Sentenza 5 marzo 1968
Massime • 1
Il potere concesso al giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione del danno ex art. 96 cod.proc.civ., quando l'interessato, pur avendone fatta domanda, non abbia precisato l'entita del pregiudizio subito, non importa che cio possa farsi, qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilita che dagli Atti possa trarsi la prova del danno,che in tal caso puo essere liquidato anche equitativamente.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1968, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1968 |
Testo completo
Il potere concesso al giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione del danno ex art. 96 cod.proc.civ., quando l'interessato, pur avendone fatta domanda, non abbia precisato l'entita del pregiudizio subito, non importa che cio possa farsi, qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilita che dagli Atti possa trarsi la prova del danno,che in tal caso puo essere liquidato anche equitativamente.*