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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 8580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8580 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22/07/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 26398 / 2024 tra ( avv.DE CADILHAC AN, MIGNELLI Parte_1
AN ) e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l 18/80 sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa e per l'effetto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1 con la decorrenza di legge, oltre accessori.
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
La domanda non è fondata. Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( Cardiopatia ischemica, aritmica ed ipertensiva con pregresso NSTEMI con coronarie indenni (2008); Diabete mellito di tipo 2; Pregressa isteroannessiectomia;
Broncopneumopatia cronica ostruttiva). Essi non sono tali da determinare le condizioni per l'accompagnamento.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento, con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali . La domanda pertanto non può trovare accoglimento. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente depositato la dichiarazione sostitutiva attestante la percezione, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 e 77 del DPR 115/02, così come prescritto dall'art 152 att. cpc.
PQM
Rigetta la domanda
Dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto
Il Giudice