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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/08/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 840/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 840/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.04.2025, congiuntamente da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi residenti in [...] dello Spirito Santo n. 13, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Di
Bisceglie con Studio in Pistoia (PT), via Carducci n. 23, presso il quale eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.04.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in Pistoia Parte_2
(PT) l'08.07.2000, precisavano che dall'unione erano nati i figli
(il 17.03.2003) e (il 04.06.2004). Persona_1 Persona_2
Le parti evidenziavano che dall'estate del 2024, causa incomprensioni e disaffezione, il rapporto tra i coniugi si deteriorava al punto da rendere per entrambi intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
nessun dei due sarà gravato da assegno od altra forma di contribuzione per il mantenimento dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Pistoia, Piazza dello Spirito Santo n. 13,
(censito al N.C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 222, particella 114 sub 78, cat. A3), attualmente di proprietà indivisa dei coniugi, resterà, in ragione della promessa di acquisto di cui al seguente punto 3), nel godimento esclusivo del solo Sig. Parte_2
L'adiacente abitazione censita al N.C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 222, particella 114 sub 79, di proprietà esclusiva della sola
Sig.a sebbene non oggetto della promessa d'acquisto, Pt_1 nell'interesse dei figli resterà anch'essa nella temporanea disponibilità del Sig. sin tanto che i figli stessi non saranno Pt_2 autonomi e continueranno a convivere, anche solo in via alternata, con il padre.
3) La Sig.a promette di cedere, entro tre mesi dalla sentenza Pt_1 separativa, al Sig. il quale promette di acquistarla, la quota Pt_2 indivisa del 50% dell'abitazione sita in Pistoia, Piazza dello Spirito
Santo n.13 (censito al N.C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 222,
2 particella 114 sub 78, cat. A3 classe terza, vani 7,5), al pattuito corrispettivo di € 75.000,00, determinato anche in considerazione dei maggiori esborsi sostenuti dal marito in occasione dell'acquisto comune e per spese manutentive.
4) Le spese notarili, fiscali, ipotecarie e tecniche (ivi compresa l'APE) relative all'atto di trasferimento immobiliare saranno ripartite a metà tra i contraenti;
fatto salvo il regime fiscale di cui all'art. 19 L.
74/87 ed alla sentenza 154/99 della Corte Cost..
5) Ciascun ricorrente provvederà al mantenimento dei figli in via diretta nei periodi in cui li avrà presso di sé o per specifiche esigenze, senza obblighi di contribuzione dell'un genitore a favore dell'altro; le spese straordinarie (protocollo del Tribunale di Pistoia del 01/10/2018) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, salvo quelle universitarie (retta, libri, spostamenti ed alloggio) cui farà fronte il solo Sig. in ragione del maggior Pt_2 reddito.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 26.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3 4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_2
(FI) il 02.03.1967, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 08.07.2000, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 118, P.
II, Serie A, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 840/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.04.2025, congiuntamente da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi residenti in [...] dello Spirito Santo n. 13, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Di
Bisceglie con Studio in Pistoia (PT), via Carducci n. 23, presso il quale eleggono domicilio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.04.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in Pistoia Parte_2
(PT) l'08.07.2000, precisavano che dall'unione erano nati i figli
(il 17.03.2003) e (il 04.06.2004). Persona_1 Persona_2
Le parti evidenziavano che dall'estate del 2024, causa incomprensioni e disaffezione, il rapporto tra i coniugi si deteriorava al punto da rendere per entrambi intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
nessun dei due sarà gravato da assegno od altra forma di contribuzione per il mantenimento dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Pistoia, Piazza dello Spirito Santo n. 13,
(censito al N.C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 222, particella 114 sub 78, cat. A3), attualmente di proprietà indivisa dei coniugi, resterà, in ragione della promessa di acquisto di cui al seguente punto 3), nel godimento esclusivo del solo Sig. Parte_2
L'adiacente abitazione censita al N.C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 222, particella 114 sub 79, di proprietà esclusiva della sola
Sig.a sebbene non oggetto della promessa d'acquisto, Pt_1 nell'interesse dei figli resterà anch'essa nella temporanea disponibilità del Sig. sin tanto che i figli stessi non saranno Pt_2 autonomi e continueranno a convivere, anche solo in via alternata, con il padre.
3) La Sig.a promette di cedere, entro tre mesi dalla sentenza Pt_1 separativa, al Sig. il quale promette di acquistarla, la quota Pt_2 indivisa del 50% dell'abitazione sita in Pistoia, Piazza dello Spirito
Santo n.13 (censito al N.C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 222,
2 particella 114 sub 78, cat. A3 classe terza, vani 7,5), al pattuito corrispettivo di € 75.000,00, determinato anche in considerazione dei maggiori esborsi sostenuti dal marito in occasione dell'acquisto comune e per spese manutentive.
4) Le spese notarili, fiscali, ipotecarie e tecniche (ivi compresa l'APE) relative all'atto di trasferimento immobiliare saranno ripartite a metà tra i contraenti;
fatto salvo il regime fiscale di cui all'art. 19 L.
74/87 ed alla sentenza 154/99 della Corte Cost..
5) Ciascun ricorrente provvederà al mantenimento dei figli in via diretta nei periodi in cui li avrà presso di sé o per specifiche esigenze, senza obblighi di contribuzione dell'un genitore a favore dell'altro; le spese straordinarie (protocollo del Tribunale di Pistoia del 01/10/2018) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, salvo quelle universitarie (retta, libri, spostamenti ed alloggio) cui farà fronte il solo Sig. in ragione del maggior Pt_2 reddito.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 26.06.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3 4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_2
(FI) il 02.03.1967, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 08.07.2000, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 118, P.
II, Serie A, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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