Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 , nella causa iscritta al n. 4443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maurizio Zeoli e dall'avv. Daniela Sarracino,, con gli stessi elettivamente domiciliato in Benevento al viale Martiri d'Ungheria 13 presso e nello studio dell'avv. Daniela Sarracino, il tutto giusta mandato rilasciato su figlio separato e depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
1.
Con ricorso depositato in data 27.10.2022 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di avere lavorato alle dipendenze della resistente con mansioni di Architetto Edile dal
03/03/2021 al 31/01/2022, in Montesarchio alla via Ferraris 28;
- di avere lavorato dalle 08 alle 13 e dalle 14.00 alle 19.30 dal lunedì al venerdì nonché per almeno 14 sabati dalle 08 alle 13.00 e, infine almeno 1 domenica dalle 08 alle 13;
-di avere percepito la retribuzione pari al livello 2° in luogo di quella,ben maggiore, del livello 6°, dovuta per la qualifica corrispondente alle mansioni di Architetto ex CCNL Edilizia
Industria ;
-di non avere mai fruito di permessi retribuiti e di avere usufruito di soli 5 giorni di ferie rispetto ai 20 spettanti in base all'art.62 del CCNL;
Euro 23.502,00, di Premio di produzione, Euro 3.460,67, di Indennità di mensa, Euro
1.133,82, di indennità trasporto, Euro 690,34, di indennità mancato preavviso, Euro
3.702,62, di straordinario ordinario, Euro 6.904,75, di maggiorazione lavoro notturno, Euro
492,26, di straordinario festivo, Euro 206,89, di festività lavorate, Euro 394,95, di ferie non godute, Euro 1.316,49, di permessi non retribuiti, Euro 1.150,97, di premio annuo, 2.415,79, di tredicesima mensilità, 2.415,79, invece di Euro 12.573,08 effettivamente erogati, con conseguente diritto al differenze retributive pari ad Euro 35.214,25 lorde, nonché il suo diritto a percepire Euro 2.529,00 a titolo di TFR, ovvero a percepire quei diversi differenti importi accertati in sua giustizia da codesto ecc.mo Tribunale anche a mezzo CTU da disporre in presenza di contestazione non generica dei conteggi proposti;
2)- conseguentemente condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento delle somme tutte di cui agli innanzi richiesti accertamenti, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi “.
La regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
è stato assunto dalla con contratto di lavoro a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato a tempo pieno 40 ore settimanali dal 3.3.2021 ed è stato inquadrato nel livello 2 CCNL EDILIZIA INDUSTRIA con mansioni di architetto (cfr. buste paga e
). CP_2
Il rapporto di lavoro è cessato in data 31.1.2022 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
3.
In primo luogo quanto alle mansioni il ricorrente ha dedotto di non essere stato correttamente inquadrato nel 2° livello CCNL Edilizia avendo, di fatto svolto mansioni di architetto riconducibili al 6° livello del CCNL di riferimento .
Occorre premettere che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Ebbene ai sensi del CCNL Edilizia appartengono al 2° livello, attribuito al ricorrente
“Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti
a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori. Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati:
dattilografi;
centralinisti telefonici;
addetti a mansioni di scritturazione e copia;
addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
stenodattilografi;
addetti a mansioni semplici di segreteria;
addetti alla verifica di schede meccanografiche;
addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale”.
Appartengono, invece, al livello 6° rivendicato dal ricorrente gli “ impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super…Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici”.
Ebbene effettivamente sia nell' che nelle buste paga emerge che il ricorrente è stato CP_2 assunto per svolgere le mansioni di “architetto” figura riconducibile al 6° livello CCNL.
I prospetti e le buste paga hanno natura di confessioni stragiudiziali per il datore di lavoro, con conseguente applicazione del regime dell'art. 2735 cod. civ., secondo cui la piena efficacia di prova legale è vincolante per il giudice quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (sul punto Cass. n. 2239 del
30/01/2017 ; Cass. 2 settembre 2003, n. 12769). La ratio di tale disposizione va ravvisata nell'esigenza di responsabilizzare il confitente: la valenza probatoria della confessione è talmente dirompente da prescindere dalla verità effettiva delle circostanze riferite dal confitente;
per il solo fatto che esse sono sfavorevoli a chi le riferisce e favorevoli alla controparte, la legge le ritiene automaticamente provate.
Pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza . La confessione stragiudiziale in cui si sostanziano le buste paga, in quanto consegnate alla parte, ha comunque la stessa efficacia di quella giudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c. .
Alla luce di tali considerazioni la domanda sul punto va accolta.
4. Il ricorrente rivendica lo svolgimento di lavoro straordinario deducendo di aver lavorato dalle
08 alle 13 e dalle 14.00 alle 19.30 dal lunedì al venerdì nonché per almeno 14 sabati dalle 08 alle 13.00 e, infine almeno 1 domenica dalle 08 alle 13.
È noto che è onere del lavoratore provare rigorosamente la prestazione di lavoro supplementare e straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. ex multis Cass. n. 19299 del 12.09.2014; Cass. n.3714/2009;
Cass. 21.4.1993 n.4668, 1.9.1995 n.9231).
Ebbene la parte non ha provato di avere osservato un orario di lavoro diverso da quello contrattuale..
Parte ricorrente non ha articolato prova per testi L'unica prova articolata è stato l'interrogatorio formale.
Il resistente non si è presentato in udienza per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, ma tale elemento non corroborato da alcun altro elemento non è idoneo a provare l'esistenza dei fatti dedotti.
La prova della straordinario è rigorosa e avrebbe richiesto almeno un teste a conoscenza dei fatti.
La domanda sul punto va rigettata
5.
Deve essere invece accolta ala domanda di condanna al pagamento del TFR in difetto del pagamento nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso in difetto di prova del pagamento in quanto, una volta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, spetta al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento. La parte citata in giudizio non ha provato di aver corrisposto tali somme non avendo prodotto bonifici o quietanze di pagamento .
6.
Ai sensi dell'art.64 CCNL PREMIO ANNUO “Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 44. Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa “
La domanda di condanna al pagamento del premio annuo è fondata.
7.
Deve essere rigettata , invece, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di mensa e di trasporto. Invero la parte non ha provato (né invero dedotto) che presso l'azienda non era stato istituito la mensa (presupposto per l'indennità di mensa) né che l'impresa abbia imposto l'uso in via continuativa di mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (indennità di trasporto). Vanno, inoltre ì, detratte le somme richieste a titolo di premio produzione inserite nei conteggi in quanto nulla la parte ha dedotto in merito ai presupposti per ottenerlo (premio differente dal primo annuo spettante ai sensi dell'art.64 cit.)
8.
Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato svolto la somma di
€24.459,56 di cui €2529,00 a titolo di t.f.r. , secondo i calcoli operati dalla parte precisi, analitici ed immuni da vizi. Va evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento
è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c..
Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso.
Ai fini della determinazione della somma sono state detratte le seguenti voci: premio produzione, ind.mensa, ind trasporto, straordinario, magg.lav.nott, straord fetivo, festività
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento di tali somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
9.
In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n.
724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del
02/12/2002).
In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). In ordine alla periodicità della rivalutazione, inoltre, va precisato che essa deve intendersi trimestrale ex. art. 150 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 11/06/2004, n. 11143, sez. lav.).
10.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione, a cura della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma €24.459,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
3. condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €4.216,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, , IVA e CPA come per legge.
Benevento, 28 Marzo 2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari