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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AN
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2288/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. ROSSATO
ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA CARLOTTA e VANDINI
AR
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'On. Tribunale di AN, per i titoli, le ragioni, i motivi e le causali di cui in atti, ovvero anche per essi e/o come meglio risulterà in giudizio, con ogni contraria istanza, anche istruttoria, domanda, eccezione e conclusione disattesa e/o reietta, così decidere in accoglimento della presente opposizione:
In via preliminare:
Disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione del titolo esecutivo invocato da controparte a sostegno dell'atto di precetto impugnato nel presente giudizio;
Nel merito:
Accertarsi e dichiararsi che non è parte, neppure Parte_1 legittimata passiva, cui è opponibile il titolo esecutivo invocato ed azionato con atto di precetto dalla controparte e qui opposto, e - nella denegata ipotesi in cui fosse invece dichiarato il contrario - accertarsi e dichiararsi che tale titolo esecutivo non sarebbe comunque opponibile alla in quanto non Parte_1 Parte_1 caratterizzato dai requisiti di certezza, liquidità ed esegibilità di cui all'art. 474 c.p.c., per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, conseguentemente
dichiararsi l'inesistenza e/o inefficacia e/o inopponibilità ai sensi dell'art. 474 c.p.c. del titolo esecutivo invocato da controparte nell'atto di precetto oggetto della presente opposizione e, in ogni caso, sempre per quanto sopra esposto, che nulla è dovuto da
[...]
a favore della controparte, con conseguente Parte_1 Parte_1 inefficacia dell'atto di precetto opposto per tutti gli argomenti esposti.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di causa e del compenso professionale, oltre accessori di legge.
In via Istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova a carico dell'Opposta e facendo ogni più ampia riserva di contro dedurre e produrre, instare, anche in via istruttoria diretta e contraria, nei termini di rito.
Per Controparte_1
pagina 2 di 8 Voglia,
nel merito rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che propose opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato a mezzo pec in data 31/8/2023 da per l'importo Controparte_1 capitale di €.773.930,78 oltre ad accessori, eccependo:
1. che la deducente (nella qualità di cessionaria di beni da parte di una società scissa,
non è parte del contratto Controparte_2 posto a fondamento del richiamato precetto, stipulato dalla società scissa, nemmeno in qualità di garante, non ricorrendo le due ipotesi di responsabilità passiva solidale invocate dalla stessa (ovvero ex art. 2506 bis c.c. e 2506 quater c.c.), atteso che, quanto all'art. 2506 quater c.c., da un lato controparte non ha instaurato apposito giudizio per accertare il valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, e dall'altro dall'atto di scissione parziale si desume comunque che il patrimonio netto trasferito alla deducente è pari a euro 1549,37 e, ancora, posto che gli immobili oggetto della esecuzione già intrapresa contro
[...]
(oggetto di espropriazione immobiliare) sono stati trasferiti al CP_2 patrimonio della deducente, ciò comporta che la deducente ha già risposto in via solidale e che il capitale netto assegnato è stato integralmente eroso;
2. che, per quanto attiene alla previsione di cui all'art. 2506 bis c.c., non vi sono elementi dell'attivo e del passivo non desumibili dal progetto di scissione e comunque la responsabilità è limitata al valore del patrimonio netto sopra indicato, senza contare che non risulta instaurato apposito giudizio di accertamento con pagina 3 di 8 conseguente sentenza in merito;
3. che pertanto il credito azionato non è certo, liquido ed esigibile in quanto, appunto, deve essere oggetto di accertamento giudiziale, da concludersi con sentenza (che rappresenterebbe titolo esecutivo valido) con conseguente inefficacia e inesistenza del titolo esecutivo;
4. che sussistono gravi motivi per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo invocato da controparte;
che si costituì eccependo a propria volta la sussistenza di Controparte_1 legittimazione passiva della società opponente, non limitata alla somma di € 1.549,37 ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., dovendo invece rispondere dei crediti originariamente contratti dalla scissa con l'intero patrimonio immobiliare acquisito al momento della scissione e non solo nei limiti del capitale sociale e deducendo che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della esecutività del titolo;
che il precedente G.I. rigettava la svolta istanza di sospensione;
che la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe.
Valutato:
che risulta provato in via documentale che:
1) in data 26/7/2011 ha stipulato con la Controparte_3 società contratto di mutuo Controparte_2 fondiario edilizio per la somma originaria di complessivi €.850.000,00 a rogito
Notaio con atto n°51.528 di Rep. E n°13.478 di Racc. (doc. 2 di Persona_1 parte attrice);
2) La in data 12/11/2013 ha Controparte_2 posto in essere atto di scissione parziale a favore della società
[...] con il quale sono stati concessi in proprietà a Parte_1 quest'ultima (anche) gli immobili posti a garanzia del contratto richiamato al punto
1 (doc. 3 di parte attrice)
pagina 4 di 8 3) AN Popolare Soc. Coop si è fusa con Controparte_3 mediante costituzione di AN BPM s.p.a (doc. 8 di parte convenuta), cedente il credito azionato da (doc. 5 e 6 di parte convenuta); CP_1 che è pacifica (ex art. 115 c.p.c.), in assenza di specifica e tempestiva contestazione, la circostanza, allegata da parte convenuta opposta in sede di costituzione, che con la Co richiamata scissione abbia Controparte_2 conferito alla società l'intero proprio Parte_1 patrimonio immobiliare;
che, inoltre, si legge espressamente nel progetto di scissione in atti che:
Ritenuto:
che per condivisibile orientamento di legittimità (cfr. Cass
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36690 del 2021) “in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della società scissa (che la società "cui fanno carico", che ne risponde per l'intero, non abbia provveduto a soddisfare), in forza degli artt. 2506-bis, comma 2°, e 2506- quater, comma 3°, c.c., si estende, in via solidale (e, come visto, sussidiaria), a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali, tuttavia, risponde, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto". La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite (che, pertanto, costituisce un'eccezione rispetto alla
pagina 5 di 8 domanda proposta nei suoi confronti: Cass. n. 15088 del 2001) e della sua esatta misura
(vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori"; Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell'art. 2697, comma 2°, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all'oggetto della relativa dimostrazione”;
che pertanto era onere di parte opponente Parte_1 dimostrare eventualmente che il debito azionato da parte convenuta opposta fosse estraneo alla invocata scissione, dimostrazione che invero non risulta essere stata fornita, essendosi la stessa parte limitata ad argomentare in merito al valore del capitale sociale;
che al contempo, ad abundantiam, la circostanza che l'intero patrimonio immobiliare sia confluito nella nuova società è indice presuntivo in forza del quale anche il debito afferente i suddetti immobili sia stato trasferito alla società beneficiciaria (oggi opponente);
che pertanto, il complesso degli elementi sopra rappresentati, unitamente valutati, conduce a concludere nel senso che anche il debito di cui è causa sia oggetto della vicenda societaria sopra descritta;
che, sotto altro profilo, anche aderendo alla tesi secondo la quale la scissione societaria determinerebbe effetti traslativi e, sul piano processuale, una successione a titolo particolare nel diritto controverso, (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13192 del 16/05/2019,
Sez. 2 - , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018 ,Cass.,
Sez. un. - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016), l'emissione di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della società beneficiaria non risulta comunque necessaria, laddove il titolo originario nei confronti del debitore può essere fatto valere in sede esecutiva anche nei confronti delle società beneficiarie (cfr. Tribunale Grosseto n. 957 del 13/11/2018, in deiure, e Corte di Cassazione n. 6172 del 05/03/2020);
che, in relazione al quantum della somma oggetto di precetto, parte convenuta opposta ha pagina 6 di 8 dichiarato che on ha ottenuto alcun soddisfo del proprio credito Controparte_1 dalla procedura esecutiva immobiliare n. 20/2022 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di
AN e tale circostanza non ha trovato documentata smentita e che in via soltanto incidentale ove fosse astrattamente dimostratta l'eccessività della somma precettata, ciò di per sé non inficerebbe il precetto per intero, determinandone la inefficacia parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. 5-11-2020 n. 24704;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024);
che risulta inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente in quanto trattasi di documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi altrimenti, in quanto parte debitrice della richiamata procedura esecutiva (cfr. comparsa di risposta, pag. 5 e doc. 14 di parte convenuta);
che non sussista litisconsorzio necessario nei confronti della società scissa, atteso che la
Corte di cassazione ha chiarito che l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003 );
che per tutte le ragioni esposte la svolta opposizione non possa essere accolta;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue, in applicazione del DM 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della assenza di fase istruttoria in senso stretto: Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.607,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00 Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00 Compenso tabellare (valori medi) € 15.659,00;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o pagina 7 di 8 rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto di parte opposta a procedere in forza del precetto opposto;
Controparte_1
2. Condanna parte opponente alla Parte_1 rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi euro 15.659,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
AN, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AN
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2288/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. ROSSATO
ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA CARLOTTA e VANDINI
AR
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'On. Tribunale di AN, per i titoli, le ragioni, i motivi e le causali di cui in atti, ovvero anche per essi e/o come meglio risulterà in giudizio, con ogni contraria istanza, anche istruttoria, domanda, eccezione e conclusione disattesa e/o reietta, così decidere in accoglimento della presente opposizione:
In via preliminare:
Disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione del titolo esecutivo invocato da controparte a sostegno dell'atto di precetto impugnato nel presente giudizio;
Nel merito:
Accertarsi e dichiararsi che non è parte, neppure Parte_1 legittimata passiva, cui è opponibile il titolo esecutivo invocato ed azionato con atto di precetto dalla controparte e qui opposto, e - nella denegata ipotesi in cui fosse invece dichiarato il contrario - accertarsi e dichiararsi che tale titolo esecutivo non sarebbe comunque opponibile alla in quanto non Parte_1 Parte_1 caratterizzato dai requisiti di certezza, liquidità ed esegibilità di cui all'art. 474 c.p.c., per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, conseguentemente
dichiararsi l'inesistenza e/o inefficacia e/o inopponibilità ai sensi dell'art. 474 c.p.c. del titolo esecutivo invocato da controparte nell'atto di precetto oggetto della presente opposizione e, in ogni caso, sempre per quanto sopra esposto, che nulla è dovuto da
[...]
a favore della controparte, con conseguente Parte_1 Parte_1 inefficacia dell'atto di precetto opposto per tutti gli argomenti esposti.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di causa e del compenso professionale, oltre accessori di legge.
In via Istruttoria: senza inversione alcuna dell'onere della prova a carico dell'Opposta e facendo ogni più ampia riserva di contro dedurre e produrre, instare, anche in via istruttoria diretta e contraria, nei termini di rito.
Per Controparte_1
pagina 2 di 8 Voglia,
nel merito rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che propose opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato a mezzo pec in data 31/8/2023 da per l'importo Controparte_1 capitale di €.773.930,78 oltre ad accessori, eccependo:
1. che la deducente (nella qualità di cessionaria di beni da parte di una società scissa,
non è parte del contratto Controparte_2 posto a fondamento del richiamato precetto, stipulato dalla società scissa, nemmeno in qualità di garante, non ricorrendo le due ipotesi di responsabilità passiva solidale invocate dalla stessa (ovvero ex art. 2506 bis c.c. e 2506 quater c.c.), atteso che, quanto all'art. 2506 quater c.c., da un lato controparte non ha instaurato apposito giudizio per accertare il valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, e dall'altro dall'atto di scissione parziale si desume comunque che il patrimonio netto trasferito alla deducente è pari a euro 1549,37 e, ancora, posto che gli immobili oggetto della esecuzione già intrapresa contro
[...]
(oggetto di espropriazione immobiliare) sono stati trasferiti al CP_2 patrimonio della deducente, ciò comporta che la deducente ha già risposto in via solidale e che il capitale netto assegnato è stato integralmente eroso;
2. che, per quanto attiene alla previsione di cui all'art. 2506 bis c.c., non vi sono elementi dell'attivo e del passivo non desumibili dal progetto di scissione e comunque la responsabilità è limitata al valore del patrimonio netto sopra indicato, senza contare che non risulta instaurato apposito giudizio di accertamento con pagina 3 di 8 conseguente sentenza in merito;
3. che pertanto il credito azionato non è certo, liquido ed esigibile in quanto, appunto, deve essere oggetto di accertamento giudiziale, da concludersi con sentenza (che rappresenterebbe titolo esecutivo valido) con conseguente inefficacia e inesistenza del titolo esecutivo;
4. che sussistono gravi motivi per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo invocato da controparte;
che si costituì eccependo a propria volta la sussistenza di Controparte_1 legittimazione passiva della società opponente, non limitata alla somma di € 1.549,37 ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., dovendo invece rispondere dei crediti originariamente contratti dalla scissa con l'intero patrimonio immobiliare acquisito al momento della scissione e non solo nei limiti del capitale sociale e deducendo che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della esecutività del titolo;
che il precedente G.I. rigettava la svolta istanza di sospensione;
che la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe.
Valutato:
che risulta provato in via documentale che:
1) in data 26/7/2011 ha stipulato con la Controparte_3 società contratto di mutuo Controparte_2 fondiario edilizio per la somma originaria di complessivi €.850.000,00 a rogito
Notaio con atto n°51.528 di Rep. E n°13.478 di Racc. (doc. 2 di Persona_1 parte attrice);
2) La in data 12/11/2013 ha Controparte_2 posto in essere atto di scissione parziale a favore della società
[...] con il quale sono stati concessi in proprietà a Parte_1 quest'ultima (anche) gli immobili posti a garanzia del contratto richiamato al punto
1 (doc. 3 di parte attrice)
pagina 4 di 8 3) AN Popolare Soc. Coop si è fusa con Controparte_3 mediante costituzione di AN BPM s.p.a (doc. 8 di parte convenuta), cedente il credito azionato da (doc. 5 e 6 di parte convenuta); CP_1 che è pacifica (ex art. 115 c.p.c.), in assenza di specifica e tempestiva contestazione, la circostanza, allegata da parte convenuta opposta in sede di costituzione, che con la Co richiamata scissione abbia Controparte_2 conferito alla società l'intero proprio Parte_1 patrimonio immobiliare;
che, inoltre, si legge espressamente nel progetto di scissione in atti che:
Ritenuto:
che per condivisibile orientamento di legittimità (cfr. Cass
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36690 del 2021) “in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della società scissa (che la società "cui fanno carico", che ne risponde per l'intero, non abbia provveduto a soddisfare), in forza degli artt. 2506-bis, comma 2°, e 2506- quater, comma 3°, c.c., si estende, in via solidale (e, come visto, sussidiaria), a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali, tuttavia, risponde, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto". La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite (che, pertanto, costituisce un'eccezione rispetto alla
pagina 5 di 8 domanda proposta nei suoi confronti: Cass. n. 15088 del 2001) e della sua esatta misura
(vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori"; Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell'art. 2697, comma 2°, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all'oggetto della relativa dimostrazione”;
che pertanto era onere di parte opponente Parte_1 dimostrare eventualmente che il debito azionato da parte convenuta opposta fosse estraneo alla invocata scissione, dimostrazione che invero non risulta essere stata fornita, essendosi la stessa parte limitata ad argomentare in merito al valore del capitale sociale;
che al contempo, ad abundantiam, la circostanza che l'intero patrimonio immobiliare sia confluito nella nuova società è indice presuntivo in forza del quale anche il debito afferente i suddetti immobili sia stato trasferito alla società beneficiciaria (oggi opponente);
che pertanto, il complesso degli elementi sopra rappresentati, unitamente valutati, conduce a concludere nel senso che anche il debito di cui è causa sia oggetto della vicenda societaria sopra descritta;
che, sotto altro profilo, anche aderendo alla tesi secondo la quale la scissione societaria determinerebbe effetti traslativi e, sul piano processuale, una successione a titolo particolare nel diritto controverso, (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13192 del 16/05/2019,
Sez. 2 - , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018 ,Cass.,
Sez. un. - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016), l'emissione di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della società beneficiaria non risulta comunque necessaria, laddove il titolo originario nei confronti del debitore può essere fatto valere in sede esecutiva anche nei confronti delle società beneficiarie (cfr. Tribunale Grosseto n. 957 del 13/11/2018, in deiure, e Corte di Cassazione n. 6172 del 05/03/2020);
che, in relazione al quantum della somma oggetto di precetto, parte convenuta opposta ha pagina 6 di 8 dichiarato che on ha ottenuto alcun soddisfo del proprio credito Controparte_1 dalla procedura esecutiva immobiliare n. 20/2022 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di
AN e tale circostanza non ha trovato documentata smentita e che in via soltanto incidentale ove fosse astrattamente dimostratta l'eccessività della somma precettata, ciò di per sé non inficerebbe il precetto per intero, determinandone la inefficacia parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. 5-11-2020 n. 24704;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024);
che risulta inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente in quanto trattasi di documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi altrimenti, in quanto parte debitrice della richiamata procedura esecutiva (cfr. comparsa di risposta, pag. 5 e doc. 14 di parte convenuta);
che non sussista litisconsorzio necessario nei confronti della società scissa, atteso che la
Corte di cassazione ha chiarito che l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003 );
che per tutte le ragioni esposte la svolta opposizione non possa essere accolta;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue, in applicazione del DM 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della assenza di fase istruttoria in senso stretto: Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.607,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00 Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00 Compenso tabellare (valori medi) € 15.659,00;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o pagina 7 di 8 rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto di parte opposta a procedere in forza del precetto opposto;
Controparte_1
2. Condanna parte opponente alla Parte_1 rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi euro 15.659,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
AN, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 8 di 8