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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 623 del 15.3.2023
Oggetto: CFU Scuola II Fascia – Riconoscimento anzianità servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE LAVORO
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello, iscritta al n. 568/2023 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1
Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE, presso i cui uffici in Lecce, via F. Rubichi n. 39, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
nei confronti di
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE avverso la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 623/2023, pubblicata il 15.03.2023.
FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro depositato il 4.12.2020,
esponeva di essere in possesso della laurea in Finanza e Assicurazioni, conseguita Controparte_1 il 16.07.2007 presso l' , nonché di avere acquisito, nell'anno accademico Controparte_2
2017/2018, presso l'Università Telematica Pegaso, 24 crediti formativi universitari nei settori antropo–psico–pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, previsti dal d.lgs. n. 59/2017 quali requisito di accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria.
Sulla base di tali titoli, il ricorrente sosteneva che il combinato disposto dell'art. 1, comma 110, l. n.
107/2015 e degli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 59/2017 avrebbe determinato una ridefinizione del concetto di abilitazione all'insegnamento, tale da rendere equivalente al possesso di un titolo abilitante il possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. Chiedeva, pertanto, accertarsi il suo diritto all'inserimento nella
II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) per le classi di concorso A045 e B016, o per altre ritenute accessibili, nella posizione e con il punteggio spettante.
Invocava, a tal fine, anche la disapplicazione del D.M. n. 858/2020, nella parte in cui non prevedeva l'accesso alle graduatorie riservate ai docenti abilitati per i candidati laureati in possesso dei 24 CFU, assumendone il contrasto con la normativa primaria e, in via mediata, con la disciplina europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Si costituivano il e l' Parte_1 [...]
, eccependo l'infondatezza del ricorso Parte_2
e rilevando che la laurea congiunta al possesso di 24 CFU costituisce unicamente requisito di accesso alle procedure concorsuali, ma non integra un titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto, espressamente riservata ai docenti abilitati tramite i percorsi previsti dalla normativa vigente (SSIS, TFA, PAS, corsi abilitanti, ecc.).
Con sentenza n. 623/2023 il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro accoglieva il ricorso, ritenendo che la disciplina introdotta dalla l. n. 107/2015 e dal d.lgs. n. 59/2017 avesse sostanzialmente sostituito il tradizionale concetto di abilitazione con il possesso dei 24 CFU ovvero, in alternativa, con 36 mesi di servizio. Dichiarava, pertanto, il diritto del ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 e B016, nella posizione e con il punteggio spettante, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello il e l' Parte_1 [...]
, Parte_2 deducendo: 1) l'errore del primo giudice nell'aver di fatto pretermesso le difese dell'Amministrazione, nonostante la rituale costituzione in giudizio;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 110, l. n. 107/2015, 5 e 17 d.lgs. n. 59/2017, dell'art. 4, comma 5,
l. n. 124/1999, nonché dei d.m. n. 131/2007, n. 374/2017 e n. 858/2020, avendo il Tribunale erroneamente equiparato il titolo di laurea con 24 CFU ad un titolo abilitante all'insegnamento; 3) la non corretta applicazione, in via mediata, della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007.
Nonostante la regolare notifica dell'appello, non si costituiva, per cui ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 30.8.2023, questa Corte, dopo aver dichiarato la tempestività dell'appello, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sull'ammissibilità dell'appello.
Come già affermato da questa Corte con ordinanza del 30.8.2023, il cui contenuto si deve intendere qui integralmente richiamato, l'appello è ammissibile e tempestivo.
La sentenza di primo grado risulta, infatti, notificata all' presso l'Avvocatura Parte_3
Generale dello Stato e presso un indirizzo PEC del , ma non al funzionario in servizio presso Parte_1
l' di , Avv. Marcellino Barletta, presso il domicilio digitale eletto. Secondo il Parte_2 Pt_2
consolidato orientamento della Corte di Cassazione “nelle controversie relative al pubblico impiego, in cui l'amministrazione statale si è costituita in giudizio senza il patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, il termine breve per proporre appello decorre solamente dalla notifica della sentenza al dipendente che ha rappresentato la Pubblica Amministrazione nel primo grado del giudizio, nessun effetto potendo derivare dalla notifica effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per il secondo grado di giudizio” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4690/2008).
In difetto, non decorre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. e trova applicazione il solo termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., nella specie rispettato dagli odierni appellanti.
Nel caso di specie, per mero errore del giudice di primo grado, il oggi appellante è stato Parte_1
ritenuto contumace, mentre lo stesso risulta invece regolarmente costituito per il tramite del predetto funzionario, sicchè la notifica della sentenza, eseguita con modalità diversa da quella al funzionario costituito, non è utile al fine del decorso del termine breve di impugnazione.
2. Sul merito dell'impugnazione.
Con i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente per connessione, l'Amministrazione censura l'interpretazione del Tribunale circa la pretesa equiparazione tra il possesso della laurea con 24 CFU
e il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, idoneo a consentire l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS. L'assunto del primo giudice non può essere condiviso. L'art. 1, comma 110, l. n. 107/2015 e gli artt.
5 e 17 d.lgs. n. 59/2017 disciplinano, infatti, i requisiti di accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, prevedendo, in via alternativa, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero il possesso congiunto di laurea (o titolo equiparato) e di 24 CFU nei settori antropo–psico–pedagogici e didattici. Tuttavia, la stessa normativa chiarisce che è il superamento delle prove concorsuali a costituire abilitazione all'insegnamento, non il mero possesso dei titoli di accesso. Ne consegue che la combinazione laurea + 24 CFU integra un requisito di ammissione al concorso, ma non si traduce automaticamente in titolo abilitante.
La disciplina delle graduatorie di istituto e delle graduatorie provinciali per le supplenze è invece dettata dall'art. 4, comma 5, l. n. 124/1999, dal d.m. n. 131/2007 e, per i periodi di riferimento, dai d.m. n. 374/2017 e n. 858/2020. Essa distingue in maniera netta le posizioni dei docenti abilitati, collocati nelle fasce riservate agli abilitati (I e II fascia delle graduatorie di istituto, I fascia GPS), da quella dei docenti non abilitati, a cui sono destinate le fasce residuali (III fascia GI, II fascia GPS non abilitati). I richiamati decreti ministeriali elencano in modo tassativo i titoli abilitanti (SSIS, TFA,
PAS, laurea in Scienze della Formazione primaria, diplomi magistrali con valore abilitante, idoneità concorsuali abilitative, riconoscimenti esteri, ecc.), senza prevedere che il semplice possesso dei 24
CFU attribuisca ex se lo status di docente abilitato.
Deve pertanto escludersi che il d.lgs. n. 59/2017 abbia implicitamente modificato la disciplina delle graduatorie per le supplenze, attribuendo alla laurea con 24 CFU un valore abilitante generale. Una simile interpretazione, oltre a non trovare riscontro nel dato testuale, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività dei titoli abilitanti e con la competenza del legislatore statale nella definizione dei requisiti di accesso alla funzione docente.
Né giova il richiamo alla direttiva 2005/36/CE e al d.lgs. n. 206/2007, i quali attengono al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e non impongono allo
Stato italiano di equiparare qualunque percorso formativo interno ad abilitazione all'insegnamento.
La scelta di riservare l'accesso alle graduatorie degli abilitati a coloro che abbiano superato uno specifico percorso abilitante, collocando invece i laureati non abilitati (anche se in possesso dei 24
CFU) nelle fasce ad essi dedicate, risponde a criteri di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost.
Va osservato che questa Corte si è già espressa in subiecta materia, confermando le tesi oggi sostenute dal appellante. Parte_1
Si richiama, in proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 845/2023 (Pres.
Cavuoto, est. Santo), nella quale, tra l'altro, si legge: < particolare, l. n. 107/2015, ai sensi del quale "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma
114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali". Il D.Lgs. n. 59/2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, all'art. 5, rubricato "Requisiti di accesso" (nella versione precedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 36/2022), prevede che "
1.Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i settori Controparte_3
scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera
b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso." Dalle richiamate disposizioni si desume pertanto che, al fine di accedere al concorso per docente, il candidato deve possedere contemporaneamente il necessario titolo di studio e i 24 CFU nelle discipline antro-psico- pedagogiche. L'art. 2 del d.m. n. 374/2017 -che individua i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- dispone, invece, che: "l. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e
d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano
i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con
D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G.n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi
COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del n. 249/2010; Controparte_4
4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137 del 2007) presso i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio
1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell' Controparte_3 6 agosto 1999 n. 20l; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M.
n. 39 del 1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la
Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal
ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, Controparte_4
come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e
2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che
l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo dì accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo". Infine, il Regolamento (d.m. n. 131/2007) richiamato dal primo comma dell'art. 2 sopra riportato, all'art. 5, rubricato "Graduatorie di circolo e di istituto", stabilisce che "1.
Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II
Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto">>.
Tale risultando il quadro normativo di riferimento, come sostenuto da questa Corte nel richiamato precedente, non sono condivisibili le affermazione del primo giudice,: < diploma di laurea e dei 24 CFU sarebbe equivalente alla "specifica abilitazione" all'insegnamento richiesta per l'inserimento nella graduatoria provinciale ai fini dell'assegnazione delle supplenze e ciò sull'assunto che la l. n. 107/2015 ed il d.lgs. n. 59/2017, consentendo la partecipazione ai concorsi per il reclutamento in ruolo del personale docente tanto agli abilitati all'insegnamento quanto ai titolari di laurea e di 24 CFU, contemplerebbero due distinte modalità di qualificazione professionale per l'accesso alla professione di docente, nell'implicita intenzione del legislatore di sostituire il titolo
"laurea e 24 c.f.u." alle varie "abilitazioni" di cui al regime normativo pregresso, il tutto secondo il sistema apprestato dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, già recepite dall'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 206/2007. Invero, il tenore delle disposizioni sopra richiamate induce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla l. n.
107/2015 e dal successivo d.lgs. n. 59/2017 -tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 CFU- dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con d.m. n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU;
nondimeno, è chiaro che la partecipazione al concorso - riferimento- è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal d.m. n. 374/2017 e dal d.m. n. 131/2007. In proposito in adesione all'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito sul punto (si veda la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12.04.2023 -che qui si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.- in cui sono richiamate le sentenze della stessa Corte n. 5131/2022 del 23/12/2022 e n. 58/2023 del 18/1/2023 nonché le sentenze n. 4477/2022 del 13/12/2022 e n. 300/2023 del 20/02/2023), deve rilevarsi che, se è vero che il legislatore ha previsto anche per i titolari di laurea e di CFU la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione in ruolo (si vedano l'art. 1, comma 110, l. n. 107/2015 e art. 5 d.lgs. n.
59/2017 cit.), è altrettanto vero che non vi è una norma che equipari l'abilitazione all'insegnamento e il possesso congiunto di laurea e CFU pure ad altri fini e, in specie, ai fini dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie provinciali. E anzi, dall'esame delle norme sopra riportate si evincono elementi da cui si evince l'intenzione del legislatore di tenere distinti i predetti requisiti. In particolare, il comma
4-ter dell'art. 5 sopra riportato (introdotto dall'art. 1, comma 792, lett. f della L. n. 145/2018 ed applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), prevedendo che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso", conferma la convinzione che, se
è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU valga, da solo, a conferire l'abilitazione in parola. Piuttosto, il possesso di laurea e 24 CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione. Peraltro, è certo che la norma contenuta nel comma 4-ter si riferisca ai possessori della laurea e dei 24 CFU, posto che l'altra categoria di soggetti ammessi a partecipare alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente è costituita dai docenti già abilitati,
i quali, quindi, concorrono solo per acquisire il ruolo. In altri termini, il concorso consente agli abilitati di conseguire l'accesso al ruolo, ove si classifichino tra i vincitori (eventualmente per scorrimento della graduatoria), e consente ai non abilitati in possesso della laurea e dei CFU di conseguire il ruolo ove si collochino in posizione utile, oppure di ottenere l'abilitazione ove non si classifichino tra i vincitori, ma ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge (cfr. in tal senso giurisprudenza sopra richiamata). Tale interpretazione non appare in contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost. né risulta in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, vi è una sostanziale differenza tra i soggetti provvisti di abilitazione e quelli che invece ne siano privi, ai fini dell'accesso diretto all'insegnamento (per come avviene per effetto della iscrizione nella II fascia delle graduatorie).
L'abilitazione è, infatti, il titolo che attesta il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente ed è, quindi, ragionevole e non discriminatoria (oltre che rispondente al principio di buon andamento dell'azione amministrativa) la scelta di consentire solo ai soggetti che di tale titolo siano muniti la possibilità di accedere in via diretta all'insegnamento (specificamente in tal senso CdA Roma n. 4477/2022 e n. 300/2023). Del pari, inconferenti sono le argomentazioni relative alla violazione delle direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Infatti, la direttiva 2005/36/CE consente che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali;
i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro
Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (cfr. Consiglio di Stato n.
8983/2022). Si tratta di principi che nulla hanno a che vedere con l'oggetto dell'odierno giudizio, relativo all'accertamento del valore abilitante, ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie, del diploma di laurea unitamente al conseguimento del 24 CFU. Conclusivamente, deve quindi ritenersi che la partecipazione al concorso -come pure al percorso - sia cosa diversa ontologicamente e funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento;
viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunta e 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. È solo il superamento del concorso, al quale il docente laureato e formato con 24 CFU ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare. Per tale motivo la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso, che non è dato sapere se vincerà, non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è, quindi, ex lege considerato dall' ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente (così Tar Roma n.
7152/2019 e, in senso conforme, sentenza Corte di Appello di Roma del 14.6.2022 e altre ivi richiamate)>>.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto della domanda formulata dal ricorrente in primo grado va rigettata.
Le spese, tenuto conto della complessità della materia e dell'esistenza di pronunce contrastanti sul tema oggetto di controversia, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28.7.2023 dal
[...]
e dall' Parte_1 Parte_2 nei confronti di , avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
15.3.2023 N. 623 del Tribunale di Taranto, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo;
compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 22.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio