Articolo 28 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 27Articolo 29
Versione
17 agosto 1984
Art. 28.
Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge e' stanziata per l'anno 1984 l'ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64 .
Entrata in vigore il 17 agosto 1984