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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4558/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4558/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SANCHIRICO FABIANO e dell'avv. LOPORCARO
MARILENA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
- “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
- 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Bastiglia (MO) in Via Dei Mugnai nr. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signor Parte_2
nell'interesse della figlia minor ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso Persona_1
fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il costo delle utenze,
dei canoni, le spese condominiali e le spese di ordinaria manutenzione relative all'immobile de quo, sono a carico della signor Parte_2
- PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
- 3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. (All.8)
4. La figli resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1
- 5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- 5/a) a settimane alterne, salvo diverso accordo tra le parti, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali del Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 20:30; - 5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- 6. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2
oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figli Persona_1
pari a € 300,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- 7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- 7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- 8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessun assegno di mantenimento e previsto in favore di un coniuge e a carico dell'altro.
- 9. Il signor cede gratuitamente alla signora Parte_1 Parte_2
l'autovettura Renault CLIO, targata FJ955YC. La signora tuttavia, si Parte_2
obbliga ad effettuare a proprie spese il passaggio di proprietà entro giorni trenta dal deposito della sentenza di separazione. - 10. I ricorrenti dichiarano che vi è un'altra situazione economica da regolarizzare, ovvero la signora deve restituire al signor la somma di € Parte_2 Parte_1
15.000,00. Le modalità e i tempi della restituzione di detta somma verranno stabiliti successivamente alla sottoscrizione del presente atto dalle parti.
- 11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/07/1975 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ACCETTURA (MT) procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2008 , atto n.3, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale