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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2010/2021 e instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Carolis e Giovanni Talamo, Parte_1 per procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo Difensore del 18.10.2022;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Protano, per procura Controparte_1 congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.07.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo
1 stesso contratto con la coniuge, di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore prevedendo che le parti concordino di volta in volta gli incontri, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre fuori regione;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore, pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di accertare l'autosufficienza economica della moglie fin dal 2017, disponendo la revoca dell'assegno in favore della stessa “a far data dalla presentazione della richiesta di mediazione con tutti i conseguenti effetti”.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in OF
(FR), il 29.08.2010; dalla relazione coniugale nasceva una figlia, nella data del Per_1
28.11.2012; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di NO, del
22.04.2016, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale, sita in OF, via Casilina Nord, n. 44, al marito, che ne era proprietario, l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre, nell'abitazione dei nonni materni della minore, le visite del padre alla figlia minore il mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nel luogo di volta in volta stabilito, l'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, di cui era 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 250,00 quale contributo paterno per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
i coniugi non si erano mai riconciliati;
nella data del 29.11.2017, il Pt_1 incardinava la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione Forense presso il
Tribunale di NO al fine di ottenere il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione, in particolare elimanando l'assegno per la moglie, nel frattempo impiegatasi nell'azienda di famiglia, tuttavia, la procedura dava esiti negativi, avendo la moglie disertato l'invito a comparire.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, “fermo restando quanto statuito nell'omologa del Tribunale di NO del 22.4.2016”, che, rigettata la domanda del ricorrente di revoca del mantenimento in favore della moglie, si disponga la “conferma dell'assegno di mantenimento” per la stessa, dell'importo di euro 200,00 mensili;
che sia aumentato il contributo paterno al mantenimento della figlia riconoscendolo nella misura di euro 300,00 mensili;
che sia ordinato alla società datrice di lavoro del marito, D.V.M. Edilizia s.r.l.s., di versare direttamente alla moglie la somma complessiva di euro 500,00 mensili, comprensiva degli importi previsti per il mantenimento della moglie e della figlia minore.
La resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria ed evidenziato il mutamento delle condizioni dal tempo della separazione, rappresentando che: essa non aveva disertato la
2 convocazione dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di NO, ma, in tale sede, i coniugi non erano pervenuti ad alcuna intesa;
la stessa si occupava in via esclusiva della figlia minore, affetta da un “importante deficit intellettivo”, atteso che il padre, dalla separazione, si era disinteressato della stessa figlia, “non cercandola se non in rarissime circostanze” e lasciando alla sola madre le cure della minore e l'impegno legato alla sottoposizione della figlia alle terapie riabilitative, con “esborso di ingenti somme di denaro”; inveritiero era che la moglie fosse economicamente autosufficiente dal 2017, non svolgendo alcuna attività lavorativa remunerata;
essa, difatti, viveva, unitamente alla figlia, ospite presso l'abitazione della propria madre “proprio per avere un aiuto economico dalla stessa”, la quale poteva contare su un reddito annuo di euro
15.000,00 per mantenere un nucleo familiare composto di quattro persone;
il invece, fin Pt_1 dall'omologa della separazione, ometteva il versamento dell'assegno di mantenimento per la moglie concordato nella misura di euro 200,00, sicché la era costretta a procedere con il Pt_1 pignoramento presso terzi, promuovendolo anche nei confronti della società datrice di lavoro del
D.V.M. Edilizia s.r.l.s., per il recupero del dovuto al detto titolo. Pt_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 3.11.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la parte ricorrente ha insistito nelle domande già elevate nel ricorso e, dunque, domandato che, in riforma dei provvedimenti provvisori presidenziali, sia revocato l'assegmo di mantenimento della moglie posto a carico del marito.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha reiterato le richieste già formulate nel precedente scritto difensivo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale e conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali del Comune di OF (FR).
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle conclusioni articolate in atti e chiesto la decisione della causa. Il processo è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha reiterato le domande già formulate nei precedenti scritti difensivi, rappresentando che la svolgeva attività lavorativa non regolarizzata presso CP_1 abitazioni private nonché presso l'impresa familiare, azienda agricola e che la stessa CP_1 teneva condotte ostruzionistiche, impedendo la frequentazione della figlia minore con il padre
(minore che, ai tentativi del padre di avere contatti con essa, si limitava a rispondere con messaggi vocali in cui rappresentava di essere stanca e non voler parlare con il padre e che, dal 16.09.2024,
3 non incontrava più il padre, se non per pochi minuti in un bar di Ripi alla presenza della madre) e con il nucleo familiare paterno.
La resistente ha insistito nell'accoglimento delle domande già elevate in atti, contrastando le deduzioni avversarie e rappresentando che inveritiera era la circostanza secondo cui la moglie avesse raggiunto l'indipendenza economica lavorando presso l'azienda agricola di famiglia o facendo le pulizie presso abitazioni private;
che, al contrario, stante la mancanza di mezzi di sostentamento, essa era costretta a vivere, unitamente alla figlia, presso l'abitazione della propria madre, che l'aiutava anche economicamente;
che essa si limitava per “riconoscenza” a contribuire al ménage familiare, svolgendo “pulizie e lavori di casa”.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 20.04.2016 ed il decreto di omologa della separazione, n. cron. 4933/2016 del 22.04.2016, del Tribunale di NO (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dalla pacifica assenza di rapporti tra i coniugi anche solo ai fini di gestire la figlia minore (ciò di cui si addebitano reciprocamente la responsabilità assumendo, il ricorrente, che sia la moglie ad ostacolare, fin dalla separazione, il rapporto padre-figlia e, la resistente, che sia il marito a disinteressarsi della figlia); tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va disattesa la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
4 Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore
5 età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Sviluppando i principi di diritto richiamati, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.” (in termini Cass. ord. 15986/2025); nonché che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare).” (in termini, ex multis,
Cass. ord. 26520/2024).
Sul profilo probatorio la Suprema Corte ha recentemente affermato, in coerenza con le statuizioni rese dalle Sezioni Unite nell'arresto menzionato, che “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile
e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni
6 professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (…)” (in termini Cass. ord.
9144/2023).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione sfavorevole circa l'an del diritto all'assegno.
Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente, deve osservarsi che essa ha dato conto di essere priva di impiego e di redditi propri, tanto da dover vivere presso la propria madre,
che provvede anche al mantenimento della ricorrente e della figlia di quest'ultima, Parte_2 dando conto al riguardo che la detta era percettrice di redditi annui lordi pari a circa euro Pt_2
15.000,00, con i quali provvedeva a mantenere un nucleo composto di quattro persone (si vedano modello 730 di relativo all'anno fiscale 2020 in cui risultano proprietà di terreni e Parte_2 fabbricati e un reddito da lavoro dipendente o assimilati di euro 14.600,00, modello 730 dell'anno fiscale 2021 con medesimi immobili e redditi da lavoro dipendente di euro 14.600,00, modello 730 dell'anno fiscale 2022 con medesimi immobili e redditi da lavoro dipendente di euro 15.000,00, vedi all. alla memoria di costituzione in fase presidenziale e all. in atti il 25.09.2023; vedi certificato di stato di famiglia della resistente da cui risulta la convivenza con la propria figlia, con la madre e il fratello, all. alla memoria di costituzione in fase residenziale). La stessa non ha specificamente contestato l'esistenza di un'azienda familiare nella quale si sarebbe impiegata fin dal 2017, di cui ha dato conto il marito già nel ricorso introduttivo (limitandosi ad affermare quanto predetto, ossia di essere disoccupata e aiutata economicamente dalla propria madre) né ha spiegato le ragioni per le quali, separatasi dal marito all'età di 29 anni dopo una convivenza coniugale di appena 6 anni (nata la resistente nel 1981, contraeva matrimonio nel 2010 e si separava consensualmente nel 2016), non riusciva ad impiegarsi lavorativamente neppure in lavori materiali, senza che si sia dato conto di eventuali impedimenti fisici a svolgere occupazioni del genere, pur rappresentando di poter contare su una rete familiare di supporto (madre e fratello conviventi con essa e con la minore) e di essere sostenuta economicamente dalla propria madre con redditi dichiarati piuttosto bassi (circa euro
1.200,00 al mese per un nucleo composto da 4 persone).
Pertanto la coniuge istante non ha fornito prova dell'insufficienza dei propri redditi né dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nessuna deduzione è stata offerta, inoltre, quanto ad un eventuale contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge da parte della moglie richiedente l'assegno o con riferimento alla rinuncia ad occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia quali causa dello squilibrio patrimoniale tra i coniugi esistente al momento del divorzio.
7 Deve dunque concludersi che, né sotto il profilo assistenziale né sotto il profilo equitativo- compensativo, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del coniuge richiedente l'assegno, si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
4. In ordine alla regolamentazione della figlia minorenne delle parti deve statuirsi come segue.
4.1. Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne, Persona_2
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Vi è più, affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario, oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro (Cass.
11068/2011).
Nella vicenda che occupa, la madre ha lamentato la violazione degli obblighi di assistenza morale della figlia minore da parte del padre. Ciò nondimeno non ha domandato provvedimenti restrittivi dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del padre.
Il padre non ha prospettato problematiche di sorta nella relazione con la figlia (nessun cenno alle dette questioni ha fatto nel ricorso né negli scritti successivi alla costituzione della resistente, salvo poi, tardivamente, darne genericamente conto negli scritti conclusionali, rilevando che la madre gli impediva di vedere la minore).
In sede di interpello, lo stesso ricorrente ha dichiarato che “[…] Io non vedo mai , non Per_1 ricordo i giorni in cui posso vedere mia figlia e non vado a farle visita, perché la mamma non me la fa vedere, io contribuisco economicamente al mantenimento di mia figlia, non ho mai telefonato a mia moglie da quando ci siamo separati per chiedere come stesse la bambina, dal 2016 ad oggi non ho più visto mia figlia, non ho chiesto mai nulla per telefono nemmeno. […] è vero che si occupa in tutto e per tutto la madre della bambina, quando telefono l'ho sentita da lontano, non so che cure e terapie fa mia figlia […]” (si veda verbale dell'udienza del 12.01.2024).
In ogni caso, non si è mai attivato per ottenere di incontrare la figlia né per avere informazioni che la riguardavano (emblematico che, pur avendo egli attivato il processo, mai nulla ha domandato perché fosse favorito il proprio rapporto con la figlia).
La ricostruzione fattuale prospettata dalla resistente ha trovato, inoltre, riscontro istruttorio anche nelle dichiarazioni dei testimoni escussi. In particolare, la teste sorella della Testimone_1 resistente, la quale ha riferito che “[…] il padre non vede mai la figlia e non se ne interessa […] pensa a tutto mia sorella […]” (si veda verbale dell'udienza del 19.04.2024); il teste Testimone_2 amico di famiglia della resistente, ha, coerentemente, riferito che “[…] ho la terra vicino casa della
8 madre di , dove essa vive, e sto sul terreno tutti i giorni e posso dire che il padre non si CP_1 vede mai […] qualche volta che abbiamo parlato lei mi rispondeva che accompagnava la figlia alle visite e alle terapie anche a Roma, a volte anche sola. Io so che accompagna una volta a Per_1 settimana a Veroli a fare le terapie […]” (si veda verbale dell'udienza del 19.04.2024).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di OF (FR), incaricati di verificare la qualità delle relazioni genitori-figlia e di favorire, per quanto possibile, la relazione del padre con la figlia, è emerso che “[…] Il giorno 19/10/2023 è stata effettuata una visita domiciliare presso l'abitazione della minore, dove si conosce , la quale appare molto socievole, racconta della scuola e Per_1 della sua passione per il disegno e per il nuoto. Ad è stata diagnosticata una malattia Per_1 genetica per la quale le è stata riconosciuta certificazione L. 104/1992 art. 3 comma 3.
L'abitazione, situata a pochi km dal paese in zona campagna, è molto spaziosa […], ha Per_1 una stanza spaziosa tutta per lei, vi sono altre tre camere dove dormono in una la mamma e in una la nonna ed in una lo zio di . […] Nella sua stanza mostra tutte le sue cose, Per_1 Per_1 soprattutto gli album fotografici, in alcune foto di quando era molto piccola c'è anche il padre, ma
a riguardo ha dei ricordi e delle idee molto confuse, soprattutto sul rapporto tra i genitori. […]
Durante gli incontri la sig.ra ribadisce e sottolinea più volte che non è contraria a far CP_1 incontrare padre e figlia ma solamente in sua presenza in quanto non ha fiducia in lui, infatti appare preoccupata e spaventata all'idea che il sig. debba vedere sua figlia. Il giorno Pt_1
26/10/2023 presso l'abitazione del sig. è stata effettuata una visita domiciliare Parte_1 con relativo colloquio conoscitivo dello stesso, in quanto impossibilitato a recarsi presso l'ufficio scrivente a causa di un infortunio avuto sul lavoro. […]Inizialmente i contatti con la bambina sono stati sporadici, avvenivano sempre e solo presso l'abitazione della sig.ra e in sua CP_1 presenza fino a che poco dopo la stessa li ha interrotti del tutto;
da quanto riferito dal sig. Pt_1 ogni volta che le chiedeva di vedere sua figlia la sig.ra si rifiutava. Riferisce che ad oggi gli unici contatti che ha con la madre di sua figlia sono dovuti soltanto al pagamento degli alimenti e alle spese per la bambina. Riferisce che sa poco della vita della figlia, in questi anni non è stato mai informato dei problemi di salute della figlia, ma è stato contattato solo dalla scuola per firmare
l'autorizzazione alle uscite didattiche. Riferisce che, quando casualmente incontra la bambina per le strade del paese, la mamma si allontana tirando a sé la figlia, e lui avendo timore della reazione della donna evita di avvicinarsi. Durante l'incontro esprime più volte il desiderio di rivedere sua figlia e ribadisce di essere intimorito dalla sua ex moglie non specificandone il motivo. Nel periodo dopo la separazione si è trovato in uno stato di depressione durato alcuni anni, è stato seguito da uno specialista e molto aiutato dalla famiglia, dagli amici e della sua passione per la bicicletta. Il sig. appare una persona molto semplice e con strumenti molto limitati, sembra come se Pt_1
9 non si rendesse conto di tutto quello avvenuto in questi anni. […]” (si veda relazione Servizi Sociali del Comune di OF versata in atti il 17.01.2024).
I Servizi Sociali hanno concluso evidenziando che non sono emerse le cause della interruzione della relazione del padre con la figlia, suggerendo approfondimenti sulla genitorialità di entrambe le parti.
Dal referto dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, relativo ad accertamenti sulle condizioni della minore, con diagnosi di “disabilità cognitive con epilessia microduplicazione Xp22.12”, si apprende che la minore deve continuare ad essere sottoposta alle sedute di terapia comportamentale che già seguiva, suggerendo per la madre un percorso di parent training (vedi documentazione all. alla memoria istruttoria di parte resistente).
Quanto emerso in sede istruttoria persuade il Collegio di dover disporre il coaffidamento della minore.
Nell'interesse della stessa, devono sollecitarsi entrambe le parti a seguire ciascuno un percorso di sostegno alla genitorialità e la madre un percorso di parent training, rivolgendosi a tal fine al
Consultorio familiare di OF.
4.2. Va confermato il collocamento della figlia minore presso la madre.
Conforta tale conclusione la considerazione della permanenza della figlia presso la madre fin dalla cessazione della convivenza familiare (avvenuta quando la minor aveva appena 2 anni d'età), nonché la lontananza del padre dalla vita della minore, accudita esclusivamente dalla madre per ogni esigenza, sia quotidiana sia correlata alla patologia che l'affligge, tutto ciò conducendo a ritenere la madre il genitore di riferimento per la minore e quella più idonea all'accudimento della stessa e a dubitare della consapevolezza del padre circa l'importanza del ruolo genitoriale che riveste.
4.3. Quanto al diritto della minore alla bigenitorialità, lo stesso si ritiene garantito prevedendo che sia rimessa ai Servizi Sociali del Comune di OF di monitorare il nucleo familiare e, verificato l'avvio dei percorsi suggeriti da parte dei genitori, provino a riscontrare la disponibilità della minore di incontrare il padre e, in caso positivo, calendarizzino incontri graduali innanzi ai detti Servizi in modalità protetta una volta a settimana e, qualora la figlia esprima volontà favorevole, un secondo incontro libero il sabato o la domenica inizialmente alla presenza della madre e poi liberi, lasciando la minore da sola con il padre.
4.4. In ordine al mantenimento della figlia, va detto che il relativo obbligo posto a carico dei genitori trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315
10 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 300,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, impiegato presso la “D.V.M. Edilizia s.r.l.s.”, con mansioni di carpentiere, il quale ha omesso di provvedere ai depositi di documentazione reddituale come prescritto con ordinanza dell'1.07.2023; la madre – come detto – da ritenersi dotata di autonomi redditi ovvero della capacità di procurarseli.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età della figlia delle parti (nata nel 2012), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via esclusiva dalla madre.
Deve altresì prevedersi, nell'esercizio di poteri officiosi a tutela dell'interesse della figlia minore delle parti, la percezione in via esclusiva da parte della madre dell'assegno unico universale, trattandosi del genitore collocatario, unico ad occuparsi dell'accudimento della figlia minore (vedi
Cass. ord. 4672/2025 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.”; vedi anche art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di NO del 15.12.2017).
Per le stesse ragioni dovrà essere la madre a percepire ogni altro beneficio pubblico che dovesse spettare alla figlia.
5. Priva di pregio la domanda di versamento diretto, ex art. 156 c.c., dell'assegno divorzile e del mantenimento per la figlia elevata dalla moglie.
L'istituto di cui all'art. 156, co. 6, c.c., costituisce uno strumento predisposto dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento, il cui presupposto applicativo è dato dall'imposizione di un assegno di mantenimento da versarsi da parte del coniuge più facoltoso all'altro, ed il mancato pagamento dello stesso. Il rimedio è stato applicato anche ai crediti divorzili e da mantenimento dei figli.
Tuttavia nel giudizio che occupa l'assegno divorzile è stato per il futuro negato, mentre non è stato neppure dedotto che il sia rimasto inadempiente al mantenimento della figlia (nella Pt_1 memoria di costituzione in sede presidenziale e negli scritti successivi censurando l'omesso
11 pagamento del solo assegno di mantenimento per la moglie e dando conto, del tutto genericamente, nell'udienza del 17.10.2023 del versamento “non del tutto regolare” del mantenimento per la figlia, senza meglio specificare in ordine a pagamenti parziali o tempi di ritardo).
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattese, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OF (FR), il 29.08.2010, da nato a [...], il [...], ed nata a Parte_1 Controparte_1
NO (FR), il 23.11.1981 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2010, atto Numero 10, P. 2, serie A);
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OF (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di assegno divorzile elevata dalla moglie;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, Persona_2
- dispone il collocamento della stessa minore presso la madre;
- sollecita entrambi i genitori ad intraprendere percorso di sostegno alla genitorialità;
- sollecita la madre ad intraprendere il percorso di parent training consigliatole;
- regolamenta le visite paterne alla figlia minore come in parte motiva;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di OF di monitorare il nucleo ed avviare incontri padre figlia al sussistere delle condizioni e secondo le modalità di cui in parte motiva;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, un contributo per il mantenimento della figlia minore, pari ad euro 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi in base agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che sia la madre a percepire l'intero importo erogato a titolo di assegno unico universale, nonché ogni altro beneficio pubblico spettante alla figlia, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta la domanda di versamento diretto dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al PM in sede e ai Servizi Sociali del Comune di OF (FR).
12 NO, 25.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2010/2021 e instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Carolis e Giovanni Talamo, Parte_1 per procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo Difensore del 18.10.2022;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Protano, per procura Controparte_1 congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.07.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo
1 stesso contratto con la coniuge, di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore prevedendo che le parti concordino di volta in volta gli incontri, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre fuori regione;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore, pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di accertare l'autosufficienza economica della moglie fin dal 2017, disponendo la revoca dell'assegno in favore della stessa “a far data dalla presentazione della richiesta di mediazione con tutti i conseguenti effetti”.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in OF
(FR), il 29.08.2010; dalla relazione coniugale nasceva una figlia, nella data del Per_1
28.11.2012; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di NO, del
22.04.2016, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale, sita in OF, via Casilina Nord, n. 44, al marito, che ne era proprietario, l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre, nell'abitazione dei nonni materni della minore, le visite del padre alla figlia minore il mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nel luogo di volta in volta stabilito, l'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, di cui era 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 250,00 quale contributo paterno per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
i coniugi non si erano mai riconciliati;
nella data del 29.11.2017, il Pt_1 incardinava la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione Forense presso il
Tribunale di NO al fine di ottenere il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione, in particolare elimanando l'assegno per la moglie, nel frattempo impiegatasi nell'azienda di famiglia, tuttavia, la procedura dava esiti negativi, avendo la moglie disertato l'invito a comparire.
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, “fermo restando quanto statuito nell'omologa del Tribunale di NO del 22.4.2016”, che, rigettata la domanda del ricorrente di revoca del mantenimento in favore della moglie, si disponga la “conferma dell'assegno di mantenimento” per la stessa, dell'importo di euro 200,00 mensili;
che sia aumentato il contributo paterno al mantenimento della figlia riconoscendolo nella misura di euro 300,00 mensili;
che sia ordinato alla società datrice di lavoro del marito, D.V.M. Edilizia s.r.l.s., di versare direttamente alla moglie la somma complessiva di euro 500,00 mensili, comprensiva degli importi previsti per il mantenimento della moglie e della figlia minore.
La resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria ed evidenziato il mutamento delle condizioni dal tempo della separazione, rappresentando che: essa non aveva disertato la
2 convocazione dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di NO, ma, in tale sede, i coniugi non erano pervenuti ad alcuna intesa;
la stessa si occupava in via esclusiva della figlia minore, affetta da un “importante deficit intellettivo”, atteso che il padre, dalla separazione, si era disinteressato della stessa figlia, “non cercandola se non in rarissime circostanze” e lasciando alla sola madre le cure della minore e l'impegno legato alla sottoposizione della figlia alle terapie riabilitative, con “esborso di ingenti somme di denaro”; inveritiero era che la moglie fosse economicamente autosufficiente dal 2017, non svolgendo alcuna attività lavorativa remunerata;
essa, difatti, viveva, unitamente alla figlia, ospite presso l'abitazione della propria madre “proprio per avere un aiuto economico dalla stessa”, la quale poteva contare su un reddito annuo di euro
15.000,00 per mantenere un nucleo familiare composto di quattro persone;
il invece, fin Pt_1 dall'omologa della separazione, ometteva il versamento dell'assegno di mantenimento per la moglie concordato nella misura di euro 200,00, sicché la era costretta a procedere con il Pt_1 pignoramento presso terzi, promuovendolo anche nei confronti della società datrice di lavoro del
D.V.M. Edilizia s.r.l.s., per il recupero del dovuto al detto titolo. Pt_1
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 3.11.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la parte ricorrente ha insistito nelle domande già elevate nel ricorso e, dunque, domandato che, in riforma dei provvedimenti provvisori presidenziali, sia revocato l'assegmo di mantenimento della moglie posto a carico del marito.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha reiterato le richieste già formulate nel precedente scritto difensivo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale e conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali del Comune di OF (FR).
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle conclusioni articolate in atti e chiesto la decisione della causa. Il processo è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha reiterato le domande già formulate nei precedenti scritti difensivi, rappresentando che la svolgeva attività lavorativa non regolarizzata presso CP_1 abitazioni private nonché presso l'impresa familiare, azienda agricola e che la stessa CP_1 teneva condotte ostruzionistiche, impedendo la frequentazione della figlia minore con il padre
(minore che, ai tentativi del padre di avere contatti con essa, si limitava a rispondere con messaggi vocali in cui rappresentava di essere stanca e non voler parlare con il padre e che, dal 16.09.2024,
3 non incontrava più il padre, se non per pochi minuti in un bar di Ripi alla presenza della madre) e con il nucleo familiare paterno.
La resistente ha insistito nell'accoglimento delle domande già elevate in atti, contrastando le deduzioni avversarie e rappresentando che inveritiera era la circostanza secondo cui la moglie avesse raggiunto l'indipendenza economica lavorando presso l'azienda agricola di famiglia o facendo le pulizie presso abitazioni private;
che, al contrario, stante la mancanza di mezzi di sostentamento, essa era costretta a vivere, unitamente alla figlia, presso l'abitazione della propria madre, che l'aiutava anche economicamente;
che essa si limitava per “riconoscenza” a contribuire al ménage familiare, svolgendo “pulizie e lavori di casa”.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 20.04.2016 ed il decreto di omologa della separazione, n. cron. 4933/2016 del 22.04.2016, del Tribunale di NO (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito e dalla pacifica assenza di rapporti tra i coniugi anche solo ai fini di gestire la figlia minore (ciò di cui si addebitano reciprocamente la responsabilità assumendo, il ricorrente, che sia la moglie ad ostacolare, fin dalla separazione, il rapporto padre-figlia e, la resistente, che sia il marito a disinteressarsi della figlia); tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va disattesa la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
4 Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore
5 età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Sviluppando i principi di diritto richiamati, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.” (in termini Cass. ord. 15986/2025); nonché che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare).” (in termini, ex multis,
Cass. ord. 26520/2024).
Sul profilo probatorio la Suprema Corte ha recentemente affermato, in coerenza con le statuizioni rese dalle Sezioni Unite nell'arresto menzionato, che “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile
e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni
6 professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (…)” (in termini Cass. ord.
9144/2023).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione sfavorevole circa l'an del diritto all'assegno.
Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente, deve osservarsi che essa ha dato conto di essere priva di impiego e di redditi propri, tanto da dover vivere presso la propria madre,
che provvede anche al mantenimento della ricorrente e della figlia di quest'ultima, Parte_2 dando conto al riguardo che la detta era percettrice di redditi annui lordi pari a circa euro Pt_2
15.000,00, con i quali provvedeva a mantenere un nucleo composto di quattro persone (si vedano modello 730 di relativo all'anno fiscale 2020 in cui risultano proprietà di terreni e Parte_2 fabbricati e un reddito da lavoro dipendente o assimilati di euro 14.600,00, modello 730 dell'anno fiscale 2021 con medesimi immobili e redditi da lavoro dipendente di euro 14.600,00, modello 730 dell'anno fiscale 2022 con medesimi immobili e redditi da lavoro dipendente di euro 15.000,00, vedi all. alla memoria di costituzione in fase presidenziale e all. in atti il 25.09.2023; vedi certificato di stato di famiglia della resistente da cui risulta la convivenza con la propria figlia, con la madre e il fratello, all. alla memoria di costituzione in fase residenziale). La stessa non ha specificamente contestato l'esistenza di un'azienda familiare nella quale si sarebbe impiegata fin dal 2017, di cui ha dato conto il marito già nel ricorso introduttivo (limitandosi ad affermare quanto predetto, ossia di essere disoccupata e aiutata economicamente dalla propria madre) né ha spiegato le ragioni per le quali, separatasi dal marito all'età di 29 anni dopo una convivenza coniugale di appena 6 anni (nata la resistente nel 1981, contraeva matrimonio nel 2010 e si separava consensualmente nel 2016), non riusciva ad impiegarsi lavorativamente neppure in lavori materiali, senza che si sia dato conto di eventuali impedimenti fisici a svolgere occupazioni del genere, pur rappresentando di poter contare su una rete familiare di supporto (madre e fratello conviventi con essa e con la minore) e di essere sostenuta economicamente dalla propria madre con redditi dichiarati piuttosto bassi (circa euro
1.200,00 al mese per un nucleo composto da 4 persone).
Pertanto la coniuge istante non ha fornito prova dell'insufficienza dei propri redditi né dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nessuna deduzione è stata offerta, inoltre, quanto ad un eventuale contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge da parte della moglie richiedente l'assegno o con riferimento alla rinuncia ad occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia quali causa dello squilibrio patrimoniale tra i coniugi esistente al momento del divorzio.
7 Deve dunque concludersi che, né sotto il profilo assistenziale né sotto il profilo equitativo- compensativo, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del coniuge richiedente l'assegno, si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
4. In ordine alla regolamentazione della figlia minorenne delle parti deve statuirsi come segue.
4.1. Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne, Persona_2
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Vi è più, affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario, oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro (Cass.
11068/2011).
Nella vicenda che occupa, la madre ha lamentato la violazione degli obblighi di assistenza morale della figlia minore da parte del padre. Ciò nondimeno non ha domandato provvedimenti restrittivi dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del padre.
Il padre non ha prospettato problematiche di sorta nella relazione con la figlia (nessun cenno alle dette questioni ha fatto nel ricorso né negli scritti successivi alla costituzione della resistente, salvo poi, tardivamente, darne genericamente conto negli scritti conclusionali, rilevando che la madre gli impediva di vedere la minore).
In sede di interpello, lo stesso ricorrente ha dichiarato che “[…] Io non vedo mai , non Per_1 ricordo i giorni in cui posso vedere mia figlia e non vado a farle visita, perché la mamma non me la fa vedere, io contribuisco economicamente al mantenimento di mia figlia, non ho mai telefonato a mia moglie da quando ci siamo separati per chiedere come stesse la bambina, dal 2016 ad oggi non ho più visto mia figlia, non ho chiesto mai nulla per telefono nemmeno. […] è vero che si occupa in tutto e per tutto la madre della bambina, quando telefono l'ho sentita da lontano, non so che cure e terapie fa mia figlia […]” (si veda verbale dell'udienza del 12.01.2024).
In ogni caso, non si è mai attivato per ottenere di incontrare la figlia né per avere informazioni che la riguardavano (emblematico che, pur avendo egli attivato il processo, mai nulla ha domandato perché fosse favorito il proprio rapporto con la figlia).
La ricostruzione fattuale prospettata dalla resistente ha trovato, inoltre, riscontro istruttorio anche nelle dichiarazioni dei testimoni escussi. In particolare, la teste sorella della Testimone_1 resistente, la quale ha riferito che “[…] il padre non vede mai la figlia e non se ne interessa […] pensa a tutto mia sorella […]” (si veda verbale dell'udienza del 19.04.2024); il teste Testimone_2 amico di famiglia della resistente, ha, coerentemente, riferito che “[…] ho la terra vicino casa della
8 madre di , dove essa vive, e sto sul terreno tutti i giorni e posso dire che il padre non si CP_1 vede mai […] qualche volta che abbiamo parlato lei mi rispondeva che accompagnava la figlia alle visite e alle terapie anche a Roma, a volte anche sola. Io so che accompagna una volta a Per_1 settimana a Veroli a fare le terapie […]” (si veda verbale dell'udienza del 19.04.2024).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di OF (FR), incaricati di verificare la qualità delle relazioni genitori-figlia e di favorire, per quanto possibile, la relazione del padre con la figlia, è emerso che “[…] Il giorno 19/10/2023 è stata effettuata una visita domiciliare presso l'abitazione della minore, dove si conosce , la quale appare molto socievole, racconta della scuola e Per_1 della sua passione per il disegno e per il nuoto. Ad è stata diagnosticata una malattia Per_1 genetica per la quale le è stata riconosciuta certificazione L. 104/1992 art. 3 comma 3.
L'abitazione, situata a pochi km dal paese in zona campagna, è molto spaziosa […], ha Per_1 una stanza spaziosa tutta per lei, vi sono altre tre camere dove dormono in una la mamma e in una la nonna ed in una lo zio di . […] Nella sua stanza mostra tutte le sue cose, Per_1 Per_1 soprattutto gli album fotografici, in alcune foto di quando era molto piccola c'è anche il padre, ma
a riguardo ha dei ricordi e delle idee molto confuse, soprattutto sul rapporto tra i genitori. […]
Durante gli incontri la sig.ra ribadisce e sottolinea più volte che non è contraria a far CP_1 incontrare padre e figlia ma solamente in sua presenza in quanto non ha fiducia in lui, infatti appare preoccupata e spaventata all'idea che il sig. debba vedere sua figlia. Il giorno Pt_1
26/10/2023 presso l'abitazione del sig. è stata effettuata una visita domiciliare Parte_1 con relativo colloquio conoscitivo dello stesso, in quanto impossibilitato a recarsi presso l'ufficio scrivente a causa di un infortunio avuto sul lavoro. […]Inizialmente i contatti con la bambina sono stati sporadici, avvenivano sempre e solo presso l'abitazione della sig.ra e in sua CP_1 presenza fino a che poco dopo la stessa li ha interrotti del tutto;
da quanto riferito dal sig. Pt_1 ogni volta che le chiedeva di vedere sua figlia la sig.ra si rifiutava. Riferisce che ad oggi gli unici contatti che ha con la madre di sua figlia sono dovuti soltanto al pagamento degli alimenti e alle spese per la bambina. Riferisce che sa poco della vita della figlia, in questi anni non è stato mai informato dei problemi di salute della figlia, ma è stato contattato solo dalla scuola per firmare
l'autorizzazione alle uscite didattiche. Riferisce che, quando casualmente incontra la bambina per le strade del paese, la mamma si allontana tirando a sé la figlia, e lui avendo timore della reazione della donna evita di avvicinarsi. Durante l'incontro esprime più volte il desiderio di rivedere sua figlia e ribadisce di essere intimorito dalla sua ex moglie non specificandone il motivo. Nel periodo dopo la separazione si è trovato in uno stato di depressione durato alcuni anni, è stato seguito da uno specialista e molto aiutato dalla famiglia, dagli amici e della sua passione per la bicicletta. Il sig. appare una persona molto semplice e con strumenti molto limitati, sembra come se Pt_1
9 non si rendesse conto di tutto quello avvenuto in questi anni. […]” (si veda relazione Servizi Sociali del Comune di OF versata in atti il 17.01.2024).
I Servizi Sociali hanno concluso evidenziando che non sono emerse le cause della interruzione della relazione del padre con la figlia, suggerendo approfondimenti sulla genitorialità di entrambe le parti.
Dal referto dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, relativo ad accertamenti sulle condizioni della minore, con diagnosi di “disabilità cognitive con epilessia microduplicazione Xp22.12”, si apprende che la minore deve continuare ad essere sottoposta alle sedute di terapia comportamentale che già seguiva, suggerendo per la madre un percorso di parent training (vedi documentazione all. alla memoria istruttoria di parte resistente).
Quanto emerso in sede istruttoria persuade il Collegio di dover disporre il coaffidamento della minore.
Nell'interesse della stessa, devono sollecitarsi entrambe le parti a seguire ciascuno un percorso di sostegno alla genitorialità e la madre un percorso di parent training, rivolgendosi a tal fine al
Consultorio familiare di OF.
4.2. Va confermato il collocamento della figlia minore presso la madre.
Conforta tale conclusione la considerazione della permanenza della figlia presso la madre fin dalla cessazione della convivenza familiare (avvenuta quando la minor aveva appena 2 anni d'età), nonché la lontananza del padre dalla vita della minore, accudita esclusivamente dalla madre per ogni esigenza, sia quotidiana sia correlata alla patologia che l'affligge, tutto ciò conducendo a ritenere la madre il genitore di riferimento per la minore e quella più idonea all'accudimento della stessa e a dubitare della consapevolezza del padre circa l'importanza del ruolo genitoriale che riveste.
4.3. Quanto al diritto della minore alla bigenitorialità, lo stesso si ritiene garantito prevedendo che sia rimessa ai Servizi Sociali del Comune di OF di monitorare il nucleo familiare e, verificato l'avvio dei percorsi suggeriti da parte dei genitori, provino a riscontrare la disponibilità della minore di incontrare il padre e, in caso positivo, calendarizzino incontri graduali innanzi ai detti Servizi in modalità protetta una volta a settimana e, qualora la figlia esprima volontà favorevole, un secondo incontro libero il sabato o la domenica inizialmente alla presenza della madre e poi liberi, lasciando la minore da sola con il padre.
4.4. In ordine al mantenimento della figlia, va detto che il relativo obbligo posto a carico dei genitori trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315
10 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 300,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, impiegato presso la “D.V.M. Edilizia s.r.l.s.”, con mansioni di carpentiere, il quale ha omesso di provvedere ai depositi di documentazione reddituale come prescritto con ordinanza dell'1.07.2023; la madre – come detto – da ritenersi dotata di autonomi redditi ovvero della capacità di procurarseli.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età della figlia delle parti (nata nel 2012), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via esclusiva dalla madre.
Deve altresì prevedersi, nell'esercizio di poteri officiosi a tutela dell'interesse della figlia minore delle parti, la percezione in via esclusiva da parte della madre dell'assegno unico universale, trattandosi del genitore collocatario, unico ad occuparsi dell'accudimento della figlia minore (vedi
Cass. ord. 4672/2025 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.”; vedi anche art. 9 del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di NO del 15.12.2017).
Per le stesse ragioni dovrà essere la madre a percepire ogni altro beneficio pubblico che dovesse spettare alla figlia.
5. Priva di pregio la domanda di versamento diretto, ex art. 156 c.c., dell'assegno divorzile e del mantenimento per la figlia elevata dalla moglie.
L'istituto di cui all'art. 156, co. 6, c.c., costituisce uno strumento predisposto dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento, il cui presupposto applicativo è dato dall'imposizione di un assegno di mantenimento da versarsi da parte del coniuge più facoltoso all'altro, ed il mancato pagamento dello stesso. Il rimedio è stato applicato anche ai crediti divorzili e da mantenimento dei figli.
Tuttavia nel giudizio che occupa l'assegno divorzile è stato per il futuro negato, mentre non è stato neppure dedotto che il sia rimasto inadempiente al mantenimento della figlia (nella Pt_1 memoria di costituzione in sede presidenziale e negli scritti successivi censurando l'omesso
11 pagamento del solo assegno di mantenimento per la moglie e dando conto, del tutto genericamente, nell'udienza del 17.10.2023 del versamento “non del tutto regolare” del mantenimento per la figlia, senza meglio specificare in ordine a pagamenti parziali o tempi di ritardo).
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattese, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OF (FR), il 29.08.2010, da nato a [...], il [...], ed nata a Parte_1 Controparte_1
NO (FR), il 23.11.1981 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2010, atto Numero 10, P. 2, serie A);
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OF (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di assegno divorzile elevata dalla moglie;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, Persona_2
- dispone il collocamento della stessa minore presso la madre;
- sollecita entrambi i genitori ad intraprendere percorso di sostegno alla genitorialità;
- sollecita la madre ad intraprendere il percorso di parent training consigliatole;
- regolamenta le visite paterne alla figlia minore come in parte motiva;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di OF di monitorare il nucleo ed avviare incontri padre figlia al sussistere delle condizioni e secondo le modalità di cui in parte motiva;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, un contributo per il mantenimento della figlia minore, pari ad euro 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi in base agli indici Istat a partire dal 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che sia la madre a percepire l'intero importo erogato a titolo di assegno unico universale, nonché ogni altro beneficio pubblico spettante alla figlia, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta la domanda di versamento diretto dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al PM in sede e ai Servizi Sociali del Comune di OF (FR).
12 NO, 25.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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