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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 90/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 03.10.2025 da:
) rappresentata e difesa dall'avv. FLAVIO Parte_1 C.F._1
GA e dall'avv. CINZIA ROGGERO;
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 03.10.2025, ha chiesto l'apertura nei Parte_1 suoi confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Controparte_1
Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che non va in questa sede indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del
1 proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);
-che tuttavia l'OCC ha doverosamente riferito circa la fonte e le ragioni dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
Rilevato che le passività in capo alla sig. ammontano a euro 190.589,40 e sono Pt_1 costituite in particolare: (i) dal debito ipotecario verso la (cessionaria da CP_2 [...] debito originario contratto con Banca Regionale Europea spa-) per euro 147.559,21 + Parte_2 euro 13.714,70 in conseguenza di due finanziamenti ipotecari stipulati per spese di ristrutturazione degli immobili di Roburent;
i mutui furono stipulati rispettivamente il 30.07.2008
e il 3.08.2011 e le rate corrisposte fino al 2020 a dimostrazione della originaria adeguatezza dell'impegno economico assunto;
(ii) dal debito verso PI RL per euro 23.296,00 al chirografo per finanziamento stipulato nel novembre 2024 al fine di adempiere ad una proposta transattiva formulata alla e da questa poi non accettata;
euro 14.900,00 del prestito CP_2
PI RL sono stati versati al figlio che si è impegnato a restituirli alla Parte_3 procedura;
(iii) dal debito verso il per IMU e TARI e da un debito SORIS Parte_4 per euro 756,47;
Rilevato che, quanto all'attivo, la ricorrente (i) è proprietaria di una autovettura Fiat Sedici immatricolata nel 2010 del valore stimato di euro circa 4.300,00 che la ricorrente utilizza per recarsi al lavoro non essendovi mezzi pubblici;
(ii) è titolare di proprietà immobiliari in Roburent comprensive di fabbricati e terreni;
i primi sono stati valutati in euro 42.000,00 mentre i terreni hanno un valore di euro 6.600,00; per l'alloggio censito al NCEU al F. 14 N. 711 sub 2 vi è un impegno all'acquisto per euro 15.000,00 di tale (il “preliminare” non è Persona_1 trascritto e quindi non è vincolante e dovrà comunque effettuarsi una stima formale del bene); per i terreni e gli altri alloggi è agli atti una dichiarazione di intenti del figlio per l'acquisto al prezzo di perizia (anche per questi andranno comunque esperite procedure competitive); (iii) gode di un reddito da pensione di circa 1.200,00 euro e di un reddito da lavoro dipendente part time di euro
300,00 mensile;
(iv) ha goduto di un reddito da locazione degli immobili (l'uno cessato al
1°.08.2024, l'altro al 7.12.2024); (iv) è titolare di un credito di euro 14.900,00 verso il figlio per quanto sopra osservato;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del liquidato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
2 Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che la sig. (i) vive da sola mentre Pt_1 il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(ii) vive in immobile in proprietà sicché fino alla vendita dello stesso avrà soltanto spese per le utenze e i consumi;
(iii) ha indicato per le spese di sostentamento costi che, se riferiti a ogni mensilità, appaiono francamente poco giustificabili (euro 100,00 al mese per spese mediche, oltre a euro 100,00 per vestiario e varie ed eventuali ed euro 400,00 per soli alimenti);
Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori (atteso che in ragione della distanza tra abitazione e luogo di lavoro la ricorrente ha difficoltà all'uso dei mezzi pubblici), si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 lett. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (vedi Trib. Prato, 02 Agosto 2023. Pres. Brogi. Est. Capanna);
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
(cf: ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Roburent località Cardini n. 25
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., avv. Silvana Agosto con studio in Cuneo corso Dante n. 22;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di
3 ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.;) visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 03.10.2025 da:
) rappresentata e difesa dall'avv. FLAVIO Parte_1 C.F._1
GA e dall'avv. CINZIA ROGGERO;
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 03.10.2025, ha chiesto l'apertura nei Parte_1 suoi confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Controparte_1
Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che non va in questa sede indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del
1 proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025);
-che tuttavia l'OCC ha doverosamente riferito circa la fonte e le ragioni dell'attuale situazione di sovraindebitamento;
Rilevato che le passività in capo alla sig. ammontano a euro 190.589,40 e sono Pt_1 costituite in particolare: (i) dal debito ipotecario verso la (cessionaria da CP_2 [...] debito originario contratto con Banca Regionale Europea spa-) per euro 147.559,21 + Parte_2 euro 13.714,70 in conseguenza di due finanziamenti ipotecari stipulati per spese di ristrutturazione degli immobili di Roburent;
i mutui furono stipulati rispettivamente il 30.07.2008
e il 3.08.2011 e le rate corrisposte fino al 2020 a dimostrazione della originaria adeguatezza dell'impegno economico assunto;
(ii) dal debito verso PI RL per euro 23.296,00 al chirografo per finanziamento stipulato nel novembre 2024 al fine di adempiere ad una proposta transattiva formulata alla e da questa poi non accettata;
euro 14.900,00 del prestito CP_2
PI RL sono stati versati al figlio che si è impegnato a restituirli alla Parte_3 procedura;
(iii) dal debito verso il per IMU e TARI e da un debito SORIS Parte_4 per euro 756,47;
Rilevato che, quanto all'attivo, la ricorrente (i) è proprietaria di una autovettura Fiat Sedici immatricolata nel 2010 del valore stimato di euro circa 4.300,00 che la ricorrente utilizza per recarsi al lavoro non essendovi mezzi pubblici;
(ii) è titolare di proprietà immobiliari in Roburent comprensive di fabbricati e terreni;
i primi sono stati valutati in euro 42.000,00 mentre i terreni hanno un valore di euro 6.600,00; per l'alloggio censito al NCEU al F. 14 N. 711 sub 2 vi è un impegno all'acquisto per euro 15.000,00 di tale (il “preliminare” non è Persona_1 trascritto e quindi non è vincolante e dovrà comunque effettuarsi una stima formale del bene); per i terreni e gli altri alloggi è agli atti una dichiarazione di intenti del figlio per l'acquisto al prezzo di perizia (anche per questi andranno comunque esperite procedure competitive); (iii) gode di un reddito da pensione di circa 1.200,00 euro e di un reddito da lavoro dipendente part time di euro
300,00 mensile;
(iv) ha goduto di un reddito da locazione degli immobili (l'uno cessato al
1°.08.2024, l'altro al 7.12.2024); (iv) è titolare di un credito di euro 14.900,00 verso il figlio per quanto sopra osservato;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del liquidato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
2 Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che la sig. (i) vive da sola mentre Pt_1 il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(ii) vive in immobile in proprietà sicché fino alla vendita dello stesso avrà soltanto spese per le utenze e i consumi;
(iii) ha indicato per le spese di sostentamento costi che, se riferiti a ogni mensilità, appaiono francamente poco giustificabili (euro 100,00 al mese per spese mediche, oltre a euro 100,00 per vestiario e varie ed eventuali ed euro 400,00 per soli alimenti);
Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori (atteso che in ragione della distanza tra abitazione e luogo di lavoro la ricorrente ha difficoltà all'uso dei mezzi pubblici), si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 lett. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (vedi Trib. Prato, 02 Agosto 2023. Pres. Brogi. Est. Capanna);
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
(cf: ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Roburent località Cardini n. 25
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., avv. Silvana Agosto con studio in Cuneo corso Dante n. 22;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di
3 ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.;) visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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