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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5869/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, all'udienza del
13 marzo 2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5869 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castello di Serravalle Parte_1
Valsamoggia (BO), alla Via S. Apollinare n. 1568, presso lo studio dell'Avv. Paolo Littera dal quale
è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Sapia, giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, legale domiciliataria;
opposto
, in persona del Controparte_2
Comandante pro tempore interventore volontario
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Catanzaro in data 19 novembre 2019, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n.
1814/2019 del 25 settembre 2019, riproponeva opposizione ex art. 6 d.lgs. Parte_1
150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2016, emessa dalla Controparte_2
di con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.500,00 per
[...] CP_2 violazione dell'art. 8 dell'Ord. n. 28/12, emessa dalla Capitaneria di di il 29 maggio CP_2 CP_2
2012, nonché dell'art. 129 del d.P.R. n. 1639/1968, sanzionato con l'art. 11, comma 4 lett. a) del
D.lgs. 4/2012, per essere stato colto mentre praticava pesca subacquea nella località marina di
Soverato, con fucile carico, in acque balneabili, in presenza di bagnanti ed in violazione delle distanze di sicurezza.
Deduceva, a sostegno della spiegata opposizione, l'infondatezza della suddetta ordinanza per difetto, da parte degli operanti, dei dovuti accertamenti, in quanto lo stesso non si trovava all'epoca dei fatti in tale località, bensì in Francia, ad ALd, paese di cui è residente, per cui si era verificata una sostituzione di persona a suo danno, avendo un terzo ignoto usurpato la sua identità.
Contestava, inoltre, la validità dell'ordinanza ingiunzione perché contenente una “x” al posto della firma, per la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, per errata indicazione dei termini per ricorrere all'autorità giudiziaria, per mancata specificità della norma violata, per esosità della sanzione e per mancata indicazione del nome del responsabile del procedimento. Per tutti questi motivi, quindi, ricorreva contro la e chiedeva annullarsi l'ordinanza Controparte_3
ingiunzione.
In data 20 maggio 2020, si costituiva il il quale, senza Controparte_1
formulare specifiche difese, si limitava a chiedere il rigetto dell'avversa domanda, deducendone genericamente l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con comparsa del 26 giugno 2020, si costituiva, con intervento volontario, la di Controparte_2
depositando comparsa difensiva con la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, CP_2 argomentando che l'accertamento sulla identità del trasgressore era stato condotto nel miglior modo possibile, attese le condizioni di fatto in cui era avvenuto, ed era stato in ogni caso connotato dalla buona fede del personale accertatore.
All'odierna udienza, sostituita mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note in atti.
***** Così ripercorsi i termini della questione, preliminarmente deve osservarsi che il giudizio in esame è rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta il ruolo formale di parte convenuta, conserva quello sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095).
In dettaglio, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dapprima dalla l. 689/1981 ed oggi dal d.lgs. n.
150/2011, è onere dell'Ente amministrativo, che eroga la sanzione, provare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito, nel quale, come detto, l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in
Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (vedi art. 7 co. VII d.lgs. 150/2011, che riprende quanto già previsto dall'art. 23 co. II l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento
(il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa), nonché alla contestazione/notificazione della violazione.
In definitiva, con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: di conseguenza se l'amministrazione non adempie l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta (Cass., sez. I, 25.08.2022, n. 668).
Quindi, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., incomba, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa.
Ciò in forza del principio, già sancito dall'art. 23 co. XII l. n. 689/1981 ed oggi ribadito dall'art. 6 co.
XI, d.lgs. n. 150/2011, in base al quale “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Nel caso de quo, parte ricorrente contesta di essere autore dell'illecito. Sostiene il che, in data 21 luglio 2012, ossia il giorno in cui è stata contestata la violazione, Parte_1
non si trovava in Soverato, luogo di commissione dell'illecito, bensì in Francia, a ALd, nella propria casa, ove effettuava dei lavori.
A sostegno di ciò, evidenzia che i militari operanti si sono fidati di quanto dichiarato dalla persona sorpresa a pescare con fucile in acque balneabili, ma il verbale non è firmato (è appasta una “x” in luogo della firma), non contiene dichiarazioni del trasgressore volte a giustificare la propria condotta, né indica un documento di identità del ricorrente, e non contiene il secondo nome dello stesso, ossia
. Pt_1
Dichiara di aver denunciato alle autorità francesi il reato di sostituzione di persona, producendo la relativa denuncia (vedi produzione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Produce dichiarazione sostitutiva di certificazione del sig. del quale allega Parte_2
documento, il quale afferma che, durante le vacanze dal 20 al 27 luglio 2012, aiutava il a Parte_1
svolgere lavori nella sua casa ad AL (vedi produzione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio).
A fronte di tali specifiche contestazioni, ed ancorché la questione fattuale portata alla cognizione presenti margini di nebulosità - si osserva che l'amministrazione non ha prodotto prove a sostegno della commissione dell'illecito da parte del Parte_1
Il processo verbale di accertamento e contestazione, redatto dagli agenti accertatori, non indica un documento di riconoscimento del trasgressore: nello stesso è specificato che l'identificazione è avvenuta sulla base di dichiarazione personale di quest'ultimo.
Inoltre, il suddetto verbale, così come il contestuale verbale di sequestro amministrativo del fucile subacqueo, riportano, in luogo della firma del trasgressore, una “x”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza annullata.
Nel caso in esame, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per quanto riguarda il giudizio di appello, secondo lo scaglione “da 1.100 € a 5.200 €”, complessità media, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con condanna in solido di parte resistente e dell'interventore volontario, in quanto, in caso di intervento adesivo,
l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92
c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata
(Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 27846 del 30/10/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto;
- condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto – Guarda
Costiera di Crotone, in solido, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi d'avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge, con distrazione all'avv. Paolo Littera, che se ne dichiara antistatario.
Catanzaro, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I sezione civile, in persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, all'udienza del
13 marzo 2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5869 R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castello di Serravalle Parte_1
Valsamoggia (BO), alla Via S. Apollinare n. 1568, presso lo studio dell'Avv. Paolo Littera dal quale
è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Sapia, giusta procura in atti;
opponente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, legale domiciliataria;
opposto
, in persona del Controparte_2
Comandante pro tempore interventore volontario
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Catanzaro in data 19 novembre 2019, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n.
1814/2019 del 25 settembre 2019, riproponeva opposizione ex art. 6 d.lgs. Parte_1
150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2016, emessa dalla Controparte_2
di con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.500,00 per
[...] CP_2 violazione dell'art. 8 dell'Ord. n. 28/12, emessa dalla Capitaneria di di il 29 maggio CP_2 CP_2
2012, nonché dell'art. 129 del d.P.R. n. 1639/1968, sanzionato con l'art. 11, comma 4 lett. a) del
D.lgs. 4/2012, per essere stato colto mentre praticava pesca subacquea nella località marina di
Soverato, con fucile carico, in acque balneabili, in presenza di bagnanti ed in violazione delle distanze di sicurezza.
Deduceva, a sostegno della spiegata opposizione, l'infondatezza della suddetta ordinanza per difetto, da parte degli operanti, dei dovuti accertamenti, in quanto lo stesso non si trovava all'epoca dei fatti in tale località, bensì in Francia, ad ALd, paese di cui è residente, per cui si era verificata una sostituzione di persona a suo danno, avendo un terzo ignoto usurpato la sua identità.
Contestava, inoltre, la validità dell'ordinanza ingiunzione perché contenente una “x” al posto della firma, per la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, per errata indicazione dei termini per ricorrere all'autorità giudiziaria, per mancata specificità della norma violata, per esosità della sanzione e per mancata indicazione del nome del responsabile del procedimento. Per tutti questi motivi, quindi, ricorreva contro la e chiedeva annullarsi l'ordinanza Controparte_3
ingiunzione.
In data 20 maggio 2020, si costituiva il il quale, senza Controparte_1
formulare specifiche difese, si limitava a chiedere il rigetto dell'avversa domanda, deducendone genericamente l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con comparsa del 26 giugno 2020, si costituiva, con intervento volontario, la di Controparte_2
depositando comparsa difensiva con la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, CP_2 argomentando che l'accertamento sulla identità del trasgressore era stato condotto nel miglior modo possibile, attese le condizioni di fatto in cui era avvenuto, ed era stato in ogni caso connotato dalla buona fede del personale accertatore.
All'odierna udienza, sostituita mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note in atti.
***** Così ripercorsi i termini della questione, preliminarmente deve osservarsi che il giudizio in esame è rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta il ruolo formale di parte convenuta, conserva quello sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095).
In dettaglio, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dapprima dalla l. 689/1981 ed oggi dal d.lgs. n.
150/2011, è onere dell'Ente amministrativo, che eroga la sanzione, provare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito, nel quale, come detto, l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in
Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (vedi art. 7 co. VII d.lgs. 150/2011, che riprende quanto già previsto dall'art. 23 co. II l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento
(il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa), nonché alla contestazione/notificazione della violazione.
In definitiva, con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: di conseguenza se l'amministrazione non adempie l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta (Cass., sez. I, 25.08.2022, n. 668).
Quindi, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., incomba, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa.
Ciò in forza del principio, già sancito dall'art. 23 co. XII l. n. 689/1981 ed oggi ribadito dall'art. 6 co.
XI, d.lgs. n. 150/2011, in base al quale “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Nel caso de quo, parte ricorrente contesta di essere autore dell'illecito. Sostiene il che, in data 21 luglio 2012, ossia il giorno in cui è stata contestata la violazione, Parte_1
non si trovava in Soverato, luogo di commissione dell'illecito, bensì in Francia, a ALd, nella propria casa, ove effettuava dei lavori.
A sostegno di ciò, evidenzia che i militari operanti si sono fidati di quanto dichiarato dalla persona sorpresa a pescare con fucile in acque balneabili, ma il verbale non è firmato (è appasta una “x” in luogo della firma), non contiene dichiarazioni del trasgressore volte a giustificare la propria condotta, né indica un documento di identità del ricorrente, e non contiene il secondo nome dello stesso, ossia
. Pt_1
Dichiara di aver denunciato alle autorità francesi il reato di sostituzione di persona, producendo la relativa denuncia (vedi produzione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Produce dichiarazione sostitutiva di certificazione del sig. del quale allega Parte_2
documento, il quale afferma che, durante le vacanze dal 20 al 27 luglio 2012, aiutava il a Parte_1
svolgere lavori nella sua casa ad AL (vedi produzione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio).
A fronte di tali specifiche contestazioni, ed ancorché la questione fattuale portata alla cognizione presenti margini di nebulosità - si osserva che l'amministrazione non ha prodotto prove a sostegno della commissione dell'illecito da parte del Parte_1
Il processo verbale di accertamento e contestazione, redatto dagli agenti accertatori, non indica un documento di riconoscimento del trasgressore: nello stesso è specificato che l'identificazione è avvenuta sulla base di dichiarazione personale di quest'ultimo.
Inoltre, il suddetto verbale, così come il contestuale verbale di sequestro amministrativo del fucile subacqueo, riportano, in luogo della firma del trasgressore, una “x”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza annullata.
Nel caso in esame, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per quanto riguarda il giudizio di appello, secondo lo scaglione “da 1.100 € a 5.200 €”, complessità media, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con condanna in solido di parte resistente e dell'interventore volontario, in quanto, in caso di intervento adesivo,
l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92
c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata
(Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 27846 del 30/10/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto;
- condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto – Guarda
Costiera di Crotone, in solido, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi d'avvocato, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario del 15% sull'importo tale ultimo importo, c.p.a. e i.v.a., se dovuti, come per legge, con distrazione all'avv. Paolo Littera, che se ne dichiara antistatario.
Catanzaro, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet