alle parti per deposito di note conclusive di cui entrambe si sono avvalse, e all'esito dell'odierna discussione viene decisa come segue.
2. Preliminarmente giova premettere che (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III,27-11-2012, n.
20989, Cass. civ. Sez. III,03-08-2005, n. 16262 nonché 6.4.2006 n. 8112), il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
In specie, nella misura in cui l'opponente oggi introduce due motivi di opposizione che riguardano entrambi il diritto del creditore di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato,
l'uno per inidoneità del medesimo a fondare l'esecuzione minacciata per difetto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. e l'altro concernente il merito vero e proprio della pretesa creditoria, egli introduce un giudizio che va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
3. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta nella propria memoria di costituzione depositata tardivamente il
11/04/2025, appena tre giorni prima dell'udienza di comparizione del 15/04/2025 e dopo che ella era stata dichiarata contumace con decreto del 18/12/2024. L'eccezione in esame infatti deve essere proposta a pena di inammissibilità entro il termine previsto dall'art. 167 c.p.c.;
l'incompetenza per territorio - fuori dai casi di incompetenza territoriale inderogabile ex art. 28 del codice di procedura civile - va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta purché tempestivamente depositata sicché la relativa eccezione non può essere utilmente formulata in caso di costituzione tardiva (cfr. di recente ed ex multiis, Cassazione civile sez. III, 10/10/2025,
n.27166).
Posto che inderogabile è certamente il foro dell'esecuzione una volta che essa abbia avuto inizio, quanto al foro individuato ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., va invece osservato che la creditrice intimante ha eletto domicilio nell'atto di precetto in Fiuggi, presso lo studio legale del proprio difensore, e allora deve considerarsi che “Il nel quale il creditore, con l'atto di CP_2 precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma
3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (Cassazione civile sez. VI,
28/09/2020, n.20356).
Pertanto l'eccezione, oltre che inammissibile, è anche infondata.
4. Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
4.1. Parte attrice si duole col primo motivo di opposizione essenzialmente dell'inidoneità del titolo azionato, costituito dall'ordinanza presidenziale del 19/06/2017 per le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della prole fino alla pronuncia giudiziale che ha definito il giudizio di separazione dei coniugi e da questa sentenza per le spese successive, a fondare l'esecuzione, in quanto recante semplicemente l'elencazione delle spese che costituiscono spese straordinarie e nell'ambito di esse, quelle per le quali è necessario il previo consenso tra i genitori e quelle per cui tale accordo non necessita, ma senza predeterminazione delle stesse, sicchè l'opposta avrebbe dovuto costituirsi uno specifico titolo giudiziale previo accertamento e ricognizione delle spese sostenute e rimborsabili.
Invero, la censura introduce la dibattuta questione relativa alla necessità o meno per il genitore di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo per ottenere il rimborso delle spese di mantenimento sostenute, rispetto alla quale si registrano sostanzialmente due diversi orientamenti giurisprudenziali:
- un primo orientamento "rigoroso", secondo il quale il verbale di separazione o la sentenza di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie perché esse non possono essere preventivamente quantificate, sicchè a meno di non prevedere un rimborso forfetario, esse necessitano di essere liquidate con altro titolo giudiziale;
- un secondo orientamento più "liberale", secondo cui il verbale di separazione o la sentenza di separazione ben possono costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativa degli esborsi di cui chiede il ristoro.
Questo Giudice ritiene di aderire alla seconda impostazione, seguendo l'interpretazione della
Suprema Corte secondo cui il “provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore" (così, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent.
23 maggio 2011, n. 11316, Rv. 618151-01; ma nello stesso senso pure: Cass. Sez. 6-1, ord. 2 marzo
2016, n. 4182, Rv. 638878-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2021, n. 40992, non massimata;
Cass.
Sez. 1, ord. 12 dicembre 2022, n. 36224, non massimata;
Cass. Sez. 6-1, ord. 12 gennaio 2023, n. 793, non massimata, che sottolinea la necessità della presenza di una "debita documentazione a supporto") (così Cassazione civile sez. III, 04/08/2025, n.22522). La pronuncia appena richiamata dà conto del fatto che taluni più recenti arresti ridimensionano tale onere di documentazione, mostrandosi inclini a richiedere una mera
"elencazione in precetto" delle stesse (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 18 marzo
2024, n. 7169, Rv. 67064001; ma analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3835, Rv. 660607-01), così da consentire l'integrazione del titolo "all'esito di mera operazione aritmetica" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 13 gennaio 2021, n. 379, Rv.
660362-01), ma in applicazione anche alla fattispecie in esame dei principi che regolano la materia dell'esecuzione forzata, ritiene che l'orientamento più rigoroso, che esige la "documentazione" delle spese e non la mera "elencazione", vada preferito sia perché in tal modo si risponde con il maggior e più pieno ossequio possibile alle previsioni stabilite dal giudice del merito cognitivo, laddove abbia – come in specie - espressamente indicato quali sono da considerarsi spese straordinarie da assentire preventivamente e quali non, in guisa evidentemente da regolare compiutamente (in base alla piena conoscenza della situazione di fatto, appunto devoluta istituzionalmente al giudice della separazione) i delicati rapporti tra coniugi in sede di disgregazione del vincolo matrimoniale;
sia per evitare una possibile proliferazione del contenzioso ex art. 615 cod. proc. civ..
Difatti, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali "eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi", sicché si tratta, in definitiva, di "esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum" (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del
2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione.
Precisano però gli ermellini che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non deve essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento.
Dunque, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore può essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione. Tale onere costituisce l'inevitabile bilanciamento della facoltà concessa al creditore di intraprendere un'azione esecutiva pur in difetto di un titolo ove il credito sia pienamente liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Ne consegue quale precipitato logico-giuridico che l'attività di "allegazione e documentazione va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già, nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.
Applicati al caso di specie i principi sopra rassegnati, risulta che la creditrice CP_1
nell'atto di precetto, abbia specificamente allegato, mediante una elencazione (analitica e
[...]
dettagliata) delle singole voci di spesa, gli esborsi di cui chiede il ristoro, avendo prima ancora della notifica del precetto – come confermato dallo stesso intimato opponente che li produce in giudizio unitamente al proprio atto introduttivo – consegnato la documentazione comprovante gli esborsi sostenuti, e di tale consegna è stata fatta espressa menzione e riferimento nell'atto di precetto, laddove ha allegato che “il plico con tutti i giustificativi delle spese straordinarie sostenute dalla esponente per le figlie è stato inviato al mediante lettera raccomandata a firma del Pt_1
sottoscritto avvocato e ricevuta da controparte il 29/04/2024, con la quale se ne sollecitava il pagamento unitamente alle decorrenze giuridiche dell'assegno di mantenimento, con gli interessi”, assolvendo in tal modo al proprio onere di allegazione e documentazione.
E' pertanto infondato il primo motivo di censura afferente l'illegittimità del precetto per illiquidità del credito.
4.2. Quanto al secondo motivo di opposizione che sostanzialmente ha riguardo all'an e al quantum debeatur, da intendersi quale contestazione la rimborsabilità delle spese e il loro effettivo importo, si osserva che nessun ulteriore rilievo o elemento è stato offerto rispetto al vaglio condotto in via preliminare con il decreto del 18/12/2024 sulle spese allegate dall'intimante a fondamento della propria pretesa.
L'atto di precetto in particolare non specifica al dettaglio le singole componenti delle voci di spesa per il cui recupero la creditrice agisce in via esecutiva, facendo richiamo ai giustificativi di spesa che sono stati preventivamente inviati all'opponente con raccomandata del 29.04.2024 e che questi ha depositato in uno col proprio atto di citazione. Richiamato quanto sopra con riferimento all'onere del creditore di allegare e documentare i giustificativi di spesa in funzione del precetto, osservato che nel costituirsi in giudizio la sig.ra non ha contestato la piena rispondenza della CP_1 documentazione depositata dall'opponente a quella inviatagli nel plico del 29/04/2024, solo ed esclusivamente ad essa si farà riferimento, risultando inammissibile ogni altra e ulteriore.
Rispetto a tale documentazione non può che confermarsi anche in questa sede decisoria che:
- talune delle spese per cui la creditrice ha chiesto il rimborso per la metà, anziché essere qualificate come spese straordinarie, appaiono da ricondurre al mantenimento ordinario (ad esempio, per quanto riguarda gli scontrini per acquisti effettuati in farmacia recanti il codice fiscale delle figlie, non è chiaro il tipo di acquisto effettuato, tenuto conto che da Protocollo in uso presso questo
Tribunale i farmaci da banco debbono essere ricompresi nell'importo del mantenimento ordinario – cfr. art. 3 del Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio del
15.12.2017);
- quanto alle spese presumibilmente riferibili al rilascio della carta d'identità per € 23, al bollo e alle tasse ACI per complessivi € 18,60 per , trattasi di spese funzionali allo sviluppo della Persona_2
vita sociale del figlio e come tali da qualificarsi come straordinarie che in base al titolo avrebbero richiesto il preventivo consenso dell'altro genitore;
al riguardo, deve osservarsi che certamente vero che il dissenso che il genitore manifesti a sostenere una determinata spesa deve essere motivato, ma è altrettanto vero che la giurisprudenza ha da tempo affermato che “In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, la condizione del "previo accordo" tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicchè, in mancanza dell'accordo tra le parti, è necessario l'accertamento giudiziale. (Nel caso esaminato dalla Corte, avendo la ex moglie allegato che l'ex coniuge si era reso irraggiungibile non rendendo possibile l'accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all'interesse del figlio)” (così
Cassazione civile sez. VI, 27/10/2017, n.25698; conf. Cass. Civ., sez. 01, del 28/01/2008, n. 1758;
Cass. Civ., sez. 06, del 08/02/2016, n. 2467);
- talune delle spese precettate non possono considerarsi, in quanto non direttamente ed immediatamente riferibili alla prole con palmare evidenza (vedi scontrini recanti il codice fiscale della sig.ra ovvero scontrini relativi ad acquisti presso cartolerie); CP_1 - che per alcune spese non v'è prova dell'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo, fatture per le sedute psicologiche;
fatture presso laboratorio analisi privato, tutte non corredate da relativa prova di pagamento);
- che altre spese, qualificabili come spese straordinarie mediche e scolastiche, sono invero corredate dalla relativa prova di pagamento e sono riferibili alla prole (fatture spese mediche SL NO intestate ad per € 20,66 ed € 230,95 complessivi;
fattura SL intestata a Persona_3 Persona_2
per € 35,80; bonifici di pagamento relativi alle spese di alloggio di ricevute di Persona_1
pagamento di tassa di iscrizione ovvero di frequenza per istituti scolastici e universitari/contributo scolastico per convitto/assicurazione per alunni;
spese per progetto cinema e gita scolastica;
spese per sostituzione lenti per € 60 per ed € 190 per spese per acquisto di Persona_2 Persona_3
libri scolastici;
ricevute per attività sportive e centri estivi;
abbonamento trasporti pubblici su cui è indicato il nome delle figlie), per un totale complessivo di € 13.686,52 (€ 6.843,26 pro quota);
- che la sentenza di separazione individua le spese per le quali occorre il previo accordo dell'altro genitore e quelle per le quali non è necessario acquisire il consenso dell'altro genitore;
- che invero tra le ricevute allegate vi sono alcune spese che rientrano tra quelle per le quali la sentenza ha disposto che fosse necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore, e segnatamente le spese per cure oculistiche;
spese per gite scolastiche con pernottamento (cfr. ricevuta pagamento saldo trieste per € 139); spese per attività sportive e ludiche (cfr. ricevute iscrizione asd bolero life per € 100 ed € 360); per un importo complessivo di € 849 (€ 424,5 pro quota); relativamente a tali spese non v'è prova del fatto che la convenuta abbia previamente richiesto il consenso della controparte;
- che neppure può ritenersi che l'opponente fosse realmente irreperibile, avendo questi pacificamente ricevuto il plico e l'atto di precetto, sicchè difetta in toto la prova della richiesta di previo consenso;
conseguentemente deve confermarsi che, sotto il solo profilo degli importi precettati a titolo di rimborso delle spese straordinarie, il precetto possa comunque dirsi legittimo quanto all'importo di
€ 6.418,76 (€ 6.843,26 - € 424,5), mentre esso è illegittimo quanto al restante importo di €
13.697,24 (€ 20.116 - € 6.418,76) rispetto alle quali la creditrice non ha il diritto di agire esecutivamente.
4.3. Per quanto sopra, va dichiarata la parziale illegittimità dell'atto di precetto, nella parte relativa all'intimazione di pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla Controparte_1 nell'interesse della prole e nella misura di € 13.697,24, risultando invece del tutto legittimo l'atto con riferimento alle residue somme intimate per € 6.418,76.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti e all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, si dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio civile di I° grado iscritto al n. 1913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, introdotto da in proprio e Controparte_1
nella qualità di genitore di e ed esercente la potestà sulla figlia Persona_1 Persona_2
minore nei confronti di avente ad oggetto opposizione a Persona_3 Parte_1
precetto, a qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., così decide:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e per l'effetto:
- DICHIARA l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 30/08/2024 da Controparte_1
a limitatamente all'importo di € 13.697,24, risultando legittimo per il residuo Parte_1
importo di € 6.418,76 e per l'effetto dichiara che non ha il diritto di agire Controparte_1
esecutivamente in base all'atto di precetto opposto oltre il limite della somma di € 6.418,76;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in NO, il 16/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa NA Di OL
SEZIONE CIVILE
n. 1913/2024 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 16/12/2025 che viene riaperto alle ore 14.30 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.30, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa NA DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa NA Di OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1913 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Di Meo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale in Fiuggi (Fr) via XV gennaio n. 6, in virtu di delega in atti
- parte attrice/opponente -
Contro
in proprio e nella qualità di genitore di e , ed Controparte_1 Persona_1 Persona_2
esercente la potestà sulla figlia minore ed elettivamente domiciliata a Fiuggi (FR), via Persona_3
Prenestina n°80/int.1, presso lo studio dell'avv. Fulvio Giorgilli che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha opposto l'atto di precetto notificatogli in data 30/08/2024 dalla Parte_1
sig.ra per l'importo di € 22.032,26, oltre spese di notifica ed ulteriori successive, Controparte_1
relativo al rimborso della quota parte di sua spettanza delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la prole, in base alle prescrizioni contenute nel titolo esecutivo giudiziale costituito dalla
Sentenza n. 1099/2019 emessa dal Tribunale di NO il 19/11/2019 in esito al procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, notificata contestualmente al precetto e dalla pregressa ordinanza presidenziale emessa nel medesimo procedimento il 19/06/2017. Egli ha dedotto, quali motivi di opposizione: 1) omessa notifica di valido titolo esecutivo: mentre la sentenza e l'ordinanza presidenziale costituiscono validi titoli esecutivi per quanto riguarda il mantenimento di € 300,00 stabilito per le figlie dei signori , non altrettanto può dirsi per il recupero delle Parte_2
spese straordinarie, che sono genericamente poste a carico di entrambi i genitori per la metà e pertanto difettano in parte qua dei necessari requisiti di liquidità ed esigibilità; sarebbe stato piuttosto indispensabile formare uno specifico titolo soprattutto con riferimento alle spese c.d. imprevedibili;
2) non rimborsabilità' ed erroneità' delle somme di cui si chiede il pagamento: deduce l'opponente che nel testo del precetto si fa riferimento a ricevute di pagamento tutte asseritamente spedite dalla convenuta all'attore in data 29/04/2024 con una Racc.ta A.R. dell'avv. Fulvio Giorgilli datata 10.04.2024, ma che tali ricevute non vengono indicate nell'atto di precetto, non essendo possibile valutare quali con esattezza siano spese che possano essere pretese senza averle concordate con l'altro genitore;
tale missiva del 10.04.2024 ha inoltrato un plico contenente un insieme caotico di ricevute senza distinguere quali tra esse siano relative a spese per le quali non è previsto il preventivo accordo con l'altro coniuge (le sole per cui avrebbe potuto teoricamente pretenderne il rimborso in ragione del 50%); e spese per le quali è previsto il preventivo assenso dell'altro coniuge
(in mancanza del quale non ne può essere domandato il rimborso); inoltre afferma che il totale delle ricevute o fatture inviate, spesso fotocopiate più di una volta, non ammonta ad € 40.232,00 come addotto da controparte, ma alla minor somma di € 22.148,70; pertanto, si sarebbe dovuta avanzare una richiesta di soli € 11.074,35 pari a ½ del totale, qualora l'intimazione fosse risultata fondata.
Sostiene che le somme come precettate non sono comunque dovute perché: a) la quasi totalità delle ricevute spedite rientrano tra quelle per cui era obbligatorio acquisire il preventivo assenso dell'altro coniuge, sicchè non può esserne preteso il rimborso, non avendo il sig. mai ricevuto Parte_1
alcuna richiesta in tal senso;
b) quelli che l'intimante ritiene giustificativi di spesa, in realtà non sono supportate dalla prova dell'avvenuto esborso di quanto richiesto (nel plico sono contenute ad esempio una serie di scontrini c.d. “parlanti” rilasciati da farmacie e non sempre riferibili alle figlie dei signori , senza che si comprenda di che tipo di acquisti si tratta, se sono Parte_2
relativi o meno a farmaci che siano preceduti da una prescrizione medica;
Sono prodotti una serie di fatture per cure dentistiche, esamini clinici, visite mediche di vario genere, tutte eseguite presso strutture private senza alcun preavviso al sig. e per nessuna di esse vi è la riprova Pt_1
dell'avvenuto pagamento. Tali spese, ammesso e non concesso che siano state effettivamente sostenute, rientrerebbero in ogni caso tra quelle per cui è obbligatorio – come da sentenza – il consenso dell'altro coniuge;
vi sono una serie di disposizioni di bonifici e ricevute manoscritte riferite a spese alloggiative;
anche in tal caso si tratta di spese per le quali è previsto il preventivo consenso del coniuge, allorché si dimostri che si riferiscano ad esigenze di studio). Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato: a) declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o annullabilità e/o comunque inefficacia dell'atto di precetto e di inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
b) accertare e dichiarare in ogni caso la erroneità delle somme indicate nel precetto;
vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; accolta parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo spiegata dall'opponente limitatamente all'importo di €
13.697,24; assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui nessuna delle parti si è avvalso l'attore limitatamente alla prima memoria;
si è costituita tardivamente in giudizio la sig.ra in proprio e nella qualità di genitore di e Controparte_1 Persona_1 Per_2
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore esponendo
[...] Persona_3
che, persistendo l'inadempimento da parte del debitore, ella aveva intrapreso una procedura esecutiva presso terzi avanti al Tribunale di Genova, luogo in cui il sig. vive, mediante Pt_1 pignoramento dello stipendio del presso la ditta di Milano dove egli risulta impiegato. Ha Pt_1
eccepito in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Genova, atteso che tale è il luogo in cui vi sono i beni del debitore e dove il precetto è stato notificato.
Nel merito, ella ha eccepito che l'attore ha ricevuto regolarmente il plico con i giustificativi e la relativa raccomandata dell'aprile 2024 è stata ricevuta da lui personalmente ed era quindi ben consapevole delle spese sostenute;
che il titolo esecutivo ovvero la sentenza di separazione coniugale pronunciata nel dal Tribunale di NO del 2019 che ha fissato l'obbligo dei genitori di partecipare al 50% alle spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche per le figlie, deve ritenersi valido ed efficace;
che gli importi delle spese straordinarie richieste unitamente agli adeguamenti del mantenimento, alla sua rivalutazione ed ai relativi interessi, sono stati dettagliatamente indicati nel plico inviatogli dal procuratore della convenuta e non vi è alcun errore nella indicazione delle spese, i cui importi così precisi e dettagliati rivestono carattere di certezza, liquidità ed esigibilità e rendono pieno il credito della opposta, che ha diritto alla restituzione da parte del marito della metà delle somme impiegate per le spese straordinarie per le figlie oltre alle decorrenze legali dell'assegno di mantenimento;
che il ha contestato le spese straordinarie per le figlie assumendo di non Pt_1
essere mai stato interpellato a riguardo e ciò perché esiste un protocollo per le spese di tal fatta in uso presso i Tribunali, compreso quello di NO, che impone ai genitori coniugi separati di concordare alcune spese piuttosto che altre, ma che in realtà ogni tentativo della di CP_1
contattarlo è risultato vano avendo egli omesso qualsiasi riscontro a tutte le comunicazioni della moglie, risultando peraltro inadempiente anche all'obbligazione di mantenimento delle figlie. Ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare, dichiararsi l' incompetenza per territorio del
Tribunale di NO in favore del Tribunale di Genova e in subordine nel merito, previa revoca del provvedimento di sospensione parziale della efficacia del precetto, rigettare la avversaria opposizione;
con vittoria di spese.
All'udienza del 15/04/2025, ritenuta la causa di natura documentale, questa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale, previa concessione di termine alle parti per deposito di note conclusive di cui entrambe si sono avvalse, e all'esito dell'odierna discussione viene decisa come segue.
2. Preliminarmente giova premettere che (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III,27-11-2012, n.
20989, Cass. civ. Sez. III,03-08-2005, n. 16262 nonché 6.4.2006 n. 8112), il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
In specie, nella misura in cui l'opponente oggi introduce due motivi di opposizione che riguardano entrambi il diritto del creditore di agire esecutivamente sulla base del titolo azionato,
l'uno per inidoneità del medesimo a fondare l'esecuzione minacciata per difetto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. e l'altro concernente il merito vero e proprio della pretesa creditoria, egli introduce un giudizio che va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
3. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta nella propria memoria di costituzione depositata tardivamente il
11/04/2025, appena tre giorni prima dell'udienza di comparizione del 15/04/2025 e dopo che ella era stata dichiarata contumace con decreto del 18/12/2024. L'eccezione in esame infatti deve essere proposta a pena di inammissibilità entro il termine previsto dall'art. 167 c.p.c.;
l'incompetenza per territorio - fuori dai casi di incompetenza territoriale inderogabile ex art. 28 del codice di procedura civile - va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta purché tempestivamente depositata sicché la relativa eccezione non può essere utilmente formulata in caso di costituzione tardiva (cfr. di recente ed ex multiis, Cassazione civile sez. III, 10/10/2025,
n.27166).
Posto che inderogabile è certamente il foro dell'esecuzione una volta che essa abbia avuto inizio, quanto al foro individuato ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., va invece osservato che la creditrice intimante ha eletto domicilio nell'atto di precetto in Fiuggi, presso lo studio legale del proprio difensore, e allora deve considerarsi che “Il nel quale il creditore, con l'atto di CP_2 precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma
3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (Cassazione civile sez. VI,
28/09/2020, n.20356).
Pertanto l'eccezione, oltre che inammissibile, è anche infondata.
4. Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata.
4.1. Parte attrice si duole col primo motivo di opposizione essenzialmente dell'inidoneità del titolo azionato, costituito dall'ordinanza presidenziale del 19/06/2017 per le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della prole fino alla pronuncia giudiziale che ha definito il giudizio di separazione dei coniugi e da questa sentenza per le spese successive, a fondare l'esecuzione, in quanto recante semplicemente l'elencazione delle spese che costituiscono spese straordinarie e nell'ambito di esse, quelle per le quali è necessario il previo consenso tra i genitori e quelle per cui tale accordo non necessita, ma senza predeterminazione delle stesse, sicchè l'opposta avrebbe dovuto costituirsi uno specifico titolo giudiziale previo accertamento e ricognizione delle spese sostenute e rimborsabili.
Invero, la censura introduce la dibattuta questione relativa alla necessità o meno per il genitore di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo per ottenere il rimborso delle spese di mantenimento sostenute, rispetto alla quale si registrano sostanzialmente due diversi orientamenti giurisprudenziali:
- un primo orientamento "rigoroso", secondo il quale il verbale di separazione o la sentenza di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento delle spese straordinarie perché esse non possono essere preventivamente quantificate, sicchè a meno di non prevedere un rimborso forfetario, esse necessitano di essere liquidate con altro titolo giudiziale;
- un secondo orientamento più "liberale", secondo cui il verbale di separazione o la sentenza di separazione ben possono costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativa degli esborsi di cui chiede il ristoro.
Questo Giudice ritiene di aderire alla seconda impostazione, seguendo l'interpretazione della
Suprema Corte secondo cui il “provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore" (così, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent.
23 maggio 2011, n. 11316, Rv. 618151-01; ma nello stesso senso pure: Cass. Sez. 6-1, ord. 2 marzo
2016, n. 4182, Rv. 638878-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2021, n. 40992, non massimata;
Cass.
Sez. 1, ord. 12 dicembre 2022, n. 36224, non massimata;
Cass. Sez. 6-1, ord. 12 gennaio 2023, n. 793, non massimata, che sottolinea la necessità della presenza di una "debita documentazione a supporto") (così Cassazione civile sez. III, 04/08/2025, n.22522). La pronuncia appena richiamata dà conto del fatto che taluni più recenti arresti ridimensionano tale onere di documentazione, mostrandosi inclini a richiedere una mera
"elencazione in precetto" delle stesse (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 18 marzo
2024, n. 7169, Rv. 67064001; ma analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3835, Rv. 660607-01), così da consentire l'integrazione del titolo "all'esito di mera operazione aritmetica" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 13 gennaio 2021, n. 379, Rv.
660362-01), ma in applicazione anche alla fattispecie in esame dei principi che regolano la materia dell'esecuzione forzata, ritiene che l'orientamento più rigoroso, che esige la "documentazione" delle spese e non la mera "elencazione", vada preferito sia perché in tal modo si risponde con il maggior e più pieno ossequio possibile alle previsioni stabilite dal giudice del merito cognitivo, laddove abbia – come in specie - espressamente indicato quali sono da considerarsi spese straordinarie da assentire preventivamente e quali non, in guisa evidentemente da regolare compiutamente (in base alla piena conoscenza della situazione di fatto, appunto devoluta istituzionalmente al giudice della separazione) i delicati rapporti tra coniugi in sede di disgregazione del vincolo matrimoniale;
sia per evitare una possibile proliferazione del contenzioso ex art. 615 cod. proc. civ..
Difatti, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali "eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi", sicché si tratta, in definitiva, di "esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum" (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del
2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione.
Precisano però gli ermellini che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non deve essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento.
Dunque, l'azione esecutiva intrapresa dal creditore può essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione. Tale onere costituisce l'inevitabile bilanciamento della facoltà concessa al creditore di intraprendere un'azione esecutiva pur in difetto di un titolo ove il credito sia pienamente liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Ne consegue quale precipitato logico-giuridico che l'attività di "allegazione e documentazione va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già, nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.
Applicati al caso di specie i principi sopra rassegnati, risulta che la creditrice CP_1
nell'atto di precetto, abbia specificamente allegato, mediante una elencazione (analitica e
[...]
dettagliata) delle singole voci di spesa, gli esborsi di cui chiede il ristoro, avendo prima ancora della notifica del precetto – come confermato dallo stesso intimato opponente che li produce in giudizio unitamente al proprio atto introduttivo – consegnato la documentazione comprovante gli esborsi sostenuti, e di tale consegna è stata fatta espressa menzione e riferimento nell'atto di precetto, laddove ha allegato che “il plico con tutti i giustificativi delle spese straordinarie sostenute dalla esponente per le figlie è stato inviato al mediante lettera raccomandata a firma del Pt_1
sottoscritto avvocato e ricevuta da controparte il 29/04/2024, con la quale se ne sollecitava il pagamento unitamente alle decorrenze giuridiche dell'assegno di mantenimento, con gli interessi”, assolvendo in tal modo al proprio onere di allegazione e documentazione.
E' pertanto infondato il primo motivo di censura afferente l'illegittimità del precetto per illiquidità del credito.
4.2. Quanto al secondo motivo di opposizione che sostanzialmente ha riguardo all'an e al quantum debeatur, da intendersi quale contestazione la rimborsabilità delle spese e il loro effettivo importo, si osserva che nessun ulteriore rilievo o elemento è stato offerto rispetto al vaglio condotto in via preliminare con il decreto del 18/12/2024 sulle spese allegate dall'intimante a fondamento della propria pretesa.
L'atto di precetto in particolare non specifica al dettaglio le singole componenti delle voci di spesa per il cui recupero la creditrice agisce in via esecutiva, facendo richiamo ai giustificativi di spesa che sono stati preventivamente inviati all'opponente con raccomandata del 29.04.2024 e che questi ha depositato in uno col proprio atto di citazione. Richiamato quanto sopra con riferimento all'onere del creditore di allegare e documentare i giustificativi di spesa in funzione del precetto, osservato che nel costituirsi in giudizio la sig.ra non ha contestato la piena rispondenza della CP_1 documentazione depositata dall'opponente a quella inviatagli nel plico del 29/04/2024, solo ed esclusivamente ad essa si farà riferimento, risultando inammissibile ogni altra e ulteriore.
Rispetto a tale documentazione non può che confermarsi anche in questa sede decisoria che:
- talune delle spese per cui la creditrice ha chiesto il rimborso per la metà, anziché essere qualificate come spese straordinarie, appaiono da ricondurre al mantenimento ordinario (ad esempio, per quanto riguarda gli scontrini per acquisti effettuati in farmacia recanti il codice fiscale delle figlie, non è chiaro il tipo di acquisto effettuato, tenuto conto che da Protocollo in uso presso questo
Tribunale i farmaci da banco debbono essere ricompresi nell'importo del mantenimento ordinario – cfr. art. 3 del Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio del
15.12.2017);
- quanto alle spese presumibilmente riferibili al rilascio della carta d'identità per € 23, al bollo e alle tasse ACI per complessivi € 18,60 per , trattasi di spese funzionali allo sviluppo della Persona_2
vita sociale del figlio e come tali da qualificarsi come straordinarie che in base al titolo avrebbero richiesto il preventivo consenso dell'altro genitore;
al riguardo, deve osservarsi che certamente vero che il dissenso che il genitore manifesti a sostenere una determinata spesa deve essere motivato, ma è altrettanto vero che la giurisprudenza ha da tempo affermato che “In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, la condizione del "previo accordo" tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicchè, in mancanza dell'accordo tra le parti, è necessario l'accertamento giudiziale. (Nel caso esaminato dalla Corte, avendo la ex moglie allegato che l'ex coniuge si era reso irraggiungibile non rendendo possibile l'accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all'interesse del figlio)” (così
Cassazione civile sez. VI, 27/10/2017, n.25698; conf. Cass. Civ., sez. 01, del 28/01/2008, n. 1758;
Cass. Civ., sez. 06, del 08/02/2016, n. 2467);
- talune delle spese precettate non possono considerarsi, in quanto non direttamente ed immediatamente riferibili alla prole con palmare evidenza (vedi scontrini recanti il codice fiscale della sig.ra ovvero scontrini relativi ad acquisti presso cartolerie); CP_1 - che per alcune spese non v'è prova dell'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo, fatture per le sedute psicologiche;
fatture presso laboratorio analisi privato, tutte non corredate da relativa prova di pagamento);
- che altre spese, qualificabili come spese straordinarie mediche e scolastiche, sono invero corredate dalla relativa prova di pagamento e sono riferibili alla prole (fatture spese mediche SL NO intestate ad per € 20,66 ed € 230,95 complessivi;
fattura SL intestata a Persona_3 Persona_2
per € 35,80; bonifici di pagamento relativi alle spese di alloggio di ricevute di Persona_1
pagamento di tassa di iscrizione ovvero di frequenza per istituti scolastici e universitari/contributo scolastico per convitto/assicurazione per alunni;
spese per progetto cinema e gita scolastica;
spese per sostituzione lenti per € 60 per ed € 190 per spese per acquisto di Persona_2 Persona_3
libri scolastici;
ricevute per attività sportive e centri estivi;
abbonamento trasporti pubblici su cui è indicato il nome delle figlie), per un totale complessivo di € 13.686,52 (€ 6.843,26 pro quota);
- che la sentenza di separazione individua le spese per le quali occorre il previo accordo dell'altro genitore e quelle per le quali non è necessario acquisire il consenso dell'altro genitore;
- che invero tra le ricevute allegate vi sono alcune spese che rientrano tra quelle per le quali la sentenza ha disposto che fosse necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore, e segnatamente le spese per cure oculistiche;
spese per gite scolastiche con pernottamento (cfr. ricevuta pagamento saldo trieste per € 139); spese per attività sportive e ludiche (cfr. ricevute iscrizione asd bolero life per € 100 ed € 360); per un importo complessivo di € 849 (€ 424,5 pro quota); relativamente a tali spese non v'è prova del fatto che la convenuta abbia previamente richiesto il consenso della controparte;
- che neppure può ritenersi che l'opponente fosse realmente irreperibile, avendo questi pacificamente ricevuto il plico e l'atto di precetto, sicchè difetta in toto la prova della richiesta di previo consenso;
conseguentemente deve confermarsi che, sotto il solo profilo degli importi precettati a titolo di rimborso delle spese straordinarie, il precetto possa comunque dirsi legittimo quanto all'importo di
€ 6.418,76 (€ 6.843,26 - € 424,5), mentre esso è illegittimo quanto al restante importo di €
13.697,24 (€ 20.116 - € 6.418,76) rispetto alle quali la creditrice non ha il diritto di agire esecutivamente.
4.3. Per quanto sopra, va dichiarata la parziale illegittimità dell'atto di precetto, nella parte relativa all'intimazione di pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla Controparte_1 nell'interesse della prole e nella misura di € 13.697,24, risultando invece del tutto legittimo l'atto con riferimento alle residue somme intimate per € 6.418,76.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti e all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, si dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio civile di I° grado iscritto al n. 1913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, introdotto da in proprio e Controparte_1
nella qualità di genitore di e ed esercente la potestà sulla figlia Persona_1 Persona_2
minore nei confronti di avente ad oggetto opposizione a Persona_3 Parte_1
precetto, a qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., così decide:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e per l'effetto:
- DICHIARA l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 30/08/2024 da Controparte_1
a limitatamente all'importo di € 13.697,24, risultando legittimo per il residuo Parte_1
importo di € 6.418,76 e per l'effetto dichiara che non ha il diritto di agire Controparte_1
esecutivamente in base all'atto di precetto opposto oltre il limite della somma di € 6.418,76;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in NO, il 16/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa NA Di OL