CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2179/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_1 - CF.Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. BH05202022000280 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.Ricorrente_1 impugna ingiunzione fiscale n. BH052020220000280 per IMU 2014 (€ 2.115,32). Espone i seguenti motivi diricorso
Violazione art. 7 L. 212/2000 – Omessa allegazione dell'avviso di accertamento.
Omessa notifica atti presupposti – Mancanza prova notifica avviso di accertamento.
Decadenza – Avviso notificato oltre il termine quinquennale.
Difetto di legittimazione attiva – Mancanza prova contratto di affidamento.
Difetto legittimazione notificatore – Notifica tramite società privata senza licenza speciale.
Controdeduzioni di SOGERT
Eccezioni preliminari:
Inammissibilità per tardività (art. 21 D.lgs. 546/92).
Irretrattabilità del credito per mancata impugnazione avviso di accertamento.
Nel merito:
Avviso notificato il 20/11/2019 entro il termine (31/12/2019).
La ER risulta iscritta all'Albo ed è affidataria del servizio (contratto e determina comunale prodotti). La notifica tramite raccomandata A/R è conforme alla normativa postale;
la società Integraa è munita di licenza ministeriale. La Motivazione dell'ingiunzione è sufficiente ed eventuali vizi di notifica sono sanati per raggiungimento dello scopo.
Conclusioni: Rigetto ricorso con spese.
L'avv. Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa
Ribadisce i motivi del ricorso. Sottolinea onere della prova in capo alla P.A. (art. 7, comma 5-bis, D.lgs.
546/92). Evidenzia:
Mancanza contratto di concessione (depositata solo bozza).
Avviso di ricevimento privo di timbro e firma leggibile → notifica inesistente.
Chiede accoglimento ricorso e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è Infondato.
La difesa di ER ha prodotto:
- Avviso di accertamento notificato entro i termini.
- Documentazione su legittimazione (iscrizione all' Albo e contratto), nn disconosciuta formalmente.
- Prova notifica conforme (raccomandata A/R).
Ne consegue che l'ingiunzione fiscale n. BH052020220000280 è stata emessa a seguito di avviso di accertamento IMU 2014 regolarmente notificato il 20/11/2019, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006. La società ER S.p.A. risulta iscritta all'Albo dei concessionari e affidataria del servizio di riscossione del Comune di Bagheria, come da documentazione prodotta e la notifica dell'ingiunzione è stata effettuata a mezzo raccomandata A/R, modalità conforme alla normativa vigente;
la società incaricata è munita di licenza ministeriale.
Non è maturata alcuna decadenza e, in ogni caso, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento determina l'irretrattabilità della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ER, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi con attribuzione all'avv. Difensore_1 quale antistataria. Così deciso in Palermo, il 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2179/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_1 - CF.Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. BH05202022000280 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.Ricorrente_1 impugna ingiunzione fiscale n. BH052020220000280 per IMU 2014 (€ 2.115,32). Espone i seguenti motivi diricorso
Violazione art. 7 L. 212/2000 – Omessa allegazione dell'avviso di accertamento.
Omessa notifica atti presupposti – Mancanza prova notifica avviso di accertamento.
Decadenza – Avviso notificato oltre il termine quinquennale.
Difetto di legittimazione attiva – Mancanza prova contratto di affidamento.
Difetto legittimazione notificatore – Notifica tramite società privata senza licenza speciale.
Controdeduzioni di SOGERT
Eccezioni preliminari:
Inammissibilità per tardività (art. 21 D.lgs. 546/92).
Irretrattabilità del credito per mancata impugnazione avviso di accertamento.
Nel merito:
Avviso notificato il 20/11/2019 entro il termine (31/12/2019).
La ER risulta iscritta all'Albo ed è affidataria del servizio (contratto e determina comunale prodotti). La notifica tramite raccomandata A/R è conforme alla normativa postale;
la società Integraa è munita di licenza ministeriale. La Motivazione dell'ingiunzione è sufficiente ed eventuali vizi di notifica sono sanati per raggiungimento dello scopo.
Conclusioni: Rigetto ricorso con spese.
L'avv. Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa
Ribadisce i motivi del ricorso. Sottolinea onere della prova in capo alla P.A. (art. 7, comma 5-bis, D.lgs.
546/92). Evidenzia:
Mancanza contratto di concessione (depositata solo bozza).
Avviso di ricevimento privo di timbro e firma leggibile → notifica inesistente.
Chiede accoglimento ricorso e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è Infondato.
La difesa di ER ha prodotto:
- Avviso di accertamento notificato entro i termini.
- Documentazione su legittimazione (iscrizione all' Albo e contratto), nn disconosciuta formalmente.
- Prova notifica conforme (raccomandata A/R).
Ne consegue che l'ingiunzione fiscale n. BH052020220000280 è stata emessa a seguito di avviso di accertamento IMU 2014 regolarmente notificato il 20/11/2019, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006. La società ER S.p.A. risulta iscritta all'Albo dei concessionari e affidataria del servizio di riscossione del Comune di Bagheria, come da documentazione prodotta e la notifica dell'ingiunzione è stata effettuata a mezzo raccomandata A/R, modalità conforme alla normativa vigente;
la società incaricata è munita di licenza ministeriale.
Non è maturata alcuna decadenza e, in ogni caso, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento determina l'irretrattabilità della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ER, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi con attribuzione all'avv. Difensore_1 quale antistataria. Così deciso in Palermo, il 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE