Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1538/20 del ruolo generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza del
8/10/24
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Parte_1
Corinaldesi e dall'avv. Francesco Corinaldesi ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, Via Santo Stefano 64 come da mandato in atti
– appellante –
contro rappresentata e difesa dall'avv. Rocco De Bonis CP_1
Cristalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via del Pratello 9, come da mandato in atti - appellata –
- Controparte_2 appellata-
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20285/20 emessa il 10.6.20 e pubblicata il 10.6.20.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
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Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di euro 80.000,00 di cui euro 70.500,00 in forza di clausola “Mareggiata” ed euro 9.500,00 in forza di clausola
“Fenomeno Elettrico” e il subordine solo di quest'ultima somma, a titolo di indennizzo per i danni subiti nella notte tra il 2 ed il 3 Febbraio 2013 nel porto di proprietà dell'attrice in Rimini, come previsto dalla polizza n- 071119769 stipulata il 31 dicembre 2011 tra le parti.
L'assicurazione offriva, banco judicis, la somma di euro 9500,00, che veniva accettata dalla , in relazione alla seconda richiesta e, Parte_1 pertanto, la causa aveva ad oggetto esclusivamente l'applicabilità o meno della clausola “Mareggiata”. Era infatti avvenuto che in occasione di una mareggiata di eccezionale violenza coinvolgente la darsena del porto, si erano provocati ingenti danni alle strutture del fabbricato e degli accessori di proprietà dell'appellante.
La convenuta nel costituirsi aveva eccepito l'operatività della polizza solo allorché, come ivi previsto a pagina 17, vi fosse stata la forza/stato del mare superiore a 7 (scala Douglas), con accertamento effettuato dalle competenti Autorità, circostanza non verificatasi in occasione dell'evento e quindi chiedeva la reiezione della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'esame della prova documentale e, all'esito, il Tribunale, accertato che l'autorità competente, ovverosia la
Capitaneria del Porto di Rimini, aveva dichiarato che quella notte il mare era agitato Forza/Stato 5, rigettava la domanda e condanna Parte_1 alle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 15.12.23, questa Corte ammetteva CTU volta ad accertare se la forza del mare in corrispondenza del Porto di Rimini nella notte tra il due ed il 3 Febbraio 2013 fosse superiore a forza 7.
Depositata la perizia, la causa, con ordinanza dell' 8 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto di citazione in appello, l'appellante si duole della decisione perché fondata su documentazione non avente valore elevato di affidabilità e quindi chiedeva ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al
Pagina 2 di 5 fine di verificare la forza del mare in occasione dell'evento. La Corte affidava quindi incarico ad un consulente di verificare quanto già descritto nella parte relativa allo svolgimento del processo.
La perizia appare svolta in modo encomiabile, priva di qualsivoglia vizio logico, ricca di riferimenti documentali e con appropriati richiami bibliografici. Essa è altresì redatta in maniera altamente intelligibile anche da soggetto non esperto in materia e, conseguentemente, la Corte la fa integralmente propria.
Non può quindi che condividersi la conclusione a cui è giunta ovverosia che “la mareggiata che ha interessato il Porto di Rimini nei giorni 2-3 Febbraio 2013, sebbene si possa classificare come evento eccezionale in virtù dei dati storici, ha comportato il raggiungimento di un'altezza
d'onda non superiore a 4 metri, ovvero compresa nell'intervallo 2.50-4 metri, corrispondente al grado 5 della scala Douglas, ovvero ad uno stato del mare da “molto mosso” ad “agitato” (pag. 25 CTU). La forza cui deve farsi riferimento non è, come invocata dall'appellante, quella del vento ma del mare ed invero si legge in polizza che l'assicurazione copre i danni “derivanti dall'azione del mare quando la forza dello stesso (quindi del mare e non del vento n.d.R.) è superiore
“FORZA SETTE”, così come accertato dalle competenti autorità” (pag. 16 polizza).. Il Perito ha dapprima svolto l' analisi meteorologica dell'Italia Settentrionale, con particolare riferimento al Porto di Rimini, avvalendosi ed analizzando i grafici dei venti spiranti il giorno del sinistro ricavate dalle immagini satellitari, evidenziando la presenza di un'ampia zona di bassa pressione sul Nord Italia e la presenza di precipitazioni nella zona di Rimini in particolari orari (pag.2-7), ma arrivando condivisibilmente ad affermare che “dal punto di vista della quantità di pioggia al suolo, l'area di studio nelle giornate del due 3 Febbraio 2013 non è stata interessata da eventi di particolare severità” (pag. 8 CTU), seppur il quadro meteorologico fosse connotato da un vasto campo di nubi sul Nord Italia. Passava poi all'analisi del campo di vento, utilizzando differenti sorgenti di dati indipendenti, in modo da garantire da un lato la pluralità di informazione necessaria per una migliore comprensione del fenomeno e dall'altra per permettere di contenere le limitazioni intrinseche a ciascuno strumento di misura o schema numerico integrando le potenzialità degli stessi. Analizzava quindi la direzione del flusso come riprodotte dal modello numerico Moloch per i giorni due 3 Febbraio
2013 (pag-7-10) giungendo ad affermare che l'area del sinistro era stata sicuramente interessata da una rapida evoluzione del campo di vento, tanto che dal tardo pomeriggio del 2 Febbraio alle prime ore del 3
Febbraio 2013, la direzione si era modificata verso la costa dell'Emilia
Romagna. Per stabilire la velocità del vento sfruttava l'elevata affidabilità dei dati di rianalisi ERAS, disponibili ogni ora, supportati dal confronto con le registrazioni orarie delle stazioni corrispondenti “ai due marcatori, liberamente scaricabili attraverso l'applicazione Dext3r gestita da ARPAE-Simc” (pag. 10-12 CTU), con richiamo anche alla scala di Beaufort, per arrivare a concludere che la velocità del vento era stata quasi sempre sopra la media nei due giorni interessanti il sinistro con progressivo aumento della velocità media del vento sia sulla
Pagina 3 di 5 terraferma che in mare aperto, qui hanno corrisposto intensi valori di raffica superiore a 80 km l'ora, nella città di Rimini, ed a 100 km l'ora, in mare aperto (pag-13). Passava poi a rispondere alle eccezioni del CTP di , Parte_1 spiegando che le risultanze della Capitaneria di Porto, constatante “di persona” e dalle quali il CTP fa derivare la presenza di mare Forza 7, in alcun modo confliggono con le conclusioni del CTU dal momento che essa segnala una variabilità dell'intensità del vento da 5 a 9 della scala
Beaufort, ed egli ha segnalato che, effettivamente, il vento in mare aperto aveva raggiunto il grado 7 della citata scala (pag. 14 CTU).
Addirittura recepiva le osservazioni del CTP in merito alla velocità del vento ma, le stesse, come facilmente evincibile dalla perizia virgola in alcun modo inficiano quanto poi accertato, sulla base dei “dati di rianalisi ERAS” (pag. 15 CTU). Relativamente all'analisi dello stato del mare in prossimità del porto di Rimini, ovverosia “la descrizione delle proprietà delle onde in un dato istante di tempo. La variabile di riferimento con un evente utilizzata per descrivere la condizione del moto ondoso è l'Altezza Significativa dell'Onda, espressa in metri è definita come la media del terzo più alto delle creste delle onde presenti su una data superficie del mare, immaginando di ordinarle per altezza crescente” (pag. 16 CTU). Al fine, anche in tal caso, di essere il più esaustivo e completo possibile, selezionava tre set di dati indipendenti per stabilire lo stato del mare:
Arpae-Simc, Consorzio Lamma e Archivio Copernicus Marine
Enviroment Monitoring Service.
Passava quindi ad analizzare le immagini 1-8 di figura 8 (pag- 17) per evidenziare l'aumento progressivo, con geometria sempre più irregolare, dell'altezza dell'onda, raggiungete il valore di 3.5-4 m in mare aperto alle ore 20:00 UTC, tendendo ad aumentare localmente fino al valore massimo di 4-4.5 m, calcolato alle ore 22:00 UTC (immagine 4) fino alle
01:00 UTC del 3 Febbraio (immagine 7). Rilevava che detti valori di picco permangono in mare aperto, distanti dal litorale e pertanto può concludersi, con ragionevole accuratezza virgola che nelle ore di maggiore intensità del moto ondoso sulla costa riminese, i valori durante il due e il 3 Febbraio 2013 non abbiano mai superato l'altezza d'onda di
3-3,5 m. Da una prospettiva interpretativa simile alla precedente, prodotta dal modello WW3, potrebbe arrivarsi ad ipotizzare un valore di picco di 4-4.5 m (pag.16-19 CTU).
Anche se quanto sino adesso accertato sarebbe stato sufficiente il Perito
“per dare maggiore robustezza e affidabilità ai risultati ottenuti nella sezione precedente” (pag. 20 CTU), compiva ulteriore descrizione studiando lo stato del mare distribuendo sei punti di controllo nell'intorno della costa riminese, per arrivare comunque a stabilire che in nessun caso l'altezza dell'onda era stata superiore ai 4 m di altezza, giungendo quindi alla più che condivisibile conclusione che “lo stato del mare in prossimità del porto di Rimini può essere valutato, con un buon livello di attendibilità e accuratezza, da “molto mosso” ad “agitato” con altezze d'onda non superiori a 4 m, corrispondente al grado 5 della scala Douglas” (pag. 20-22 CTU). Passava poi ad analizzare il fenomeno in chiave storica giungendo alla conclusione che “la mareggiata avvenuta tre giorni due 3 Febbraio 2013
Pagina 4 di 5 nel porto di Rimini, si connota come un evento di particolare eccezionalità contraddistinto da raggiungimento e non superamento del grado 5 della scala Douglas” (pag. 24 CTU). Concludeva la perizia, condivisibilmente affermando che la mareggiata dei giorni 2 3 Febbraio 2013, sebbene classificabile come evento eccezionale in virtù dei dati storici, ha comportato il raggiungimento di un'altezza d'onda non superiore a 4 m, corrispondente al grado 5 della scala Douglas, ovvero ad uno stato del mare da “molto mosso” ad
“agitato”. Da quanto sopra accertato Deriva l'infondatezza della domanda dell'appellante e la necessità di rigetto del presente appello.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia in prossimità dei minimi dello scaglione di riferimento e dell'assenza di questioni di diritto rilevanti. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 CP_1 [...] avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Bologna n. 20285/20 emessa il 10.6.20 e pubblicata il
10.6.20.
1) Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata costituita le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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