Art. 28.
Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge e' stanziata per l'anno 1984 l'ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64 .
Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge e' stanziata per l'anno 1984 l'ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64 .