Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 339 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1325/2020(RG 2624/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro subordinato, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. L. LIUZZI e C. LAFRATTA
-Appellante -
contro quali eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
Rappr e difese la prima dall'avv. F. DE FLORIO, la seconda dall'avv. F. TOMMASEI
-Appellata-
OGGETTO: "Accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive"
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato laCon ricorso in appello depositato in data 6/8/2020 Parte_2
sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con Persona_1 di cui le resistenti erano
,
eredi universali(la prima in quanto sorella, la seconda in quanto figlia dell'altra sorella [...]
Persona_2 , deceduta anch'ella). Ha assunto il ricorrente di avere lavorato alle dipendenze dello studio commerciale del dott. Per_1 dall'1/4/2006 al 16/10/2016, data del decesso del [...]
Per_1 tutti i giorni della settimana, svolgendo attività di impiegato, addetto alle registrazioni contabili delle aziende, alla redazione dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, dell'assistenza e
Ha assunto l'appellante l'erroneità della decisione, posto che il giudice non aveva ammesso la prova orale richiesta sulla natura del rapporto e aveva ritenuto non provata la subordinazione in assenza di un'attività istruttoria.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si sono costituite le resistenti riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello, anche alla luce della circostanza che il ricorrente fosse stato collaboratore del dott. Per 3 altro commercialista che occupava lo studio del dott. Per_1 tanto è vero che alla morte del Per_1 era rimasto all'interno dello studio continuando la sua attività autonoma già espletata prima del decesso, insieme al dott. Per_3 rifiutandosi insieme a questi di lasciare lo studio alle legittime eredi, nonostante l'assenza di un valido titolo per detenere l'immobile.
L'appello è infondato. In primo grado il ricorrente aveva domandato di provare a mezzo testimoni le circostanze di cui alla premessa dello stesso ricorso;
le uniche di natura fattuale concernevano le mansioni e l'orario di lavoro osservato(circostanze n. 3 e 4). Quanto alle prime lo stesso ricorrente assumeva di avere svolto tutte le attività elencate(registrazioni contabili, dichiarazioni dei redditi, redazione dei bilanci delle aziende, consulenza fiscale, commerciale "alla clientela dello studio professionale", eccetera) in autonomia, in quanto laureato in economia e commercio e abilitato alla professione di dottore commercialista, pertanto esperto contabile. Insomma egli stesso affermava di avere svolto varie attività attinenti la sua professione di dottore commercialista, in favore della clientela dello studio professionale intestato al dott. Per_1 in totale autonomia, essendo esperto nella professione e abilitato all'esercizio della stessa. Dunque l'affermazione in questione non deponeva affatto per la sussistenza di una subordinazione, che implica un potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, caratteri che non emergevano dal tenore della stessa prospettazione. Peraltro l'affermazione di avere svolto tale attività in favore della clientela dello studio è generica, posto che nello studio si appoggiava stabilmente il commercialista dott Per_3 ed anche saltuariamente la commercialista dott.ssa Per_4 come emerso dalla documentazione in atti, per cui non è nemmeno chiaro in favore di quale clientela egli curasse la contabilità, se quella del dott. Per_3 o quella del dott. Per_1 o la propria, essendo egli in grado di gestire autonomamente clienti. La circostanza articolata al n. 4 poi atteneva invece all'orario di lavoro, ma anche qualora fosse risultata provata, non avrebbe significato che si trattava di un rapporto di lavoro subordinato, perché egli poteva anche avere articolato volontariamente la prestazione su cinque giorni a settimana, magari in concomitanza con gli orari di apertura dello studio ove si appoggiava. Nessuna circostanza egli aveva articolato in ordine ai caratteri tipici della subordinazione(potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro); infatti, tenuto conto che di regola gli studi professionali sorgono come associazioni di professionisti, che operano ciascuno in autonomia collaborando tra loro, al fine di provare la subordinazione non bastava dimostrare che la sua prestazione si inserisse nell'ambito delle prestazioni rese dallo studio commerciale del dott. Per_1 ma bisognava
,
dimostrare che la sua prestazione fosse etero diretta e che egli curasse esclusivamente la clientela del dott. Per_1 Per giurisprudenza consolidata si sostiene che "In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale (nella specie, consulente fiscale in uno studio legale tributarista), la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il carattere subordinato del rapporto avendo accertato che l'organizzazione della prestazione non eccedeva le esigenze di coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio e che i controlli - esercitati sui tempi dell'incarico e sul risultato conclusivo dell'attività svolta dal collaboratore non riguardavano le modalità di espletamento dell'incarico e non si traducevano in una espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione) "1.
Insomma posto che in qualsiasi collaborazione professionale esistono delle esigenze di coordinamento e di indirizzo, così come di controllo dei risultati, che vengono espresse mediante indicazioni date al collaboratore, per aversi subordinazione è necessario che questo coordinamento si trasformi in una etero direzione, ossia in un controllo costante relativo alle modalità di espletamento della prestazione e al contenuto della prestazione, ossia anche alla clientela da gestire.
Ora nel caso di specie il ricorrente non si è proprio posto il problema di dimostrare una etero direzione da parte del dott. Per_1 ossia una ingerenza del titolare dello studio circa le pratiche '
da gestire, circa le modalità di espletamento della prestazione e sul contenuto delle prestazioni rese.
La prova articolata era così generica da non essere idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di subordinazione piuttosto che di collaborazione.
Del resto ciò emerge anche dal fatto che venuto a mancare il dott Per_1 il ricorrente ha continuato senza esitazione a svolgere l'attività che già in precedenza svolgeva in totale autonomia e in collaborazione con il dott. Per_3 anch'egli commercialista dello studio, rifiutandosi finanche di restituire l'immobile alle legittime eredi, pur sapendo di non avere titolo alcuno per detenerlo.
Tale comportamento è un'ulteriore riprova del fatto che egli curasse pratiche personali e che non avesse bisogno dei clienti del Per_1 per lavorare, né che lavorasse per il defunto.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida a titolo di compensi professionali in € 4000,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 11/6/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R.Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass.Sez. L, Sentenza n. 3594 del 14/02/2011, conforme Cass. Sez. L- Sentenza n. 28274 del 04/11/2024