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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8048 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BRUNO PIETRO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMISANO EMMANUEL CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 [...]
per l'importo di euro 12.376,55, oltre interessi, quale Parte_1 corrispettivo residuo di prestazioni d'appalto consistenti nella realizzazione di un sito web commerciale e nella gestione di una campagna pubblicitaria con le relative spese, sulla base di due contratti stipulati a settembre 2021 (doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio).
si oppone sostenendo che non avrebbe adempiuto alle prestazioni promesse, Pt_1 CP_1 come ad essa contestato con le comunicazioni documentate sub. 2 e 3 dell'opponente, che di tale adempimento l'opposta debba dare prova, e che, in ogni caso il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, incomprensibile stando ai documenti contrattuali.
replica evidenziando che le comunicazioni di lamentela dell'opponente risalgono a CP_1 novembre 2021 e a gennaio 2022 e che sono state superate e rese irrilevanti dall'espresso riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione di novembre 2022 (doc. 20 dell'opposta), precedute da una comunicazione del 14 marzo 2022, con cui si complimentava per il Pt_1 lavoro svolto (doc. 13) e da altra di maggio 2022, con la quale chiedeva le credenziali di accesso al sito web realizzato dalla opposta (doc. 19).
Il Tribunale osserva che ha dato prova dell'esecuzione delle sue prestazioni per mezzo
CP_1 della documentazione agli atti: nelle comunicazioni allegate dalla opposta, riconosce Pt_1 l'adempimento delle prestazioni. La comunicazione di marzo 2022 sopra citata, fa riferimento a precise prestazioni già eseguite da e alla collaborazione della committente per l'ulteriore
CP_1 esecuzione di esse. Nel riconoscimento di debito del novembre 2022, si chiede la messa off line del sito, che ne presuppone la funzionalità precedente. Vi è agli atti una comunicazione del 10 maggio 2022 (doc. 18 di ) col quale dichiara di voler recedere dal contratto perché
CP_1 Pt_1 insoddisfatta, contraddetta da una comunicazione del giorno dopo in cui alla trasmissione del link di accesso al sito, risponde la committente, ringraziando (doc. 19 di ).
CP_1
Le comunicazioni sopra riportate, che danno atto del superamento di criticità nell'esecuzione dell'appalto, non sono state commentate da , che avrebbe dovuto dare ad esse Pt_1 un'interpretazione alternativa a quella proposta dall'appaltatrice, la quale fa ragionevole leva sulla posteriorità delle comunicazioni esprimenti soddisfazione per l'esecuzione delle prestazioni.
Quanto alla invocata nullità per indeterminatezza dell'oggetto, il Tribunale osserva che il fatto che nei documenti contrattuali si utilizzino termini tecnici informatici e commerciali, secondo la prassi invalsa nel settore, non significa che l'oggetto del contratto sia indeterminato, tanto più quando è seguita l'esecuzione di prestazioni determinate, come nel caso di specie.
Deve, quindi, essere rigettata l'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 17832/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. pagina 2 di 3 Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BRUNO PIETRO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMISANO EMMANUEL CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 [...]
per l'importo di euro 12.376,55, oltre interessi, quale Parte_1 corrispettivo residuo di prestazioni d'appalto consistenti nella realizzazione di un sito web commerciale e nella gestione di una campagna pubblicitaria con le relative spese, sulla base di due contratti stipulati a settembre 2021 (doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio).
si oppone sostenendo che non avrebbe adempiuto alle prestazioni promesse, Pt_1 CP_1 come ad essa contestato con le comunicazioni documentate sub. 2 e 3 dell'opponente, che di tale adempimento l'opposta debba dare prova, e che, in ogni caso il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, incomprensibile stando ai documenti contrattuali.
replica evidenziando che le comunicazioni di lamentela dell'opponente risalgono a CP_1 novembre 2021 e a gennaio 2022 e che sono state superate e rese irrilevanti dall'espresso riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione di novembre 2022 (doc. 20 dell'opposta), precedute da una comunicazione del 14 marzo 2022, con cui si complimentava per il Pt_1 lavoro svolto (doc. 13) e da altra di maggio 2022, con la quale chiedeva le credenziali di accesso al sito web realizzato dalla opposta (doc. 19).
Il Tribunale osserva che ha dato prova dell'esecuzione delle sue prestazioni per mezzo
CP_1 della documentazione agli atti: nelle comunicazioni allegate dalla opposta, riconosce Pt_1 l'adempimento delle prestazioni. La comunicazione di marzo 2022 sopra citata, fa riferimento a precise prestazioni già eseguite da e alla collaborazione della committente per l'ulteriore
CP_1 esecuzione di esse. Nel riconoscimento di debito del novembre 2022, si chiede la messa off line del sito, che ne presuppone la funzionalità precedente. Vi è agli atti una comunicazione del 10 maggio 2022 (doc. 18 di ) col quale dichiara di voler recedere dal contratto perché
CP_1 Pt_1 insoddisfatta, contraddetta da una comunicazione del giorno dopo in cui alla trasmissione del link di accesso al sito, risponde la committente, ringraziando (doc. 19 di ).
CP_1
Le comunicazioni sopra riportate, che danno atto del superamento di criticità nell'esecuzione dell'appalto, non sono state commentate da , che avrebbe dovuto dare ad esse Pt_1 un'interpretazione alternativa a quella proposta dall'appaltatrice, la quale fa ragionevole leva sulla posteriorità delle comunicazioni esprimenti soddisfazione per l'esecuzione delle prestazioni.
Quanto alla invocata nullità per indeterminatezza dell'oggetto, il Tribunale osserva che il fatto che nei documenti contrattuali si utilizzino termini tecnici informatici e commerciali, secondo la prassi invalsa nel settore, non significa che l'oggetto del contratto sia indeterminato, tanto più quando è seguita l'esecuzione di prestazioni determinate, come nel caso di specie.
Deve, quindi, essere rigettata l'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 17832/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. pagina 2 di 3 Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3