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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1280/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BEVERIE PASQUALINA giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
VIA ETNEA 215 95125 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LANAIA MARCO giusta
[...]
procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 17/04/2020, incoava il giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Caltagirone e, premettendo di essere cointestataria unitamente alla defunta Persona_1
di un buono Fruttifero Postale recante il n.22218057 e n. conto 80746788, emesso il
[...]
24/11/2016 dall'Ufficio Postale di Militello in Val di Catania, munito di clausola di pari facoltà di rimborso, chiedeva la condanna di al pagamento delle somme portate dal Controparte_1
suindicato titolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva ed eccepiva che, a seguito del decesso della cointestataria, i crediti Controparte_1
dell'intestatario erano divenuti ex lege oggetto di comunione ereditaria, e gli eredi, al fine di esigere la parte del credito spettante a ciascuno di loro, dovevano procedere alla obbligatoria divisione dell'asse ereditario.
pagina 2 di 7 Il giudizio di primo grado si concludeva con l'ordinanza del 22/08/2022, con la quale veniva rigettata la domanda.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello per chiederne l'integrale riforma. Parte_1
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello, attesa la genericità dei Controparte_1
motivi, nonché la sua infondatezza.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene la chiara e precisa indicazione dei motivi e delle censure mosse alla statuizione di primo grado.
Nel merito, è pacifico e non contestato che è cointestataria, unitamente alla deceduta Parte_1
, di un Buono Postale Fruttifero, emesso il 24.11.2016, munito della clausola “pari Persona_1
facoltà di rimborso”.
La disciplina sui buoni postali fruttiferi era contenuta nel libro III, capo VI del d.p.r. 29.3.1973 n. 156
(T.U. in materia postale) poi sostituito dal D.M. 19.12.2000, attualmente in vigore. Tali buoni (istituiti con d.l. 26.12.1924 n. 2106 conv. l. 21.3.1926 n. 597) costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri (artt. 1 co. 1° e 5, D.M. 19.12.2000; artt.
171 e 178, d.p.r. 156/1973), come peraltro indicato nel titolo stesso. L'art. 1 co. 4°, D.M. 19.12.2000
conferma che “i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente”. Ai sensi della norma transitoria, tali disposizioni si applicano anche ai buoni postali già emessi (art. 10, D.M. 19.12.2000). In quanto titoli nominativi, per quanto non diversamente disposto dalle norme speciali, trova applicazione la disciplina sui titoli di credito (artt. 1992, 1993 c.c.) ed in particolare sui titoli nominativi, in virtù della quale, "il pagina 3 di 7 possessore del titolo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore,
contenuta nel titolo" (art. 2021 c.c.).
La clausola P.F.R., acronimo di "pari facoltà di rimborso", attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per intero previa semplice presentazione dello stesso.
In virtù di tale clausola il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto, che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previa presentazione del titolo in originale.
Ciò chiarito, ne deriva l'infondatezza della deduzioni articolata dalla resistente/appellata che ha rifiutato il rimborso dell'importo dei titolo.
Nell'esaminare una fattispecie del tutto coincidente con quella che occupa il tribunale di Ascoli Piceno
ha affermato che: << Ed invero, sui buoni fruttiferi postali in possesso delle ricorrenti viene prevista la clausola c.d. PRF (pari facoltà di rimborso) che permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale. Ciò deriva anche dall'applicazione dell'art. 2021 c.c. secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente”. Alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell'emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente,
da ciascun contitolare, per l'intero.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n.161/18, confermata dalla Corte d'Appello di Milano, ha osservato che “la clausola p.f.r. pacificamente apposta al buono postale in questione, emesso ante 28/12/2000 non perde efficacia in seguito all'apertura della successione di uno dei cointestatari, ai sensi dell'art. 178
D.p.r. 156/1973 e degli artt. 203 e 208 del D.P.R. n. 256/1989. L'art. 203 del citato regolamento,
infatti, richiama l'applicazione ai buoni postali della normativa dettata in materia di libretti di risparmio, salve le eventuali deroghe disposte dal tiolo VI. L'art. 187 subordina, in caso di morte di un pagina 4 di 7 cointestatario, il pagamento del saldo del libretto di risparmio all'emissione di quietanza a parte di tutti gli aventi diritto, ma l'art. 208, contenuto nel titolo VI dello stesso regolamento, prevede che i buoni siano rimborsati a vista”.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza delle Suprema Corte che ha sancito in via definitiva che
“nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari”. Continuando il proprio ragionamento la Corte sostiene che nel caso di cointestazione “si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così
conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare” (v. anche Cass. 24639/2021, secondo cui «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento» e nello stesso senso, da ultimo, Cass. 4280/22).
A fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo, pertanto, risulta illegittimo il diniego da parte di di rimborso del titolo, anche considerato che, come ormai sostenuto dalla più recente CP_1
giurisprudenza di merito “non esistono normative e disposizioni di legge che impediscono a
[...]
il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PRF” con la precisazione che CP_1
“la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa” (ex multis Tribunale di Roma, 18 luglio 2014; Tribunale
di Lecco, 20 febbraio 2015). A ben vedere, infatti, la normativa richiamata da non risulta CP_1
pertinente al caso concreto. Innanzitutto poiché la stessa è stata abrogata – e pertanto non più
applicabile – dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'Economia del 6 giugno del 2002 e, soprattutto poiché tale articolo, dettando una disciplina generale, non regolamentava, specificatamente, il caso dei pagina 5 di 7 buoni postali fruttiferi con clausola scritta PFR. L'esistenza di tale clausola, infatti, muta il regime di riscossione del titolo stesso con la conseguenza che , all'atto dell'emissione, ha assunto CP_1
una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale non può, oggi, sottrarsi. Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola PFR, sia il cointestatario vivente, sia gli eredi del cointestatario deceduto hanno pari facoltà di rimborso, con l'ovvia conseguenza che, resta estranea ai CP_1
rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti >>
(v. Trib. Ascoli Piceno, sent. 1.3.2016; v. anche corte appello Milano sentenza 24 10 2017; cass
12385/2014; trib Roma 26.2 e 27.5 2016).
Per le esposte argomentazioni l'appello deve essere accolto ed, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante, quale cointestataria,
dell'intero valore del BFP cointestato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della appellata con pagamento in favore dell'Erario dello Stato in ragione della avvenuta ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da ed, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltagirone il Parte_1
22.8.2022, condanna al pagamento in favore dell'appellante, quale cointestataria, Controparte_1
dell'intero valore del BFP cointestato, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
liquidate, per ciascuno di essi, in €.2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre spese iscritte a debito, da versare in favore dell'Erario dello Stato.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1280/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. BEVERIE PASQUALINA giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
VIA ETNEA 215 95125 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LANAIA MARCO giusta
[...]
procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 17/04/2020, incoava il giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Caltagirone e, premettendo di essere cointestataria unitamente alla defunta Persona_1
di un buono Fruttifero Postale recante il n.22218057 e n. conto 80746788, emesso il
[...]
24/11/2016 dall'Ufficio Postale di Militello in Val di Catania, munito di clausola di pari facoltà di rimborso, chiedeva la condanna di al pagamento delle somme portate dal Controparte_1
suindicato titolo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva ed eccepiva che, a seguito del decesso della cointestataria, i crediti Controparte_1
dell'intestatario erano divenuti ex lege oggetto di comunione ereditaria, e gli eredi, al fine di esigere la parte del credito spettante a ciascuno di loro, dovevano procedere alla obbligatoria divisione dell'asse ereditario.
pagina 2 di 7 Il giudizio di primo grado si concludeva con l'ordinanza del 22/08/2022, con la quale veniva rigettata la domanda.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello per chiederne l'integrale riforma. Parte_1
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello, attesa la genericità dei Controparte_1
motivi, nonché la sua infondatezza.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene la chiara e precisa indicazione dei motivi e delle censure mosse alla statuizione di primo grado.
Nel merito, è pacifico e non contestato che è cointestataria, unitamente alla deceduta Parte_1
, di un Buono Postale Fruttifero, emesso il 24.11.2016, munito della clausola “pari Persona_1
facoltà di rimborso”.
La disciplina sui buoni postali fruttiferi era contenuta nel libro III, capo VI del d.p.r. 29.3.1973 n. 156
(T.U. in materia postale) poi sostituito dal D.M. 19.12.2000, attualmente in vigore. Tali buoni (istituiti con d.l. 26.12.1924 n. 2106 conv. l. 21.3.1926 n. 597) costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri (artt. 1 co. 1° e 5, D.M. 19.12.2000; artt.
171 e 178, d.p.r. 156/1973), come peraltro indicato nel titolo stesso. L'art. 1 co. 4°, D.M. 19.12.2000
conferma che “i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente”. Ai sensi della norma transitoria, tali disposizioni si applicano anche ai buoni postali già emessi (art. 10, D.M. 19.12.2000). In quanto titoli nominativi, per quanto non diversamente disposto dalle norme speciali, trova applicazione la disciplina sui titoli di credito (artt. 1992, 1993 c.c.) ed in particolare sui titoli nominativi, in virtù della quale, "il pagina 3 di 7 possessore del titolo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore,
contenuta nel titolo" (art. 2021 c.c.).
La clausola P.F.R., acronimo di "pari facoltà di rimborso", attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per intero previa semplice presentazione dello stesso.
In virtù di tale clausola il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto, che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previa presentazione del titolo in originale.
Ciò chiarito, ne deriva l'infondatezza della deduzioni articolata dalla resistente/appellata che ha rifiutato il rimborso dell'importo dei titolo.
Nell'esaminare una fattispecie del tutto coincidente con quella che occupa il tribunale di Ascoli Piceno
ha affermato che: << Ed invero, sui buoni fruttiferi postali in possesso delle ricorrenti viene prevista la clausola c.d. PRF (pari facoltà di rimborso) che permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale. Ciò deriva anche dall'applicazione dell'art. 2021 c.c. secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente”. Alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell'emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente,
da ciascun contitolare, per l'intero.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n.161/18, confermata dalla Corte d'Appello di Milano, ha osservato che “la clausola p.f.r. pacificamente apposta al buono postale in questione, emesso ante 28/12/2000 non perde efficacia in seguito all'apertura della successione di uno dei cointestatari, ai sensi dell'art. 178
D.p.r. 156/1973 e degli artt. 203 e 208 del D.P.R. n. 256/1989. L'art. 203 del citato regolamento,
infatti, richiama l'applicazione ai buoni postali della normativa dettata in materia di libretti di risparmio, salve le eventuali deroghe disposte dal tiolo VI. L'art. 187 subordina, in caso di morte di un pagina 4 di 7 cointestatario, il pagamento del saldo del libretto di risparmio all'emissione di quietanza a parte di tutti gli aventi diritto, ma l'art. 208, contenuto nel titolo VI dello stesso regolamento, prevede che i buoni siano rimborsati a vista”.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza delle Suprema Corte che ha sancito in via definitiva che
“nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari”. Continuando il proprio ragionamento la Corte sostiene che nel caso di cointestazione “si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così
conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare” (v. anche Cass. 24639/2021, secondo cui «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento» e nello stesso senso, da ultimo, Cass. 4280/22).
A fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo, pertanto, risulta illegittimo il diniego da parte di di rimborso del titolo, anche considerato che, come ormai sostenuto dalla più recente CP_1
giurisprudenza di merito “non esistono normative e disposizioni di legge che impediscono a
[...]
il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PRF” con la precisazione che CP_1
“la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa” (ex multis Tribunale di Roma, 18 luglio 2014; Tribunale
di Lecco, 20 febbraio 2015). A ben vedere, infatti, la normativa richiamata da non risulta CP_1
pertinente al caso concreto. Innanzitutto poiché la stessa è stata abrogata – e pertanto non più
applicabile – dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'Economia del 6 giugno del 2002 e, soprattutto poiché tale articolo, dettando una disciplina generale, non regolamentava, specificatamente, il caso dei pagina 5 di 7 buoni postali fruttiferi con clausola scritta PFR. L'esistenza di tale clausola, infatti, muta il regime di riscossione del titolo stesso con la conseguenza che , all'atto dell'emissione, ha assunto CP_1
una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale non può, oggi, sottrarsi. Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola PFR, sia il cointestatario vivente, sia gli eredi del cointestatario deceduto hanno pari facoltà di rimborso, con l'ovvia conseguenza che, resta estranea ai CP_1
rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti >>
(v. Trib. Ascoli Piceno, sent. 1.3.2016; v. anche corte appello Milano sentenza 24 10 2017; cass
12385/2014; trib Roma 26.2 e 27.5 2016).
Per le esposte argomentazioni l'appello deve essere accolto ed, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante, quale cointestataria,
dell'intero valore del BFP cointestato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della appellata con pagamento in favore dell'Erario dello Stato in ragione della avvenuta ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da ed, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltagirone il Parte_1
22.8.2022, condanna al pagamento in favore dell'appellante, quale cointestataria, Controparte_1
dell'intero valore del BFP cointestato, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
liquidate, per ciascuno di essi, in €.2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre spese iscritte a debito, da versare in favore dell'Erario dello Stato.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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