Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1984, n. 1330
CASS
Sentenza 24 febbraio 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di IVA al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire anche siffatto rimborso, sebbene della relativa somma non faccia specifica menzione - trattandosi di Onere accessorio che consegue, in via generale al pagamento degli onorari -, anche nel caso in cui siavi pronuncia di distrazione delle spese al difensore, il quale di tale titolo è così abilitato a valersi direttamente nei confronti della parte soccombente per il pagamento pure di detta imposta. ( V 3185/83, mass n 428091; ( V 3544/82, mass n 421526; ( V 1005/81, mass n 411530).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1984, n. 1330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1330
    Data del deposito : 24 febbraio 1984

    Testo completo