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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 538 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 12 gennaio 2024 parte ricorrente, lavoratore agricolo da quando aveva 14 anni e dal 1988 coltivatore diretto presso l'azienda di sua proprietà ubicata in agro di Noci, in aree estese circa 40 ettari, adibite a uliveti, pascolo, boschivi e foraggio, già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 14% per altra malattia professionale (ernie discali con tendinopatia del sovraspinoso e sindrome del tc), lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “tendinopatia del flessore estensore di polsi e dita”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 18% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo dei teste e Testimone_1 [...]
ha dato conferma della dinamica lavorativa descritta in ricorso. Tes_2
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico. Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “tendinopatia dei flessori Parte_1
2° dito mano destra.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (Ecografia mano destra del 01/08/2022.
L'attività lavorativa svolta, lavoratore agricolo dall'età di 14 anni
e dal 1988 coltivatore diretto presso l'azienda agricola di sua proprietà, lo ha esposto a continuo sovraccarico biomeccanico a carico della mano destra (arto dominante) per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, occupandosi di coltivazioni e allevamento, eseguite tutti i giorni e per almeno otto ore al dì, movimentando abitualmente carichi pesanti, ma soprattutto conducendo trattori e utilizzando strumenti meccanici vari come motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, mototrebbiatrici e motocoltivatori, ha logorato a lungo andare la mano destra (in particolare il 2° dito), causando
l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dall'ecografia eseguita.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico della mano destra, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
267. Esiti di tenovaginaliti del Fino a 4 distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente,
a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 3% (tre per cento) in relazione al danno biologico a carico della mano destra che unitamente alla preesistenza del 14% per lombalgia meccanica con ernie discali, tendinopatia del sovraspinoso e sdr. del tunnel carpale, determina un danno biologico complessivo nella misura del 16% (sedici per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 16%, inclusivo del danno biologico del 14% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 538/2024 RG, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 16%; - di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 16% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 900,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 538 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 12 gennaio 2024 parte ricorrente, lavoratore agricolo da quando aveva 14 anni e dal 1988 coltivatore diretto presso l'azienda di sua proprietà ubicata in agro di Noci, in aree estese circa 40 ettari, adibite a uliveti, pascolo, boschivi e foraggio, già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 14% per altra malattia professionale (ernie discali con tendinopatia del sovraspinoso e sindrome del tc), lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “tendinopatia del flessore estensore di polsi e dita”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 18% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo dei teste e Testimone_1 [...]
ha dato conferma della dinamica lavorativa descritta in ricorso. Tes_2
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico. Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “tendinopatia dei flessori Parte_1
2° dito mano destra.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (Ecografia mano destra del 01/08/2022.
L'attività lavorativa svolta, lavoratore agricolo dall'età di 14 anni
e dal 1988 coltivatore diretto presso l'azienda agricola di sua proprietà, lo ha esposto a continuo sovraccarico biomeccanico a carico della mano destra (arto dominante) per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, occupandosi di coltivazioni e allevamento, eseguite tutti i giorni e per almeno otto ore al dì, movimentando abitualmente carichi pesanti, ma soprattutto conducendo trattori e utilizzando strumenti meccanici vari come motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, mototrebbiatrici e motocoltivatori, ha logorato a lungo andare la mano destra (in particolare il 2° dito), causando
l'insorgere delle patologie su descritte.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dall'ecografia eseguita.
La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico della mano destra, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
267. Esiti di tenovaginaliti del Fino a 4 distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente,
a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 3% (tre per cento) in relazione al danno biologico a carico della mano destra che unitamente alla preesistenza del 14% per lombalgia meccanica con ernie discali, tendinopatia del sovraspinoso e sdr. del tunnel carpale, determina un danno biologico complessivo nella misura del 16% (sedici per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 16%, inclusivo del danno biologico del 14% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 538/2024 RG, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 16%; - di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 16% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 900,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile