TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1054/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1054/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHETTI SIMONE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Perugia,
Corso Vannucci n. 10;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio delle Avv.te Controparte_1 C.F._2
LUCCONI CINZIA MARITA e GHISOLFI LAURETTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Mascheroni n. 26;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente: Per_
“1) Disporre l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, PE autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore.
pag. 1 di 16 Per_ 2) Disporre, in via principale, l'affido condiviso dei figli e con PE collocamento presso entrambi i genitori o, comunque, che garantisca tempi di permanenza paritetici e, per l'effetto, che i genitori concorrano in maniera paritaria e diretta alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre, disporre tempi di visita e permanenza presso il padre più ampi possibile, onerando quest'ultimo del contributo al mantenimento ordinario, determinato in quanto ritenuto di giustizia. Ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, tra i genitori.
3) Confermare le ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di accordo di separazione.
4) Porre a carico della resistente le spese di lite. Controparte_1
In via istruttoria, parte ricorrente insiste perchè venga disposta Consulenza Tecnica
d'Ufficio diretta, previa eventuale verifica delle capacità genitoriali delle parti, a valutare il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori, avuto riguardo al loro prioritario interesse.
Sempre in via istruttoria si insiste nella richiesta di prova testimoniale della sig.ra
e della sig.ra , rispettivamente Preside e Vicepreside CP_2 Testimone_1 del plesso scolastico Angelini di Pavia, entrambe domiciliate presso lo stesso, sulle circostanze di fatto capitolate nella memoria ex art. 183, nr. 2, c.p.c.
In considerazione, infine, della perdurante conflittualità tra le parti, si chiede che
l'ecc.mo Tribunale adito voglia nominare un curatore speciale per i minori.
In via subordinata, si chiede trattenersi la causa in decisione con concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale e repliche”.
Parte resistente: Per_ 1) Disporre che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi PE
i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori si terranno reciprocamente informati sulla crescita dei figli e su ogni aspetto che li riguardi attinente il loro stato di salute, il loro andamento scolastico e la loro educazione ed assumeranno concordemente ogni decisione importante ed ogni scelta relativa alla salute, istruzione ed educazioni dei minori.
pag. 2 di 16 2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 10,00 della mattina del sabato (con possibilità di prelevarli prima, previo accordo con la sig.ra ad es. in caso di gite, passeggiate in bicicletta ecc.) CP_1 alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. In ipotesi in cui lo stesso si trovi nella necessità di svolgere attività lavorativa per il fine settimana di sua spettanza, potrà avvisare per tempo la SI. per poter CP_1 organizzare lo scambio di weekend. Rimarrà comunque ferma l'alternanza dei fine settimana.
Disporre inoltre che infrasettimanalmente il padre possa vedere e tenere con sé i minori il giovedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnarli a scuola il venerdì mattina o a casa della mamma in periodo non scolastico. Disporre infine che il padre possa vedere e tenere con sé i minori anche il lunedì pomeriggio successivo ai fine settimana trascorsi con la mamma dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 sino a dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. Eventuali richieste di deroga rispetto all'orario di rientro dovranno essere di volta in volta comunicate con congruo preavviso dal SI. e previamente concordate. Pt_1
Confermare le ulteriori condizioni dell'accordo separativo in punto rapporti figli/genitori ed in particolare:
Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il papà due settimane anche non consecutive, anche in località climatica. I periodi di rispettiva vacanza dovranno essere concordati tra le parti entro il 31.5 di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati sulla località di vacanza prescelta con i riferimenti dell'hotel/residenza e sugli spostamenti dei bambini.
I bambini trascorreranno il giorno di Natale o Santo ST alternativamente con
l'uno e l'altro genitore dalla mattina alle ore 10,00 con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 (il Natale 2023 è stato trascorso dai bambini con il papà e Santo ST con la mamma). Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli anche tre o quattro giorni compatibilmente con i suoi impegni di
pag. 3 di 16 lavoro e comunque concordando gli stessi con la SI. entro il 15 novembre CP_1 di ogni anno.
I giorni di Pasqua o Pasquetta e le ulteriori festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) verranno trascorsi dai bambini alternativamente con l'uno e
l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
Disporre che i genitori, nei giorni di rispettiva competenza, provvedano ad Per_ accompagnare il figlio agli eventi relativi alle attività sportive che attualmente frequenta e a quelle che potrà frequentare in futuro. Analoga previsione deve intendersi concordata per le attività sportive alle quali dovesse iscriversi la figlia
. Resta salva la possibilità di ogni genitore di assistere all'evento sportivo del PE figlio o della figlia. I bambini dovranno essere sempre reperibili telefonicamente anche sul cellulare dei genitori.
Disporre che in ipotesi in cui il genitore fosse impossibilitato a tenere con sé i bambini per un'intera giornata o mezza giornata, dovrà per tempo e previamente darne comunicazione all'altro genitore al fine di verificarne la disponibilità a tenerli, prima di affidarli a persone anche se appartenenti alle loro famiglie d'origine. Sarà comunque consentito avvalersi della collaborazione dei nonni/zii e di babysitter nell'ipotesi in cui l'impedimento del genitore sia limitato ad un breve lasso di tempo.
Rimangono salvi i diritti dei nonni e degli zii di vedere e frequentare i nipoti nei periodi di spettanza dei rispettivi figlio-figlia o fratello-sorella.
Disporre che entrambi i genitori introducano gradualmente nella vita dei figli le eventuali persone con le quali gli stessi intrattengono o potranno in futuro intrattenere relazioni sentimentali e, in ogni caso, disporre che entrambi i genitori trascorrano dei significativi tempi esclusivamente con i propri figli senza la costante presenza dei partners.
3) Disporre che la casa coniugale sita in Pavia, via Ceva n. 16 rimanga assegnata con quanto l'arreda alla SI. che ne è nuda proprietaria e che gode del bene in CP_1 virtù di un contratto di comodato gratuito con l'usufruttuaria, e che continuerà ad Per_ abitarla con e . PE
Le biciclette, i pattini e i monopattini dei bambini rimarranno nella casa coniugale. Il
SI. comunicherà alla SI. le sue previsioni di gite in bicicletta con i Pt_1 CP_1
bambini o pomeriggi con uso di pattini e monopattini in modo da consentirle di consegnare bici e monopattini al momento in cui il padre preleverà i bambini da casa
pag. 4 di 16 oppure passerà a prenderli nei giorni infrasettimanali, dopo avere prelevato i figli a scuola. Bici e monopattini saranno poi riportati a casa della madre quando riaccompagnerà i figli da quest'ultima.
4) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di €
1.000,00 o quell'altra ritenuta congrua e di giustizia, per dodici mensilità, rivalutabile secondo gli indici Istat con riferimento al mese di giugno di ogni anno a partire dal
2023, oltre al 50% delle spese extra assegno come dal sopracitato Protocollo tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
In via incidentale Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Pavia, sentite le parti, accertate le gravi inadempienze del dott. e gli atti dello stesso che comunque comportano Pt_1 pregiudizio ai minori e e di cui alla parte narrativa della Persona_3 Persona_4 memoria difensiva di costituzione, - adottare ai sensi dell'art. 709 ter cpc ogni provvedimento necessario per porre fine alle gravi inadempienze del Dott. Pt_1
ammonendo e richiamando lo stesso al rispetto delle condizioni tutte.
[...]
In via istruttoria
Si chiede l'eventuale ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1)” vero che dal maggio 2021 il Dott. nei giorni di sua competenza ha tenuto Pt_1 con sé per l'intera giornata i figli nelle farmacie ove lavora e durante le sue ore di lavoro. In particolare, nell'ultimo anno 2023, ha tenuto i figli in farmacia durante le sue ore di lavoro il 1 aprile 2023 a Gudo Visconti, il 13 maggio a Gudo Visconti, il 27 maggio a Morimondo, il 12 agosto a Gudo Visconti, il 16 settembre a Gudo Visconti, il Per_ Per_ 28 ottobre a Gudo Visconti. A volte ha portato con sé il solo figlio lasciando affidata a terzi.”; PE
A teste: sig. res. in Pavia Via Brallo n. 11; sig. Testimone_2 Testimone_3 residente in [...].
2)”vero che negli anni 2021- 2022 il dott. ha richiesto in tre/quattro occasioni Pt_1 ai sigg.ri e , genitori di compagno di Controparte_3 Tes_4 Per_5 Per_ scuola di , di poter loro affidare il figlio per il pomeriggio”;
A teste: sig. sig. res. in Pavia Via Treves n. 19; SI. Testimone_2 Tes_4
residente in [...]. Controparte_3
pag. 5 di 16 Per_ 3) “vero che in data 28.11.2021 il dott. ha accompagnato e a Pt_1 PE
Milano a conoscere il loro fratello mai prima incontrato dai bambini. Detto Per_6 incontro è stato organizzato senza anticiparlo ai bambini e alla Dott. ; CP_1
A teste: SI Testimone_2
4) “vero che in data 10.2.2022 il dott. ha richiesto ai sigg.ri di Pt_1 CP_4 Per_ poter affidare loro per il pranzo e per l'intero pomeriggio: il ragazzo è andato a piedi dalla scuola a casa di non accompagnato dal padre”; Persona_7
A teste: SI. , SI. SI. Tes_4 Testimone_2 Testimone_5
5)” vero che nel febbraio 2022 il dott. all'esito del percorso valutativo Persona_8 Per_ dei SIg. e e del figlio ha consigliato al dott. di Pt_1 CP_1 Pt_1 trascorre più tempo solo con i figli senza la costante presenza della compagna”;
A teste : dott , domiciliato in Pavia, P.zza Marelli n. 6/7. Persona_8
6) ”vero che il dott. nel mese di marzo 2022 nel corso di una telefonata con la Pt_1
SI. ha affermato che la Dott. ha comportamenti Parte_2 CP_1 manipolatori”;
A teste;
sig. res. in CU AN (PV) Via Vimanone n. 19; Parte_2
7) “vero che in data 5.3.2022 il Dott. ha tenuto i bambini a casa della sua Pt_1 compagna tutto il pomeriggio benchè fosse fissata una partita di campionato di calcio Per_ della squadra di . Dopo le telefonate della Dott. resasi disponibile ad CP_1 accompagnare il figlio alla partita, il ha telefonato alla SI. Pt_1 Testimone_6 Per_ per chiedere la sua disponibilità ad accompagnare . La SI. ha Tes_6 comunicato al Dott. che era troppo tardi e che la partita sarebbe iniziata a Pt_1
Per_ breve. ha dovuto rinunciare a giocare”;
A teste: residente in [...]. Testimone_6
8) “vero che giovedì 17.3.2022 è stata lasciata dal Dott. a casa della PE Pt_1 sua compagna e a questa affidata per l'intero pomeriggio”;
A teste: Testimone_2
9) “vero che il dott. durante i campionati di calcio anno 2021-2022 e 2022- Pt_1 Per_ 2023 ed in particolare il 19.03.2022 si è recato a vedere la partita di calcio di senza la presenza di , lasciata a casa della sua compagna, ed accompagnato da PE
, figlio della compagna del Dott. ”; Persona_9 Pt_1
A teste: sig. res in Pavia Via Teo Lambri n. 12; SI. SI. Tes_7 Testimone_6
Controparte_3
pag. 6 di 16 Per_ 10) “vero che in data 31.03.22 il dott. ha partecipato con alla cena della Pt_1 squadra di calcio “Sant'Alessandro” di cui fa parte il figlio senza avere con sé
”; PE
A teste: SI. Tes_7 Parte_2
11) “vero che all'evento di cui al capitolo precedente hanno partecipato tutti i genitori
e i ragazzi della squadra con anche le sorelline o i fratellini più piccoli”;
A teste: SI. Tes_7 Parte_2
12) “vero che alle ore 22 il dott. si è allontanato dalla cena dicendo che Pt_1 doveva andare a prendere . La bambina però è stata lasciata per l'intera notte a PE Per_ casa della sua compagna e è stato portato a dormire nella casa del papà”;
A teste: SI. SI. SI. Tes_7 Parte_2 Testimone_2
13) “ vero che in data 30.03.2023 il Dott. , dopo aver aggredito verbalmente Pt_1 la dott. davanti alla scuola di ed in presenza del figlio, ha CP_1 PE
Per_ rimproverato di aver avvisato la madre della presenza della SI. a Parte_3 ritirare dalla scuola d'infanzia. Aveva poi detto al figlio che il suo rimprovero PE
era stato fatto solo per metterlo alla prova verificando quanto raccontasse alla madre”;
A teste: SI. Testimone_2
14) “vero che lunedì 8.05.2023 è stata lasciata dal Dott. a casa di PE Pt_1 per l'intero pomeriggio”; Parte_4
A teste: SI. residente in [...]. Testimone_8
15) “vero che in data 18.07.2023 .il Dott. ha sequestrato il telefono cellulare Pt_1
Per_ a impedendogli di parlare con la madre sino alla sera”;
A teste: sig. Testimone_2
16)” vero che per le intere giornate di sabato 8.07.2023, giovedì 13.07.2023, sabato
28.10.2023 è stata lasciata affidata dal Dott. alla sola sua compagna”; PE Pt_1
A teste: Testimone_2 Per_ 17) “vero che nelle giornate 5,9,12, 14 e 15 ottobre 2023 e 11,12 novembre 2023
e sono stati lasciati dal Dott. per tutta la giornata a casa della SI. PE Pt_1
ove il padre faceva rientro alle 23,00.”; Parte_3
A teste: Testimone_2
18) “vero che la società “Farmacia Viscontea di Rebuzzini Dr.ssa Raffaella e Salzano
Dr Alberto S.n.c” mette a proprie spese a disposizione dei soci l'autovettura con
pag. 7 di 16 inclusi benzina, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed un computer portatile”
A teste: Testimone_2
Con opposizione all'ammissione delle avverse istanze istruttorie ed alla richiesta CTU per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. ed alle note scritte per l'udienza cartolare del 14.02.2024.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio, ritenuta la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, condividendo le decisioni assunte con ordinanza del 16.02.2024, ritiene corretto il rigetto delle istanze relative ai capitoli di prova per interpello e testi, formulate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, in quanto superflue e, comunque, inerenti a circostanze già acclarate o ininfluenti ai fini della decisione o dimostrative della già acclarata conflittualità inter partes.
Parimenti, vanno respinte le domande di ammissione di C.T.U. e di nomina di un
CUtore Speciale nell'interesse dei minori, così come proposte dal ricorrente.
Invero, - quanto alla C.T.U. - l'istruttoria espletata nel corso del giudizio, nonché le evidenze disponibili e le dichiarazioni rese dal figlio minore all'udienza del Per_1
21.12.2022 sono ampiamente idonee a determinare le migliori modalità di collocamento e frequentazione dei minori tenuto conto del loro best interest, considerato, altresì, che non è in discussione l'affido condiviso della prole;
Da ultimo, la nomina di un CUtore Speciale si pone come soluzione ultronea rispetto all'obiettivo di composizione del conflitto genitoriale, rilevata l'opportunità per le parti di accedere, ovvero proseguire, il percorso di coordinazione genitoriale precedentemente intrapreso.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che in punto di status è già stata pronunciata dal Tribunale la sentenza non definitiva n.
942/2023 emessa il 14.06.2023, pubblicata il 18.07.2023, che qui deve intendersi integralmente richiamata.
pag. 8 di 16 In merito all'affido, al collocamento della prole e all'assegnazione della casa coniugale e alle frequentazioni
Riguardo all'affido dei figli minori, , nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
, nata a [...] il [...], il Collegio ritiene di accogliere, considerato anche
[...]
l'accordo sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori;
invero, da quanto emerso in corso di causa e alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non sussistono ragioni per escludere che entrambe dispongano di risorse e competenze adeguate a supportare i figli nella crescita.
Vanno, invece, nuovamente invitate le parti a proseguire percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico individuale, nonché a riavviare la coordinazione genitoriale – strumento essenziale al fine di garantire il benessere dei minori - invito già loro rivolto dalla presidente con ordinanza del 16.02.2024, poiché è evidente che le attuali difficoltà di comunicazione e il desiderio dei figli di avere momenti esclusivi con il padre senza la di lui nuova compagna, manifestato anche dal minore nel corso Per_1
del suo ascolto del 21.12.2022. e da questi ribadito in data 25.09.2024 dallo psicoterapeuta di riferimento (v. doc. 33 parte resistente), rivestono un potenziale fattore di pregiudizio per la serena crescita dei minori e per l'evoluzione del rapporto padre- figli e potrebbero, per il futuro, in assenza di interventi di supporto, seriamente costituire fonte di pregiudizio.
In tal senso, si auspica una partecipazione attiva di entrambe le parti alle misure sopra indicate, finalizzata al definitivo ripristino di una relazione genitoriale proficua, scevra da ogni risentimento attinente al fallimento del matrimonio nel superiore interesse di garantire il massimo benessere psicofisico dei figli minori e . Per_1 PE
Va, altresì, invitato il ricorrente ad evitare di riprendere i figli alla presenza della sua nuova compagna e, al contempo, assecondare l'esigenza manifestata dal figlio di Per_1
sentire liberamente nonni e zii paterni, situazioni particolarmente incidenti sullo stato emotivo del figlio e rispetto al quale lo stesso, all'udienza del 21.12.2022 ha espresso il proprio disagio, dichiarando (v. ascolto minore del 21.12.2022): “Mi sento meno libero dal papà soprattutto perché c'è sempre la sua compagna. A me non va che mio padre magari mi sgridi davanti a lei. Mi limita anche psicologicamente. […] In questo momento poi ho anche bisogno di sentire liberamente i nonni materni e paterni e anche
pag. 9 di 16 gli zii e zie, cosa che posso fare solo se sono dalla mamma perché il papà ha un po' rotto i rapporti in particolare con i suoi genitori”.
In tal senso, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico avviato per affinché lo stesso possa continuare ad essere supportato e Per_1
beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
Il Collegio ritiene di confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre, cui va confermata l'assegnazione della casa coniugale (sita in Pavia , Via Ceva n. 16) di cui la resistente è nuda proprietaria e, al contempo, comodataria in forza di relativo contratto con l'usufruttuario.
Invero, alla stregua delle attuali circostanze, il collocamento paritario dei minori – nella nuova casa del padre, coabitata dalla nuova compagna e dai suoi figli – non risulta funzionale alle esigenze emotive ed organizzative della prole, posto che il figlio Per_1
facendosi portavoce anche del pensiero della sorella , in sede di ascolto del PE
21.12.2022 osservava: “Non è che non mi vada di andare dal papà ma a casa della mamma ho le mie abitudini , i miei amici e i miei spazi. Dal papà mi sento più limitato.
Mi sento meno libero dal papà soprattutto perché c'è sempre la sua compagna. A me va bene come frequento ora il papà. Non vorrei certo ampliare. Già così a volte faccio un po' fatica. Mia sorella, per quello che percepisco, sta bene così e sta bene sia con il papà che con la mamma. […] Io non vorrei fare una settimana di qua e una di là.
Preferisco sentirmi a casa in un posto specifico e non sballottato. Starei male se decidessero di fare così”.
L'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti trova, altresì, conferma nella relazione d'aggiornamento del 25.09.2024 stilata dallo
Psicoterapeuta di Luca, ove si evidenzia come il minore stia ancora lavorando sia sull'accettazione della nuova casa, sia alla nuova convivenza del padre e che il ragazzo abbia riportato: “disagio nel condividere gli spazi, tensioni nelle relazioni” (v. doc. 33 parte resistente).
Pertanto, non si ritiene rispondente alle esigenze dei minori il regime di collocamento paritetico richiesto dal ricorrente, sia perché gli stessi hanno ormai consolidato abitudini di vita che è opportuno tutelare anche in considerazione della loro età, sia perché ciò comporterebbe per i figli il disagio di transitare abitualmente tra due case, ancorché non pag. 10 di 16 distanti tra loro, di cui una stabilmente abitata dalla nuova compagna del padre e dai suoi figli.
Orbene, allo stato, il Collegio ritiene di confermare quanto previsto negli accordi separativi con riferimento al diritto di visita del padre – così come proposto dalla resistente - e, dunque, di disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 10,00 della mattina del sabato (con possibilità di prelevarli prima, previo accordo con la sig.ra ad es. in caso di gite, CP_1
passeggiate in bicicletta ecc.) alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. In ipotesi in cui lo stesso si trovi nella necessità di svolgere attività lavorativa per il fine settimana di sua spettanza, potrà avvisare per tempo la SI. per poter organizzare lo scambio di weekend. Rimarrà comunque ferma CP_1
l'alternanza dei fine settimana;
infrasettimanalmente il padre potrà vedere e tenere con sé i minori il giovedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnarli a scuola il venerdì mattina o a casa della mamma in periodo non scolastico. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori anche il lunedì pomeriggio successivo ai fine settimana trascorsi con la mamma dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 sino a dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. Eventuali richieste di deroga rispetto all'orario di rientro dovranno essere di volta in volta comunicate con congruo preavviso dal SI. e Pt_1
previamente concordate.
Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il papà due settimane anche non consecutive, anche in località climatica. I periodi di rispettiva vacanza dovranno essere concordati tra le parti entro il 31.5 di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati sulla località di vacanza prescelta con i riferimenti dell'hotel/residenza e sugli spostamenti dei bambini.
I bambini trascorreranno il giorno di Natale o Santo ST alternativamente con l'uno e l'altro genitore dalla mattina alle ore 10,00 con riaccompagnamento a casa pag. 11 di 16 della mamma entro le ore 21,00 (il Natale 2023 è stato trascorso dai bambini con il papà e Santo ST con la mamma). Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli anche tre o quattro giorni compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e comunque concordando gli stessi con la SI. entro il 15 novembre CP_1 di ogni anno.
I giorni di Pasqua o Pasquetta e le ulteriori festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) verranno trascorsi dai bambini alternativamente con l'uno e l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
I genitori, nei giorni di rispettiva competenza, provvederanno ad accompagnare il figlio agli eventi relativi alle attività sportive che attualmente frequenta e a quelle Per_1 che potrà frequentare in futuro. Analoga previsione deve intendersi concordata per le attività sportive alle quali dovesse iscriversi la figlia . Resta salva la possibilità PE di ogni genitore di assistere all'evento sportivo del figlio o della figlia.
I bambini dovranno essere sempre reperibili telefonicamente anche sul cellulare dei genitori.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri dei figli minori.
Da ultimo, in ragione delle circostanze emerse e del disagio manifestato dalla prole in relazione al comportamento tenuto nei loro confronti dal padre, poco sintonizzato sui bisogni e sul desiderio dei figli di costruire con lui ricordi positivi che non includano necessariamente la nuova compagna convivente e la di lei prole, il Collegio ritiene corretto ammonire il ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (rito ante c.d. “Riforma
Cartabia”), invitandolo ad osservare una condotta improntata alla comprensione delle esigenze dei figli e delle tempistiche messe in atto dagli stessi per assorbire il trauma separativo.
In merito al contributo al mantenimento per la prole
Quanto al contributo per il mantenimento dei minori da porre a carico delle parti vanno considerati gli elementi di seguito indicati.
Va evidenziato che il ricorrente ha chiesto che venga previsto, per il caso in cui i figli fossero collocati in via paritaria presso entrambi i genitori, che questi ultimi:
“concorrano in maniera paritaria e diretta alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre, disporre tempi di visita e
pag. 12 di 16 permanenza presso il padre più ampi possibile, onerando quest'ultimo del contributo al mantenimento ordinario, determinato in quanto ritenuto di giustizia”, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
La resistente, al contrario, ha insistito nella domanda di incremento della misura del contributo al mantenimento per i figli – allo stato previsto nella somma di € 600,00 – ad € 1.000,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, asserendo un miglioramento delle risorse economiche e patrimoniali del SI. Parte_1
rispetto alle condizioni economiche sussistenti al tempo della separazione
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze dei figli minori, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che il padre, di professione farmacista, ha dichiarato di aver percepito negli ultimi quattro anni i seguenti redditi netti: 42.684,00 € (reddito anno 2020), 55.829,00
€ (reddito anno 2021, anno in cui è intervenuta la separazione tra i coniugi), 55.833,00
€ (reddito anno 2022) e 63.262,00 (reddito anno 2023).
Il SI. ha, inoltre, dedotto di essere gravato dal pagamento del mutuo Pt_1 ipotecario della casa in cui vive con la nuova compagna -comproprietaria, di cui non sono documentati redditi - per la somma di € 5.682,18 annuale (€ 2.814,09 di rata semestrale) (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), oneri condominiali, documentati per €
2.510,11 relativi all'anno 2022 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) ed € 2.400,00 annuali (€
200,00 mensili per il contributo al mantenimento ordinario per il figlio , avuto Per_10
da precedente relazione (cfr. doc.10 di parte ricorrente).
Quanto alla documentazione bancaria offerta in produzione dal SI. , si osserva Pt_1 come il conto cointestato con la compagna, acceso presso l'istituto di credito Credem evidenzia una condivisione da parte della coppia delle spese per il mutuo e per le utenze, mentre con riguardo al conto corrente acceso presso è possibile CP_5 evidenziare un accredito mensile ricorrente per la somma di € 3.000,00 a titolo di
“prelievo competenze soci” riferito alla società “Farmacia Viscontea di Rebuzzini R. e
Salzano A. S.n.c.” per cui il SI. presta anche la propria attività di farmacista. Pt_1
pag. 13 di 16 Inoltre, con solo riferimento all'anno 2024, dall'analisi degli estratti conto intestati alla
“Farmacia Viscontea” si evince come da gennaio 2024 ad agosto 2024 (ultima evidenza disponibile) il SI. abbia ricevuto introiti pari ad € 41.516,00. Pt_1
La resistente, di contro, non sostiene costi abitativi, essendo nuda proprietaria e al contempo comodataria della casa coniugale ove è rimasta a vivere con entrambi i figli,
e ha dedotto di avere in essere un contratto presso l'Università di Pavia avente ad oggetto attività di didattica frontale, con stipendio medio mensile compreso tra
2.600,00 e 2.900,00 € circa (cfr. estratti conto SI.ra . CP_1
Le certificazioni reddituali dalla stessa prodotte evidenziano, del resto, un reddito netto di € 26.084,00 (anno 2021), € 25.724,00 (anno 2022), € 32.389 (anno 2023).
Tanto premesso, considerati gli elementi sopra evidenziati, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti, il Collegio ritiene corretto rideterminare il quantum del contributo al mantenimento mensile per i figli in € 700,00 (350,00 per ciascun minore).
Tale somma dovrà essere corrisposta mensilmente alla SI.ra entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Invero, la somma sopra individuata appare equa e congrua, tenuto conto delle esigenze di vita e formazione dei figli minori e perfettamente corrispondente sia al dettato normativo di cui all'art. 155 c.c., sia a quanto sul punto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale ha evidenziato con sentenza n. 19299/2020 che: “a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1°marzo 2018, n. 4811) […] l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella, determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori” (Cass. 19299/2020).
Va, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese extra assegno tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
pag. 14 di 16 Va, infine, previsto, tenuto conto della collocazione prevalente della prole presso la residenza materna, che l'Assegno Unico Universale venga percepito in via esclusiva dalla resistente.
In ordine alle spese di lite
Tenuto conto del contenuto della decisione, rilevata la prevalente soccombenza del ricorrente, che viene anche ammonito ex art. 709 ter c.p.c., il Collegio ritiene di condannare il ricorrente alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 942/2023 emessa il 14.06.2023, pubblicata il 18.07.2023, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti così provvede:
1. conferma l'affidamento condiviso tra i genitori dei minori (nato a Persona_3
Pavia il 26.10.2010) e (nata a [...] il [...]), con Persona_4
collocamento prevalente e residenza anagrafica dei figli presso la madre in
Pavia, Via Ceva n. 16;
2. conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente;
3. rigetta la domanda proposta dal ricorrente di collocamento paritario dei figli minori per le motivazioni di cui alla parte motiva;
4. invita le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità, nonché a riavviare la coordinazione genitoriale;
5. dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già attivato nell'interesse del minore Per_1
6. richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione padre – figli;
7. ammonisce il ricorrente SI. ex art. 709 ter c.p.c. (rito ante c.d. Parte_1
“Riforma Cartabia”) affinché questi tenga nei confronti un atteggiamento sintonizzato sui bisogni dei figli e sul desiderio degli stessi di trascorrere momenti senza la presenza della nuova compagna e la di lei prole;
8. pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere entro il Parte_1
5 di ogni mese alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1
pag. 15 di 16 mantenimento per i figli e , la somma mensile di € 700,00 Per_1 PE
(settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. dispone che le spese extra assegno per i figli e graveranno su Per_1 PE
ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
10. dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
11. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante parte delle spese, liquidata in € 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 31.03.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1054/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1054/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHETTI SIMONE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Perugia,
Corso Vannucci n. 10;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio delle Avv.te Controparte_1 C.F._2
LUCCONI CINZIA MARITA e GHISOLFI LAURETTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Mascheroni n. 26;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente: Per_
“1) Disporre l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, PE autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con ciascun genitore.
pag. 1 di 16 Per_ 2) Disporre, in via principale, l'affido condiviso dei figli e con PE collocamento presso entrambi i genitori o, comunque, che garantisca tempi di permanenza paritetici e, per l'effetto, che i genitori concorrano in maniera paritaria e diretta alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre, disporre tempi di visita e permanenza presso il padre più ampi possibile, onerando quest'ultimo del contributo al mantenimento ordinario, determinato in quanto ritenuto di giustizia. Ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, tra i genitori.
3) Confermare le ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di accordo di separazione.
4) Porre a carico della resistente le spese di lite. Controparte_1
In via istruttoria, parte ricorrente insiste perchè venga disposta Consulenza Tecnica
d'Ufficio diretta, previa eventuale verifica delle capacità genitoriali delle parti, a valutare il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori, avuto riguardo al loro prioritario interesse.
Sempre in via istruttoria si insiste nella richiesta di prova testimoniale della sig.ra
e della sig.ra , rispettivamente Preside e Vicepreside CP_2 Testimone_1 del plesso scolastico Angelini di Pavia, entrambe domiciliate presso lo stesso, sulle circostanze di fatto capitolate nella memoria ex art. 183, nr. 2, c.p.c.
In considerazione, infine, della perdurante conflittualità tra le parti, si chiede che
l'ecc.mo Tribunale adito voglia nominare un curatore speciale per i minori.
In via subordinata, si chiede trattenersi la causa in decisione con concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale e repliche”.
Parte resistente: Per_ 1) Disporre che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi PE
i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori si terranno reciprocamente informati sulla crescita dei figli e su ogni aspetto che li riguardi attinente il loro stato di salute, il loro andamento scolastico e la loro educazione ed assumeranno concordemente ogni decisione importante ed ogni scelta relativa alla salute, istruzione ed educazioni dei minori.
pag. 2 di 16 2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 10,00 della mattina del sabato (con possibilità di prelevarli prima, previo accordo con la sig.ra ad es. in caso di gite, passeggiate in bicicletta ecc.) CP_1 alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. In ipotesi in cui lo stesso si trovi nella necessità di svolgere attività lavorativa per il fine settimana di sua spettanza, potrà avvisare per tempo la SI. per poter CP_1 organizzare lo scambio di weekend. Rimarrà comunque ferma l'alternanza dei fine settimana.
Disporre inoltre che infrasettimanalmente il padre possa vedere e tenere con sé i minori il giovedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnarli a scuola il venerdì mattina o a casa della mamma in periodo non scolastico. Disporre infine che il padre possa vedere e tenere con sé i minori anche il lunedì pomeriggio successivo ai fine settimana trascorsi con la mamma dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 sino a dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. Eventuali richieste di deroga rispetto all'orario di rientro dovranno essere di volta in volta comunicate con congruo preavviso dal SI. e previamente concordate. Pt_1
Confermare le ulteriori condizioni dell'accordo separativo in punto rapporti figli/genitori ed in particolare:
Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il papà due settimane anche non consecutive, anche in località climatica. I periodi di rispettiva vacanza dovranno essere concordati tra le parti entro il 31.5 di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati sulla località di vacanza prescelta con i riferimenti dell'hotel/residenza e sugli spostamenti dei bambini.
I bambini trascorreranno il giorno di Natale o Santo ST alternativamente con
l'uno e l'altro genitore dalla mattina alle ore 10,00 con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 (il Natale 2023 è stato trascorso dai bambini con il papà e Santo ST con la mamma). Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli anche tre o quattro giorni compatibilmente con i suoi impegni di
pag. 3 di 16 lavoro e comunque concordando gli stessi con la SI. entro il 15 novembre CP_1 di ogni anno.
I giorni di Pasqua o Pasquetta e le ulteriori festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) verranno trascorsi dai bambini alternativamente con l'uno e
l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
Disporre che i genitori, nei giorni di rispettiva competenza, provvedano ad Per_ accompagnare il figlio agli eventi relativi alle attività sportive che attualmente frequenta e a quelle che potrà frequentare in futuro. Analoga previsione deve intendersi concordata per le attività sportive alle quali dovesse iscriversi la figlia
. Resta salva la possibilità di ogni genitore di assistere all'evento sportivo del PE figlio o della figlia. I bambini dovranno essere sempre reperibili telefonicamente anche sul cellulare dei genitori.
Disporre che in ipotesi in cui il genitore fosse impossibilitato a tenere con sé i bambini per un'intera giornata o mezza giornata, dovrà per tempo e previamente darne comunicazione all'altro genitore al fine di verificarne la disponibilità a tenerli, prima di affidarli a persone anche se appartenenti alle loro famiglie d'origine. Sarà comunque consentito avvalersi della collaborazione dei nonni/zii e di babysitter nell'ipotesi in cui l'impedimento del genitore sia limitato ad un breve lasso di tempo.
Rimangono salvi i diritti dei nonni e degli zii di vedere e frequentare i nipoti nei periodi di spettanza dei rispettivi figlio-figlia o fratello-sorella.
Disporre che entrambi i genitori introducano gradualmente nella vita dei figli le eventuali persone con le quali gli stessi intrattengono o potranno in futuro intrattenere relazioni sentimentali e, in ogni caso, disporre che entrambi i genitori trascorrano dei significativi tempi esclusivamente con i propri figli senza la costante presenza dei partners.
3) Disporre che la casa coniugale sita in Pavia, via Ceva n. 16 rimanga assegnata con quanto l'arreda alla SI. che ne è nuda proprietaria e che gode del bene in CP_1 virtù di un contratto di comodato gratuito con l'usufruttuaria, e che continuerà ad Per_ abitarla con e . PE
Le biciclette, i pattini e i monopattini dei bambini rimarranno nella casa coniugale. Il
SI. comunicherà alla SI. le sue previsioni di gite in bicicletta con i Pt_1 CP_1
bambini o pomeriggi con uso di pattini e monopattini in modo da consentirle di consegnare bici e monopattini al momento in cui il padre preleverà i bambini da casa
pag. 4 di 16 oppure passerà a prenderli nei giorni infrasettimanali, dopo avere prelevato i figli a scuola. Bici e monopattini saranno poi riportati a casa della madre quando riaccompagnerà i figli da quest'ultima.
4) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di €
1.000,00 o quell'altra ritenuta congrua e di giustizia, per dodici mensilità, rivalutabile secondo gli indici Istat con riferimento al mese di giugno di ogni anno a partire dal
2023, oltre al 50% delle spese extra assegno come dal sopracitato Protocollo tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
In via incidentale Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Pavia, sentite le parti, accertate le gravi inadempienze del dott. e gli atti dello stesso che comunque comportano Pt_1 pregiudizio ai minori e e di cui alla parte narrativa della Persona_3 Persona_4 memoria difensiva di costituzione, - adottare ai sensi dell'art. 709 ter cpc ogni provvedimento necessario per porre fine alle gravi inadempienze del Dott. Pt_1
ammonendo e richiamando lo stesso al rispetto delle condizioni tutte.
[...]
In via istruttoria
Si chiede l'eventuale ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1)” vero che dal maggio 2021 il Dott. nei giorni di sua competenza ha tenuto Pt_1 con sé per l'intera giornata i figli nelle farmacie ove lavora e durante le sue ore di lavoro. In particolare, nell'ultimo anno 2023, ha tenuto i figli in farmacia durante le sue ore di lavoro il 1 aprile 2023 a Gudo Visconti, il 13 maggio a Gudo Visconti, il 27 maggio a Morimondo, il 12 agosto a Gudo Visconti, il 16 settembre a Gudo Visconti, il Per_ Per_ 28 ottobre a Gudo Visconti. A volte ha portato con sé il solo figlio lasciando affidata a terzi.”; PE
A teste: sig. res. in Pavia Via Brallo n. 11; sig. Testimone_2 Testimone_3 residente in [...].
2)”vero che negli anni 2021- 2022 il dott. ha richiesto in tre/quattro occasioni Pt_1 ai sigg.ri e , genitori di compagno di Controparte_3 Tes_4 Per_5 Per_ scuola di , di poter loro affidare il figlio per il pomeriggio”;
A teste: sig. sig. res. in Pavia Via Treves n. 19; SI. Testimone_2 Tes_4
residente in [...]. Controparte_3
pag. 5 di 16 Per_ 3) “vero che in data 28.11.2021 il dott. ha accompagnato e a Pt_1 PE
Milano a conoscere il loro fratello mai prima incontrato dai bambini. Detto Per_6 incontro è stato organizzato senza anticiparlo ai bambini e alla Dott. ; CP_1
A teste: SI Testimone_2
4) “vero che in data 10.2.2022 il dott. ha richiesto ai sigg.ri di Pt_1 CP_4 Per_ poter affidare loro per il pranzo e per l'intero pomeriggio: il ragazzo è andato a piedi dalla scuola a casa di non accompagnato dal padre”; Persona_7
A teste: SI. , SI. SI. Tes_4 Testimone_2 Testimone_5
5)” vero che nel febbraio 2022 il dott. all'esito del percorso valutativo Persona_8 Per_ dei SIg. e e del figlio ha consigliato al dott. di Pt_1 CP_1 Pt_1 trascorre più tempo solo con i figli senza la costante presenza della compagna”;
A teste : dott , domiciliato in Pavia, P.zza Marelli n. 6/7. Persona_8
6) ”vero che il dott. nel mese di marzo 2022 nel corso di una telefonata con la Pt_1
SI. ha affermato che la Dott. ha comportamenti Parte_2 CP_1 manipolatori”;
A teste;
sig. res. in CU AN (PV) Via Vimanone n. 19; Parte_2
7) “vero che in data 5.3.2022 il Dott. ha tenuto i bambini a casa della sua Pt_1 compagna tutto il pomeriggio benchè fosse fissata una partita di campionato di calcio Per_ della squadra di . Dopo le telefonate della Dott. resasi disponibile ad CP_1 accompagnare il figlio alla partita, il ha telefonato alla SI. Pt_1 Testimone_6 Per_ per chiedere la sua disponibilità ad accompagnare . La SI. ha Tes_6 comunicato al Dott. che era troppo tardi e che la partita sarebbe iniziata a Pt_1
Per_ breve. ha dovuto rinunciare a giocare”;
A teste: residente in [...]. Testimone_6
8) “vero che giovedì 17.3.2022 è stata lasciata dal Dott. a casa della PE Pt_1 sua compagna e a questa affidata per l'intero pomeriggio”;
A teste: Testimone_2
9) “vero che il dott. durante i campionati di calcio anno 2021-2022 e 2022- Pt_1 Per_ 2023 ed in particolare il 19.03.2022 si è recato a vedere la partita di calcio di senza la presenza di , lasciata a casa della sua compagna, ed accompagnato da PE
, figlio della compagna del Dott. ”; Persona_9 Pt_1
A teste: sig. res in Pavia Via Teo Lambri n. 12; SI. SI. Tes_7 Testimone_6
Controparte_3
pag. 6 di 16 Per_ 10) “vero che in data 31.03.22 il dott. ha partecipato con alla cena della Pt_1 squadra di calcio “Sant'Alessandro” di cui fa parte il figlio senza avere con sé
”; PE
A teste: SI. Tes_7 Parte_2
11) “vero che all'evento di cui al capitolo precedente hanno partecipato tutti i genitori
e i ragazzi della squadra con anche le sorelline o i fratellini più piccoli”;
A teste: SI. Tes_7 Parte_2
12) “vero che alle ore 22 il dott. si è allontanato dalla cena dicendo che Pt_1 doveva andare a prendere . La bambina però è stata lasciata per l'intera notte a PE Per_ casa della sua compagna e è stato portato a dormire nella casa del papà”;
A teste: SI. SI. SI. Tes_7 Parte_2 Testimone_2
13) “ vero che in data 30.03.2023 il Dott. , dopo aver aggredito verbalmente Pt_1 la dott. davanti alla scuola di ed in presenza del figlio, ha CP_1 PE
Per_ rimproverato di aver avvisato la madre della presenza della SI. a Parte_3 ritirare dalla scuola d'infanzia. Aveva poi detto al figlio che il suo rimprovero PE
era stato fatto solo per metterlo alla prova verificando quanto raccontasse alla madre”;
A teste: SI. Testimone_2
14) “vero che lunedì 8.05.2023 è stata lasciata dal Dott. a casa di PE Pt_1 per l'intero pomeriggio”; Parte_4
A teste: SI. residente in [...]. Testimone_8
15) “vero che in data 18.07.2023 .il Dott. ha sequestrato il telefono cellulare Pt_1
Per_ a impedendogli di parlare con la madre sino alla sera”;
A teste: sig. Testimone_2
16)” vero che per le intere giornate di sabato 8.07.2023, giovedì 13.07.2023, sabato
28.10.2023 è stata lasciata affidata dal Dott. alla sola sua compagna”; PE Pt_1
A teste: Testimone_2 Per_ 17) “vero che nelle giornate 5,9,12, 14 e 15 ottobre 2023 e 11,12 novembre 2023
e sono stati lasciati dal Dott. per tutta la giornata a casa della SI. PE Pt_1
ove il padre faceva rientro alle 23,00.”; Parte_3
A teste: Testimone_2
18) “vero che la società “Farmacia Viscontea di Rebuzzini Dr.ssa Raffaella e Salzano
Dr Alberto S.n.c” mette a proprie spese a disposizione dei soci l'autovettura con
pag. 7 di 16 inclusi benzina, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed un computer portatile”
A teste: Testimone_2
Con opposizione all'ammissione delle avverse istanze istruttorie ed alla richiesta CTU per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. ed alle note scritte per l'udienza cartolare del 14.02.2024.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio, ritenuta la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, condividendo le decisioni assunte con ordinanza del 16.02.2024, ritiene corretto il rigetto delle istanze relative ai capitoli di prova per interpello e testi, formulate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, in quanto superflue e, comunque, inerenti a circostanze già acclarate o ininfluenti ai fini della decisione o dimostrative della già acclarata conflittualità inter partes.
Parimenti, vanno respinte le domande di ammissione di C.T.U. e di nomina di un
CUtore Speciale nell'interesse dei minori, così come proposte dal ricorrente.
Invero, - quanto alla C.T.U. - l'istruttoria espletata nel corso del giudizio, nonché le evidenze disponibili e le dichiarazioni rese dal figlio minore all'udienza del Per_1
21.12.2022 sono ampiamente idonee a determinare le migliori modalità di collocamento e frequentazione dei minori tenuto conto del loro best interest, considerato, altresì, che non è in discussione l'affido condiviso della prole;
Da ultimo, la nomina di un CUtore Speciale si pone come soluzione ultronea rispetto all'obiettivo di composizione del conflitto genitoriale, rilevata l'opportunità per le parti di accedere, ovvero proseguire, il percorso di coordinazione genitoriale precedentemente intrapreso.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Riguardo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che in punto di status è già stata pronunciata dal Tribunale la sentenza non definitiva n.
942/2023 emessa il 14.06.2023, pubblicata il 18.07.2023, che qui deve intendersi integralmente richiamata.
pag. 8 di 16 In merito all'affido, al collocamento della prole e all'assegnazione della casa coniugale e alle frequentazioni
Riguardo all'affido dei figli minori, , nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
, nata a [...] il [...], il Collegio ritiene di accogliere, considerato anche
[...]
l'accordo sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori;
invero, da quanto emerso in corso di causa e alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non sussistono ragioni per escludere che entrambe dispongano di risorse e competenze adeguate a supportare i figli nella crescita.
Vanno, invece, nuovamente invitate le parti a proseguire percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico individuale, nonché a riavviare la coordinazione genitoriale – strumento essenziale al fine di garantire il benessere dei minori - invito già loro rivolto dalla presidente con ordinanza del 16.02.2024, poiché è evidente che le attuali difficoltà di comunicazione e il desiderio dei figli di avere momenti esclusivi con il padre senza la di lui nuova compagna, manifestato anche dal minore nel corso Per_1
del suo ascolto del 21.12.2022. e da questi ribadito in data 25.09.2024 dallo psicoterapeuta di riferimento (v. doc. 33 parte resistente), rivestono un potenziale fattore di pregiudizio per la serena crescita dei minori e per l'evoluzione del rapporto padre- figli e potrebbero, per il futuro, in assenza di interventi di supporto, seriamente costituire fonte di pregiudizio.
In tal senso, si auspica una partecipazione attiva di entrambe le parti alle misure sopra indicate, finalizzata al definitivo ripristino di una relazione genitoriale proficua, scevra da ogni risentimento attinente al fallimento del matrimonio nel superiore interesse di garantire il massimo benessere psicofisico dei figli minori e . Per_1 PE
Va, altresì, invitato il ricorrente ad evitare di riprendere i figli alla presenza della sua nuova compagna e, al contempo, assecondare l'esigenza manifestata dal figlio di Per_1
sentire liberamente nonni e zii paterni, situazioni particolarmente incidenti sullo stato emotivo del figlio e rispetto al quale lo stesso, all'udienza del 21.12.2022 ha espresso il proprio disagio, dichiarando (v. ascolto minore del 21.12.2022): “Mi sento meno libero dal papà soprattutto perché c'è sempre la sua compagna. A me non va che mio padre magari mi sgridi davanti a lei. Mi limita anche psicologicamente. […] In questo momento poi ho anche bisogno di sentire liberamente i nonni materni e paterni e anche
pag. 9 di 16 gli zii e zie, cosa che posso fare solo se sono dalla mamma perché il papà ha un po' rotto i rapporti in particolare con i suoi genitori”.
In tal senso, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico avviato per affinché lo stesso possa continuare ad essere supportato e Per_1
beneficiare di uno spazio personale di ascolto.
Il Collegio ritiene di confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre, cui va confermata l'assegnazione della casa coniugale (sita in Pavia , Via Ceva n. 16) di cui la resistente è nuda proprietaria e, al contempo, comodataria in forza di relativo contratto con l'usufruttuario.
Invero, alla stregua delle attuali circostanze, il collocamento paritario dei minori – nella nuova casa del padre, coabitata dalla nuova compagna e dai suoi figli – non risulta funzionale alle esigenze emotive ed organizzative della prole, posto che il figlio Per_1
facendosi portavoce anche del pensiero della sorella , in sede di ascolto del PE
21.12.2022 osservava: “Non è che non mi vada di andare dal papà ma a casa della mamma ho le mie abitudini , i miei amici e i miei spazi. Dal papà mi sento più limitato.
Mi sento meno libero dal papà soprattutto perché c'è sempre la sua compagna. A me va bene come frequento ora il papà. Non vorrei certo ampliare. Già così a volte faccio un po' fatica. Mia sorella, per quello che percepisco, sta bene così e sta bene sia con il papà che con la mamma. […] Io non vorrei fare una settimana di qua e una di là.
Preferisco sentirmi a casa in un posto specifico e non sballottato. Starei male se decidessero di fare così”.
L'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti trova, altresì, conferma nella relazione d'aggiornamento del 25.09.2024 stilata dallo
Psicoterapeuta di Luca, ove si evidenzia come il minore stia ancora lavorando sia sull'accettazione della nuova casa, sia alla nuova convivenza del padre e che il ragazzo abbia riportato: “disagio nel condividere gli spazi, tensioni nelle relazioni” (v. doc. 33 parte resistente).
Pertanto, non si ritiene rispondente alle esigenze dei minori il regime di collocamento paritetico richiesto dal ricorrente, sia perché gli stessi hanno ormai consolidato abitudini di vita che è opportuno tutelare anche in considerazione della loro età, sia perché ciò comporterebbe per i figli il disagio di transitare abitualmente tra due case, ancorché non pag. 10 di 16 distanti tra loro, di cui una stabilmente abitata dalla nuova compagna del padre e dai suoi figli.
Orbene, allo stato, il Collegio ritiene di confermare quanto previsto negli accordi separativi con riferimento al diritto di visita del padre – così come proposto dalla resistente - e, dunque, di disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 10,00 della mattina del sabato (con possibilità di prelevarli prima, previo accordo con la sig.ra ad es. in caso di gite, CP_1
passeggiate in bicicletta ecc.) alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. In ipotesi in cui lo stesso si trovi nella necessità di svolgere attività lavorativa per il fine settimana di sua spettanza, potrà avvisare per tempo la SI. per poter organizzare lo scambio di weekend. Rimarrà comunque ferma CP_1
l'alternanza dei fine settimana;
infrasettimanalmente il padre potrà vedere e tenere con sé i minori il giovedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnarli a scuola il venerdì mattina o a casa della mamma in periodo non scolastico. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori anche il lunedì pomeriggio successivo ai fine settimana trascorsi con la mamma dall'uscita da scuola o dal centro estivo o, comunque (nel periodo non scolastico ed in cui non ci sono i centri estivi), dalle ore 14,30 sino a dopo cena con riaccompagnamento a casa della mamma entro le ore 21,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22,00 nel periodo non scolastico. Eventuali richieste di deroga rispetto all'orario di rientro dovranno essere di volta in volta comunicate con congruo preavviso dal SI. e Pt_1
previamente concordate.
Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il papà due settimane anche non consecutive, anche in località climatica. I periodi di rispettiva vacanza dovranno essere concordati tra le parti entro il 31.5 di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati sulla località di vacanza prescelta con i riferimenti dell'hotel/residenza e sugli spostamenti dei bambini.
I bambini trascorreranno il giorno di Natale o Santo ST alternativamente con l'uno e l'altro genitore dalla mattina alle ore 10,00 con riaccompagnamento a casa pag. 11 di 16 della mamma entro le ore 21,00 (il Natale 2023 è stato trascorso dai bambini con il papà e Santo ST con la mamma). Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli anche tre o quattro giorni compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e comunque concordando gli stessi con la SI. entro il 15 novembre CP_1 di ogni anno.
I giorni di Pasqua o Pasquetta e le ulteriori festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre) verranno trascorsi dai bambini alternativamente con l'uno e l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
I genitori, nei giorni di rispettiva competenza, provvederanno ad accompagnare il figlio agli eventi relativi alle attività sportive che attualmente frequenta e a quelle Per_1 che potrà frequentare in futuro. Analoga previsione deve intendersi concordata per le attività sportive alle quali dovesse iscriversi la figlia . Resta salva la possibilità PE di ogni genitore di assistere all'evento sportivo del figlio o della figlia.
I bambini dovranno essere sempre reperibili telefonicamente anche sul cellulare dei genitori.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri dei figli minori.
Da ultimo, in ragione delle circostanze emerse e del disagio manifestato dalla prole in relazione al comportamento tenuto nei loro confronti dal padre, poco sintonizzato sui bisogni e sul desiderio dei figli di costruire con lui ricordi positivi che non includano necessariamente la nuova compagna convivente e la di lei prole, il Collegio ritiene corretto ammonire il ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (rito ante c.d. “Riforma
Cartabia”), invitandolo ad osservare una condotta improntata alla comprensione delle esigenze dei figli e delle tempistiche messe in atto dagli stessi per assorbire il trauma separativo.
In merito al contributo al mantenimento per la prole
Quanto al contributo per il mantenimento dei minori da porre a carico delle parti vanno considerati gli elementi di seguito indicati.
Va evidenziato che il ricorrente ha chiesto che venga previsto, per il caso in cui i figli fossero collocati in via paritaria presso entrambi i genitori, che questi ultimi:
“concorrano in maniera paritaria e diretta alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre, disporre tempi di visita e
pag. 12 di 16 permanenza presso il padre più ampi possibile, onerando quest'ultimo del contributo al mantenimento ordinario, determinato in quanto ritenuto di giustizia”, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
La resistente, al contrario, ha insistito nella domanda di incremento della misura del contributo al mantenimento per i figli – allo stato previsto nella somma di € 600,00 – ad € 1.000,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, asserendo un miglioramento delle risorse economiche e patrimoniali del SI. Parte_1
rispetto alle condizioni economiche sussistenti al tempo della separazione
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze dei figli minori, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che il padre, di professione farmacista, ha dichiarato di aver percepito negli ultimi quattro anni i seguenti redditi netti: 42.684,00 € (reddito anno 2020), 55.829,00
€ (reddito anno 2021, anno in cui è intervenuta la separazione tra i coniugi), 55.833,00
€ (reddito anno 2022) e 63.262,00 (reddito anno 2023).
Il SI. ha, inoltre, dedotto di essere gravato dal pagamento del mutuo Pt_1 ipotecario della casa in cui vive con la nuova compagna -comproprietaria, di cui non sono documentati redditi - per la somma di € 5.682,18 annuale (€ 2.814,09 di rata semestrale) (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), oneri condominiali, documentati per €
2.510,11 relativi all'anno 2022 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) ed € 2.400,00 annuali (€
200,00 mensili per il contributo al mantenimento ordinario per il figlio , avuto Per_10
da precedente relazione (cfr. doc.10 di parte ricorrente).
Quanto alla documentazione bancaria offerta in produzione dal SI. , si osserva Pt_1 come il conto cointestato con la compagna, acceso presso l'istituto di credito Credem evidenzia una condivisione da parte della coppia delle spese per il mutuo e per le utenze, mentre con riguardo al conto corrente acceso presso è possibile CP_5 evidenziare un accredito mensile ricorrente per la somma di € 3.000,00 a titolo di
“prelievo competenze soci” riferito alla società “Farmacia Viscontea di Rebuzzini R. e
Salzano A. S.n.c.” per cui il SI. presta anche la propria attività di farmacista. Pt_1
pag. 13 di 16 Inoltre, con solo riferimento all'anno 2024, dall'analisi degli estratti conto intestati alla
“Farmacia Viscontea” si evince come da gennaio 2024 ad agosto 2024 (ultima evidenza disponibile) il SI. abbia ricevuto introiti pari ad € 41.516,00. Pt_1
La resistente, di contro, non sostiene costi abitativi, essendo nuda proprietaria e al contempo comodataria della casa coniugale ove è rimasta a vivere con entrambi i figli,
e ha dedotto di avere in essere un contratto presso l'Università di Pavia avente ad oggetto attività di didattica frontale, con stipendio medio mensile compreso tra
2.600,00 e 2.900,00 € circa (cfr. estratti conto SI.ra . CP_1
Le certificazioni reddituali dalla stessa prodotte evidenziano, del resto, un reddito netto di € 26.084,00 (anno 2021), € 25.724,00 (anno 2022), € 32.389 (anno 2023).
Tanto premesso, considerati gli elementi sopra evidenziati, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti, il Collegio ritiene corretto rideterminare il quantum del contributo al mantenimento mensile per i figli in € 700,00 (350,00 per ciascun minore).
Tale somma dovrà essere corrisposta mensilmente alla SI.ra entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Invero, la somma sopra individuata appare equa e congrua, tenuto conto delle esigenze di vita e formazione dei figli minori e perfettamente corrispondente sia al dettato normativo di cui all'art. 155 c.c., sia a quanto sul punto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale ha evidenziato con sentenza n. 19299/2020 che: “a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1°marzo 2018, n. 4811) […] l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella, determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori” (Cass. 19299/2020).
Va, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese extra assegno tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
pag. 14 di 16 Va, infine, previsto, tenuto conto della collocazione prevalente della prole presso la residenza materna, che l'Assegno Unico Universale venga percepito in via esclusiva dalla resistente.
In ordine alle spese di lite
Tenuto conto del contenuto della decisione, rilevata la prevalente soccombenza del ricorrente, che viene anche ammonito ex art. 709 ter c.p.c., il Collegio ritiene di condannare il ricorrente alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 942/2023 emessa il 14.06.2023, pubblicata il 18.07.2023, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti così provvede:
1. conferma l'affidamento condiviso tra i genitori dei minori (nato a Persona_3
Pavia il 26.10.2010) e (nata a [...] il [...]), con Persona_4
collocamento prevalente e residenza anagrafica dei figli presso la madre in
Pavia, Via Ceva n. 16;
2. conferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente;
3. rigetta la domanda proposta dal ricorrente di collocamento paritario dei figli minori per le motivazioni di cui alla parte motiva;
4. invita le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità, nonché a riavviare la coordinazione genitoriale;
5. dispone la prosecuzione del percorso di supporto psicologico già attivato nell'interesse del minore Per_1
6. richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione padre – figli;
7. ammonisce il ricorrente SI. ex art. 709 ter c.p.c. (rito ante c.d. Parte_1
“Riforma Cartabia”) affinché questi tenga nei confronti un atteggiamento sintonizzato sui bisogni dei figli e sul desiderio degli stessi di trascorrere momenti senza la presenza della nuova compagna e la di lei prole;
8. pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere entro il Parte_1
5 di ogni mese alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1
pag. 15 di 16 mantenimento per i figli e , la somma mensile di € 700,00 Per_1 PE
(settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. dispone che le spese extra assegno per i figli e graveranno su Per_1 PE
ciascun genitore nella misura del 50%, e saranno regolate nei modi e termini di cui al Protocollo relativo alle spese extra assegno in uso al Tribunale di Pavia;
10. dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
11. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante parte delle spese, liquidata in € 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 31.03.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 16 di 16