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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 c.p.c. pronunciando nella causa n. 40945/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. AVANZOLINI FEDERICO) Parte_1 contro (Avv. GIORDANO CRISTIANA) CP_1
Controparte_2
(Avv. MARINELLI GIOVANNA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075 8693 11000 di importo complessivo di euro 163.973,37, notificata il 30/09/2024 da , e chiedeva di dichiarare l'illegittimità Controparte_3 dell'atto per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, afferenti alle pretese di cui agli avvisi di addebito sottesi. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che l'atto impugnato faceva riferimento ai seguenti atti: avviso di addebito n. 397 2018 0047 8304 6000 notificato il 03.07.2018 per un importo di euro 4.163,07; avviso di addebito n. 397 2018 0027 5958 45000 notificato il 21.01.2019 per un importo di euro 2.787,86; cartella di pagamento n. 097 2013 0097 1437 71000 notificata in data 11.02.2013; Avviso di addebito 397 2021 0014 5268 62000 notificato il 28/12/2021 per un importo di euro 33.306,78, per i quali era inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale, in ragione del tempo trascorso fra le date della notifica degli atti e quella della notifica dell'intimazione opposta, in assenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere nelle more. Eccepiva, comunque anche la decadenza, relativamente all'avviso di addebito n. 397 2021 0014 5268 62000, notificato nel 2021, in quanto afferente a pretese maturate nel 2010 e 2011, di cui chiedeva lo sgravio immediato del ruolo. Si costituivano in giudizio e , contestando l'avversa CP_1 Controparte_4 domanda e chiedendo il rigetto nel merito per infondatezza. La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note. L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e, come tale, non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Deve darsi atto che la parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito e alla cartella meglio indicati in ricorso, sottesi alla intimazione di pagamento impugnata. Non viene contestato che gli atti in questione siano stati notificati nelle date indicate in ricorso, presso l'indirizzo in ciascuno indicato, cosicchè deve ritenersi pacifica la circostanza della avvenuta conoscenza degli stessi dal destinatario alla data indicata in ciascuno di essi e riportata nel ricorso introduttivo. Né sono state sollevate eccezioni o contestazioni rispetto ai documenti depositati da CP_1 nel fascicolo telematico, a conferma della avvenuta notifica nelle date specificamente indicate, cosicchè deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte dell'ente previdenziale per essere stati accertati in maniera irretrattabile i crediti di cui ai predetti atti. A questo proposito, giova ricordare in punto di diritto che, anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge, ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto (“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”; in tal senso, Cass. n. 24506
/2016 ; Cass. 24 aprile 2014, n. 9310). La recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 26283/2022), ha precisato che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (cfr. Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia pagina 2 di 5 almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (cfr. Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto, come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni decorrenti dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283). Pertanto, la documentazione versata agli atti di causa, nel caso di specie, evidenzia che gli predetti avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta siano stati ritualmente notificati da parte dell'ente previdenziale presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente, la cui correttezza non può essere posta in contestazione nel presente giudizio, in quanto non contestata. Pertanto, essendo stato conosciuto e non impugnato il primo atto efficacemente portato a conoscenza della parte opponente, successivamente a ciascuno dei sopra indicati avvisi di addebito, i corrispondenti debiti facenti capo alla parte ricorrente devono ritenersi incontrovertibilmente accertati, in assenza di alcun ricorso giudiziale depositato in cancelleria entro il termine massimo previsto dal d.lgs. n.46\1999. In particolare, ha prodotto la prova della rituale notifica dell'Avviso di addebito CP_1
39720180004783046000 relativi a crediti previdenziali afferenti al 2017, regolarmente notificato il 03.07.2018; dell'Avviso di addebito 39720180027595845000 afferente a crediti previdenziali del gennaio 2017, con scadenza il 16-02-2018 e gennaio 2018, con scadenza il 16-05-2018, notificato il 21-01-2019. Alcuna contestazione specifica ha sollevato in merito la parte ricorrente, per cui le circostanze dedotte e i documenti allegati a supporto, devono ritenersi pacifici. A sua volta, il , ha prodotto in giudizio documentazione Controparte_5 attestante il regolare svolgimento delle procedure di notifica degli atti di sua competenza, avendo a specifico riferimento la cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, identificata con il n. 09720130097143771000, regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 11.2.2013 (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva). Ancora, ha dedotto e provato di aver notificato Avviso di addebito CP_1
39720210014526862000, in data 28-12-2021, per il ritardato pagamento dei contributi a percentuale afferenti il 2010, 2011, per i quali era stato già emesso Avviso nel Per_1 giugno 2016, notificato il 20.06.2016 (cfr. docc. allegati alla memoria di costituzione CP_1 versati nel fascicolo telematico). Per tale ultimo atto, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, peraltro, deve applicarsi la sospensione dei termini prescrizionali, prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19, con conseguente valutazione della tempestività della notifica dell'avviso di addebito. pagina 3 di 5 Più precisamente, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre considerare i periodi di sospensione: l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; l'art. 11, co. 9, del d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2021, ha poi disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo) ed il periodo dal 31.12.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 183/200) ed il 30.6.2021 è pari a 181 giorni, per complessivi 310 giorni. Di conseguenza, l'ultimo avviso di addebito in ordine di tempo, notificato al ricorrente, deve ritenersi regolarmente notificato e non prescritto a quella data. Alcuna opposizione, avverso gli atti sopra indicati è stata proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica, ex art.24 d.lgs. 46\1999, con conseguente irretrattabilità dei crediti in essi riportati. Quanto poi alla eventuale maturazione della prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti medesimi, deve darsi atto che , per Controparte_6 quanto di sua competenza, ha prodotto prova della notifica al ricorrente dell'avviso di intimazione n. 09720179049866133000, del 21.12.2018 (cfr. doc. 3), avviso di intimazione n. 09720199058538951000 del 8.4.2022 (cfr. doc. 4), avviso di intimazione n. 09720229041537179000 (cfr. doc. 5), avviso di intimazione n. 09720239058131703000 del 3.5.24 (cfr. doc. 6), avviso di intimazione n. 09720249007352567000 con notifica perfezionata con il ricevimento della racc.ta a.r. del 20.9.24 (cfr. doc. 7). Infine, notifica di atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09784202400020754001 notificato il 13.07.2024 (cfr. doc. 8). Ebbene, alcuna contestazione è sollevata dalla parte ricorrente avverso tale documentazione che, pertanto, può ritenersi pacificamente utilizzabile per la decisione al fine di ritenere correttamente esercitato il diritto ai crediti previdenziali in ciascun atto riportati e, in definitiva, non maturato il termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli atti non opposti. Conseguentemente, alcuna prescrizione, anche successiva alla notifica, può ritenersi maturata. La domanda dovrà essere quindi rigettata. pagina 4 di 5 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075 8693 11000;
- condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite, nei confronti delle convenute che liquida in complessivi €4.831,00, comprese spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il giudice del lavoro Antonianna Colli
pagina 5 di 5
(Avv. AVANZOLINI FEDERICO) Parte_1 contro (Avv. GIORDANO CRISTIANA) CP_1
Controparte_2
(Avv. MARINELLI GIOVANNA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075 8693 11000 di importo complessivo di euro 163.973,37, notificata il 30/09/2024 da , e chiedeva di dichiarare l'illegittimità Controparte_3 dell'atto per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, afferenti alle pretese di cui agli avvisi di addebito sottesi. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che l'atto impugnato faceva riferimento ai seguenti atti: avviso di addebito n. 397 2018 0047 8304 6000 notificato il 03.07.2018 per un importo di euro 4.163,07; avviso di addebito n. 397 2018 0027 5958 45000 notificato il 21.01.2019 per un importo di euro 2.787,86; cartella di pagamento n. 097 2013 0097 1437 71000 notificata in data 11.02.2013; Avviso di addebito 397 2021 0014 5268 62000 notificato il 28/12/2021 per un importo di euro 33.306,78, per i quali era inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale, in ragione del tempo trascorso fra le date della notifica degli atti e quella della notifica dell'intimazione opposta, in assenza di atti interruttivi della prescrizione posti in essere nelle more. Eccepiva, comunque anche la decadenza, relativamente all'avviso di addebito n. 397 2021 0014 5268 62000, notificato nel 2021, in quanto afferente a pretese maturate nel 2010 e 2011, di cui chiedeva lo sgravio immediato del ruolo. Si costituivano in giudizio e , contestando l'avversa CP_1 Controparte_4 domanda e chiedendo il rigetto nel merito per infondatezza. La causa veniva istruita mediante prova documentale e quindi rinviata per la discussione con concessione di termine per note. L'udienza veniva trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e, quindi, decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e, come tale, non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Deve darsi atto che la parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito e alla cartella meglio indicati in ricorso, sottesi alla intimazione di pagamento impugnata. Non viene contestato che gli atti in questione siano stati notificati nelle date indicate in ricorso, presso l'indirizzo in ciascuno indicato, cosicchè deve ritenersi pacifica la circostanza della avvenuta conoscenza degli stessi dal destinatario alla data indicata in ciascuno di essi e riportata nel ricorso introduttivo. Né sono state sollevate eccezioni o contestazioni rispetto ai documenti depositati da CP_1 nel fascicolo telematico, a conferma della avvenuta notifica nelle date specificamente indicate, cosicchè deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte dell'ente previdenziale per essere stati accertati in maniera irretrattabile i crediti di cui ai predetti atti. A questo proposito, giova ricordare in punto di diritto che, anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge, ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto (“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”; in tal senso, Cass. n. 24506
/2016 ; Cass. 24 aprile 2014, n. 9310). La recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 26283/2022), ha precisato che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (cfr. Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia pagina 2 di 5 almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (cfr. Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto, come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni decorrenti dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283). Pertanto, la documentazione versata agli atti di causa, nel caso di specie, evidenzia che gli predetti avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta siano stati ritualmente notificati da parte dell'ente previdenziale presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente, la cui correttezza non può essere posta in contestazione nel presente giudizio, in quanto non contestata. Pertanto, essendo stato conosciuto e non impugnato il primo atto efficacemente portato a conoscenza della parte opponente, successivamente a ciascuno dei sopra indicati avvisi di addebito, i corrispondenti debiti facenti capo alla parte ricorrente devono ritenersi incontrovertibilmente accertati, in assenza di alcun ricorso giudiziale depositato in cancelleria entro il termine massimo previsto dal d.lgs. n.46\1999. In particolare, ha prodotto la prova della rituale notifica dell'Avviso di addebito CP_1
39720180004783046000 relativi a crediti previdenziali afferenti al 2017, regolarmente notificato il 03.07.2018; dell'Avviso di addebito 39720180027595845000 afferente a crediti previdenziali del gennaio 2017, con scadenza il 16-02-2018 e gennaio 2018, con scadenza il 16-05-2018, notificato il 21-01-2019. Alcuna contestazione specifica ha sollevato in merito la parte ricorrente, per cui le circostanze dedotte e i documenti allegati a supporto, devono ritenersi pacifici. A sua volta, il , ha prodotto in giudizio documentazione Controparte_5 attestante il regolare svolgimento delle procedure di notifica degli atti di sua competenza, avendo a specifico riferimento la cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta, identificata con il n. 09720130097143771000, regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 11.2.2013 (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva). Ancora, ha dedotto e provato di aver notificato Avviso di addebito CP_1
39720210014526862000, in data 28-12-2021, per il ritardato pagamento dei contributi a percentuale afferenti il 2010, 2011, per i quali era stato già emesso Avviso nel Per_1 giugno 2016, notificato il 20.06.2016 (cfr. docc. allegati alla memoria di costituzione CP_1 versati nel fascicolo telematico). Per tale ultimo atto, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, peraltro, deve applicarsi la sospensione dei termini prescrizionali, prevista dalla normativa emergenziale da Covid 19, con conseguente valutazione della tempestività della notifica dell'avviso di addebito. pagina 3 di 5 Più precisamente, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre considerare i periodi di sospensione: l'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; l'art. 11, co. 9, del d.l. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/2021, ha poi disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo di sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 è pari a 129 giorni (poichè il 23.2.2020 cadeva in giorno festivo) ed il periodo dal 31.12.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 183/200) ed il 30.6.2021 è pari a 181 giorni, per complessivi 310 giorni. Di conseguenza, l'ultimo avviso di addebito in ordine di tempo, notificato al ricorrente, deve ritenersi regolarmente notificato e non prescritto a quella data. Alcuna opposizione, avverso gli atti sopra indicati è stata proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica, ex art.24 d.lgs. 46\1999, con conseguente irretrattabilità dei crediti in essi riportati. Quanto poi alla eventuale maturazione della prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti medesimi, deve darsi atto che , per Controparte_6 quanto di sua competenza, ha prodotto prova della notifica al ricorrente dell'avviso di intimazione n. 09720179049866133000, del 21.12.2018 (cfr. doc. 3), avviso di intimazione n. 09720199058538951000 del 8.4.2022 (cfr. doc. 4), avviso di intimazione n. 09720229041537179000 (cfr. doc. 5), avviso di intimazione n. 09720239058131703000 del 3.5.24 (cfr. doc. 6), avviso di intimazione n. 09720249007352567000 con notifica perfezionata con il ricevimento della racc.ta a.r. del 20.9.24 (cfr. doc. 7). Infine, notifica di atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09784202400020754001 notificato il 13.07.2024 (cfr. doc. 8). Ebbene, alcuna contestazione è sollevata dalla parte ricorrente avverso tale documentazione che, pertanto, può ritenersi pacificamente utilizzabile per la decisione al fine di ritenere correttamente esercitato il diritto ai crediti previdenziali in ciascun atto riportati e, in definitiva, non maturato il termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli atti non opposti. Conseguentemente, alcuna prescrizione, anche successiva alla notifica, può ritenersi maturata. La domanda dovrà essere quindi rigettata. pagina 4 di 5 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075 8693 11000;
- condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite, nei confronti delle convenute che liquida in complessivi €4.831,00, comprese spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il giudice del lavoro Antonianna Colli
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