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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IO GA Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- EL IT Consigliera relatrice
All'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 239 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IACOVINO VINCENZO e giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
,
[...]
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2023 il sig. ha riassunto il giudizio a seguito Parte_1 di ordinanza n. 6053/2023 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n.
45/2017 della Corte d'Appello di Campobasso.
Quest'ultima, pronunciando sull'impugnazione principale del su quella incidentale del CP_1
sig. in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, aveva rigettato la domanda Pt_1 proposta dal docente, assunto con plurimi contratti a termine a far data dal 24/10/2005 al
31/08/2012, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della nullità delle clausole appositive del termine, il risarcimento del danno per l'abusivo ricorso al contratto a termine, il pagamento degli scatti biennali di anzianità ex l. n. 312/1980, e delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato per la progressione in carriera.
Il Tribunale, inizialmente, aveva:
- escluso l'illegittimità delle clausole appositive del termine per la mancata indicazione delle ragioni a supporto della scadenza e tuttavia aveva affermato l'abusività del ricorso alle supplenze su organico di diritto e non, dunque, su posti solo temporaneamente vacanti, in quanto in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
- ritenuto che non fosse possibile la costituzione ex novo di un rapporto a tempo indeterminato con la PA;
- considerato integrata una discriminazione retributiva là dove non era stata riconosciuta al supplente la progressione stipendiale (non anche gli scatti biennali del 2,5%);
- condannato l'Amministrazione al pagamento delle relative somme nei limiti della prescrizione quinquennale;
Pronunciando sull'impugnazione del , Controparte_1 la Corte d'appello di Campobasso aveva invece richiamato i principi affermati dalla
Cassazione nella sentenza n. 22552 del 2016 ed aveva ritenuto che:
- l'abuso fosse configurabile solo in caso di superamento del limite di 36 mesi e che solo in presenza di tale ipotesi sarebbe stato configurabile il diritto al risarcimento per equivalente di cui alla l. n. 183/2010 art. 32, con l'agevolazione probatoria indicata dal giudice di legittimità;
- non fosse possibile limitarsi a denunciare la semplice reiterazione dei contratti occorrendo l'allegazione delle concrete modalità delle prestazioni a termine;
- in ogni caso l'intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria;
- la diversità dello status tra docente precario e docente assunto a tempo indeterminato oltre che le differenti modalità di accesso all'impiego costituissero ragioni oggettive tali da giustificare un differente trattamento quanto al riconoscimento dell'anzianità;
- l'anzianità di servizio maturata con le supplenze non rimane comunque priva di effetti positivi per gli interessati costituendo criterio per l'avanzamento nelle graduatorie alle quali attingere per l'immissione in ruolo. La Corte di Cassazione, sul ricorso presentato dal sig. ha dichiarato inammissibile il Pt_1
motivo relativo al riconoscimento dell'abusività dei contratti, punto sul quale si è formato il giudicato della sentenza di primo grado, rilevando altresì l'inconferenza del motivo di ricorso con il decisum della Corte d'Appello, ma ha accolto invece il motivo con cui la docente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), nonchè della direttiva 1990/70/CE (28 giugno di attuazione dell'Accordo quadro), e censurava la sentenza là dove ha ritenuto che le assunzioni a tempo determinato non potrebbero giammai essere equiparate a quelle a tempo indeterminato essendo diverse le modalità di accesso all'impiego e comunque essendo differente lo status del docente precario rispetto a quello dell'assunto a tempo indeterminato.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: il motivo è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato (la questione degli scatti biennali, già oggetto di pronuncia di rigetto da parte del Tribunale è ormai coperta dal giudicato); la questione del riconoscimento dell'anzianità del servizio preruolo ha formato oggetto di disamina di questa Corte in plurime pronunce (si veda, con riferimento a fattispecie analoga,
Cass. n. 17314/2020);
è stata evidenziata la differenza sussistente tra l'azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell'anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato;
se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l'assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo;
rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch'esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n.
20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558);
è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione;
tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l'effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell'anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente "ab origine" a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato) e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell'anzianità di servizio stessa”;
Il sig. ha chiesto, con il ricorso in riassunzione, di applicare i suddetti principi e per Pt_1
riconoscere allo stesso l'anzianità maturata durante gli anni di precariato, e per l' effetto 2) per l'effetto, “comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente “ab origine” a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489 (d.lgs. n. 297/1994), e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”;
3) per l'effetto, affermare il diritto del docente alle differenze retributive derivanti dalla maturazione dell'anzianità di servizio, nella consecuzione dei rapporti a termine instaurati con l'Amministrazione scolastica
4) per l'effetto, condannare la resistente Amministrazione a corrispondere al ricorrente le differenze retributive allo stesso spettanti, mediante il ricalcolo dell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici (..)
Il non si è costituito nel procedimento in riassunzione. Controparte_2
Preliminarmente si osserva che oggetto di rinvio da parte della Corte di Cassazione è unicamente la questione relativa al mancato riconoscimento dell'anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato. Su ogni diversa domanda formulata dal sig. respinta dalla Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n. 45/2017 si è Pt_2
quindi formato il giudicato.
Rispetto al diritto alla progressione stipendiale non può che farsi applicazione del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di Cassazione e richiamato nell'ordinanza di rimessione, che impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata nei periodi di svolgimento del rapporto a tempo determinato, senza che tale diritto possa essere minimamente intaccato dall'avvenuta stabilizzazione.
Con riferimento agli accertamenti demandati al giudice di merito in sede di rinvio, occorre muovere dal presupposto che la stessa S.C.( cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n.31150 ) ha ritenuto che la disparità di trattamento non possa essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare o dalla temporaneità dell'assunzione e dalla presunta differenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale a termine (su tale ultimo aspetto, la S.C. ha precisato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva, allora, che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla S.C.) idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Appare, dunque, inevitabile concludere che, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel caso sottoposto al suo esame, è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Ai fini della progressione di carriera e conseguenti differenze retributive maturate successivamente all'immissione in ruolo occorre comunque tener conto che non può operare il beneficio stabilito per i docenti dall'art. 489 cit.– trattandosi di una regola di maggior favore nel computo degli anni scolastici che mira a compensare il minor valore degli anni scolastici successivi al quarto secondo il disposto dell'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e che, dunque, può trovare applicazione solo qualora la ricostruzione di carriera dei docenti venga effettuata secondo le regole stabilite dall'articolo da ultimo citato – e che, in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012, vale la previsione di cui al d.l. 78/2010, art. 9, c. 23, secondo cui “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti ....” (disposizione prorogata fino al 31 dicembre 2013 dal DPR n. 122 del 2013). Ragionando altrimenti e riconoscendo, nel caso di specie, come anno scolastico intero (anche ai fini della maturazione degli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva) la supplenza di durata inferiore a 12 mesi ovvero non tenendo conto del d.l. citato, invero, si determinerebbe una discriminazione a rovescio a detrimento del personale di ruolo (che, a differenza dei colleghi assunti con contratto a termine, mette a disposizione le energie lavorative per 365 giorni l'anno, salvo ovviamente il godimento di ferie ed ha subito gli effetti della previsione di cui all'art. 9, c. 23,d.l. 78/2010).
Per le medesime ragioni, il trattamento economico e normativo spettante al sig. andrà Pt_1
determinato sulla scorta delle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo in modo tale che la maturazione di eventuali aumenti stipendiali avvenga dopo il tempo indicato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo e vigenti al momento di raggiungimento dell'anzianità effettiva minima per fruire dei singoli aumenti. In particolare, deve essere applicata, nel computo della retribuzione spettante al lavoratore a tempo determinato in servizio nel 2010, la clausola di maggior favore prevista, per i lavoratori a tempo indeterminato, dall'art. 2 CCNL 4 agosto 2011, secondo cui “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Solo in tale modo, invero, si realizza una effettiva uniformità tra il trattamento riservato ai lavoratori assunti fin dall'origine a tempo indeterminato e quelli immessi in ruolo dopo un periodo di lavoro a termine.
Risulta dalla documentazione in atti (si veda decreto di ricostruzione di carriera) che il sig.
[...] ha lavorato negli a.a. tra il 2005/2006 e il 2011/2012 (essendo stato immesso in ruolo il Pt_2
1 settembre 2012) per un totale effettivo (detratti i periodi di interruzione) di 6 anni 5 mesi e
2 giorni. Il applicando la regola di cui all'art. 485 cit. ha riconosciuto un'anzianità CP_1 di poco inferiore: 6 anni e 4 mesi, tuttavia solo dalla data di conferma in ruolo, senza che vi sia stato riconoscimento della progressione stipendiale (e correlate conseguenze retributive) nel periodo pre-ruolo, e senza che siano state fornite ragioni oggettive per il mancato riconoscimento.
Sussiste pertanto l'interesse del sig. ad una pronuncia che accerti l'effettiva Pt_1
discriminazione subita rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato, e che condanni il convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, in particolare CP_1
con riferimento alle differenze maturate nel periodo precedente all'immissione in ruolo. Esse sono da calcolarsi in relazione all'anzianità effettiva, disapplicando le disposizioni contrattualcolllettive che imponevano per i docenti a tempo determinato unicamente la corresponsione della retribuzione iniziale, pur considerando che in relazione agli anni 2010,
2011 e 2012, vale (anche per i docenti assunti a tempo indeterminato) la previsione di cui al d.l. 78/2010, art. 9, c. 23).
In tali limiti, dunque, la domanda dell'appellante è suscettibile di accoglimento.
Le spese di tutti i gradi del giudizio sono da compensarsi tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in relazione alla pluralità delle domande formulate dal sig. Pt_1
PQM
In parziale accoglimento delle domande avanzate da con ricorso al Parte_1
Tribunale di Larino dichiara che alla data (01.09.2012) dell'immissione in ruolo, per effetto del servizio pre-ruolo prestato, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di anni 6, mesi 5 e Contr giorni 2 e condanna il a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute con riferimento al periodo precedente all'immissione in ruolo per effetto dell'anzianità via via maturata, oltre al maggiore importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 30/10/2025
La Consigliera est.
EL IT
Il Presidente
IO GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IO GA Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- EL IT Consigliera relatrice
All'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 239 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IACOVINO VINCENZO e giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
,
[...]
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2023 il sig. ha riassunto il giudizio a seguito Parte_1 di ordinanza n. 6053/2023 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n.
45/2017 della Corte d'Appello di Campobasso.
Quest'ultima, pronunciando sull'impugnazione principale del su quella incidentale del CP_1
sig. in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, aveva rigettato la domanda Pt_1 proposta dal docente, assunto con plurimi contratti a termine a far data dal 24/10/2005 al
31/08/2012, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della nullità delle clausole appositive del termine, il risarcimento del danno per l'abusivo ricorso al contratto a termine, il pagamento degli scatti biennali di anzianità ex l. n. 312/1980, e delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato per la progressione in carriera.
Il Tribunale, inizialmente, aveva:
- escluso l'illegittimità delle clausole appositive del termine per la mancata indicazione delle ragioni a supporto della scadenza e tuttavia aveva affermato l'abusività del ricorso alle supplenze su organico di diritto e non, dunque, su posti solo temporaneamente vacanti, in quanto in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
- ritenuto che non fosse possibile la costituzione ex novo di un rapporto a tempo indeterminato con la PA;
- considerato integrata una discriminazione retributiva là dove non era stata riconosciuta al supplente la progressione stipendiale (non anche gli scatti biennali del 2,5%);
- condannato l'Amministrazione al pagamento delle relative somme nei limiti della prescrizione quinquennale;
Pronunciando sull'impugnazione del , Controparte_1 la Corte d'appello di Campobasso aveva invece richiamato i principi affermati dalla
Cassazione nella sentenza n. 22552 del 2016 ed aveva ritenuto che:
- l'abuso fosse configurabile solo in caso di superamento del limite di 36 mesi e che solo in presenza di tale ipotesi sarebbe stato configurabile il diritto al risarcimento per equivalente di cui alla l. n. 183/2010 art. 32, con l'agevolazione probatoria indicata dal giudice di legittimità;
- non fosse possibile limitarsi a denunciare la semplice reiterazione dei contratti occorrendo l'allegazione delle concrete modalità delle prestazioni a termine;
- in ogni caso l'intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria;
- la diversità dello status tra docente precario e docente assunto a tempo indeterminato oltre che le differenti modalità di accesso all'impiego costituissero ragioni oggettive tali da giustificare un differente trattamento quanto al riconoscimento dell'anzianità;
- l'anzianità di servizio maturata con le supplenze non rimane comunque priva di effetti positivi per gli interessati costituendo criterio per l'avanzamento nelle graduatorie alle quali attingere per l'immissione in ruolo. La Corte di Cassazione, sul ricorso presentato dal sig. ha dichiarato inammissibile il Pt_1
motivo relativo al riconoscimento dell'abusività dei contratti, punto sul quale si è formato il giudicato della sentenza di primo grado, rilevando altresì l'inconferenza del motivo di ricorso con il decisum della Corte d'Appello, ma ha accolto invece il motivo con cui la docente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), nonchè della direttiva 1990/70/CE (28 giugno di attuazione dell'Accordo quadro), e censurava la sentenza là dove ha ritenuto che le assunzioni a tempo determinato non potrebbero giammai essere equiparate a quelle a tempo indeterminato essendo diverse le modalità di accesso all'impiego e comunque essendo differente lo status del docente precario rispetto a quello dell'assunto a tempo indeterminato.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: il motivo è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato (la questione degli scatti biennali, già oggetto di pronuncia di rigetto da parte del Tribunale è ormai coperta dal giudicato); la questione del riconoscimento dell'anzianità del servizio preruolo ha formato oggetto di disamina di questa Corte in plurime pronunce (si veda, con riferimento a fattispecie analoga,
Cass. n. 17314/2020);
è stata evidenziata la differenza sussistente tra l'azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell'anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato;
se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l'assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo;
rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch'esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n.
20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558);
è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione;
tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l'effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell'anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente "ab origine" a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato) e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell'anzianità di servizio stessa”;
Il sig. ha chiesto, con il ricorso in riassunzione, di applicare i suddetti principi e per Pt_1
riconoscere allo stesso l'anzianità maturata durante gli anni di precariato, e per l' effetto 2) per l'effetto, “comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente “ab origine” a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489 (d.lgs. n. 297/1994), e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”;
3) per l'effetto, affermare il diritto del docente alle differenze retributive derivanti dalla maturazione dell'anzianità di servizio, nella consecuzione dei rapporti a termine instaurati con l'Amministrazione scolastica
4) per l'effetto, condannare la resistente Amministrazione a corrispondere al ricorrente le differenze retributive allo stesso spettanti, mediante il ricalcolo dell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici (..)
Il non si è costituito nel procedimento in riassunzione. Controparte_2
Preliminarmente si osserva che oggetto di rinvio da parte della Corte di Cassazione è unicamente la questione relativa al mancato riconoscimento dell'anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato. Su ogni diversa domanda formulata dal sig. respinta dalla Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n. 45/2017 si è Pt_2
quindi formato il giudicato.
Rispetto al diritto alla progressione stipendiale non può che farsi applicazione del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di Cassazione e richiamato nell'ordinanza di rimessione, che impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata nei periodi di svolgimento del rapporto a tempo determinato, senza che tale diritto possa essere minimamente intaccato dall'avvenuta stabilizzazione.
Con riferimento agli accertamenti demandati al giudice di merito in sede di rinvio, occorre muovere dal presupposto che la stessa S.C.( cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n.31150 ) ha ritenuto che la disparità di trattamento non possa essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare o dalla temporaneità dell'assunzione e dalla presunta differenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale a termine (su tale ultimo aspetto, la S.C. ha precisato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva, allora, che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla S.C.) idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Appare, dunque, inevitabile concludere che, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel caso sottoposto al suo esame, è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Ai fini della progressione di carriera e conseguenti differenze retributive maturate successivamente all'immissione in ruolo occorre comunque tener conto che non può operare il beneficio stabilito per i docenti dall'art. 489 cit.– trattandosi di una regola di maggior favore nel computo degli anni scolastici che mira a compensare il minor valore degli anni scolastici successivi al quarto secondo il disposto dell'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e che, dunque, può trovare applicazione solo qualora la ricostruzione di carriera dei docenti venga effettuata secondo le regole stabilite dall'articolo da ultimo citato – e che, in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012, vale la previsione di cui al d.l. 78/2010, art. 9, c. 23, secondo cui “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti ....” (disposizione prorogata fino al 31 dicembre 2013 dal DPR n. 122 del 2013). Ragionando altrimenti e riconoscendo, nel caso di specie, come anno scolastico intero (anche ai fini della maturazione degli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva) la supplenza di durata inferiore a 12 mesi ovvero non tenendo conto del d.l. citato, invero, si determinerebbe una discriminazione a rovescio a detrimento del personale di ruolo (che, a differenza dei colleghi assunti con contratto a termine, mette a disposizione le energie lavorative per 365 giorni l'anno, salvo ovviamente il godimento di ferie ed ha subito gli effetti della previsione di cui all'art. 9, c. 23,d.l. 78/2010).
Per le medesime ragioni, il trattamento economico e normativo spettante al sig. andrà Pt_1
determinato sulla scorta delle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo in modo tale che la maturazione di eventuali aumenti stipendiali avvenga dopo il tempo indicato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo e vigenti al momento di raggiungimento dell'anzianità effettiva minima per fruire dei singoli aumenti. In particolare, deve essere applicata, nel computo della retribuzione spettante al lavoratore a tempo determinato in servizio nel 2010, la clausola di maggior favore prevista, per i lavoratori a tempo indeterminato, dall'art. 2 CCNL 4 agosto 2011, secondo cui “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Solo in tale modo, invero, si realizza una effettiva uniformità tra il trattamento riservato ai lavoratori assunti fin dall'origine a tempo indeterminato e quelli immessi in ruolo dopo un periodo di lavoro a termine.
Risulta dalla documentazione in atti (si veda decreto di ricostruzione di carriera) che il sig.
[...] ha lavorato negli a.a. tra il 2005/2006 e il 2011/2012 (essendo stato immesso in ruolo il Pt_2
1 settembre 2012) per un totale effettivo (detratti i periodi di interruzione) di 6 anni 5 mesi e
2 giorni. Il applicando la regola di cui all'art. 485 cit. ha riconosciuto un'anzianità CP_1 di poco inferiore: 6 anni e 4 mesi, tuttavia solo dalla data di conferma in ruolo, senza che vi sia stato riconoscimento della progressione stipendiale (e correlate conseguenze retributive) nel periodo pre-ruolo, e senza che siano state fornite ragioni oggettive per il mancato riconoscimento.
Sussiste pertanto l'interesse del sig. ad una pronuncia che accerti l'effettiva Pt_1
discriminazione subita rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato, e che condanni il convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, in particolare CP_1
con riferimento alle differenze maturate nel periodo precedente all'immissione in ruolo. Esse sono da calcolarsi in relazione all'anzianità effettiva, disapplicando le disposizioni contrattualcolllettive che imponevano per i docenti a tempo determinato unicamente la corresponsione della retribuzione iniziale, pur considerando che in relazione agli anni 2010,
2011 e 2012, vale (anche per i docenti assunti a tempo indeterminato) la previsione di cui al d.l. 78/2010, art. 9, c. 23).
In tali limiti, dunque, la domanda dell'appellante è suscettibile di accoglimento.
Le spese di tutti i gradi del giudizio sono da compensarsi tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in relazione alla pluralità delle domande formulate dal sig. Pt_1
PQM
In parziale accoglimento delle domande avanzate da con ricorso al Parte_1
Tribunale di Larino dichiara che alla data (01.09.2012) dell'immissione in ruolo, per effetto del servizio pre-ruolo prestato, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di anni 6, mesi 5 e Contr giorni 2 e condanna il a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute con riferimento al periodo precedente all'immissione in ruolo per effetto dell'anzianità via via maturata, oltre al maggiore importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 30/10/2025
La Consigliera est.
EL IT
Il Presidente
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