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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2024, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1791 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAGLIARISI GIANLUCA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: superminimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2022, il ricorrente in epigrafe esponeva:
-di essere creditore della società Agrigento prov. Est della complessiva Controparte_1
somma di €. 28.063,20, relativa al trattamento retributivo c.d “superminimo” per le mensilità
da Aprile 2019 a Giugno 2022, comprensive delle tredicesime e quattordicesime per gli anni
2019-2020-2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
-che con sentenza n. 356/2020 del 27/05/202, il Tribunale di Agrigento aveva già accolto un suo ricorso, riconoscendo il trattamento retributivo dal 1 aprile 2007 al 29 marzo 2019, e lui aveva avviato un'azione esecutiva mobiliare presso terzi;
-che, con sentenza n. 294/2022 del 17/03/2022, la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato l'appello proposto dalla società;
-che la resistente era rimasta del tutto inadempiente per il periodo ricompreso tra aprile
2019 e giugno 2022, pari a 38 mensilità oltre le 6 mensilità relative alla tredicesima e quattordicesima per gli anni 2019-2020-2021, così per un totale di 44 mensilità.
Chiedeva di “1) dichiarare e ritenere il diritto del ricorrente al trattamento retributivo c.d.
Superminimo dall'aprile 2019 sino al giugno 2022; 2) condannare la resistente al pagamento degli
arretrati del trattamento retributivo c.d. Superminimo dall'aprile 2019 al giugno 2022, data di
presentazione dell'odierno ricorso, somma che si quantifica in €. 28.063,20 (pari all'ultimo
superminimo riconosciuto in busta paga marzo 2017 per 44 mensilità comprensive delle tredicesime
e quattordicesime per gli anni 2019-2020- 2021), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalle singole scadenze al soddisfo e le ulteriori somme maturate dal dì del deposito del ricorso al
deposito della sentenza;
3) Condannare la resistente alle spese del presente giudizio”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, parte convenuta non si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Il ricorso deve essere accolto.
Con sentenza n. 356/2020 del 27/05/202, il Tribunale di Agrigento ha accertato che “Va
immediatamente rilevato che dal compendio documentale acquisito agli atti del procedimento risulta
costante l'erogazione in favore del ricorrente durante l'intero corso del rapporto di lavoro con
[...]
del trattamento retributivo del c.d. “superminimo” come si evince dalla ricognizione delle CP_2
buste paga prodotte dal 2008 al 2017 [cfr. produzione documentale ricorrente]. Inoltre con verbale di
accordo in sede sindacale del 29 marzo 2017 veniva espressamente previsto l'obbligo per la CP_1
di applicare al ricorrente il medesimo trattamento giuridico ed economico applicato da
[...] [...] con la precisazione ivi espressa che “l'inquadramento deve rispettare l'ultima busta paga CP_2
al 31 marzo 2017” [cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente]. Orbene, va rilevato che la componente
retributiva del c.d. “superminimo” era, effettivamente, prevista e conteggiata nelle buste paga e, in
particolare, nella busta paga del mese di marzo 2017, concorrendo a determinare l'importo
complessivo della retribuzione [cfr. busta paga marzo 2017, in atti]”.
Tale accertamento è passato in giudicato e da esso prende le mosse la richiesta di pagamento degli ulteriori emolumenti.
Nel dettaglio, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. S.U. 30 ottobre 201 n. 13533) - incombeva sulla società resistente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme dovute a titolo di componente retributiva, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione retributiva.
Sul punto, parte convenuta è rimasta contumace.
Alla luce di tali considerazioni, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, a far dall'aprile 2019 sino al giugno 2022, del trattamento economico del c.d.
superminimo non riassorbibile.
In merito alla sua quantificazione, parte resistente - pur avendone l'onere - non ha specificatamente contestato i conteggi allegati da parte ricorrente (cfr. Cass. sent. n.
9285/2003); pertanto, va disposta la condanna della società al pagamento, in suo favore, di in €. 28.063,20, su cui andranno calcolati rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico del c.d.
superminimo non riassorbibile con decorrenza dall'aprile 2019 sino al giugno 2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento, in suo favore, del predetto trattamento economico ed al pagamento delle somme dovute a tal titolo pari ad €. 28.063,20
dovuti dall'aprile 2019 sino al giugno 2022, su cui andranno calcolati rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 3.689,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15 % come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 05/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1791 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAGLIARISI GIANLUCA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: superminimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2022, il ricorrente in epigrafe esponeva:
-di essere creditore della società Agrigento prov. Est della complessiva Controparte_1
somma di €. 28.063,20, relativa al trattamento retributivo c.d “superminimo” per le mensilità
da Aprile 2019 a Giugno 2022, comprensive delle tredicesime e quattordicesime per gli anni
2019-2020-2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
-che con sentenza n. 356/2020 del 27/05/202, il Tribunale di Agrigento aveva già accolto un suo ricorso, riconoscendo il trattamento retributivo dal 1 aprile 2007 al 29 marzo 2019, e lui aveva avviato un'azione esecutiva mobiliare presso terzi;
-che, con sentenza n. 294/2022 del 17/03/2022, la Corte di Appello di Palermo aveva rigettato l'appello proposto dalla società;
-che la resistente era rimasta del tutto inadempiente per il periodo ricompreso tra aprile
2019 e giugno 2022, pari a 38 mensilità oltre le 6 mensilità relative alla tredicesima e quattordicesima per gli anni 2019-2020-2021, così per un totale di 44 mensilità.
Chiedeva di “1) dichiarare e ritenere il diritto del ricorrente al trattamento retributivo c.d.
Superminimo dall'aprile 2019 sino al giugno 2022; 2) condannare la resistente al pagamento degli
arretrati del trattamento retributivo c.d. Superminimo dall'aprile 2019 al giugno 2022, data di
presentazione dell'odierno ricorso, somma che si quantifica in €. 28.063,20 (pari all'ultimo
superminimo riconosciuto in busta paga marzo 2017 per 44 mensilità comprensive delle tredicesime
e quattordicesime per gli anni 2019-2020- 2021), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalle singole scadenze al soddisfo e le ulteriori somme maturate dal dì del deposito del ricorso al
deposito della sentenza;
3) Condannare la resistente alle spese del presente giudizio”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, parte convenuta non si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Il ricorso deve essere accolto.
Con sentenza n. 356/2020 del 27/05/202, il Tribunale di Agrigento ha accertato che “Va
immediatamente rilevato che dal compendio documentale acquisito agli atti del procedimento risulta
costante l'erogazione in favore del ricorrente durante l'intero corso del rapporto di lavoro con
[...]
del trattamento retributivo del c.d. “superminimo” come si evince dalla ricognizione delle CP_2
buste paga prodotte dal 2008 al 2017 [cfr. produzione documentale ricorrente]. Inoltre con verbale di
accordo in sede sindacale del 29 marzo 2017 veniva espressamente previsto l'obbligo per la CP_1
di applicare al ricorrente il medesimo trattamento giuridico ed economico applicato da
[...] [...] con la precisazione ivi espressa che “l'inquadramento deve rispettare l'ultima busta paga CP_2
al 31 marzo 2017” [cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente]. Orbene, va rilevato che la componente
retributiva del c.d. “superminimo” era, effettivamente, prevista e conteggiata nelle buste paga e, in
particolare, nella busta paga del mese di marzo 2017, concorrendo a determinare l'importo
complessivo della retribuzione [cfr. busta paga marzo 2017, in atti]”.
Tale accertamento è passato in giudicato e da esso prende le mosse la richiesta di pagamento degli ulteriori emolumenti.
Nel dettaglio, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. S.U. 30 ottobre 201 n. 13533) - incombeva sulla società resistente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme dovute a titolo di componente retributiva, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione retributiva.
Sul punto, parte convenuta è rimasta contumace.
Alla luce di tali considerazioni, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, a far dall'aprile 2019 sino al giugno 2022, del trattamento economico del c.d.
superminimo non riassorbibile.
In merito alla sua quantificazione, parte resistente - pur avendone l'onere - non ha specificatamente contestato i conteggi allegati da parte ricorrente (cfr. Cass. sent. n.
9285/2003); pertanto, va disposta la condanna della società al pagamento, in suo favore, di in €. 28.063,20, su cui andranno calcolati rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico del c.d.
superminimo non riassorbibile con decorrenza dall'aprile 2019 sino al giugno 2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento, in suo favore, del predetto trattamento economico ed al pagamento delle somme dovute a tal titolo pari ad €. 28.063,20
dovuti dall'aprile 2019 sino al giugno 2022, su cui andranno calcolati rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 3.689,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15 % come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 05/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo