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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino ha pronunciato all'udienza del 18.09.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1834 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti Emmanuele Caragallo e
Massimiliano Porcelli ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dalla funzionaria dip. dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto ricorso il 10.03.2025 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di pensione di inabilità, stante l'accertata CP_2 sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 09.07.2024 (corretto in data
29.10.2024)
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
23.05.2025; v. all. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1 della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 23.06.2025 il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data immediatamente successiva alla notifica del ricorso giudiziale – e precisamente a distanza di circa 6 mesi, a fronte dei 4 normativamente previsti, dalla comunicazione del modello CP_ AP/70, che risulta essere stata ricevuta dall il 4.11.2024 – tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 450,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 18.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino