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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 79/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to AVINO MICHELE
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, P.IVA_1
in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, del 23.1.2023, rep. 37590; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/01/2023 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.269/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare e dichiarare, previa nuova Consulenza medico-legale d'Ufficio, ed all'esito dell'istruttoria, che la Sig.ra è invalida con un grado Parte_1
di inabilità pari o superiore al 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa (20.08.2020); per l'effetto, condannare l' nelle qualità, CP_2
al pagamento, in favore dell'istante, delle relative provvidenze economiche con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il CP_2
ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2
la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/11/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Ipogammaglobulinemia secondaria in pregresso Linfoma non Hodgkin marginale trattato con chemioterapia (Rituximab). Connettivite indifferenziata e Neuropatia periferica dolorosa agli arti superiori in terapia con Plaquenil. Gastrite cronica e duodenite da verosimile IBD (malattia infiammatoria cronica intestinale). Varici emorroidarie. Artrosi polidistrettuale, a prevalente impegno funzionale del rachide, della spalla sinistra e del ginocchio sinistro, con osteopenia. Disturbo ansioso- depressivo reattivo. Sinusite mascellare ed etmoidale in deviazione biconvessa del setto nasale. Ipoacusia percettiva bilaterale più evidente a
Pag. 2 di 4 destra. Note di bronchite cronica in pregresse polmoniti interstiziali da virus
SARS-CoV-2.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente i presupposti sanitari propri dell'assegno mensile di invalidità civile dal 08/06/2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di invalidità civile.
3.2 Le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_2
vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], si Parte_1
trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 08/06/2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 21/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 79/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to AVINO MICHELE
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, P.IVA_1
in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, del 23.1.2023, rep. 37590; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/01/2023 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.269/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare e dichiarare, previa nuova Consulenza medico-legale d'Ufficio, ed all'esito dell'istruttoria, che la Sig.ra è invalida con un grado Parte_1
di inabilità pari o superiore al 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa (20.08.2020); per l'effetto, condannare l' nelle qualità, CP_2
al pagamento, in favore dell'istante, delle relative provvidenze economiche con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il CP_2
ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2
la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/11/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Ipogammaglobulinemia secondaria in pregresso Linfoma non Hodgkin marginale trattato con chemioterapia (Rituximab). Connettivite indifferenziata e Neuropatia periferica dolorosa agli arti superiori in terapia con Plaquenil. Gastrite cronica e duodenite da verosimile IBD (malattia infiammatoria cronica intestinale). Varici emorroidarie. Artrosi polidistrettuale, a prevalente impegno funzionale del rachide, della spalla sinistra e del ginocchio sinistro, con osteopenia. Disturbo ansioso- depressivo reattivo. Sinusite mascellare ed etmoidale in deviazione biconvessa del setto nasale. Ipoacusia percettiva bilaterale più evidente a
Pag. 2 di 4 destra. Note di bronchite cronica in pregresse polmoniti interstiziali da virus
SARS-CoV-2.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente i presupposti sanitari propri dell'assegno mensile di invalidità civile dal 08/06/2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di invalidità civile).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di invalidità civile.
3.2 Le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_2
vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], si Parte_1
trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 08/06/2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 21/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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