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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado ex art. 281- decies c.p.c. iscritto al n. R.G. 44653/2023 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA LARA Parte_1 C.F._1
RONCHI elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. stabilito abogado Controparte_1
Francesco Esposito e dall'avv. RAFFAELE MERLINI, elettivamente domiciliato presso avv. Merlini:
(C.F. CONTUMACE Parte_2 C.F._2 parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Come da foglio di p.c. depositato il 18.03.2025 e richiamato all'udienza del 02.04.2025.
Parte convenuta CP_2
da foglio di p.c. depositato il 20.03.2025 e richiamato all'udienza del 02.04.2025.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere comproprietaria, nonché titolare in via esclusiva del diritto reale di Parte_1 abitazione, di uno stabile di tre piani (di cui uno seminterrato e due fuori terra) in via Val di Non 10
, confinante con lo stabile del , e di subire dal 2019 gravi fenomeni CP_1 Controparte_1 di infiltrazioni e muffe sulle pareti al piano terra e al seminterrato confinanti con il CP_1
Ella esperiva ATP nei soli confronti del Condominio (RG 20186/2022, conclusosi con relazione ing. del 24.06.2023) e, nella lamentata inerzia del Condominio, conveniva indi in giudizio, avanti Per_1
a questo Tribunale, sia il proprietario di un appartamento al primo Controparte_3 piano del adiacente alle pareti interessate dai fenomeni infiltrativi, chiedendone la CP_1 condanna al risarcimento del danno (quantificato in 3.800 euro per costi di ripristino, oltre danno non patrimoniale per il disagio abitativo) nonché la condanna, di ciascuno per quanto di ragione, all'esecuzione delle opere necessarie alla cessazione dei fenomeni infiltrativi.
Acquisito il fascicolo dell'ATP ed espletata CTU anche nel presente procedimento (relazione ing. depositata l'08.01.2025), la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza di discussione orale Per_2 ex art. 281-sexies c.p.c. del 2 aprile 2025 sulle conclusioni sopra richiamate.
La causa è matura per la decisione, risultando esaustiva la CTU svolta, e la domanda di parte ricorrente
è fondata, nei limiti di cui appresso, nei soli confronti del convenuto Pt_2
All'esito delle due CTU svolte risulta definitivamente acclarato che i fenomeni infiltrativi e deteriorativi lamentati da parte ricorrente sono stati causati dall'estremo degrado dell'appartamento e del bagno del convenuto come descritto, anche fotograficamente, nella relazione dell'ing. Pt_2 nel procedimento di ATP. Per_1
La CTU preventiva non aveva escluso, tuttavia, la concorrenza causale anche di vizi e difetti di impianti condominiali, in particolare della colonna condominiale al confine con la proprietà della ricorrente.
Nondimeno, nella CTU svolta dopo oltre un anno nel presente procedimento, si è potuto appurare che i fenomeni infiltrativi sono cessati e le pareti risultano asciutte. Il CTU, anche con strumenti termografici, ha infatti verificato che tutte le pareti erano asciutte e anche i soffitti dei box sub 712-715
(di proprietà oggetto di ispezione giudiziale), sottostanti l'appartamento del sono CP_4 Pt_2 risultati asciutti.
Poiché, secondo quanto esposto del stesso, non emerge che siano state effettuate opere su CP_1 tubazioni e manufatti condominiali, ritiene il Tribunale che la causa dei fenomeni lamentati dalla ricorrente debba rinvenirsi esclusivamente nelle condizioni di degrado dell'appartamento del Pt_2 su cui presumibilmente il contumace, è intervenuto medio tempore. Pt_2
Il degrado era tale che è logico ritenere che le perdite delle tubature di tale appartamento al primo piano cagionavano infiltrazioni non solo nella camera della ricorrente adiacente ma anche, per percolazione, nel seminterrato sottostante.
pagina 2 di 5 L'assenza peraltro di fenomeni al di sopra della proprietà conferma l'ipotesi della derivazione Pt_2 dei fenomeni soltanto da impianti di costui e non da quelli condominiali nonché dimostra l'irrilevanza causale del degrado della facciata sovrastante il tetto della ricorrente, considerato che, CP_5 altrimenti, i fenomeni si sarebbero verificati anche al piano superiore della ricorrente.
Poiché le infiltrazioni sono cessate e le pareti della ricorrente sono asciutte, deve escludersi un nesso causale tra lo stato, immutato, di cattiva manutenzione e di degrado della facciata e i CP_5 fenomeni e non deve essere ordinato di fare alcunché ad alcuno dei convenuti, in quanto nessuna ulteriore opera risulta ora necessaria per la cessazione dei fenomeni, che sono già cessati.
Deve invece condannarsi il solo al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa delle Pt_2 infiltrazioni, risultando provata la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto le infiltrazioni sono derivate dall'immobile di proprietà e in custodia al e costui non ha dimostrato alcun caso Pt_2 fortuito idoneo a esonerarlo da responsabilità.
Alla ricorrente deve essere liquidato il danno sub specie di somme necessarie per la riparazione e il ripristino del suo appartamento, somme che il CTU in sede di ATP ha dettagliatamente Per_1 quantificato in
3.800 euro e che risultano congrue, in base ai prezzi indicati sulla base del prezziario della camera di commercio e in relazione alle attività indicate. Anche il CTU ha confermato Per_2 tali cifre. La ricorrente stessa chiede la condanna al pagamento di tale somma, pur lamentando che i prezzi non sono stati adeguati in base ai prezziari aggiornati.
Il Tribunale ritiene che tale adeguamento possa essere sufficientemente effettuato mediante rivalutazione del costo quantificato dal CTU in moneta del tempo di deposito della CTU Per_1 preventiva (giugno 2023) da quel momento all'attualità, oltre interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a
Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
La ricorrente è legittimata a richiedere l'intero sia in forza della legittimazione del singolo comproprietario (cfr. Cass. 29506/2019) – che esclude altresì litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari – sia in forza del diritto reale esclusivo di abitazione di cui è titolare, come da visura sub doc. 1 ric., trattandosi di opere rientranti nelle riparazioni ordinarie e nella manutenzione ordinaria e dunque in ogni caso a carico del titolare del diritto di abitazione (art. 1025 e 1004 c.c., richiamato dall'art. 1026 c.c.)
Non è fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da limitato godimento dell'immobile in quanto i disagi risultano complessivamente modesti (fenomeni di infiltrazioni su un solo lato della proprietà della ricorrente e con i fenomeni più forti nel seminterrato) sicché il disagio patito non supera la soglia di serietà e gravità richiesta affinché la compressione del diritto al sereno godimento dell'abitazione giustifichi il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale.
Tra la ricorrente e il sono integralmente compensate le spese di lite relative all'ATP in CP_1 quanto in allora non era irragionevole convenire il al mero fine di svolgere un CP_1 accertamento tecnico, considerata la posizione e l'estensione delle infiltrazioni. pagina 3 di 5 Quanto al merito, in ragione delle conclusioni dubitative della CTU preventiva, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite per metà, con la residua metà a carico della ricorrente, soccombente nei confronti del e liquidata in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal CP_1
D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro (in base al petitum), nella misura di cui al dispositivo, con consistente riduzione attesa la costituzione del nella fase conclusiva del procedimento. CP_1
Integralmente a carico del soccombente, invece, sono poste le spese di lite di parte attrice del Pt_2 presente procedimento di merito (il non è stato convenuto nell'ATP), liquidate, in applicazione Pt_2 dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Le spese della CTU svolta in sede di ATP (liquidate con decreto 26.10.2023 del Giudice dell'ATP, doc.
12 ric.) restano a carico di parte ricorrente alla luce del rigetto delle domande verso il in CP_1 quanto le ragioni alla base della compensazione delle spese di lite non sono tali da giustificare financo l'addebito di parte delle spese di CTU a carico del risultato in definitiva vittorioso. Anche CP_1 la spesa per il CTP della ricorrente non può porsi a carico di alcuno, in quanto il non ha preso Pt_2 parte all'ATP.
Le spese della CTU di merito, liquidate in corso di causa, sono invece poste integralmente a carico del nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di parte ricorrente nei confronti del;
Controparte_1
DICHIARA responsabile in via esclusiva dei danni patiti da in Parte_2 Parte_1 ragione dei fenomeni infiltrativi di cui è causa e per l'effetto,
CONDANNA a pagare a a titolo di risarcimento del danno Parte_2 Parte_1 patrimoniale, la somma di
3.800 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dal mese di giugno 2023 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284 comma 1 c.c., su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
RIGETTA nel resto;
PONE le spese di CTU del procedimento di ATP definitivamente a carico di parte ricorrente e le spese di CTU del presente procedimento di merito integralmente a carico di nei rapporti Parte_2 interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese tra la ricorrente e il per l'intero in relazione al procedimento di ATP CP_1
e per metà in relazione al presente procedimento di merito;
CONDANNA a rimborsare a la residua metà Parte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite di merito, che si liquida in euro 1.550 per compensi (euro 300 per fase di studio;
euro
250 per fase introduttiva;
euro 500 per fase istruttoria ed euro 500 per fase decisionale), oltre 15% per pagina 4 di 5 spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge, con distrazione a favore dei difensori del Condominio, dichiaratisi antistatari;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del procedimento di Parte_2 Parte_1 merito, che si liquidano in euro 2.700 (euro 450 per fase di studio;
euro 450 per fase introduttiva;
euro
900 per fase istruttoria ed euro 900 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 545 (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado ex art. 281- decies c.p.c. iscritto al n. R.G. 44653/2023 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA LARA Parte_1 C.F._1
RONCHI elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. stabilito abogado Controparte_1
Francesco Esposito e dall'avv. RAFFAELE MERLINI, elettivamente domiciliato presso avv. Merlini:
(C.F. CONTUMACE Parte_2 C.F._2 parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Come da foglio di p.c. depositato il 18.03.2025 e richiamato all'udienza del 02.04.2025.
Parte convenuta CP_2
da foglio di p.c. depositato il 20.03.2025 e richiamato all'udienza del 02.04.2025.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). esponeva di essere comproprietaria, nonché titolare in via esclusiva del diritto reale di Parte_1 abitazione, di uno stabile di tre piani (di cui uno seminterrato e due fuori terra) in via Val di Non 10
, confinante con lo stabile del , e di subire dal 2019 gravi fenomeni CP_1 Controparte_1 di infiltrazioni e muffe sulle pareti al piano terra e al seminterrato confinanti con il CP_1
Ella esperiva ATP nei soli confronti del Condominio (RG 20186/2022, conclusosi con relazione ing. del 24.06.2023) e, nella lamentata inerzia del Condominio, conveniva indi in giudizio, avanti Per_1
a questo Tribunale, sia il proprietario di un appartamento al primo Controparte_3 piano del adiacente alle pareti interessate dai fenomeni infiltrativi, chiedendone la CP_1 condanna al risarcimento del danno (quantificato in 3.800 euro per costi di ripristino, oltre danno non patrimoniale per il disagio abitativo) nonché la condanna, di ciascuno per quanto di ragione, all'esecuzione delle opere necessarie alla cessazione dei fenomeni infiltrativi.
Acquisito il fascicolo dell'ATP ed espletata CTU anche nel presente procedimento (relazione ing. depositata l'08.01.2025), la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza di discussione orale Per_2 ex art. 281-sexies c.p.c. del 2 aprile 2025 sulle conclusioni sopra richiamate.
La causa è matura per la decisione, risultando esaustiva la CTU svolta, e la domanda di parte ricorrente
è fondata, nei limiti di cui appresso, nei soli confronti del convenuto Pt_2
All'esito delle due CTU svolte risulta definitivamente acclarato che i fenomeni infiltrativi e deteriorativi lamentati da parte ricorrente sono stati causati dall'estremo degrado dell'appartamento e del bagno del convenuto come descritto, anche fotograficamente, nella relazione dell'ing. Pt_2 nel procedimento di ATP. Per_1
La CTU preventiva non aveva escluso, tuttavia, la concorrenza causale anche di vizi e difetti di impianti condominiali, in particolare della colonna condominiale al confine con la proprietà della ricorrente.
Nondimeno, nella CTU svolta dopo oltre un anno nel presente procedimento, si è potuto appurare che i fenomeni infiltrativi sono cessati e le pareti risultano asciutte. Il CTU, anche con strumenti termografici, ha infatti verificato che tutte le pareti erano asciutte e anche i soffitti dei box sub 712-715
(di proprietà oggetto di ispezione giudiziale), sottostanti l'appartamento del sono CP_4 Pt_2 risultati asciutti.
Poiché, secondo quanto esposto del stesso, non emerge che siano state effettuate opere su CP_1 tubazioni e manufatti condominiali, ritiene il Tribunale che la causa dei fenomeni lamentati dalla ricorrente debba rinvenirsi esclusivamente nelle condizioni di degrado dell'appartamento del Pt_2 su cui presumibilmente il contumace, è intervenuto medio tempore. Pt_2
Il degrado era tale che è logico ritenere che le perdite delle tubature di tale appartamento al primo piano cagionavano infiltrazioni non solo nella camera della ricorrente adiacente ma anche, per percolazione, nel seminterrato sottostante.
pagina 2 di 5 L'assenza peraltro di fenomeni al di sopra della proprietà conferma l'ipotesi della derivazione Pt_2 dei fenomeni soltanto da impianti di costui e non da quelli condominiali nonché dimostra l'irrilevanza causale del degrado della facciata sovrastante il tetto della ricorrente, considerato che, CP_5 altrimenti, i fenomeni si sarebbero verificati anche al piano superiore della ricorrente.
Poiché le infiltrazioni sono cessate e le pareti della ricorrente sono asciutte, deve escludersi un nesso causale tra lo stato, immutato, di cattiva manutenzione e di degrado della facciata e i CP_5 fenomeni e non deve essere ordinato di fare alcunché ad alcuno dei convenuti, in quanto nessuna ulteriore opera risulta ora necessaria per la cessazione dei fenomeni, che sono già cessati.
Deve invece condannarsi il solo al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa delle Pt_2 infiltrazioni, risultando provata la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto le infiltrazioni sono derivate dall'immobile di proprietà e in custodia al e costui non ha dimostrato alcun caso Pt_2 fortuito idoneo a esonerarlo da responsabilità.
Alla ricorrente deve essere liquidato il danno sub specie di somme necessarie per la riparazione e il ripristino del suo appartamento, somme che il CTU in sede di ATP ha dettagliatamente Per_1 quantificato in
3.800 euro e che risultano congrue, in base ai prezzi indicati sulla base del prezziario della camera di commercio e in relazione alle attività indicate. Anche il CTU ha confermato Per_2 tali cifre. La ricorrente stessa chiede la condanna al pagamento di tale somma, pur lamentando che i prezzi non sono stati adeguati in base ai prezziari aggiornati.
Il Tribunale ritiene che tale adeguamento possa essere sufficientemente effettuato mediante rivalutazione del costo quantificato dal CTU in moneta del tempo di deposito della CTU Per_1 preventiva (giugno 2023) da quel momento all'attualità, oltre interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a
Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
La ricorrente è legittimata a richiedere l'intero sia in forza della legittimazione del singolo comproprietario (cfr. Cass. 29506/2019) – che esclude altresì litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari – sia in forza del diritto reale esclusivo di abitazione di cui è titolare, come da visura sub doc. 1 ric., trattandosi di opere rientranti nelle riparazioni ordinarie e nella manutenzione ordinaria e dunque in ogni caso a carico del titolare del diritto di abitazione (art. 1025 e 1004 c.c., richiamato dall'art. 1026 c.c.)
Non è fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da limitato godimento dell'immobile in quanto i disagi risultano complessivamente modesti (fenomeni di infiltrazioni su un solo lato della proprietà della ricorrente e con i fenomeni più forti nel seminterrato) sicché il disagio patito non supera la soglia di serietà e gravità richiesta affinché la compressione del diritto al sereno godimento dell'abitazione giustifichi il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale.
Tra la ricorrente e il sono integralmente compensate le spese di lite relative all'ATP in CP_1 quanto in allora non era irragionevole convenire il al mero fine di svolgere un CP_1 accertamento tecnico, considerata la posizione e l'estensione delle infiltrazioni. pagina 3 di 5 Quanto al merito, in ragione delle conclusioni dubitative della CTU preventiva, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite per metà, con la residua metà a carico della ricorrente, soccombente nei confronti del e liquidata in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal CP_1
D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro (in base al petitum), nella misura di cui al dispositivo, con consistente riduzione attesa la costituzione del nella fase conclusiva del procedimento. CP_1
Integralmente a carico del soccombente, invece, sono poste le spese di lite di parte attrice del Pt_2 presente procedimento di merito (il non è stato convenuto nell'ATP), liquidate, in applicazione Pt_2 dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
Le spese della CTU svolta in sede di ATP (liquidate con decreto 26.10.2023 del Giudice dell'ATP, doc.
12 ric.) restano a carico di parte ricorrente alla luce del rigetto delle domande verso il in CP_1 quanto le ragioni alla base della compensazione delle spese di lite non sono tali da giustificare financo l'addebito di parte delle spese di CTU a carico del risultato in definitiva vittorioso. Anche CP_1 la spesa per il CTP della ricorrente non può porsi a carico di alcuno, in quanto il non ha preso Pt_2 parte all'ATP.
Le spese della CTU di merito, liquidate in corso di causa, sono invece poste integralmente a carico del nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di parte ricorrente nei confronti del;
Controparte_1
DICHIARA responsabile in via esclusiva dei danni patiti da in Parte_2 Parte_1 ragione dei fenomeni infiltrativi di cui è causa e per l'effetto,
CONDANNA a pagare a a titolo di risarcimento del danno Parte_2 Parte_1 patrimoniale, la somma di
3.800 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dal mese di giugno 2023 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284 comma 1 c.c., su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
RIGETTA nel resto;
PONE le spese di CTU del procedimento di ATP definitivamente a carico di parte ricorrente e le spese di CTU del presente procedimento di merito integralmente a carico di nei rapporti Parte_2 interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese tra la ricorrente e il per l'intero in relazione al procedimento di ATP CP_1
e per metà in relazione al presente procedimento di merito;
CONDANNA a rimborsare a la residua metà Parte_1 Controparte_1 CP_1 delle spese di lite di merito, che si liquida in euro 1.550 per compensi (euro 300 per fase di studio;
euro
250 per fase introduttiva;
euro 500 per fase istruttoria ed euro 500 per fase decisionale), oltre 15% per pagina 4 di 5 spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge, con distrazione a favore dei difensori del Condominio, dichiaratisi antistatari;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del procedimento di Parte_2 Parte_1 merito, che si liquidano in euro 2.700 (euro 450 per fase di studio;
euro 450 per fase introduttiva;
euro
900 per fase istruttoria ed euro 900 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 545 (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5