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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 6.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4504/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE EL;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.08.2023 esponeva: Parte_1
-che in data 17.12.2021 aveva presentato istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, avendo necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, contestualmente, anche la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, comma 3;
- che in data 08.03.2022 veniva sottoposta a visita collegiale da parte del Centro Medico Legale di Messina, il quale aveva riconosciuto alla ricorrente una invalidità del 100%, senza tuttavia CP_1 riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento;
mentre veniva riconosciuta la sussistenza della disabilità in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92;
- che in data 12.05.2022 l aveva comunicato alla ricorrente l'esito della visita de qua; CP_1
- che pertanto, con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, (R.G. n. 3273/2022), la ricorrente aveva chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che sottoposta a visita medica il ctu aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- che con comunicazione del 01.08.2023 procuratore della ricorrente aveva manifestato formalmente il proprio dissenso alle conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
conseguentemente condannare l' resistente al pagamento delle CP_1 prestazioni previdenziali connesse, gravate da interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare altresì l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese e compensi del CP_1 procedimento per ATP, nonché del presente giudizio, distraendoli a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitasi in giudizio con memoria del 22.03.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento
(giudizio iscritto al n. R.G. 3273/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da
“Paresi arto superiore sx in esiti di emorragia cerebrale da sanguinamento di angioma cavernoso trattato mediante exeresi microchirurgica craniotomica ( 9.21) epilessia lesionale in trattamento con PP e controllo delle crisi” e concludeva che la ricorrente non appariva bisognevole dell'indennità di accompagnamento perché era capace di deambulare autonomamente e di attendere agli atti quotidiani della vita, senza bisogno di assistenza continua.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il rinnovo della ctu il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da: Esitiemiparesi brachio-crurale sinistra esito di emorragia cerebrale destra da sanguinamento di angioma cavernoso trattato mediante exeresi microchirurgica craniotomica in soggetto con epilessia sintomatica in trattamento con PP e controllo delle crisi, e con iniziale atrofia cerebrale, Spondilodiscoartrosi cevicale e lombosacrale con lombosciatalgie ricorrenti in soggetto con limitazione funzionale delle spalle e angioma vertebrale in L3”. E che presenta i requisiti sanitari utili all'indennità d'accompagnamento, con decorrenza dal 01.05.2024.
Inoltre in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha evidenziato che “la valutazione di uno stato invalidante non è assolutamente legato alla diagnosi di una determinata patologia, ma alla estrinsecazione della stessa sul piano funzionale. In parole povere, in medicina legale, ma anche in medicina clinica, la diagnosi ad esempio di una cardiopatia non esprime un giudizio funzionale, vale a dire un giudizio sul grado di compromissione funzionale, cioè sulla “validità” del soggetto in esame. Il che vuol dire che le sole patologie già rilevate in sede di
Commissione Medica e di CTU, non implicano di per sé l'automatica attribuzione di un livello di gravità compatibile con il riconoscimento del beneficio richiesto.
3. Relativamente alla patologia epilettica, si puntualizza che agli atti del fascicolo risulta solo un episodio critico in data 07.12.2021 epoca in cui inizia trattamento con;
in data 05.12.2023 esegue visita neurologica CP_2 presso l'ambulatorio di epilessia dell'AOU nel cui referto viene attestato “non ulteriori episodi critici” e “ si riduce
PP 500”; pertanto, è desumibile l'ottima risposta alla terapia antiepilettica, considerata l'assenza di episodi critici dal dicembre 2021.
4. Circa la data di decorrenza della prestazione richiesta, non vi è difficoltà alcuna a dichiarare che i requisiti sanitari
e funzionali richiesti dalla legge per riconoscere l'indennità di accompagnamento non erano certamente presenti alla data della visita di consulenza medico-legale eseguita dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile del Centro Medico legale di Messina in data 08.03.2022 nel cui verbale si legge “discrete condizioni CP_1 generali, orientata, umore deflesso, esiti di craniotomia in sede parietale destra coperti dal capillizio, paresi arto superiore sinistro, deambulazione e passaggi posturali autonomi senza ausili”, mentre erano presenti all'epoca della visita Fisiatrica del 27.11.2024, e presumibilmente, considerando l'evoluzione clinica delle infermità poste in diagnosi e valutate nel loro complesso, erano presenti con grande probabilità 6 mesi prima di tale epoca. E' dunque possibile individuare come data di decorrenza il 1° Maggio 2024.”
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1 presenta i requisiti sanitari utili all'indennità d'accompagnamento, con decorrenza dal 01.05.2024.
8.- Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta i requisiti sanitari utili all'indennità d'accompagnamento, Parte_1 con decorrenza dal 01.05.2024;
- compensa le spese tra le parti;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 6.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4504/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE EL;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.08.2023 esponeva: Parte_1
-che in data 17.12.2021 aveva presentato istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, avendo necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, contestualmente, anche la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, comma 3;
- che in data 08.03.2022 veniva sottoposta a visita collegiale da parte del Centro Medico Legale di Messina, il quale aveva riconosciuto alla ricorrente una invalidità del 100%, senza tuttavia CP_1 riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento;
mentre veniva riconosciuta la sussistenza della disabilità in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92;
- che in data 12.05.2022 l aveva comunicato alla ricorrente l'esito della visita de qua; CP_1
- che pertanto, con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, (R.G. n. 3273/2022), la ricorrente aveva chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che sottoposta a visita medica il ctu aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- che con comunicazione del 01.08.2023 procuratore della ricorrente aveva manifestato formalmente il proprio dissenso alle conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
conseguentemente condannare l' resistente al pagamento delle CP_1 prestazioni previdenziali connesse, gravate da interessi legali e rivalutazione monetaria. Condannare altresì l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese e compensi del CP_1 procedimento per ATP, nonché del presente giudizio, distraendoli a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitasi in giudizio con memoria del 22.03.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con CP_1 vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento
(giudizio iscritto al n. R.G. 3273/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da
“Paresi arto superiore sx in esiti di emorragia cerebrale da sanguinamento di angioma cavernoso trattato mediante exeresi microchirurgica craniotomica ( 9.21) epilessia lesionale in trattamento con PP e controllo delle crisi” e concludeva che la ricorrente non appariva bisognevole dell'indennità di accompagnamento perché era capace di deambulare autonomamente e di attendere agli atti quotidiani della vita, senza bisogno di assistenza continua.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che, disposto il rinnovo della ctu il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da: Esitiemiparesi brachio-crurale sinistra esito di emorragia cerebrale destra da sanguinamento di angioma cavernoso trattato mediante exeresi microchirurgica craniotomica in soggetto con epilessia sintomatica in trattamento con PP e controllo delle crisi, e con iniziale atrofia cerebrale, Spondilodiscoartrosi cevicale e lombosacrale con lombosciatalgie ricorrenti in soggetto con limitazione funzionale delle spalle e angioma vertebrale in L3”. E che presenta i requisiti sanitari utili all'indennità d'accompagnamento, con decorrenza dal 01.05.2024.
Inoltre in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha evidenziato che “la valutazione di uno stato invalidante non è assolutamente legato alla diagnosi di una determinata patologia, ma alla estrinsecazione della stessa sul piano funzionale. In parole povere, in medicina legale, ma anche in medicina clinica, la diagnosi ad esempio di una cardiopatia non esprime un giudizio funzionale, vale a dire un giudizio sul grado di compromissione funzionale, cioè sulla “validità” del soggetto in esame. Il che vuol dire che le sole patologie già rilevate in sede di
Commissione Medica e di CTU, non implicano di per sé l'automatica attribuzione di un livello di gravità compatibile con il riconoscimento del beneficio richiesto.
3. Relativamente alla patologia epilettica, si puntualizza che agli atti del fascicolo risulta solo un episodio critico in data 07.12.2021 epoca in cui inizia trattamento con;
in data 05.12.2023 esegue visita neurologica CP_2 presso l'ambulatorio di epilessia dell'AOU nel cui referto viene attestato “non ulteriori episodi critici” e “ si riduce
PP 500”; pertanto, è desumibile l'ottima risposta alla terapia antiepilettica, considerata l'assenza di episodi critici dal dicembre 2021.
4. Circa la data di decorrenza della prestazione richiesta, non vi è difficoltà alcuna a dichiarare che i requisiti sanitari
e funzionali richiesti dalla legge per riconoscere l'indennità di accompagnamento non erano certamente presenti alla data della visita di consulenza medico-legale eseguita dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile del Centro Medico legale di Messina in data 08.03.2022 nel cui verbale si legge “discrete condizioni CP_1 generali, orientata, umore deflesso, esiti di craniotomia in sede parietale destra coperti dal capillizio, paresi arto superiore sinistro, deambulazione e passaggi posturali autonomi senza ausili”, mentre erano presenti all'epoca della visita Fisiatrica del 27.11.2024, e presumibilmente, considerando l'evoluzione clinica delle infermità poste in diagnosi e valutate nel loro complesso, erano presenti con grande probabilità 6 mesi prima di tale epoca. E' dunque possibile individuare come data di decorrenza il 1° Maggio 2024.”
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1 presenta i requisiti sanitari utili all'indennità d'accompagnamento, con decorrenza dal 01.05.2024.
8.- Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese tra le parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che presenta i requisiti sanitari utili all'indennità d'accompagnamento, Parte_1 con decorrenza dal 01.05.2024;
- compensa le spese tra le parti;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino