TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5280 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021
Avente a oggetto: “ Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Eduardo Parte_2 C.F._1
TE D'MI (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso C.F._2
Umberto I n. 133, elettivamente domicilia;
-Opponente in riconvenzionale-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
NI TO (codice fiscale ) in sostituzione del precedente C.F._4 difensore (C.F. , presso il cui studio in S. Maria C.V., CP_2 C.F._5 alla via Mercadante n. 22, elettivamente domicilia;
-Opposta-
Al quale è riunito il procedimento R.G. 4959/2023 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Eduardo Parte_2 C.F._1
TE D'MI (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso C.F._2
Umberto I n. 133, elettivamente domicilia;
Attore
E Rag. ( c.f. . Controparte_1 C.F._6
Convenuta - contumace
3
Conclusioni: come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione e coeva domanda riconvenzionale la società in persona del l.r., proponeva formale Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1360/2021, R.G. n. 1958/2021 con il quale gli veniva ingiunto di pagare il favore di la complessiva somma di € 13.600,72, Parte_3 oltre interessi e spese della procedura, per le attività di consulenza fiscale e contabile beneficiate dall'anno 2010 al 05.06.2020 giuste fatture n. 4 del 08/04/2020 per €
2.080,00, n. 5 del 18/06/2020 per € 1.040,00, n. 12 del 15/10/2020 per € 10.251,62.
A fondamento della proposta opposizione ha contestato le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo e dedotto la responsabilità professionale della rag. CP_1
In particolare ha dedotto che:” la e la famiglia (titolare anche della Parte_1 Parte_2 stessa instaurava una collaborazione professionale con la rag. Parte_1 CP_1 con la quale si obbligava alla tenuta delle scritture contabili e ad ogni altra
[...] incombenza di carattere fiscale, tributario e contabile inerente la società Parte_1 nonché all'adempimento della consulenza contabile, fiscale e previdenziale per conto dei
Sigg.ri , , , Parte_2 Controparte_3 Persona_1 Persona_2
e ; di comune accordo veniva determinato il Persona_3 Persona_4 compenso per la professionista di €. 6.000,00 annui per le attività di cui al punto n.1 del contratto, corrisposti regolarmente per le annualità 2015 – 2016 – 2017 – 2018 e 2019; nel corso dell'anno 2019, il Sig. si accorgeva di manchevolezze Parte_2 professionali della professionista con riguardo alle posizioni dichiarative e contabili della società che incrinavano il rapporto fiduciario tra le parti e verso la metà del mese Pt_1 di gennaio dell'anno 2020, la famiglia e la procedevano alla nomina Parte_2 Parte_1 di un nuovo commercialista di fiducia, individuato nel dott. con Persona_5 raccomandata n. 05255771549-9 anticipata a mezzo p.e.c. in data 05.06.2020, il Sig.
, anche a nome dei propri famigliari e nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della procedeva con una prima formale contestazione nei Parte_1 confronti della dr.ssa a seguito di una richiesta di un estratto di ruolo presso CP_1
l' Caserta si evidenziavano un fermo amministrativo Controparte_4 attivato in data 28.06.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 02820170025409768000;
b) l'emissione della cartella di pagamento n. 02820170025409768000 per l'importo di €
12.569,09 relativa ad omesso e ritardato versamento dell'IRPEF gravante su Parte_2
. Inoltre, si apprendeva come lo studio avesse proceduto – a completa
[...] CP_1 insaputa degli – a presentare una istanza di definizione agevolata (nell'ambito Parte_2 della procedura c.d. “rottamazione ter”) per la definizione della pretesa in € 1.540,07.
Tuttavia non comunicando ai diretti interessati l'esito dell'accettazione della istanza di definizione che è così perenta per mancato versamento della prima rata;
c) l'emissione della cartella di pagamento n. 02820180023494658000 per l'importo di € 4.285,31 relativa ad una determinazione dell'acconto IRPEF gravante su in misura minore Parte_2 al dovuto, che ha comportato l'insorgere di una sanzione pari ad € 3.559,20; d) l'emissione della cartella di pagamento n. 02820170022415976000 per l'importo di € 33,21 relativa ai diritti annuali da versare alla Camera di Commercio per conto della e) una contestazione da Parte_1 parte dell in merito al mancato Controparte_5 versamento dell'acconto IRAP periodo d'imposta 2017 gravante su (poi versata Parte_1 in unica soluzione sempre dietro disposizioni dello con l'insorgenza di Controparte_6 una multa pari ad € 2.389,24; f) il mancato deposito del bilancio 2017 (senza che lo
[...] abbia mai ricordato la necessità di una convocazione assembleare cui ha CP_6 sempre provveduto negli anni pregressi) della società Parte_1 con deleterie conseguenze in ordine ai rapporti bancari e di credito in generale detenuti dalla detta società con agenti e fornitori;
g) il mancato versamento dei contributi 2017 CP_7 per la posizione previdenziale del sig. ; la per l'attività professionale Persona_1 Pt_1 svolta ha versato la complessiva somma di € 35.200,00, con bonifici ed assegni bancari”.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello recante R.G. 4959/23 .
Sempre in via preliminare e nel merito, revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma complessiva oggetto delle fatture nn.
04/2020 – 05/2020 e 12/2020. In via riconvenzionale principale: a) condannare la Rag.
[...]
a risarcire nei confronti della la somma di € 18.444,81 a titolo di CP_1 Parte_1 danno patrimoniale;
b) condannare la Rag. a risarcire nei confronti della Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale, la somma che si individuerà all'esito Parte_1 dell'espletamento di idonea c.t.u. in ordine a quanto rappresentato nella perizia a firma del dott. alle voci 1) – 3) – 4) – 9); c) condannare la Rag. a risarcire Per_5 Controparte_1 nei confronti della a titolo di danno da perdita di chance, la somma ritenuta di Parte_1 giustizia all'esito del prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la assoluta nullità/indeterminatezza dell'asserito invito alla negoziazione assistita e, per l'effetto, la sua assoluta inefficacia.
Nel merito, eccepiva di aver svolto l'incarico con la diligenza richiesta e che le inadempienze erano addebitabili esclusivamente alla incuria ed alla disorganizzazione della odierna parte opponente.
In conseguenza di tanto, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: concedere la esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1360/2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, la temerarietà e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione e rigettarla con ogni conseguenza di Legge;
Rigettare la avversa richiesta di risarcimento danni in tutte le sue componenti, per i motivi indicati in narrativa;
confermare in toto il decreto ingiuntivo nr. 1360/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
Vittoria di spese, diritti ed onorari sia del procedimento monitorio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio.
In data 16/4/2024 veniva riunito il fascicolo 4959/2023.
All'udienza del 15 luglio 2025 veniva fissata l'udienza del 20.11.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 15 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dalla società Parte_1 In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione.
A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta.
Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 11 maggio
2021 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il 18 giugno 2021. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti
(contratto), in uno alla copiosa documentazione versati in atti, alla corrispondenza epistolare ed alla circostanza che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni del ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
In limine litis, non si rinvengono profili di genericità dell'asserito invito alla negoziazione assistita tali da far ritenere fondata l'eccezione di nullità/indeterminatezza di parte opposta rinvenendosi, in relazione alla stessa, tutti i requisiti (invio tramite pec, oggetto, incarico ed intimazione).
Tenuto conto delle ragioni delle reciproche domande, si ritiene opportuno decidere unitamente i due procedimenti.
L'opposizione spiegata dalla è infondata e va rigettata per i motivi di seguito Parte_1 considerati.
La presente controversia va inquadrata nella fattispecie tipica di un contratto di prestazione d'opera professionale.
La rag. ha agito in via monitoria per il pagamento delle competenze Parte_3 professionali.
Ciò premesso, si precisa che il giudizio di opposizione e quindi, il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere di provare le proprie pretese.
Il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare la sussistenza del credito azionato nei confronti dell'ingiunto. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto.
La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell'onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall'adempimento dell'onere della prova dipende, infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto. Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che il creditore opposto ha contestato le eccezioni di parte opponente e fornito la prova a fondamento della propria pretese.
Nel caso in esame parte opposta ha assolto adeguatamente all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provato il rapporto professionale e l'attività espletata nell'interesse della Parte_1
In particolare, il contratto di conferimento dell'incarico, instaurato esclusivamente con legale rappresentante della società in data 29/9/2014 e Controparte_3 Parte_1
l'allegata documentazione contabile e fiscale e riconsegnata all'opposta società, costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes, quanto all'attività concretamente eseguita, quanto all'ammontare del credito vantato.
Al cospetto della prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, tra l'altro mai contestato, alle prestazioni ed al mancato pagamento (fatture)
l'opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria, ha eccepito il grave inadempimento di controparte per non aver adempiuto, con la diligenza richiesta, alle obbligazioni previste dal contratto.
Con riferimento al tema dell'accertamento della responsabilità professionale del commercialista, deve rilevarsi che tale attività professionale rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta.
Sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista e il cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e ss. del codice civile.
Al riguardo, in punto di diritto, preme rilevare come il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. non comporti il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi (secondo una distinzione tipica della tradizione giuridica italiana, ancorché, per alcuni aspetti, ormai superata dalla giurisprudenza più recente), in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176,
II co. c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.
Tale norma sancisce che la diligenza del professionista deve essere valutata sulla base di un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione in rapporto alla prestazione resa, seguendone che qualora si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore al suddetto standard, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile ex artt. 1218 ss. c.c. e, per l'effetto, condannato all'eventuale risarcimento del danno, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.
Con specifico riferimento alla posizione del commercialista si è, altresì, ritenuto (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 13007 del 23.06.2016) che tale professionista, per potersi ritenere diligente e dunque esente da responsabilità, deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente suggerirgli di rivolgersi ad un altro professionista dotato delle necessarie competenze richieste dallo specifico incarico.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nell'eventuale giudizio, vale il principio generale espresso dalla Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017, secondo cui: "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato". Viceversa, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, come sopra richiamato (cfr: Trib. Milano n. 30 del
07.01.2020).
Si può, in conclusione, affermare che il commercialista, pur non avendo l'obbligo di ottenere il risultato richiesto dal cliente, debba comunque adempiere al proprio mandato con la diligenza qualificata di cui sopra e che, inoltre, qualora egli non sia in grado di fornire la consulenza richiesta, sia tenuto ad informare il cliente dei limiti della propria competenza ed eventualmente a suggerirgli di rivolgersi ad altro professionista.
Parte opponente lamenta, a causa del dedotto inadempimento, danni patrimoniali nella misura di € 18.444,81 costituiti dalla sommatoria delle seguenti voci (i. € 3.402,21 cartella di pagamento n. 028 2021 0007375275 000 a titolo di omesso versamento saldo Irap anno
2015; ii. € 2.313,56 cartella di pagamento n. 028 2019 0014245080 000 a titolo di omesso versamento acconto Irap anno 2015; iii. € 10.725,92 cartella di pagamento n. 028 2020
0012096460 000 a titolo di sanzioni per omesse liquidazioni periodiche Iva anno 2018; iva. € 2.003,12 debito e sanzioni verso per differenze contributive anno 2014) di cui CP_7 in questa sede ne chiede il ristoro.
L'accertamento degli inadempimenti posti in essere dall'opposto commercialista è stato oggetto della consulenza tecnica redatta dalla Dr.ssa alla quale si aderisce Persona_6 in quanto analiticamente motivata e chiara la quale, a seguito della verifica della documentazione prodotta dalle parti ha accertato e rilevato che: “1) il commercialista è tenuto a presentare all'Agenzia Entrate, secondo la periodicità della liquidazione IVA, i modelli LIPE. L'inadempienza attribuita al consulente potrebbe essere imputata anche a volontà del contribuente, in quanto sanabile in Dichiarazione Iva, al fine di rinviare l'evidenza del debito di periodo. Il consulente avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione Iva 2020 tra il 01.02 ed il 30.04.2020, ma la scadenza era rinviata dal Decreto Covid 19 al 30.06.2020, sanabile entro il 28.09.2020. Pertanto, essendo venuto meno il rapporto professionale al
05.06.2020 l'omissione non è imputabile al consulente, in quanto la scadenza risulta successiva alla data di revoca del mandato. Inoltre, non vi è prova agli atti di causa dello scambio di richieste sulla trasmissione della LIPE per i periodi 2018 e 2019, Pt_4 pertanto non è documentata la responsabilità della consulente, rilevando che il mancato pagamento dei tributi rimane onere in capo al contribuente. 2) Sull'Iva 2019, anno 2018,
l'imposta dovuta è stata correttamente riportata dal consulente (cfr. pag. 17-18), pertanto, visto che anche in questo caso la corrispondenza tra professionista e azienda del periodo
2018 non è documentata, la responsabilità del mancato pagamento dei tributi rimane in capo al contribuente. 3) Sull' Iva 2020, anno 2019 ribadisce che non erano scaduti i termini quando in data 05.06.2020 il consulente ha ricevuto PEC di revoca del mandato, pertanto,
l'adempimento non può' considerarsi omesso dalla consulente. 4) Sull'Unico 2020, anno
2019, la scadenza di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2020 era prevista per il 30.11.2020, pertanto visto che la revoca è intervenuta in data 05.06.2020,
l'adempimento non può' considerarsi omesso dalla consulente. 5) Il Bilancio d'esercizio anno
2019, doveva essere approvato, secondo legge, entro 30.04.2020 in prima convocazione, entro il 30.06.2020 in seconda convocazione;
pertanto, l'adempimento non può' considerarsi omesso dalla consulente alla data di revoca del mandato del 05.06.2020. Ad ogni buon conto si rappresenta che agli atti di causa non risulta prova del compimento degli adempimenti preliminari al deposito del bilancio (es. fissazione convocazione assemblea, verbale di assemblea soci), attività non imputabili al consulente. Pertanto, l'adempimento non può considerarsi omesso dal consulente. 6) Sul Bilancio d'esercizio anno 2017, dagli atti di causa si evince che il deposito del bilancio anno 2017 è avvenuto in data 16.10.2019, nel rispetto dei 30 giorni dalla data di redazione del verbale di assemblea (30.09.2019) depositato in
CCIAA, sottoscritto dal legale rappresentante della società. Pertanto, il consulente ha correttamente adempiuto al deposito entro i termini dell'approvazione, secondo termini di legge, e il ritardo nel deposito non è imputabile a responsabilità del consulente. 7) Sulla
Consegna CU, le certificazioni uniche sono state regolarmente trasmesse dal consulente all'Agenzia delle Entrate, pertanto l'adempimento risulta adempiuto, e, non sussistendo più
l'obbligo di legge della consegna cartacea, non vi è pregiudizio relativo all'adempimento. 8)
Sul versamento Telematico F24 del 21.10.2019, le credenziali del cassetto fiscale vengono rilasciate direttamente al contribuente che, per ogni singola operazione, nella normale prassi di diligenza, dovrebbe autorizzarne l'uso al consulente, per consentirne le attività, per poi egli stesso porre in essere attività a tutela dei propri dati (es. modifica password di accesso).
Non vi è, quindi, prova diretta e consequenziale che l'attività sia stata adempiuta senza preventiva autorizzazione. Invero, non appare riscontrabile alcun “vulnus” alle posizioni patrimoniali del contribuente, poiché la compensazione menzionata non determina il venir meno del carico impositivo, cui era tenuta la società (in sintesi l'utilizzo non autorizzato di un credito al fine di pagare un debito non comporta l'estinzione del debito). 9) Sull' IRAP
2020, anno 2019, la scadenza di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello IRAP
2020 era il 30.11.2020, pertanto l'adempimento non può' considerarsi omesso alla data di revoca del mandato del 05.06.2020. 10) Sulla Mancata trasmissione F24 acconto saldo Irap
2020 anno2019, non vi è certezza della mancata trasmissione, ne prova di omissioni, tenuto conto che non risulta agli atti alcuna contestazione risalente al periodo di pagamento. Il mancato versamento delle imposte rimane un onere a carico del contribuente. Inoltre, le scadenze di versamento risultano essere successive alla data di revoca del mandato del
05.06.2020. Pertanto, non sussiste prova di responsabilità del consulente. 11) Sulla Cont compensazione ruoli , Modello RC1 del 16.01.2020, agli atti di causa non risulta allegato il modello RC01, da cui rilevare il soggetto che lo ha sottoscritto. Non vi è, quindi, prova diretta
e consequenziale che l'attività sia stata adempiuta senza preventiva autorizzazione, né che la compensazione sia stata adempiuta dal consulente. Invero, non appare riscontrabile alcun
“vulnus” alle posizioni patrimoniali del contribuente, poiché la compensazione menzionata non determina il venir meno del carico impositivo, cui era tenuta la società (come già rappresentato supposto l'utilizzo non autorizzato di un credito, al fine di pagare un debito, non comporta l'estinzione del debito). 12) Sulla Compensazione Telematica F24 del 24.01.2020, agli atti di causa non vi è prova che attesti con ogni certezza che l'adempimento di compensazione sia stato compiuto in assenza di autorizzazione e che sia stato compiuto dallo stesso consulente. Non vi è, quindi, prova diretta e consequenziale che l'attività sia stata adempiuta senza preventiva autorizzazione. Invero, non appare riscontrabile alcun
“vulnus” alle posizioni patrimoniali del contribuente, poiché la compensazione menzionata non determina il venir meno del carico impositivo, cui era tenuta la società (come già rappresentato supposto l'utilizzo non autorizzato di un credito, al fine di pagare un debito, Cont non comporta l'estinzione del debito). 13) Sulla Cartella n. 028 2021 0007375275000 relativa a ricalcolo saldo IRAP 2015 a fronte di presentazione nel 2017 di modello Integrativa
IRAP, agli atti non vi è prova della documentazione consegnata alla società dal consulente, infatti, non risulta allegata agli atti di causa la cartella citata. In ogni caso, non vi è evidenza né contestazione alcuna circa la correttezza degli importi da versare a saldo IRAP anno 2015.
Va ribadito che restano a carico del contribuente le imposte liquidate e che le stesse, seppur variando con la dichiarazione integrativa (volta a correggere omissioni, errori o a integrare) rimangono dovute dallo stesso. Inoltre, dagli atti di causa (Memorie art 183 co. 6 n. 2 dell'Avv.
del 21.03.2022) dalla lettura del modello IRAP 2016 anno 2015, il Ctu ha verificato CP_2 che l'integrativa è datata 28/09/2016 (diverso da quanto riportato nell'atto introduttivo data
17.07.2017). Risulta dal barrato FLAG che la dichiarazione è “PREDISPOSTA DAL
CONTRIBUENTE” e di conseguenza al “invio comunicazioni al consulente” Parte_5 le comunicazioni bonarie arrivavano direttamente al contribuente e non al professionista
(accadimento che sarebbe intervenuto barrando il FLAG). Il consulente non è responsabile Cont del mancato pagamento del contribuente. 14) Sulla Cartella n. 028 2019
0014245080000 relativa a omesso pagamento acconto IRAP 2015, non vi è prova della documentazione consegnata alla parte dal consulente (genericamente “prospetto di calcolo”), infatti, non risulta allegata agli atti di causa la cartella citata. In ogni caso, non vi è evidenza né contestazione alcuna circa gli importi da versare a saldo IRAP anno 2015. Va ribadito che restano a carico del contribuente le imposte liquidate e che le stesse, seppur variando con la dichiarazione integrativa (volta a correggere omissioni, errori o a integrare) rimangono dovute, oltre le sanzioni dovute. Vi è di più se si considera che il versamento dell'acconto, seppur regolato dalla legge, può esser calcolato in via previsionale, sulla scorta dei redditi presumibilmente generabili al 31.12 dell'anno, la rideterminazione potrebbe non essere imputabile ad un errore di calcolo del consulente, ma comunque l'adempimento del professionista era volto a sanare la posizione debitoria del contribuente, favorendo un risparmio di sanzioni del 10%. In conclusione, il mancato pagamento del saldo Irap non è imputabile al consulente. Inoltre, dagli atti di causa (Memorie art 183 co. 6 n. 2 dell'Avv.
del 21.03.2022) dalla lettura del modello IRAP 2015 anno 2014 risulta dal barrato CP_2
FLAG che la dichiarazione è “PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE” e di conseguenza al “invio comunicazioni al consulente” le comunicazioni bonarie arrivavano Parte_5 direttamente al contribuente e non al professionista (accadimento che sarebbe intervenuto barrando il FLAG). Il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente. Cont 15) Sulla Cartella n. 028 2020 0012096460000 relativa ad omesso pagamento acconto
IVA 2018, manca agli atti di causa la prova della mancata comunicazione del debito IVA per
i periodi indicati 08-11 E 1/2018; ne vi è prova della trasmissione dell'avviso di accertamento, notificato al contribuente e non al consulente. Pertanto, l'omesso versamento del saldo rimane responsabilità del contribuente, atteso agli atti non vi è la comunicazione di contestazione da parte del contribuente, il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente. Inoltre, dagli atti di causa (Memorie art 183 co. 6 n. 2 dell'Avv.
del 21.03.2022) dalla lettura del modello IVA 2019 anno 2018, Integrativa del CP_2
11.03.2019, risulta dal barrato FLAG che la dichiarazione è “PREDISPOSTA DAL
CONTRIBUENTE” e di conseguenza al “invio comunicazioni al consulente” Parte_5 le comunicazioni bonarie arrivavano direttamente al contribuente e non al professionista
(accadimento che sarebbe intervenuto barrando il FLAG). Il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente. 16) Riguardo al debito , non si rileva dagli atti CP_7 di causa l'incarico di consulenza del lavoro, ad ogni modo, sebbene il debito sia derivato da una nota rettifica dei contributi calcolati, l'omesso versamento del saldo rimane responsabilità del contribuente, il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente”.
Inoltre, il consulente ha provveduto quantificare il credito professionale applicando i parametri professionali vigenti ratione temporis, limitatamente all'attività concretamente svolta.
Sul punto riferiva: “non vi siano mancanze professionali direttamente imputabili al professionista ovvero che vi sia prova delle stesse mancanze, da cui desumere la responsabilità diretta. Invero, dagli atti di causa, si rilevano generiche eccezioni circa
l'emergere di imposta – mai contestate nella loro determinazione (nel quantum) che, a norma dell'art. 53 della Costituzione rimangono comunque a carico del contribuente. Le mancanze rilevate nel ricorso, sebbene sanabili o in alcuni casi a favore e nell'interesse del contribuente, non risultano in via diretta, qualificabili come omissioni e responsabilità di inadempimento professionale. Il Ctu deve considerare e tener conto che per l'anno 2020, come documentato dalle PEC di richiesta della consulente, la professionista non è stata messa in condizioni di operare, secondo il riscontro delle comunicazioni PEC al contribuente, fornite agli atti di causa e, per quanto nelle sue facoltà, in quanto tenutario delle scritture contabili per l'anno 2019, avrebbe avuto già a disposizione gli elementi per la predisposizione di: UNICO 2020, IRAP 2020, IVA 2020 O BILANCIO 2019, ma non ha generato e trasmesso gli elaborati. La consulente non ha effettuato le trasmissioni, ma tali adempimenti avevano scadenze tutte successive alla data di comunicazione di revoca del mandato professionale del 05.06.2020, pertanto, non rappresentazioni omissioni. Alla luce di quanto rilevato nei documenti azionati, le fatture n. 4 dell'importo di € 2.080,00 e n. 5 dell'importo di € 1.040,00, con le quali la consulente rivendicata il pagamento della consulenza 01.01 al 05.06.2020 risulterebbero dovute, in esecuzione all'accordo verbale di e 6.000,00 annui, non contestato.
Inoltre, per quanto concerne la fattura n. 12, puntualmente descritta, dove vengono indicati gli adempimenti compiuti, si rappresenta che importo è stato oggetto di valutazione di congruità dall'ODCC di Caserta con esito positivo. La tabella del Certificato di liquidazione, rilasciato dal Consiglio dell' dei Commercialisti di Caserta, riporta gli importi spettanti Pt_6 per singola voce, secondo le indicazioni del DM 140/2012, dunque, risultano già corretti nella quantificazione. Le annualità di riferimento sono 2016-2017-2018, non riguardano le mancanze rivendicate nell'atto introduttivo, tranne i punti 6 e 15 di cui si è approfondito nei paragrafi precedenti. La parcella per l'attività svolta dalla consulente, che attiene alla fattura azionata n. 12 del 15/10/2020 per € 10.251,62, contiene la descrizione: - per € 3.990,00 consulenza professionale relativa all'elaborazione, predisposizione, stampa, invio, modelli unici IVA – IRAP – 770 anni 2016/2017/2018 - per € 5.867,33 predisposizione, stampa, invio bilancio d'esercizio anni 2016-2017-2018”, - per € 394,29 contributo 4% cassa dottori commercialisti, cui la ricorrente rivendita anche i costi sostenuti per l'ottenimento del parere di congruità richiesto al competente Consiglio dell'Ordine per € 229,10 (€ 197,10 oltre €
32,00 per diritti amministrativi) riconosciuti dal giudice delle esecuzioni. Il Ctu conferma il calcolo effettuato dall'ODCEC di Caserta nel Certificato di Liquidazione con il quale si attesta la congruità degli importi richiesti nel rispetto dei parametri indicati nel DM 140/2012.
Pertanto, per quanto sopra esposto il Ctu conclude che risulta dovuto: - l'importo lordo di €
9.857,33, su cui calcolare imposte e tasse, per un importo netto € 10.251,62, a cui aggiungere l'eventuale rimborso delle spese del parere professionale di complessivi € 229,10 confermato dal decreto ingiuntivo, per un totale di € 10.480,72, - il pagamento di due fatture
n. 4 e n. 5 di € 2.080,00 e di € 1.040,00, per un totale complessivo di € 13.600,72, come da decreto ingiuntivo”.
Il consulente, accertata l'assenza di ogni responsabilità in capo alla parte opposta e la congruità dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto provvedeva anche a verificare il pregiudizio lamentato da parte opponente e se lo stesso fosse imputabile alla parte opposta.
Sul punto così riferiva: “Il Ctu ha proceduto allo studio della documentazione agli atti di causa da parte opponente al punto 2.2, che ha determinato il risarcimento di € 18.444,81; nello specifico ha analizzato voce per voce gli importi richiesti: a. € 3.402,21 cartella saldo
IRAP 2015 e € 2.313,56 cartella acconto IRAP 2015, per i quali erroneamente è stato imputato alla consulente l'importo del tributo. L'onere del versamento rimane in capo al contribuente;
inoltre, non è documentato agli atti il pregiudizio arrecato al contribuente. Tali importi non risultano dovuti dalla consulente. b. € 10.725,92 quale somma delle sanzioni relative alle sanzioni per debito iva (voce 15) delle liquidazioni periodiche per i periodi 08-11
e 12 anno 2018. Tali sanzioni riguardano il mancato versamento dell'IVA, di cui la dichiarazione è stata correttamente trasmessa dal consulente, mentre il mancato pagamento degli importi risultanti dalle liquidazioni sono a carico del contribuente. Tale importo non risulta dovuto dalla consulente. c. € 2.003,12 quale somma differenze retributive per €
1.467,37 su rettifiche non versate e relative sanzioni per € 535,75 per periodo 09/2014. CP_7
In questo caso risulta necessario distinguere la sorta capitale di € 1.467,37, che non può essere posta a carico del consulente. Il debito del tributo rimane in capo al contribuente.
Mentre per la sanzione € 535,75 non vi è certezza della mancata comunicazione degli importi né della data di notifica, in quanto manca agli atti di causa il documento. Pertanto, manca prova diretta necessaria al fine di imputare al consulente la responsabilità, neanche le sanzioni risulterebbero dovute dalla consulente. Pertanto, in conclusione, il Ctu, preso atto di quanto richiesto dal quesito del giudice, tenuto conto della produzione versata in atti non ritiene di poter individuare un nesso causale dalle inadempienze descritte, atteso che mancano documenti agli atti a conferma della responsabilità”.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal consulente di parte opponente (mai pervenute quelle di parte opposta), avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia e riferiva le seguenti conclusioni: “Alla luce di tutto quanto sopra esposto lo scrivente Ctu, nel rispondere al quesito del Giudicante, tenuto conto delle osservazioni di parte opponente: Afferma che sulla base della documentazione prodotta agli atti di causa, sulla base della documentazione analizzata ai fini di rispondere ai quesiti, così come posti, per dare un valore univoco alle conclusioni dell'espletamento dell'incarico: - il credito professionale accertato conferma il decreto ingiuntivo 1360/2021, ammonta all'importo lordo di € 13.371,62, relativo per € 3.120,00 alle fatture n.
4-5 e per € 10.251,62 alla fattura n. 12/2020 ed € 229,10 a titolo di rimborso spese, per un totale di € 13.600,72, come da decreto ingiuntivo, oltre interessi se la S.V. Ill.ma riterrà essere dovuti, salvo diversa determinazione del giudicante;
- il debito derivante dal presumibile danno arrecato al contribuente ammonterebbe ad € 535,75.
Pertanto, la sarebbe tenuta a corrispondere l'importo di € 13.064,97 alla rag. Parte_1 [...]
”. CP_1
Ne consegue, alla luce delle emergenze istruttorie raccolte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si rinvengono gli estremi per condannare l'odierna parte opposta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 535,75 non essendovi certezza della mancata comunicazione degli importi né della data di notifica, in quanto manca agli atti di causa il documento.
Mancando, pertanto, prova diretta necessaria al fine di imputare al consulente la responsabilità, neanche le sanzioni possono essere imputate al consulente.
A tanto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 5280/2021al quale è riunito il procedimento 4959/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1360/2021, R.G. n.
1958/2021;
. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
. Condanna in persona del l.r.p.t. a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
. Pone definitivamente a carico della le spese di ctu. Parte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15 dicembre 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5280 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021
Avente a oggetto: “ Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Eduardo Parte_2 C.F._1
TE D'MI (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso C.F._2
Umberto I n. 133, elettivamente domicilia;
-Opponente in riconvenzionale-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
NI TO (codice fiscale ) in sostituzione del precedente C.F._4 difensore (C.F. , presso il cui studio in S. Maria C.V., CP_2 C.F._5 alla via Mercadante n. 22, elettivamente domicilia;
-Opposta-
Al quale è riunito il procedimento R.G. 4959/2023 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Eduardo Parte_2 C.F._1
TE D'MI (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso C.F._2
Umberto I n. 133, elettivamente domicilia;
Attore
E Rag. ( c.f. . Controparte_1 C.F._6
Convenuta - contumace
3
Conclusioni: come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione e coeva domanda riconvenzionale la società in persona del l.r., proponeva formale Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1360/2021, R.G. n. 1958/2021 con il quale gli veniva ingiunto di pagare il favore di la complessiva somma di € 13.600,72, Parte_3 oltre interessi e spese della procedura, per le attività di consulenza fiscale e contabile beneficiate dall'anno 2010 al 05.06.2020 giuste fatture n. 4 del 08/04/2020 per €
2.080,00, n. 5 del 18/06/2020 per € 1.040,00, n. 12 del 15/10/2020 per € 10.251,62.
A fondamento della proposta opposizione ha contestato le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo e dedotto la responsabilità professionale della rag. CP_1
In particolare ha dedotto che:” la e la famiglia (titolare anche della Parte_1 Parte_2 stessa instaurava una collaborazione professionale con la rag. Parte_1 CP_1 con la quale si obbligava alla tenuta delle scritture contabili e ad ogni altra
[...] incombenza di carattere fiscale, tributario e contabile inerente la società Parte_1 nonché all'adempimento della consulenza contabile, fiscale e previdenziale per conto dei
Sigg.ri , , , Parte_2 Controparte_3 Persona_1 Persona_2
e ; di comune accordo veniva determinato il Persona_3 Persona_4 compenso per la professionista di €. 6.000,00 annui per le attività di cui al punto n.1 del contratto, corrisposti regolarmente per le annualità 2015 – 2016 – 2017 – 2018 e 2019; nel corso dell'anno 2019, il Sig. si accorgeva di manchevolezze Parte_2 professionali della professionista con riguardo alle posizioni dichiarative e contabili della società che incrinavano il rapporto fiduciario tra le parti e verso la metà del mese Pt_1 di gennaio dell'anno 2020, la famiglia e la procedevano alla nomina Parte_2 Parte_1 di un nuovo commercialista di fiducia, individuato nel dott. con Persona_5 raccomandata n. 05255771549-9 anticipata a mezzo p.e.c. in data 05.06.2020, il Sig.
, anche a nome dei propri famigliari e nella qualità di legale Parte_2 rappresentante della procedeva con una prima formale contestazione nei Parte_1 confronti della dr.ssa a seguito di una richiesta di un estratto di ruolo presso CP_1
l' Caserta si evidenziavano un fermo amministrativo Controparte_4 attivato in data 28.06.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 02820170025409768000;
b) l'emissione della cartella di pagamento n. 02820170025409768000 per l'importo di €
12.569,09 relativa ad omesso e ritardato versamento dell'IRPEF gravante su Parte_2
. Inoltre, si apprendeva come lo studio avesse proceduto – a completa
[...] CP_1 insaputa degli – a presentare una istanza di definizione agevolata (nell'ambito Parte_2 della procedura c.d. “rottamazione ter”) per la definizione della pretesa in € 1.540,07.
Tuttavia non comunicando ai diretti interessati l'esito dell'accettazione della istanza di definizione che è così perenta per mancato versamento della prima rata;
c) l'emissione della cartella di pagamento n. 02820180023494658000 per l'importo di € 4.285,31 relativa ad una determinazione dell'acconto IRPEF gravante su in misura minore Parte_2 al dovuto, che ha comportato l'insorgere di una sanzione pari ad € 3.559,20; d) l'emissione della cartella di pagamento n. 02820170022415976000 per l'importo di € 33,21 relativa ai diritti annuali da versare alla Camera di Commercio per conto della e) una contestazione da Parte_1 parte dell in merito al mancato Controparte_5 versamento dell'acconto IRAP periodo d'imposta 2017 gravante su (poi versata Parte_1 in unica soluzione sempre dietro disposizioni dello con l'insorgenza di Controparte_6 una multa pari ad € 2.389,24; f) il mancato deposito del bilancio 2017 (senza che lo
[...] abbia mai ricordato la necessità di una convocazione assembleare cui ha CP_6 sempre provveduto negli anni pregressi) della società Parte_1 con deleterie conseguenze in ordine ai rapporti bancari e di credito in generale detenuti dalla detta società con agenti e fornitori;
g) il mancato versamento dei contributi 2017 CP_7 per la posizione previdenziale del sig. ; la per l'attività professionale Persona_1 Pt_1 svolta ha versato la complessiva somma di € 35.200,00, con bonifici ed assegni bancari”.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello recante R.G. 4959/23 .
Sempre in via preliminare e nel merito, revocare ovvero annullare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma complessiva oggetto delle fatture nn.
04/2020 – 05/2020 e 12/2020. In via riconvenzionale principale: a) condannare la Rag.
[...]
a risarcire nei confronti della la somma di € 18.444,81 a titolo di CP_1 Parte_1 danno patrimoniale;
b) condannare la Rag. a risarcire nei confronti della Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale, la somma che si individuerà all'esito Parte_1 dell'espletamento di idonea c.t.u. in ordine a quanto rappresentato nella perizia a firma del dott. alle voci 1) – 3) – 4) – 9); c) condannare la Rag. a risarcire Per_5 Controparte_1 nei confronti della a titolo di danno da perdita di chance, la somma ritenuta di Parte_1 giustizia all'esito del prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la assoluta nullità/indeterminatezza dell'asserito invito alla negoziazione assistita e, per l'effetto, la sua assoluta inefficacia.
Nel merito, eccepiva di aver svolto l'incarico con la diligenza richiesta e che le inadempienze erano addebitabili esclusivamente alla incuria ed alla disorganizzazione della odierna parte opponente.
In conseguenza di tanto, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: concedere la esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1360/2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, la temerarietà e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione e rigettarla con ogni conseguenza di Legge;
Rigettare la avversa richiesta di risarcimento danni in tutte le sue componenti, per i motivi indicati in narrativa;
confermare in toto il decreto ingiuntivo nr. 1360/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
Vittoria di spese, diritti ed onorari sia del procedimento monitorio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio.
In data 16/4/2024 veniva riunito il fascicolo 4959/2023.
All'udienza del 15 luglio 2025 veniva fissata l'udienza del 20.11.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 15 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dalla società Parte_1 In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione.
A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta.
Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 11 maggio
2021 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il 18 giugno 2021. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti
(contratto), in uno alla copiosa documentazione versati in atti, alla corrispondenza epistolare ed alla circostanza che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni del ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
In limine litis, non si rinvengono profili di genericità dell'asserito invito alla negoziazione assistita tali da far ritenere fondata l'eccezione di nullità/indeterminatezza di parte opposta rinvenendosi, in relazione alla stessa, tutti i requisiti (invio tramite pec, oggetto, incarico ed intimazione).
Tenuto conto delle ragioni delle reciproche domande, si ritiene opportuno decidere unitamente i due procedimenti.
L'opposizione spiegata dalla è infondata e va rigettata per i motivi di seguito Parte_1 considerati.
La presente controversia va inquadrata nella fattispecie tipica di un contratto di prestazione d'opera professionale.
La rag. ha agito in via monitoria per il pagamento delle competenze Parte_3 professionali.
Ciò premesso, si precisa che il giudizio di opposizione e quindi, il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere di provare le proprie pretese.
Il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare la sussistenza del credito azionato nei confronti dell'ingiunto. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto.
La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell'onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall'adempimento dell'onere della prova dipende, infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto. Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che il creditore opposto ha contestato le eccezioni di parte opponente e fornito la prova a fondamento della propria pretese.
Nel caso in esame parte opposta ha assolto adeguatamente all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provato il rapporto professionale e l'attività espletata nell'interesse della Parte_1
In particolare, il contratto di conferimento dell'incarico, instaurato esclusivamente con legale rappresentante della società in data 29/9/2014 e Controparte_3 Parte_1
l'allegata documentazione contabile e fiscale e riconsegnata all'opposta società, costituisce prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes, quanto all'attività concretamente eseguita, quanto all'ammontare del credito vantato.
Al cospetto della prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, tra l'altro mai contestato, alle prestazioni ed al mancato pagamento (fatture)
l'opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria, ha eccepito il grave inadempimento di controparte per non aver adempiuto, con la diligenza richiesta, alle obbligazioni previste dal contratto.
Con riferimento al tema dell'accertamento della responsabilità professionale del commercialista, deve rilevarsi che tale attività professionale rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta.
Sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista e il cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e ss. del codice civile.
Al riguardo, in punto di diritto, preme rilevare come il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. non comporti il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi (secondo una distinzione tipica della tradizione giuridica italiana, ancorché, per alcuni aspetti, ormai superata dalla giurisprudenza più recente), in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176,
II co. c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.
Tale norma sancisce che la diligenza del professionista deve essere valutata sulla base di un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione in rapporto alla prestazione resa, seguendone che qualora si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore al suddetto standard, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile ex artt. 1218 ss. c.c. e, per l'effetto, condannato all'eventuale risarcimento del danno, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.
Con specifico riferimento alla posizione del commercialista si è, altresì, ritenuto (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 13007 del 23.06.2016) che tale professionista, per potersi ritenere diligente e dunque esente da responsabilità, deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente suggerirgli di rivolgersi ad un altro professionista dotato delle necessarie competenze richieste dallo specifico incarico.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nell'eventuale giudizio, vale il principio generale espresso dalla Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017, secondo cui: "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato". Viceversa, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, come sopra richiamato (cfr: Trib. Milano n. 30 del
07.01.2020).
Si può, in conclusione, affermare che il commercialista, pur non avendo l'obbligo di ottenere il risultato richiesto dal cliente, debba comunque adempiere al proprio mandato con la diligenza qualificata di cui sopra e che, inoltre, qualora egli non sia in grado di fornire la consulenza richiesta, sia tenuto ad informare il cliente dei limiti della propria competenza ed eventualmente a suggerirgli di rivolgersi ad altro professionista.
Parte opponente lamenta, a causa del dedotto inadempimento, danni patrimoniali nella misura di € 18.444,81 costituiti dalla sommatoria delle seguenti voci (i. € 3.402,21 cartella di pagamento n. 028 2021 0007375275 000 a titolo di omesso versamento saldo Irap anno
2015; ii. € 2.313,56 cartella di pagamento n. 028 2019 0014245080 000 a titolo di omesso versamento acconto Irap anno 2015; iii. € 10.725,92 cartella di pagamento n. 028 2020
0012096460 000 a titolo di sanzioni per omesse liquidazioni periodiche Iva anno 2018; iva. € 2.003,12 debito e sanzioni verso per differenze contributive anno 2014) di cui CP_7 in questa sede ne chiede il ristoro.
L'accertamento degli inadempimenti posti in essere dall'opposto commercialista è stato oggetto della consulenza tecnica redatta dalla Dr.ssa alla quale si aderisce Persona_6 in quanto analiticamente motivata e chiara la quale, a seguito della verifica della documentazione prodotta dalle parti ha accertato e rilevato che: “1) il commercialista è tenuto a presentare all'Agenzia Entrate, secondo la periodicità della liquidazione IVA, i modelli LIPE. L'inadempienza attribuita al consulente potrebbe essere imputata anche a volontà del contribuente, in quanto sanabile in Dichiarazione Iva, al fine di rinviare l'evidenza del debito di periodo. Il consulente avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione Iva 2020 tra il 01.02 ed il 30.04.2020, ma la scadenza era rinviata dal Decreto Covid 19 al 30.06.2020, sanabile entro il 28.09.2020. Pertanto, essendo venuto meno il rapporto professionale al
05.06.2020 l'omissione non è imputabile al consulente, in quanto la scadenza risulta successiva alla data di revoca del mandato. Inoltre, non vi è prova agli atti di causa dello scambio di richieste sulla trasmissione della LIPE per i periodi 2018 e 2019, Pt_4 pertanto non è documentata la responsabilità della consulente, rilevando che il mancato pagamento dei tributi rimane onere in capo al contribuente. 2) Sull'Iva 2019, anno 2018,
l'imposta dovuta è stata correttamente riportata dal consulente (cfr. pag. 17-18), pertanto, visto che anche in questo caso la corrispondenza tra professionista e azienda del periodo
2018 non è documentata, la responsabilità del mancato pagamento dei tributi rimane in capo al contribuente. 3) Sull' Iva 2020, anno 2019 ribadisce che non erano scaduti i termini quando in data 05.06.2020 il consulente ha ricevuto PEC di revoca del mandato, pertanto,
l'adempimento non può' considerarsi omesso dalla consulente. 4) Sull'Unico 2020, anno
2019, la scadenza di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2020 era prevista per il 30.11.2020, pertanto visto che la revoca è intervenuta in data 05.06.2020,
l'adempimento non può' considerarsi omesso dalla consulente. 5) Il Bilancio d'esercizio anno
2019, doveva essere approvato, secondo legge, entro 30.04.2020 in prima convocazione, entro il 30.06.2020 in seconda convocazione;
pertanto, l'adempimento non può' considerarsi omesso dalla consulente alla data di revoca del mandato del 05.06.2020. Ad ogni buon conto si rappresenta che agli atti di causa non risulta prova del compimento degli adempimenti preliminari al deposito del bilancio (es. fissazione convocazione assemblea, verbale di assemblea soci), attività non imputabili al consulente. Pertanto, l'adempimento non può considerarsi omesso dal consulente. 6) Sul Bilancio d'esercizio anno 2017, dagli atti di causa si evince che il deposito del bilancio anno 2017 è avvenuto in data 16.10.2019, nel rispetto dei 30 giorni dalla data di redazione del verbale di assemblea (30.09.2019) depositato in
CCIAA, sottoscritto dal legale rappresentante della società. Pertanto, il consulente ha correttamente adempiuto al deposito entro i termini dell'approvazione, secondo termini di legge, e il ritardo nel deposito non è imputabile a responsabilità del consulente. 7) Sulla
Consegna CU, le certificazioni uniche sono state regolarmente trasmesse dal consulente all'Agenzia delle Entrate, pertanto l'adempimento risulta adempiuto, e, non sussistendo più
l'obbligo di legge della consegna cartacea, non vi è pregiudizio relativo all'adempimento. 8)
Sul versamento Telematico F24 del 21.10.2019, le credenziali del cassetto fiscale vengono rilasciate direttamente al contribuente che, per ogni singola operazione, nella normale prassi di diligenza, dovrebbe autorizzarne l'uso al consulente, per consentirne le attività, per poi egli stesso porre in essere attività a tutela dei propri dati (es. modifica password di accesso).
Non vi è, quindi, prova diretta e consequenziale che l'attività sia stata adempiuta senza preventiva autorizzazione. Invero, non appare riscontrabile alcun “vulnus” alle posizioni patrimoniali del contribuente, poiché la compensazione menzionata non determina il venir meno del carico impositivo, cui era tenuta la società (in sintesi l'utilizzo non autorizzato di un credito al fine di pagare un debito non comporta l'estinzione del debito). 9) Sull' IRAP
2020, anno 2019, la scadenza di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello IRAP
2020 era il 30.11.2020, pertanto l'adempimento non può' considerarsi omesso alla data di revoca del mandato del 05.06.2020. 10) Sulla Mancata trasmissione F24 acconto saldo Irap
2020 anno2019, non vi è certezza della mancata trasmissione, ne prova di omissioni, tenuto conto che non risulta agli atti alcuna contestazione risalente al periodo di pagamento. Il mancato versamento delle imposte rimane un onere a carico del contribuente. Inoltre, le scadenze di versamento risultano essere successive alla data di revoca del mandato del
05.06.2020. Pertanto, non sussiste prova di responsabilità del consulente. 11) Sulla Cont compensazione ruoli , Modello RC1 del 16.01.2020, agli atti di causa non risulta allegato il modello RC01, da cui rilevare il soggetto che lo ha sottoscritto. Non vi è, quindi, prova diretta
e consequenziale che l'attività sia stata adempiuta senza preventiva autorizzazione, né che la compensazione sia stata adempiuta dal consulente. Invero, non appare riscontrabile alcun
“vulnus” alle posizioni patrimoniali del contribuente, poiché la compensazione menzionata non determina il venir meno del carico impositivo, cui era tenuta la società (come già rappresentato supposto l'utilizzo non autorizzato di un credito, al fine di pagare un debito, non comporta l'estinzione del debito). 12) Sulla Compensazione Telematica F24 del 24.01.2020, agli atti di causa non vi è prova che attesti con ogni certezza che l'adempimento di compensazione sia stato compiuto in assenza di autorizzazione e che sia stato compiuto dallo stesso consulente. Non vi è, quindi, prova diretta e consequenziale che l'attività sia stata adempiuta senza preventiva autorizzazione. Invero, non appare riscontrabile alcun
“vulnus” alle posizioni patrimoniali del contribuente, poiché la compensazione menzionata non determina il venir meno del carico impositivo, cui era tenuta la società (come già rappresentato supposto l'utilizzo non autorizzato di un credito, al fine di pagare un debito, Cont non comporta l'estinzione del debito). 13) Sulla Cartella n. 028 2021 0007375275000 relativa a ricalcolo saldo IRAP 2015 a fronte di presentazione nel 2017 di modello Integrativa
IRAP, agli atti non vi è prova della documentazione consegnata alla società dal consulente, infatti, non risulta allegata agli atti di causa la cartella citata. In ogni caso, non vi è evidenza né contestazione alcuna circa la correttezza degli importi da versare a saldo IRAP anno 2015.
Va ribadito che restano a carico del contribuente le imposte liquidate e che le stesse, seppur variando con la dichiarazione integrativa (volta a correggere omissioni, errori o a integrare) rimangono dovute dallo stesso. Inoltre, dagli atti di causa (Memorie art 183 co. 6 n. 2 dell'Avv.
del 21.03.2022) dalla lettura del modello IRAP 2016 anno 2015, il Ctu ha verificato CP_2 che l'integrativa è datata 28/09/2016 (diverso da quanto riportato nell'atto introduttivo data
17.07.2017). Risulta dal barrato FLAG che la dichiarazione è “PREDISPOSTA DAL
CONTRIBUENTE” e di conseguenza al “invio comunicazioni al consulente” Parte_5 le comunicazioni bonarie arrivavano direttamente al contribuente e non al professionista
(accadimento che sarebbe intervenuto barrando il FLAG). Il consulente non è responsabile Cont del mancato pagamento del contribuente. 14) Sulla Cartella n. 028 2019
0014245080000 relativa a omesso pagamento acconto IRAP 2015, non vi è prova della documentazione consegnata alla parte dal consulente (genericamente “prospetto di calcolo”), infatti, non risulta allegata agli atti di causa la cartella citata. In ogni caso, non vi è evidenza né contestazione alcuna circa gli importi da versare a saldo IRAP anno 2015. Va ribadito che restano a carico del contribuente le imposte liquidate e che le stesse, seppur variando con la dichiarazione integrativa (volta a correggere omissioni, errori o a integrare) rimangono dovute, oltre le sanzioni dovute. Vi è di più se si considera che il versamento dell'acconto, seppur regolato dalla legge, può esser calcolato in via previsionale, sulla scorta dei redditi presumibilmente generabili al 31.12 dell'anno, la rideterminazione potrebbe non essere imputabile ad un errore di calcolo del consulente, ma comunque l'adempimento del professionista era volto a sanare la posizione debitoria del contribuente, favorendo un risparmio di sanzioni del 10%. In conclusione, il mancato pagamento del saldo Irap non è imputabile al consulente. Inoltre, dagli atti di causa (Memorie art 183 co. 6 n. 2 dell'Avv.
del 21.03.2022) dalla lettura del modello IRAP 2015 anno 2014 risulta dal barrato CP_2
FLAG che la dichiarazione è “PREDISPOSTA DAL CONTRIBUENTE” e di conseguenza al “invio comunicazioni al consulente” le comunicazioni bonarie arrivavano Parte_5 direttamente al contribuente e non al professionista (accadimento che sarebbe intervenuto barrando il FLAG). Il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente. Cont 15) Sulla Cartella n. 028 2020 0012096460000 relativa ad omesso pagamento acconto
IVA 2018, manca agli atti di causa la prova della mancata comunicazione del debito IVA per
i periodi indicati 08-11 E 1/2018; ne vi è prova della trasmissione dell'avviso di accertamento, notificato al contribuente e non al consulente. Pertanto, l'omesso versamento del saldo rimane responsabilità del contribuente, atteso agli atti non vi è la comunicazione di contestazione da parte del contribuente, il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente. Inoltre, dagli atti di causa (Memorie art 183 co. 6 n. 2 dell'Avv.
del 21.03.2022) dalla lettura del modello IVA 2019 anno 2018, Integrativa del CP_2
11.03.2019, risulta dal barrato FLAG che la dichiarazione è “PREDISPOSTA DAL
CONTRIBUENTE” e di conseguenza al “invio comunicazioni al consulente” Parte_5 le comunicazioni bonarie arrivavano direttamente al contribuente e non al professionista
(accadimento che sarebbe intervenuto barrando il FLAG). Il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente. 16) Riguardo al debito , non si rileva dagli atti CP_7 di causa l'incarico di consulenza del lavoro, ad ogni modo, sebbene il debito sia derivato da una nota rettifica dei contributi calcolati, l'omesso versamento del saldo rimane responsabilità del contribuente, il consulente non è responsabile del mancato pagamento del contribuente”.
Inoltre, il consulente ha provveduto quantificare il credito professionale applicando i parametri professionali vigenti ratione temporis, limitatamente all'attività concretamente svolta.
Sul punto riferiva: “non vi siano mancanze professionali direttamente imputabili al professionista ovvero che vi sia prova delle stesse mancanze, da cui desumere la responsabilità diretta. Invero, dagli atti di causa, si rilevano generiche eccezioni circa
l'emergere di imposta – mai contestate nella loro determinazione (nel quantum) che, a norma dell'art. 53 della Costituzione rimangono comunque a carico del contribuente. Le mancanze rilevate nel ricorso, sebbene sanabili o in alcuni casi a favore e nell'interesse del contribuente, non risultano in via diretta, qualificabili come omissioni e responsabilità di inadempimento professionale. Il Ctu deve considerare e tener conto che per l'anno 2020, come documentato dalle PEC di richiesta della consulente, la professionista non è stata messa in condizioni di operare, secondo il riscontro delle comunicazioni PEC al contribuente, fornite agli atti di causa e, per quanto nelle sue facoltà, in quanto tenutario delle scritture contabili per l'anno 2019, avrebbe avuto già a disposizione gli elementi per la predisposizione di: UNICO 2020, IRAP 2020, IVA 2020 O BILANCIO 2019, ma non ha generato e trasmesso gli elaborati. La consulente non ha effettuato le trasmissioni, ma tali adempimenti avevano scadenze tutte successive alla data di comunicazione di revoca del mandato professionale del 05.06.2020, pertanto, non rappresentazioni omissioni. Alla luce di quanto rilevato nei documenti azionati, le fatture n. 4 dell'importo di € 2.080,00 e n. 5 dell'importo di € 1.040,00, con le quali la consulente rivendicata il pagamento della consulenza 01.01 al 05.06.2020 risulterebbero dovute, in esecuzione all'accordo verbale di e 6.000,00 annui, non contestato.
Inoltre, per quanto concerne la fattura n. 12, puntualmente descritta, dove vengono indicati gli adempimenti compiuti, si rappresenta che importo è stato oggetto di valutazione di congruità dall'ODCC di Caserta con esito positivo. La tabella del Certificato di liquidazione, rilasciato dal Consiglio dell' dei Commercialisti di Caserta, riporta gli importi spettanti Pt_6 per singola voce, secondo le indicazioni del DM 140/2012, dunque, risultano già corretti nella quantificazione. Le annualità di riferimento sono 2016-2017-2018, non riguardano le mancanze rivendicate nell'atto introduttivo, tranne i punti 6 e 15 di cui si è approfondito nei paragrafi precedenti. La parcella per l'attività svolta dalla consulente, che attiene alla fattura azionata n. 12 del 15/10/2020 per € 10.251,62, contiene la descrizione: - per € 3.990,00 consulenza professionale relativa all'elaborazione, predisposizione, stampa, invio, modelli unici IVA – IRAP – 770 anni 2016/2017/2018 - per € 5.867,33 predisposizione, stampa, invio bilancio d'esercizio anni 2016-2017-2018”, - per € 394,29 contributo 4% cassa dottori commercialisti, cui la ricorrente rivendita anche i costi sostenuti per l'ottenimento del parere di congruità richiesto al competente Consiglio dell'Ordine per € 229,10 (€ 197,10 oltre €
32,00 per diritti amministrativi) riconosciuti dal giudice delle esecuzioni. Il Ctu conferma il calcolo effettuato dall'ODCEC di Caserta nel Certificato di Liquidazione con il quale si attesta la congruità degli importi richiesti nel rispetto dei parametri indicati nel DM 140/2012.
Pertanto, per quanto sopra esposto il Ctu conclude che risulta dovuto: - l'importo lordo di €
9.857,33, su cui calcolare imposte e tasse, per un importo netto € 10.251,62, a cui aggiungere l'eventuale rimborso delle spese del parere professionale di complessivi € 229,10 confermato dal decreto ingiuntivo, per un totale di € 10.480,72, - il pagamento di due fatture
n. 4 e n. 5 di € 2.080,00 e di € 1.040,00, per un totale complessivo di € 13.600,72, come da decreto ingiuntivo”.
Il consulente, accertata l'assenza di ogni responsabilità in capo alla parte opposta e la congruità dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto provvedeva anche a verificare il pregiudizio lamentato da parte opponente e se lo stesso fosse imputabile alla parte opposta.
Sul punto così riferiva: “Il Ctu ha proceduto allo studio della documentazione agli atti di causa da parte opponente al punto 2.2, che ha determinato il risarcimento di € 18.444,81; nello specifico ha analizzato voce per voce gli importi richiesti: a. € 3.402,21 cartella saldo
IRAP 2015 e € 2.313,56 cartella acconto IRAP 2015, per i quali erroneamente è stato imputato alla consulente l'importo del tributo. L'onere del versamento rimane in capo al contribuente;
inoltre, non è documentato agli atti il pregiudizio arrecato al contribuente. Tali importi non risultano dovuti dalla consulente. b. € 10.725,92 quale somma delle sanzioni relative alle sanzioni per debito iva (voce 15) delle liquidazioni periodiche per i periodi 08-11
e 12 anno 2018. Tali sanzioni riguardano il mancato versamento dell'IVA, di cui la dichiarazione è stata correttamente trasmessa dal consulente, mentre il mancato pagamento degli importi risultanti dalle liquidazioni sono a carico del contribuente. Tale importo non risulta dovuto dalla consulente. c. € 2.003,12 quale somma differenze retributive per €
1.467,37 su rettifiche non versate e relative sanzioni per € 535,75 per periodo 09/2014. CP_7
In questo caso risulta necessario distinguere la sorta capitale di € 1.467,37, che non può essere posta a carico del consulente. Il debito del tributo rimane in capo al contribuente.
Mentre per la sanzione € 535,75 non vi è certezza della mancata comunicazione degli importi né della data di notifica, in quanto manca agli atti di causa il documento. Pertanto, manca prova diretta necessaria al fine di imputare al consulente la responsabilità, neanche le sanzioni risulterebbero dovute dalla consulente. Pertanto, in conclusione, il Ctu, preso atto di quanto richiesto dal quesito del giudice, tenuto conto della produzione versata in atti non ritiene di poter individuare un nesso causale dalle inadempienze descritte, atteso che mancano documenti agli atti a conferma della responsabilità”.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal consulente di parte opponente (mai pervenute quelle di parte opposta), avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia e riferiva le seguenti conclusioni: “Alla luce di tutto quanto sopra esposto lo scrivente Ctu, nel rispondere al quesito del Giudicante, tenuto conto delle osservazioni di parte opponente: Afferma che sulla base della documentazione prodotta agli atti di causa, sulla base della documentazione analizzata ai fini di rispondere ai quesiti, così come posti, per dare un valore univoco alle conclusioni dell'espletamento dell'incarico: - il credito professionale accertato conferma il decreto ingiuntivo 1360/2021, ammonta all'importo lordo di € 13.371,62, relativo per € 3.120,00 alle fatture n.
4-5 e per € 10.251,62 alla fattura n. 12/2020 ed € 229,10 a titolo di rimborso spese, per un totale di € 13.600,72, come da decreto ingiuntivo, oltre interessi se la S.V. Ill.ma riterrà essere dovuti, salvo diversa determinazione del giudicante;
- il debito derivante dal presumibile danno arrecato al contribuente ammonterebbe ad € 535,75.
Pertanto, la sarebbe tenuta a corrispondere l'importo di € 13.064,97 alla rag. Parte_1 [...]
”. CP_1
Ne consegue, alla luce delle emergenze istruttorie raccolte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si rinvengono gli estremi per condannare l'odierna parte opposta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 535,75 non essendovi certezza della mancata comunicazione degli importi né della data di notifica, in quanto manca agli atti di causa il documento.
Mancando, pertanto, prova diretta necessaria al fine di imputare al consulente la responsabilità, neanche le sanzioni possono essere imputate al consulente.
A tanto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 5280/2021al quale è riunito il procedimento 4959/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1360/2021, R.G. n.
1958/2021;
. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
. Condanna in persona del l.r.p.t. a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
. Pone definitivamente a carico della le spese di ctu. Parte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15 dicembre 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Anna Ruotolo