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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 972/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
OT. Massimo Lento Presidente- est
OT.Gaetano Laviola Giudice
OT.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 972/2025 promoSA da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MICIELI DE BIASE RUGGERO PIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 22.5.2025. e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto matrimonio in data 1/8/2018 che Controparte_1
dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1
specificamente indicate.
FiSAta l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) - I coniugi vivranno separati, per come già all'atto del deposito del presente ricorso, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - La figlia minore , viene affidata in maniera condivisa ai genitori, salvo Persona_2
quanto in appresso, e continuerà a vivere con la madre collocataria, nell'immobile di esclusiva proprietà del OT. , in AM (CS) alla contrada Falconara snc;
Pt_2
3) Il padre, giusto quanto alla narrativa che precede, è fa.cultato, per i primi sei mesi della pronuncianda separazione, ad un quotidiano diritto di visita, anche più volte nel corso della settimana, della piccola , in ogni caso e previo accordo su data e ora, posto, sempre Per_1
ferma la collocazione prevalente presso la Sig.ra Parte_3
4)- Successivamente a tale periodo intercorso per la suddetta finalità, il padre èfacultato a vedere la figlia, previo preavviso ed accordo con la madre, nonché a tenerla con sé un giorno infrasettimanale nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne,
compatibilmente con gli impegni scolastici e non;
4A) - Nel periodo estivo, invece, potrà tenerla con sé per 15 giorni anche consecutivi nel mese di luglio o agosto - esclusi ut supra quelli a venire, secondo accordi e tempi che i coniugi concorderanno entro la fine di giugno di ciascun anno;
4B)- Durante le festività natalizie, il padre tratterrà la figlia, un anno dalle ore 10.00 del 24
dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre nonché quello successivo, dalle ore 10.00 del 31
dicembre alle ore 20.00 del primo gennaio, fermo restando il giorno di Santo Stefano e dell'Epifania sempre in via alternata;
4C) - Il padre, inoltre, trascorrerà le festività pasquali con la minore, ad anni alterni, e precisamente dalle ore 10.00 della domenica di squa e ore 0.00 del lunedì di Pasquetta, nel mentre, l'anno successivo si fermerà con la madre, nonché i ponti derivanti dal calendario in vigore;
5) - Il OT. verserà a titolo di mantenimento della moglie e della figlia la Parte_4
complessiva somma di € 700,00 (settecento/00), e così rispettivamente € 200,00
(duecento/00) per la madre più € 500,00 (cinquecento/00) per la figlia, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito dell'odierno ricorso, tramite bonifico bancario sulle coordinate di seguito trascritte: n. 5267360967093191 CP_2
IRAN [...]B0001130855 ;
5A)- Detta somma sarà rivalutata alla scadenza di ciascun anno mediante applicazione degli indici ISTAT, mentre l'assegno unico universale sarà interamente devoluto al padre OT.
previa rinuncia formale all'INPS della sua quota di spettanza da Controparte_1
parte della OT.SA Pt_1
5B) Relativamente alle spese straordinarie (documentate) da sostenere nell'interesse della minore (mediche, medico-specialistiche, comunione e cresima e quelle connesse alla sua educazione e istruzione e tutte le altre che dovessero presentarsi), i coniugi stabiliscono che saranno a carico ed in misura del 50% di ciascun genitore, previo avviso ed accordo tra i predetti separandi;
6) - L'autoveicolo Mercedes Classe A, in uso alla Sig. verrà assegnato e Parte_3
pertanto intestato alla steSA, con l'obbligo di quest'ultima di provvedere al trasferimento di proprietà a suo nome entro e non oltre gg. 30 dal provvedimento di Omologazione, da cui decorrerà l'obbligo del pagamento di tutti gli oneri ( bollo - polizza assicurativa - revisione ecc. ), invece, per quanto concerne la Jeep Renegade, eSA sarà ceduta al OT. Parte_5
in modo esclusivo senza oneri a suo carico;
6A) - I detti separandi coniugi, in relazione alle autovetture di cui in narrativa, al fine di regolare il rispettivo dare - avere, convengono, che la Sig.ra costituirà a suo Parte_3
esclusivo carico per la differenza del valore tra le due autovetture suddette ed in favore della figlia minore , un libretto postale alla medesima intestato, ovviamente con entrambi i Per_1
genitori cointestatari, di € 4.000,00 ( Euro quattromila/00 ), che sarà dalla steSA custodito fino al compimento della maggiore età della minore e sarà intestato ai due coniugi separandi con firma congiunta e sarà custodito presso l'abitazione della OT.SA : Parte_3
7) - Il detto OT. si obbliga al pagamento di tutte quanto dovuto Controparte_1
per le sanzioni amministrative, nessuna esclusa relative al BMW X6, intestata alla OT.SA
ma in uso esclusivo allo stesso, richiedendo alla predetta di estendere un Parte_3
piano di rateizzazione per gli eventuali pagamenti da corrispondere;
vale lo stesso qualora venissero notificate al OT. delle multe imputate all'autovettura Controparte_1
Mercedes Classe A sempre stata in uso alla OT.SA , la steSA Parte_6
dovrà corrispondere al OT. il pagamento delle stesse;
Controparte_1
8) Per i beni mobili il OT. dichiara di provvedere in tempi brevi a Controparte_1
prendere con sé il motorino Aprilia di sua proprietà esclusiva targato BV97868 CP_3
nonché i due box dei suoi cani;
9) - I separandi dichiarano, infine, di aver definito i rapporti economici tra essi intercorrenti con reciproca soddisfazione e di non aver ulteriori pretese al riguardo, salvo quanto al punto 6A che precede, con adempimento a carico della OT.SA e la Pt_1
estinzione da effettuarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e/o, al più,
entro la data dell'udienza di separazione di una carta cointestata, accesa presso la
[...]
, già filiale di AM (CS).” CP_4
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23/03/1982 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
OT. Massimo Lento Presidente- est
OT.Gaetano Laviola Giudice
OT.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 972/2025 promoSA da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CIMINELLI SALVATORE ANTONIO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MICIELI DE BIASE RUGGERO PIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 22.5.2025. e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto matrimonio in data 1/8/2018 che Controparte_1
dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1
specificamente indicate.
FiSAta l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) - I coniugi vivranno separati, per come già all'atto del deposito del presente ricorso, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - La figlia minore , viene affidata in maniera condivisa ai genitori, salvo Persona_2
quanto in appresso, e continuerà a vivere con la madre collocataria, nell'immobile di esclusiva proprietà del OT. , in AM (CS) alla contrada Falconara snc;
Pt_2
3) Il padre, giusto quanto alla narrativa che precede, è fa.cultato, per i primi sei mesi della pronuncianda separazione, ad un quotidiano diritto di visita, anche più volte nel corso della settimana, della piccola , in ogni caso e previo accordo su data e ora, posto, sempre Per_1
ferma la collocazione prevalente presso la Sig.ra Parte_3
4)- Successivamente a tale periodo intercorso per la suddetta finalità, il padre èfacultato a vedere la figlia, previo preavviso ed accordo con la madre, nonché a tenerla con sé un giorno infrasettimanale nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne,
compatibilmente con gli impegni scolastici e non;
4A) - Nel periodo estivo, invece, potrà tenerla con sé per 15 giorni anche consecutivi nel mese di luglio o agosto - esclusi ut supra quelli a venire, secondo accordi e tempi che i coniugi concorderanno entro la fine di giugno di ciascun anno;
4B)- Durante le festività natalizie, il padre tratterrà la figlia, un anno dalle ore 10.00 del 24
dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre nonché quello successivo, dalle ore 10.00 del 31
dicembre alle ore 20.00 del primo gennaio, fermo restando il giorno di Santo Stefano e dell'Epifania sempre in via alternata;
4C) - Il padre, inoltre, trascorrerà le festività pasquali con la minore, ad anni alterni, e precisamente dalle ore 10.00 della domenica di squa e ore 0.00 del lunedì di Pasquetta, nel mentre, l'anno successivo si fermerà con la madre, nonché i ponti derivanti dal calendario in vigore;
5) - Il OT. verserà a titolo di mantenimento della moglie e della figlia la Parte_4
complessiva somma di € 700,00 (settecento/00), e così rispettivamente € 200,00
(duecento/00) per la madre più € 500,00 (cinquecento/00) per la figlia, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito dell'odierno ricorso, tramite bonifico bancario sulle coordinate di seguito trascritte: n. 5267360967093191 CP_2
IRAN [...]B0001130855 ;
5A)- Detta somma sarà rivalutata alla scadenza di ciascun anno mediante applicazione degli indici ISTAT, mentre l'assegno unico universale sarà interamente devoluto al padre OT.
previa rinuncia formale all'INPS della sua quota di spettanza da Controparte_1
parte della OT.SA Pt_1
5B) Relativamente alle spese straordinarie (documentate) da sostenere nell'interesse della minore (mediche, medico-specialistiche, comunione e cresima e quelle connesse alla sua educazione e istruzione e tutte le altre che dovessero presentarsi), i coniugi stabiliscono che saranno a carico ed in misura del 50% di ciascun genitore, previo avviso ed accordo tra i predetti separandi;
6) - L'autoveicolo Mercedes Classe A, in uso alla Sig. verrà assegnato e Parte_3
pertanto intestato alla steSA, con l'obbligo di quest'ultima di provvedere al trasferimento di proprietà a suo nome entro e non oltre gg. 30 dal provvedimento di Omologazione, da cui decorrerà l'obbligo del pagamento di tutti gli oneri ( bollo - polizza assicurativa - revisione ecc. ), invece, per quanto concerne la Jeep Renegade, eSA sarà ceduta al OT. Parte_5
in modo esclusivo senza oneri a suo carico;
6A) - I detti separandi coniugi, in relazione alle autovetture di cui in narrativa, al fine di regolare il rispettivo dare - avere, convengono, che la Sig.ra costituirà a suo Parte_3
esclusivo carico per la differenza del valore tra le due autovetture suddette ed in favore della figlia minore , un libretto postale alla medesima intestato, ovviamente con entrambi i Per_1
genitori cointestatari, di € 4.000,00 ( Euro quattromila/00 ), che sarà dalla steSA custodito fino al compimento della maggiore età della minore e sarà intestato ai due coniugi separandi con firma congiunta e sarà custodito presso l'abitazione della OT.SA : Parte_3
7) - Il detto OT. si obbliga al pagamento di tutte quanto dovuto Controparte_1
per le sanzioni amministrative, nessuna esclusa relative al BMW X6, intestata alla OT.SA
ma in uso esclusivo allo stesso, richiedendo alla predetta di estendere un Parte_3
piano di rateizzazione per gli eventuali pagamenti da corrispondere;
vale lo stesso qualora venissero notificate al OT. delle multe imputate all'autovettura Controparte_1
Mercedes Classe A sempre stata in uso alla OT.SA , la steSA Parte_6
dovrà corrispondere al OT. il pagamento delle stesse;
Controparte_1
8) Per i beni mobili il OT. dichiara di provvedere in tempi brevi a Controparte_1
prendere con sé il motorino Aprilia di sua proprietà esclusiva targato BV97868 CP_3
nonché i due box dei suoi cani;
9) - I separandi dichiarano, infine, di aver definito i rapporti economici tra essi intercorrenti con reciproca soddisfazione e di non aver ulteriori pretese al riguardo, salvo quanto al punto 6A che precede, con adempimento a carico della OT.SA e la Pt_1
estinzione da effettuarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e/o, al più,
entro la data dell'udienza di separazione di una carta cointestata, accesa presso la
[...]
, già filiale di AM (CS).” CP_4
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23/03/1982 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento