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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1609/2023 con OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNELLI RO- Parte_1 P.IVA_1
BERTO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. CASSI GIAMPIERO.
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
In data 19 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza n. 2152 del 2023 del Tribunale di Firenze, previa ammissione della con- vocazione del CTU a chiarimenti, se necessario:
1) respingere perché infondate tutte le domande proposte dalla Parte_2
nei confronti del;
[...] Parte_1
2) vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di merito.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Chiede il rigetto integrale dell'appello della Società e la conferma Parte_1 integrale della sentenza n. 2152/2023 del 13 Luglio 2023 del Tribunale di Firenze.
Con vittoria di spese, onorari e competenze legali anche di questo secondo grado del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali 15%, Cap e Iva come per legge.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Il fallimento conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fi- Controparte_1 renze chiedendo revocarsi ex art. 67 legge fallimentare le rimesse sul Parte_1 conto corrente n. 02136/105146 effettuate nei sei mesi precedenti l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo (avvenuta il 5 luglio 2016), alla quale aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, il rigetto dell'omologa e la di- chiarazione di fallimento (sentenza del 12 febbraio 2018), quantificando l'importo com- plessivo delle rimesse revocabili in € 257.214,79.
2 Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone Parte_1 il rigetto.
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze con sentenza n.
2152/2023 pubblicata il 13/07/2023 così statuiva:
“1) revoca le rimesse bancarie effettuate sul conto corrente oggetto di causa e, per l'effetto,
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
257.214,79, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al sal- do;
3) condanna pagare in favore del fallimento Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 11.268,00, per compensi, oltre rim- borso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese anticipate per contributo unificato di € 759,00 e marca da bollo per € 27,00;
4) pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di CTU, già liqui- date con separato decreto”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1) L'individuazione del periodo sospetto e la consecuzione delle procedure
La curatela attrice sostiene che il c.d. “periodo sospetto” oggetto di scrutinio ai fini della revocatoria delle rimesse che avrebbero comportato una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria sarebbe quello dal 5.1.2016 al 4.7.2016, operando, nel caso di specie il disposto dell'art. 69-bis, comma 2, L.F […]
contesta invece tale ricostruzione, osservando come l'esperibilità Parte_1 dell'azione revocatoria presupponga che lo stato di insolvenza sussista già all'epoca della domanda di concordato, circostanza non provata nel caso di specie […]
Ritiene il Tribunale che, ai fini dell'individuazione del termine per l'esperimento delle azioni revocatorie, operi, nel caso di specie, il meccanismo della consecutio proce- durarum previsto dall'art. 69-bis, comma 2, L.F. […] il comma in questione è stato ag- giunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ed ha positivizzato il principio della consecuzione delle procedure, che si era formato nel diritto vivente anteriore alla riforma del 2012 […]
3 Nel caso di specie: la domanda ex art. 161, comma 6, L.F. è stata pubblicata il
5.7.2016; la società è stata ammessa alla procedura di concordato con decreto del
16.1.2017; l'ammissione è stata revocata, come detto, con decreto del 20.12.2017-
12.2.2018, e contestualmente è stato dichiarato il fallimento. Dunque, tra la domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento non vi è stata alcuna soluzione di conti- nuità; ne deriva che sussiste la consecuzione tra le due procedure, con conseguente ap- plicabilità dell'art. 69-bis, L.F. in tema di retrodatazione del periodo sospetto.
L'assenza di soluzione di continuità esonera il curatore dall'onere di provare che le due procedure si fondino sul medesimo fenomeno economico.
D'altro canto, non emerge dagli atti processuali che alla base della domanda di concordato di vi fosse una situazione di insolvenza diversa rispetto a quella CP_1 che poi ha portato alla dichiarazione di fallimento […] Al contrario, in più parti del de- creto di revoca del concordato (citate dall'attrice nei propri atti difensivi, in particolare nella comparsa conclusionale, pagg. 11 e 12) si dà atto che fosse insolvente CP_1 già prima del deposito della domanda. […]
2) La scientia decoctionis in capo all'istituto di credito […]
Ritiene il Tribunale che nell'ipotesi che occupa la prova sia stata raggiunta.
Risulta infatti che Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno sia stata informata dal- la stessa società della propria situazione di crisi/insolvenza con missiva del
23.12.20215 (doc. 13 parte attrice) e, dunque, inviata in data anteriore alla decorrenza del periodo sospetto.
In particolare, con tale comunicazione (inviata a tutti gli istituti di credito che in quel momento intrattenevano rapporti con la società informò le banche CP_1 che stava “vivendo un periodo di tensione finanziaria, dovuta soprattutto a risultati non in linea con le previsioni aziendali”. […] La missiva si conclude con l'esplicito rife- rimento all'obiettivo del complessivo risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e del riequilibrio della situazione finanziaria, e con la richiesta di sostegno
(e di condivisione) da parte degli istituti di credito.
Vi è poi da dire che la crisi di era nota al pubblico almeno dal dicem- CP_1 bre 2015, come risulta dai comunicati stampa allegati dall'attrice (doc. 12), dai quali si
4 apprendeva che la società, già da tempo in difficoltà (erano stati attivati contratti di solidarietà ed erano già usciti circa 40 lavoratori) aveva chiesto il 18.12.2015
l'apertura della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi, e che si era svolto un vertice in Regione tra rappresentanti dei lavoratori, responsabili regionali e amministratori locali.
La situazione di sostanziale insolvenza di conosciuta anche dai non CP_1 addetti ai lavori grazie alle notizie stampa, non poteva non essere nota alla banca, cre- ditore avveduto e operatore professionale qualificato, che ha a disposizione tutti gli strumenti per monitorare lo stato di salute dei soggetti finanziati, e che, per di più, era stato messo a conoscenza dello stato di decozione direttamente dalla CP_1
Altri elementi militano per affermare la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Dagli atti di causa infatti emerge che:
➢ il 2.9.2013 concluse con pool di banche, capitanato da MPS CP_1 [...]
un contratto di finanziamento per il complessivo importo di € Controparte_2
6.480.000,00 (doc. 14 fascicolo curatela attrice);
➢ nella medesima data, all'epoca socio unico di ottenne CP_3 CP_1
dalle medesime banche una concessione di linee di credito per il complessivo importo di ulteriori € 6.426.000,00;
➢ alcune delle Banche finanziatrici acquisirono la quota del 33% del capitale so- ciale di tramite la partecipata SICI (le azioni di Controparte_1 Parte_3 quest'ultima società erano detenute, tra le altre, da e Fidi Controparte_4
di cui era socio, come risulta dai docc. 16 e 17 fascico- CP_5 Parte_1 lo attore);
➢ un rappresentante di SICI, il Dott. fu nominato membro del Persona_1
Consiglio di Amministrazione della mentre un altro suo rappresen- Controparte_1 tante, il Dott. presenziò come invitato, ad alcune riunioni del Persona_2
CdA (fatti, questi, non specificamente contestati dalla convenuta);
5 ➢ nelle verbalizzazioni delle riunioni del consiglio di amministrazione (alcune delle quali – e precisamente quelle del 5.8.2015 e 22.1.2016 – si svolsero presso le sedi di e di si diede atto: • che a partire dal Controparte_4 Controparte_6 mese di agosto 2015 si trovava in stato di forte tensione finanziaria (si par- CP_1 la di disallineamento dei risultati rispetto al Piano industriale approvato il 7.1.2015), al punto che la società non era stata in grado di pagare le rate concernenti il rimborso fi- nanziamento, senza peraltro ottenere il richiesto riscadenzamento del debito;
• che le banche, conseguentemente, non avendo la società pagato le rate scadute, avevano inol- trato le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; […]
➢ con comunicazione del 16.12.2015, allegata al verbale della riunione del CdA del 22.12. 2015 (in cui erano presenti i dott.ri e doc. n. 21), e indiriz- Per_1 Persona_2 zata a tutti soci investitori finanziari domiciliati presso il sig. Controparte_6 [...] faceva espressamente riferimento alla necessità di adottare una delibera CP_7 prodromica all'accesso ad una procedura concorsuale […]
In definitiva, le circostanze sopra esposte fanno desumere che vi fosse in capo alla convenuta la piena conoscenza dello stato di insolvenza di […] CP_1
3) Le rimesse revocabili […]
Il CTU ha riportato su file excel (all. 4 alla relazione) le registrazioni contabili dal
1.1.2016 al 30.9.2016 (cioè quelle relative ai tre trimestri nei quali è ricompreso il pe- riodo sospetto), e ha poi suddiviso i tre periodi contabili (ante, periodo sospetto e post) ai fini dell'individuazione dei movimenti inerenti al periodo oggetto di indagine, e cioè quello che va dal 5.1.2016 al 4.7.2016. […]
Dall'iniziale analisi risulta che:
• il saldo di partenza alla data del 5.1.2016 era pari a - € 494.340,00, mentre il saldo finale al 4.7.2016 era pari a - € 524.351,54;
• nel periodo oggetto di analisi sono state effettuate rimesse per € 1.364.351,54 e addebiti per € 1.394.520,77 […]
Dall'analisi del conto corrente è emerso inoltre che, nonostante il conto nella te- stata di rapporto dell'estratto del I trimestre 2016 riportasse la dicitura “cedenti s.b.f.”,
6 di fatto lo stesso veniva utilizzato come conto unico (l'iniziale dicitura viene infatti mo- dificata in “conto unico” nell'estratto al 30.9.2016).
Il CTU è poi passato ad esaminare il funzionamento del conto corrente sotto il profilo del meccanismo dell'anticipo fatture e/o della cessione di crediti anticipati alla società, prendendo a campione alcune presentazioni salvo buon fine effettuate da a (allegati da n. 9 a n. 15 comparsa di risposta) […] CP_1 Parte_1
[…] la banca, di fatto, non anticipava al momento della presentazione delle fattu- re gli importi portati da queste ultime, ma, con una doppia e contestuale operazione contabile, da un lato accreditava l'importo partita al momento della naturale scadenza delle fatture stesse, dall'altro addebitava sul medesimo conto gli eventuali insoluti e le commissioni […] dalla ricostruzione del funzionamento del conto corrente operata dal
CTU emerge chiaramente che tutte le rimesse non sono mai avvenute a titolo di antici- po ma bensì al c.d. “dopo incasso”. […]
In pratica, portava gli effetti all'incasso, ma a ciò non corrispondeva CP_1 un accredito immediato di somme sul conto in suo favore, e cioè, in sostanza, un antici- po salvo buon fine;
solo alla scadenza degli effetti la banca provvedeva materialmente ad accreditare le somme, depurate – come detto – da eventuali insoluti, con una dop- pia iscrizione contabile: venivano infatti annotati sul conto, contestualmente, sia l'importo partita (cioè l'importo delle fatture presentate all'incasso), sia gli insoluti e le commissioni.
Non si verificava, dunque, alcun meccanismo di compensazione impropria deri- vante da rettifica di poste contabili (prima in avere, poi in dare), perché al momento della scadenza delle fatture la banca accreditava l'importo complessivo del portafoglio e contestualmente addebitava i corrispondenti importi per insoluti e commissioni;
di fatto, dunque, il conto veniva incrementato solo del netto effettivamente incassato, e so- lo, come detto, al momento della scadenza delle fatture, non prima […].
Dovrà pertanto, alla luce delle riflessioni sopra svolte, considerarsi quello che il
CTU ha prefigurato come scenario II, ove cioè vengono conteggiati tutti i movimenti in entrata e in uscita (salvo le partite di giro), e tenendo presente che non dovrà distin- guersi tra rimesse ripristinatorie o solutorie (cioè se le stesse vadano a coprire un conto
7 solo passivo o, viceversa, scoperto), ma individuare tra le rimesse quelle che siano con- sistenti e durevoli (Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2019 (Rv. 652395 - 01)).
[…].
Appare corretta, a parere del tribunale, la metodologia utilizzata nel caso di spe- cie dal CTU per verificare la consistenza delle rimesse. È stato individuato, a tale fine, quale parametro l'importo medio degli accrediti per tutto il periodo preso in considera- zione, e sulla base di questo, verificata ogni rimessa.
È dunque risultato che:
− il totale degli accrediti, pari a € 1.364.312,47, è suddiviso in 42 operazioni, e cioè
22 bonifici in entrata e 20 accrediti disposizione sbf;
− dividendo il totale degli accrediti per il numero di operazioni, risulta che la cifra cui parametrare la consistenza è € 32.483.63 (= 1364.312,47 : 42);
− il requisito della consistenza è rispettato per 11 rimesse, per complessivi €
1.092.585.66 (pag. 26 CTU).
Durante il periodo sospetto, dunque, ha effettuato rimesse consistenti CP_1 per oltre un milione di euro.
Quanto al concetto di durevolezza, in assenza di specificazioni normative, occorre far riferimento evidentemente al suo significato semantico, e cioè alla non transitorietà della diminuzione dell'esposizione debitoria derivante dalle rimesse. In altre parole, per essere durevole, la rimessa deve aver stabilmente, e cioè per un periodo di tempo ragionevole, diminuito l'esposizione.
Anche in questo caso il riscontro del CTU sul punto ha avuto esito positivo […]
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, e possono es- sere fatte proprie dal Tribunale, in quanto basate su una chiara descrizione del funzio- namento del conto, ampiamente motivate e scevre da vizi logici. Il CTU ha corretta- mente risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta […].
In conclusione, verificata la sussistenza della consistenza e della durevolezza delle rimesse relative al periodo considerato, può procedersi alla quantificazione delle ri- messe revocabili, come previsto dall'art. 70, comma 3, L.F., determinandosi l'importo
8 secondo l'operazione matematica data dalla differenza tra massimo scoperto del conto nel periodo sospetto e saldo finale.
Dunque, posto che dall'analisi del conto è risultato che la massima esposizione de- bitoria fosse pari a - € 781.724,02 (tale picco è stato rilevato alla data del 31.3.2016) e che il saldo finale al 4.7.2016 fosse pari a - € 257.214,79, il totale revocabile risulta es- sere pari a € 257.214,79.
La banca convenuta, pertanto, va condannata alla restituzione di tale somma.”
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_1 ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) l'insolvenza della come presupposto della revocatoria;
CP_1
2) il patto di compensazione o di elisione – la irrevocabilità dei crediti autoliqui- danti e delle relative rimesse;
3) la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore;
4) il calcolo delle rimesse revocabili e la CTU espletata;
5) gli interessi legali.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento che contestava Controparte_1 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 19 febbraio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle par- ti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
9 3. Con il primo motivo (“l'insolvenza della come presupposto della CP_1 revocatoria”) parte appellante in sintesi deduce: “la giurisprudenza formatasi sulla Co normativa precedente infatti riteneva che il termine previsto dall'art. 67 decorresse dalla data di apertura del concordato preventivo se le due procedure concorsuali erano originate dal medesimo e unico presupposto di fatto costituito dall'insolvenza dell'impresa fallita (ex pluribus Cass. Sez. I, 14.3.2006 n. 5527) […] Con il nuovo secon- do comma dell'art. 69 bis LF la Corte di Cassazione ha riconfermato il precedente orientamento affermando che, per avere la consecuzione prevista dall'art. 69 bis LF tra le due procedure, è sempre necessario che sussista lo stesso presupposto di fatto e cioè che l'impresa fosse insolvente al momento della presentazione della domanda di con- cordato preventivo […] il Tribunale ha omesso completamente di valorizzare alcuni elementi di fatto che, senza voler invertire l'onere della prova, erano stati allegati e di- mostrati da questa difesa e che possono così essere riassunti: - Prima di tutto è docu- mentalmente provato che tra il deposito della domanda di concordato preventivo
(30.6.2016) e la data di dichiarazione di fallimento (18.2.2018) sono intercorsi un an- no, sette mesi e diciotto giorni. - In secondo luogo è dimostrato che in tutto questo tem- po la ha continuato la propria attività aziendale […] Manca allora la Controparte_1 prova, che doveva essere data dalla Curatela avversaria, che l'insolvenza fallimentare preesistesse al giorno dell'apertura della procedura di concordato preventivo fatto questo che, essendo il presupposto dell'azione revocatoria, doveva essere dato dalla
[...]
appellata”. Pt_4
Il motivo è infondato.
L'art. 69 bis, comma secondo legge fallimentare, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, di- spone: “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 de- corrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle im- prese”.
Nella fattispecie è pacifico e documentale che la dichiarazione di fallimento è inter- venuta senza soluzione di continuità alcuna rispetto alla procedura concordataria: la so-
10 cietà ha presentato domanda di concordato (inizialmente “in bianco” ex Controparte_9
161 comma quinto L.F.) pubblicata nel registro delle imprese il 5 luglio 2016; a seguito del deposito della proposta e del piano il Tribunale di Firenze dichiarava aperta la pro- cedura con decreto del 16 gennaio 2017; il successivo 20 dicembre 2017 il Tribunale re- vocava con decreto l'ammissione al concordato e con contestuale separata sentenza di- chiarava il fallimento (vedi doc.
3-6 di parte attrice in primo grado).
Il secondo comma dell'art. 69 bis in precedenza richiamato è chiaro ed univoco nel- la individuazione del periodo “sospetto” con decorrenza dalla pubblicazione della do- manda di concordato “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento”: in ipotesi di consecuzione senza soluzione di continuità, come nella fattispecie per cui è causa, non è invero richiesto alcun accertamento in con- creto circa l'identità e permanenza della situazione di insolvenza, che è normativamente presupposta.
Peraltro, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, nel decre- to di revoca del concordato e nella correlata sentenza di fallimento è ben evidenziato che la situazione di insolvenza era risalente alla data della domanda di concordato, che aveva essenzialmente finalità di carattere liquidatorio (vedi decreto di revoca: “come dimostra- to dai commissari con analitica e convincente ricostruzione della situazione preesisten- te all'accesso alla procedura, vi era l'impossibilità tecnica di una gestione che, pur sgravata dagli oneri finanziari, dall'ansia delle azioni esecutive e supportata dalla col- lettività tramite il ricorso massiccio alla cassa integrazione, era ormai decotta. In que- sto senso in termini efficaci e appropriati i commissari hanno parlato di “continuità fi- gurativa” e di “liquidazione assistita”, essendo la stessa un'opzione di breve periodo pu- ramente volta alla miglior vendita degli assets, non alla preservazione di un complesso aziendale”; sentenza di fallimento: “la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ai sensi degli artt. 1 e 15 della legge fallimentare e dello stato di insolvenza emergono nitidamente dalla domanda di concordato preventivo e dalle accurate valu- tazioni dei commissari giudiziali, cha hanno dato conto dello stato di decozione della
”). Parte_5
11 4. Con il secondo motivo (“il patto di compensazione o di elisione – la irrevoca- bilità dei crediti autoliquidanti e delle relative rimesse”) parte appellante in sintesi de- duce: “in data 22.12.2015 fu stipulato tra le parti il contratto di apertura di credito con cui, per quanto qui interessa, la Banca concesse alla un finanziamento Controparte_1 di Euro 650.000,00 “utilizzabile sotto forma di apertura di credito a fronte di presen- tazione all'incasso sul conto unico 105146” (ved. doc. 9 – pag. 10). In data 15.4.2016 le parti stipularono un secondo contratto di apertura di credito con cui pattuirono un fi- nanziamento di Euro 600.000,00 anch'esso “utilizzabile sotto forma di apertura di credito a fronte di presentazione all'incasso sul conto unico 105146” (ved. doc. 12 – pag.
9). I contratti furono datacertati prima del 5.7.2016, non sono stati contestati e quindi i documenti sono utilizzabili nel caso di specie. Pertanto i rapporti tra le parti vanno co- sì correttamente riassunti: - la Banca aveva concesso alla finanziamen- Controparte_1 ti sotto forma di apertura di credito a fronte della presentazione da parte della seconda alla prima di effetti sbf con mandato di questa all'incasso di detti titoli;
- alla scadenza dei titoli la Banca incassava dai terzi detti importi e rimborsava il finanziamento con- cesso sotto forma di apertura di credito avendo pattuito il cd. “patto di compensazione” di cui sopra se è detto;
- quindi è evidente che le schede di presentazione degli effetti esponevano un importo anticipato pari a “0” perché quell'effetto, di cui si ripete, la
Banca aveva il mandato all'incasso, era stato finanziato con la concessione di un'apertura di credito e non con una anticipazione su crediti;
- quindi è inoltre evidente che fosse dalle parti utilizzato il conto corrente unico e non un conto dedicato per le an- ticipazioni;
ciò avvenne perché con la presentazione degli effetti la era Controparte_1 finanziata in altro modo e cioè con la possibilità di utilizzare la provvista dell'apertura di credito;
- in altre parole, se la presentava all'incasso i titoli lei poteva Controparte_1 utilizzare il finanziamento che le veniva erogato non come anticipazione sui singoli ti- toli ma come messa a disposizione dell'importo sul conto corrente […] Non si trattò al- lora di una compensazione al “dopo incasso” e quindi di un vero e proprio pagamento, come dicono il CTU e il Tribunale;
la Banca al momento dell'incasso dell'effetto presen- tato semplicemente si rimborsò il finanziamento concesso sotto forma di apertura di credito, come detto sopra”.
12 Il motivo è infondato.
Come chiarito dai giudici di legittimità “in tema di azione revocatoria fallimenta- re, l'articolo 67, comma 2, lettera b), della legge fallimentare (nel testo modificato dal decreto legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza” (vedi Cass. sez. I, 28/07/2023, n.23095, vedi anche Cass sez. I,
28/07/2023, n.23095: “in tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, è irri- levante a tenore dell'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall, la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la "durevolezza" dell'e- sposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti nel tempo dalla rimessa operata dal falli- to;
conseguentemente, non importa che il versamento sia affluito su di un conto affida- to o meno, oppure sia stato eseguito in presenza di uno sconfinamento del correntista o nell'ambito della disponibilità, occorrendo, piuttosto, verificare in concreto se si sia prodotta, o meno, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente”; Cass. sez. I, 09/01/2019,
09/01/2019, n.277).
La circostanza che il conto corrente fosse assistito da apertura di credito è del tutto irrilevante, mentre correttamente il Tribunale ha qualificato come rimesse gli importi indicati come “accredito disposizione s.b.f.”.
Come accertato dal CTU è infatti emerso che la banca non effettuava alcuna antici- pazione delle fatture portate all'incasso: solo alla scadenza erano accreditati gli importi effettivamente corrisposti e contestualmente decurtati gli insoluti e le commissioni (vedi relazione di CTU : “L'analisi si è orientata sulla verifica del “ciclo salvo buon fine” dalla data di presentazione in banca del pacchetto fino all'accredito sul conto corrente con eventuali addebiti di insoluti e/o della verifica di eventuali anticipi prima della relativa scadenza. […] In primis si evidenzia che nella testata del documento esiste una casella
“Importo anticipato” e questo è pari a zero;
tale verifica è stata fatta anche per tutte le altre presentazioni depositate agli atti […] Contestualmente all'accredito a scadenza
13 delle disposizioni elettroniche sull'estratto conto sono addebitati i rispetti insoluti e le relative commissioni […] tale conto corrente risulta utilizzato come “conto unico” e sen- za anticipazioni di importi”).
Conclusivamente: non assume rilievo l'affidamento; non vi era alcuna compensa- zione rispetto a precedenti (inesistenti) anticipi ma unicamente accredito sul conto unico delle somme effettivamente incassate, con contestuale decurtazione degli eventuali inso- luti e delle commissioni e tale operazione integra certamente una rimessa dell'importo residuo annotato a credito.
5. Con il terzo motivo (“la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del cre- ditore”) parte appellante contesta quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla raggiunta prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, come emerge dalla motivazione in precedenza in parte trascritta, ha correttamente ritenuto sussistente la scientia decotionis sulla base di plurime, concor- renti circostanze di fatto emergenti in via documentale:
- la comunicazione da parte della società indirizzata alle banche nel dicembre 2015 nella quale era chiaramente indicata la situazione di “tensione finanziaria”, la necessità di un “complessivo risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa” e “riequilibrio della situazione finanziaria”;
- le notizie di stampa, sempre del dicembre 2015, con la quale era reso noto l'ampio ricorso alla cassa integrazione straordinaria, l'attivazione dei contratti di solidarietà, la già intrapresa riduzione del personale;
- la circostanza che le banche finanziatrici avevano acquisito il 33% del capitale so- ciale tramite la (partecipata al 31% da Fidi Toscana S.p.A., di cui Controparte_6 [...] era a sua volta socio), con nomina di un componente del Consiglio di ammi- Parte_1 nistrazione, che nel dicembre 2015 aveva espressamente segnalato ai “soci investitori fi- nanziari domiciliati c/o SICI” che la situazione della era “di una gravità tale Parte_5 che deve essere affrontata con una procedura concorsuale”.
14 (vedi i doc. 13-21 di parte attrice in primo grado, puntualmente richiamati dal Tri- bunale).
6. Con il quarto motivo (“il calcolo delle rimesse revocabili e la CTU espletata”) parte appellante in sintesi deduce: “Il CTU, con lo scenario tenendo conto anche delle rimesse sbf di cui abbiamo parlato sopra, per quanto riguarda il requisito della consi- stenza, ha individuato la “somma limite” di Euro 32.483,63 e ha considerato come
“consistenti” tutti i movimenti in entrata superiori a tale importo determinandoli in 11 rimesse, di cui tre bonifici e 8 accrediti di effetti sbf […] è sbagliato anche il calcolo della somma limite fatto dal CTU. Questa infatti va determinata in modo diverso e cioè non con la media delle rimesse astrattamente revocabili ma, in coerenza con l'art. 70 LF, sulla base della differenza tra la massima esposizione e il saldo dalla data del concorso.
[…] La giurisprudenza più recente ha individuato per la determinazione della consi- stenza il criterio del 10% della differenza tra massimo scoperto e saldo alla data dell'accesso alla procedura concorsuale e quindi il limite da considerare, nel nostro ca- so, è il 10% di Euro 257.214,00 e quindi Euro 25.712,40 […] Il CTU ha calcolato nella media di due giorni la durata dei versamenti sul conto, ritenendo che oltre questo limi- te si ritenesse integrato il concetto di rientro durevole. Ma nessuno dei bonifici suddetti ha dette caratteristiche”.
Il motivo è infondato.
In dottrina e nella giurisprudenza di merito sono stati indicati vari criteri per de- terminare la “consistenza” della rimessa revocabile ex art. 67.
Il criterio adottato dal CTU (rimesse che superano l'importo medio degli accrediti:
“il concetto di consistenza può essere visto come derivato dall'ordine di grandezza delle operazioni effettuate sul conto nel periodo interessato dalla revocatoria, considerando quale parametro l'importo medio degli accrediti”) risulta ragionevole e, in ogni caso, conduce ad individuare il limite della consistenza in un importo (€ 32.483,63) comun- que superiore a quello indicato da parte appellante (€ 25.712,40) e derivante dal criterio alternativo utilizzato in altre pronunzie (10% della differenza tra massimo scoperto e saldo alla data dell'accesso alla procedura concorsuale).
15 Il concorrente requisito della “durevolezza”, come chiarito dai giudici di legittimità conduce ad escludere la revocabilità in ipotesi di “operazioni bilanciate”, ovvero quando all'accredito seguano a breve distanza addebiti di importo corrispondente, nell'ambito di un conto pienamente operativo (vedi, in motivazione, Cass. sez. I, 09/01/2019, n.277: “il criterio basato sulla durevolezza dell'abbattimento dell'esposizione debitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giuri- sprudenza aveva dovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l'esecuzione di un successivo trasferimento di denaro dal correntista al terzo;
nel caso delle operazioni bilanciate è del resto ben visibile la finalizzazione dell'operato del- la banca sul piano dello svolgimento del servizio di cassa di cui si è detto”).
Anche in ordine a tale aspetto il criterio adottato dal CTU (ovvero “FIFO”: gli ac- crediti sono erosi dal primo addebito “libero” immediatamente successivo, poi dal se- condo, e così via scendendo fino all'n-simo giorno) appare metodologicamente corretto.
In ogni caso la sentenza di primo grado merita conferma anche sulla base di altra, alternativa ma comunque idonea motivazione, che conduce a quantificare comunque le rimesse complessivamente revocabili nel medesimo importo.
Come emerge con chiarezza dall'allegato 4 della relazione di CTU la massima espo- sizione debitoria sul conto si registra alla data del 31 marzo 2016, per un importo pari ad
€ 781.724,02; successivamente, sino al termine del periodo di riferimento (4 luglio
2016), si registrano unicamente rimesse, ovvero accrediti per incasso di fatture senza an- ticipazione (con contestuale addebito di insoluti e commissioni) con progressiva, co- stante ed univoca riduzione dell'esposizione sino a quella finale di € 524.509,23.
In sostanza il conto, successivamente al raggiungimento della massima esposizione debitoria del 31 marzo 2016, è rimasto aperto solo per ricevere gli accrediti netti derivan- ti dall'incasso delle fatture non anticipate, senza alcuna movimentazione in uscita (se non per il contestuale addebito degli insoluti e delle commissioni), con progressiva, co- stante ed univoca riduzione dell'esposizione.
16 Con riferimento a simili fattispecie la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di
“conto bloccato al rientro” qualunque rimessa è comunque definitiva ed idonea a ledere la par condicio creditorum (vedi in motivazione Cass sez. I, 11/12/2023, n.34494 “non può, d'altro canto, seriamente contestarsi che, come correttamente affermato dalla corte d'appello, la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. b), lì dove prevede che le rimesse in conto corrente bancario sono revocabili solo se abbiano determinato una riduzione
"consistente" e "durevole" dell'esposizione debitoria del correntista verso la banca, pre- supponga, in fatto, che il conto corrente bancario sia, appunto, "corrente", e cioè rego- larmente operativo, così da consentire al correntista di effettuarvi prelievi, o usufruen- do degli affidamenti posti a sua disposizione dalla banca o attraverso accreditamenti volti al ripristino della disponibilità a tal fine necessaria. Quando, invece, come è stato accertato nella specie, il conto corrente bancario sia stato chiuso anche solo in via di fatto e abbia così assunto la funzione di mero strumento di raccolta degli accrediti suc- cessivi, le "rimesse" ivi affluite costituiscono, in realtà, altrettanti atti di pagamento del debito, in quel momento esistente, del correntista verso la banca e sono, come tali, re- vocabili, se compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, (e cioè a prescindere dalla durevolezza e dalla consi- stenza della riduzione conseguentemente prodotta), sebbene entro il limite restitutorio previsto dalla L. Fall., art. 70, comma 3”; vedi anche, sempre in parte motiva, Cass sez.
I, 28/07/2023, n.23095: “il conto corrente non ha più, nella sostanza, svolto il servizio di cassa al quale per propria natura è deputato: ancorché come durevole, si può addi- rittura prospettare la definitività del rientro dall'esposizione, di là dai movimenti, per quanto non significativi”).
La differenza tra la massima esposizione debitoria del 31 marzo 2016 (€
781.724,02) e quella finale del 4 luglio 2016 (€ 524.509,23) risulta quindi comunque re- vocabile in quanto frutto di una progressiva e costante riduzione, derivante unicamente da rimesse su di un conto sostanzialmente “bloccato al rientro”.
17 7. Con il quinto motivo (“gli interessi legali”) parte appellante contesta la statui- zione del giudice di primo grado di condanna al pagamento degli interessi nella misura dell'art. 1284 comma quarto c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Il motivo è infondato.
E' stato chiarito che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. è ap- plicabile non solo alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, ma anche a quelle fondate su un titolo diverso, non valendo l'incipit della disposizione (che consente alle parti di pattuire un tasso diverso) a delimitarne l'ambito operativo” (vedi Cass. sez. III,
03/01/2023, n.61), con applicazione quindi anche alle obbligazioni di carattere restituto- rio correlate a rapporti contrattuali, come nel caso di revocatoria di rimesse su conto corrente bancario.
8. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 9.991,00 (fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale € 5.103,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
2152/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/07/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese
18 processuali del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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