Art. 2.
Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il diritto di riscontro sulle quietanze previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato A per le quietanze il cui ammontare complessivo superi le lire 5000, e' ridotto dal 2 per mille all'1,5 per mille;
2) il diritto previsto dai n. 5, titolo IV dell'allegato F relativo a provvedimenti di concessioni di mutui sulla Cassa depositi e prestiti e' ridotto al 3 per mille;
3) il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato F, per i mandati diretti ammessi a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni lire 1000, e' ridotto da lire 4 a lire 3; sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e di pensionati di guerra e civili, e in genere quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonche' per fini assistenziali;
4) i numeri 1 e 2 del titolo VIII, per liquidazione dei danni di guerra e per liquidazione di indennizzi alleati, sono soppressi;
5) il n. 1 del titolo IX dell'allegato F, per i servizi dell'Ispettorato generale per il credito a dipendenti dello Stato, e' soppresso;
6) il diritto di cui al n. 1 del titolo X dell'allegato F, relativo ai servizi della Corte dei conti, per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonche' presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, e' ridotto da lire 4 a lire 3.
Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il diritto di riscontro sulle quietanze previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato A per le quietanze il cui ammontare complessivo superi le lire 5000, e' ridotto dal 2 per mille all'1,5 per mille;
2) il diritto previsto dai n. 5, titolo IV dell'allegato F relativo a provvedimenti di concessioni di mutui sulla Cassa depositi e prestiti e' ridotto al 3 per mille;
3) il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato F, per i mandati diretti ammessi a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni lire 1000, e' ridotto da lire 4 a lire 3; sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e di pensionati di guerra e civili, e in genere quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonche' per fini assistenziali;
4) i numeri 1 e 2 del titolo VIII, per liquidazione dei danni di guerra e per liquidazione di indennizzi alleati, sono soppressi;
5) il n. 1 del titolo IX dell'allegato F, per i servizi dell'Ispettorato generale per il credito a dipendenti dello Stato, e' soppresso;
6) il diritto di cui al n. 1 del titolo X dell'allegato F, relativo ai servizi della Corte dei conti, per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonche' presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, e' ridotto da lire 4 a lire 3.