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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att.
c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIULIA GALLIZIOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GAETANO TRAVIA in sostituzione di
, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le Parte_1
richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
per la terza chiamata compare l'avvocato ENRICO CROCETTI BERNARDI in CP_1
sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate.
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza. pagina 1 di 8 Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 8 N. R.G. 446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MANGIONE STEFANIA Parte_2
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 Parte_1
[...]
RESISTENTE con la chiamata in causa di
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA TERESA NASSO CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 Con ricorso domandava “1) ACCERTARE E DICHIARARE Parte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2103 c.c. e delle previsioni del CCNL di volta in volta applicabile, che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nel livello Q2 del CCNL per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, a far data dai tre mesi successivi all'1/01/2020 (01/04/2020) o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia e per
l'effetto 2) DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, ad inquadrare il ricorrente nel livello Q2 del CCNL per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, a far data dai tre mesi successivi all'1/01/2020 (01/04/2020) o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia 3)
ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti di C.F. Controparte_2
, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, il diritto del ricorrente a percepire l'importo di
Euro 12.864,02 lordi a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello B1 posseduto
e il livello Q2 del CCNL applicato, per i titoli e i periodi dedotti in ricorso e riportati nel conteggio allegato al presente ricorso, notificato unitamente ad esso, ovvero per il diverso periodo e/o la diversa somma che dovessero risultare in giudizio, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 2077 e 2099 c.c., previa eventuale CTU contabile, oltre alle differenze retributive maturate successivamente al dicembre 2023, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e conseguentemente 4)
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 12.864,02 lordi calcolato sino al mese di dicembre 2023 a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello B1 posseduto e il livello Q2 del CCNL applicato, per i titoli e i periodi dedotti in ricorso e riportati nel conteggio allegato al presente ricorso, notificato unitamente ad esso, ovvero per il diverso periodo e/o per la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 2077 e 2099 c.c., previa
pagina 4 di 8 eventuale CTU contabile, oltre alle differenze retributive maturate successivamente al dicembre 2023, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”. esisteva al ricorso. Controparte_2
Veniva disposta la chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. di la quale si costituiva CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in ipotesi di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la parte ricorrente e resistente, secondo la qualificazione, nelle modalità e nei termini di cui al ricorso introduttivo, ovvero secondo la qualificazione, nelle modalità e nei termini accertati ad esito del giudizio, e/o comunque in ipotesi di accertamento di diritti del ricorrente ai quali conseguono obblighi contributivi di legge, accertare e dichiarare il diritto dell' al CP_1
pagamento da parte della resistente dei contributi, interessi, sanzioni ed CP_2
accessori di legge su tale posizione, rientranti, peraltro, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle somme dovute in favore dell' a titolo di contribuzione, oltre interessi, accessori e CP_1
sanzioni di legge, in dipendenza di detta causale, a fronte del rapporto di lavoro e/o dei diritti del lavoratore accertati e dichiarati in corso di giudizio per periodi non coperti da prescrizione”.
La causa era istruita con prove per testi e posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L'istruttoria orale e documentale unitamente considerate permettono di ritenere assolutamente dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori e nello specifico di capo deposito, da ricondurre alla categoria Q2.
Il dato è anzi pacifico, posto che è lo stesso datore di lavoro a riconoscere nelle buste paga dal 1.1.2020 – ossia da quando il ricorrente pacificamente iniziò a svolgere in autonomia il ruolo di capo deposito – una voce relativa alla differenza di stipendio per funzioni superiori, pari – secondo l'analisi contabile della difesa ricorrente, non contestata dalla controparte sul punto – esattamente alla differenza tra lo stipendio pagina 5 di 8 relativo alle mansioni di provenienza (macchinista) e quelle a quell'epoca realmente svolte da qualificarsi come Q2.
I testi hanno anche confermato che per i capi deposito l'inquadramento corretto era il
Q2.
A questo punto e considerato come lo svolgimento di tali funzioni si prolungò ben oltre i
3 mesi di “franchigia” – CCNL alla mano – sarebbe stato onere del datore di lavoro evidenziare che si trattava di una sostituzione di un dipendente e non di una vacanza di posizione.
Ciò non solo non è stato fatto in alcun modo, ma anzi le prove orali hanno confermato che il ricorrente prese il posto di un lavoratore trasferito e, dunque, che vi era una vacanza.
In base alla lettera del CCNL, dunque, il ricorrente aveva diritto da tre mesi dopo quel
1.1.2020 al superiore inquadramento.
D'altra parte, è pacifico che il ricorrente svolgesse unicamente quella mansione di guisa che ogni valutazione di prevalenza o meno risulta un esercizio completamente inutile nel caso di specie.
Tutto ciò consente di superare la necessità dei confronti tra mansioni e qualifiche contrattual-collettive, posto che per stessa ammissione per fatti concludenti datoriali, alla mansione svolta dal ricorrente corrispondeva non solo il trattamento superiore ma anche la relativa qualifica superiore, essendo svolte le relative “funzioni” (rectius: mansioni).
Il modus operandi dell'azienda sul punto pare invece connotarsi di un dato di fondo di illegalità, laddove nonostante questi avvenimenti, sottopose ad un lungo iter di valutazione la promozione del ricorrente, promozione che non si completò per un mero disguido burocratico (il ricorrente ha sempre lamentato di non avere ricevuto l'email di convocazione per l'ultimo step valutativo, dopo averne già superati due;
è peraltro risultato dimostrato dalle prove orali che in quel periodo l'azienda fu oggetto di un attacco hacker e quindi non può escludersi che, in effetti, al ricorrente quell'email di convocazione non giunse mai;
fatto sta che l'azienda non diede al ricorrente la pagina 6 di 8 possibilità di concludere quel percorso e gli revocò una facilitazione – il pernotto in una residenza di ferrovieri a Bologna tra un turno e l'altro, in modo da garantirgli il riposo, posto che il lavoratore viveva a Cervia – fino ad allora sempre concessagli, al fine evidente di privargli anche di quelle mansioni alle quali ormai lo stesso aveva diritto, ciò che si verificò con la richiesta del ricorrente di potere svolgere mansioni compatibili con il proprio diritto al riposo ed il suo successivo trasferimento in direzione della residenza).
Tali elementi consentono abbondantemente di ritenere sussistente il diritto del ricorrente alla qualifica qui richiesta, con le conseguenti differenze retributive.
Sul quantum non ci sono questioni di sorta: la resistente non ha contestato il conteggio attoreo, rendendosi perciò non necessari gli ulteriori tempi e costi connessi ad una
C.T.U. sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nei rapporti tra le parti originarie, valore indeterminabile e bassa complessità, 4 fasi;
nei rapporti con
, che non ha partecipato alla fase istruttoria, 3 fasi, immutato il resto). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto del ricorrente alla qualifica Q2 del CCNL per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, a far data dai tre mesi successivi all'1/01/2020
(01/04/2020) con condanna del datore di lavoro al relativo inquadramento con tale decorrenza;
2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
12.864,02 lordi a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello B1 posseduto e il livello Q2 del CCNL applicato, oltre alle differenze retributive maturate successivamente al dicembre 2023, nonché al versamento dei relativi contributi pagina 7 di 8 assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la resistente a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) condanna la resistente al pagamento, in favore di , dei contributi sulle CP_1
somme dovute al lavoratore in forza dei capi precedenti, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla chiamata in causa di CP_1
(29.7.2025);
5) condanna la resistente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
5.810,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att.
c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIULIA GALLIZIOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GAETANO TRAVIA in sostituzione di
, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le Parte_1
richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
per la terza chiamata compare l'avvocato ENRICO CROCETTI BERNARDI in CP_1
sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate.
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza. pagina 1 di 8 Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 8 N. R.G. 446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. MANGIONE STEFANIA Parte_2
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 Parte_1
[...]
RESISTENTE con la chiamata in causa di
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA TERESA NASSO CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 Con ricorso domandava “1) ACCERTARE E DICHIARARE Parte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2103 c.c. e delle previsioni del CCNL di volta in volta applicabile, che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nel livello Q2 del CCNL per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, a far data dai tre mesi successivi all'1/01/2020 (01/04/2020) o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia e per
l'effetto 2) DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, ad inquadrare il ricorrente nel livello Q2 del CCNL per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, a far data dai tre mesi successivi all'1/01/2020 (01/04/2020) o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia 3)
ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti di C.F. Controparte_2
, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, il diritto del ricorrente a percepire l'importo di
Euro 12.864,02 lordi a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello B1 posseduto
e il livello Q2 del CCNL applicato, per i titoli e i periodi dedotti in ricorso e riportati nel conteggio allegato al presente ricorso, notificato unitamente ad esso, ovvero per il diverso periodo e/o la diversa somma che dovessero risultare in giudizio, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 2077 e 2099 c.c., previa eventuale CTU contabile, oltre alle differenze retributive maturate successivamente al dicembre 2023, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e conseguentemente 4)
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 12.864,02 lordi calcolato sino al mese di dicembre 2023 a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello B1 posseduto e il livello Q2 del CCNL applicato, per i titoli e i periodi dedotti in ricorso e riportati nel conteggio allegato al presente ricorso, notificato unitamente ad esso, ovvero per il diverso periodo e/o per la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 2077 e 2099 c.c., previa
pagina 4 di 8 eventuale CTU contabile, oltre alle differenze retributive maturate successivamente al dicembre 2023, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”. esisteva al ricorso. Controparte_2
Veniva disposta la chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. di la quale si costituiva CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in ipotesi di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la parte ricorrente e resistente, secondo la qualificazione, nelle modalità e nei termini di cui al ricorso introduttivo, ovvero secondo la qualificazione, nelle modalità e nei termini accertati ad esito del giudizio, e/o comunque in ipotesi di accertamento di diritti del ricorrente ai quali conseguono obblighi contributivi di legge, accertare e dichiarare il diritto dell' al CP_1
pagamento da parte della resistente dei contributi, interessi, sanzioni ed CP_2
accessori di legge su tale posizione, rientranti, peraltro, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle somme dovute in favore dell' a titolo di contribuzione, oltre interessi, accessori e CP_1
sanzioni di legge, in dipendenza di detta causale, a fronte del rapporto di lavoro e/o dei diritti del lavoratore accertati e dichiarati in corso di giudizio per periodi non coperti da prescrizione”.
La causa era istruita con prove per testi e posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L'istruttoria orale e documentale unitamente considerate permettono di ritenere assolutamente dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori e nello specifico di capo deposito, da ricondurre alla categoria Q2.
Il dato è anzi pacifico, posto che è lo stesso datore di lavoro a riconoscere nelle buste paga dal 1.1.2020 – ossia da quando il ricorrente pacificamente iniziò a svolgere in autonomia il ruolo di capo deposito – una voce relativa alla differenza di stipendio per funzioni superiori, pari – secondo l'analisi contabile della difesa ricorrente, non contestata dalla controparte sul punto – esattamente alla differenza tra lo stipendio pagina 5 di 8 relativo alle mansioni di provenienza (macchinista) e quelle a quell'epoca realmente svolte da qualificarsi come Q2.
I testi hanno anche confermato che per i capi deposito l'inquadramento corretto era il
Q2.
A questo punto e considerato come lo svolgimento di tali funzioni si prolungò ben oltre i
3 mesi di “franchigia” – CCNL alla mano – sarebbe stato onere del datore di lavoro evidenziare che si trattava di una sostituzione di un dipendente e non di una vacanza di posizione.
Ciò non solo non è stato fatto in alcun modo, ma anzi le prove orali hanno confermato che il ricorrente prese il posto di un lavoratore trasferito e, dunque, che vi era una vacanza.
In base alla lettera del CCNL, dunque, il ricorrente aveva diritto da tre mesi dopo quel
1.1.2020 al superiore inquadramento.
D'altra parte, è pacifico che il ricorrente svolgesse unicamente quella mansione di guisa che ogni valutazione di prevalenza o meno risulta un esercizio completamente inutile nel caso di specie.
Tutto ciò consente di superare la necessità dei confronti tra mansioni e qualifiche contrattual-collettive, posto che per stessa ammissione per fatti concludenti datoriali, alla mansione svolta dal ricorrente corrispondeva non solo il trattamento superiore ma anche la relativa qualifica superiore, essendo svolte le relative “funzioni” (rectius: mansioni).
Il modus operandi dell'azienda sul punto pare invece connotarsi di un dato di fondo di illegalità, laddove nonostante questi avvenimenti, sottopose ad un lungo iter di valutazione la promozione del ricorrente, promozione che non si completò per un mero disguido burocratico (il ricorrente ha sempre lamentato di non avere ricevuto l'email di convocazione per l'ultimo step valutativo, dopo averne già superati due;
è peraltro risultato dimostrato dalle prove orali che in quel periodo l'azienda fu oggetto di un attacco hacker e quindi non può escludersi che, in effetti, al ricorrente quell'email di convocazione non giunse mai;
fatto sta che l'azienda non diede al ricorrente la pagina 6 di 8 possibilità di concludere quel percorso e gli revocò una facilitazione – il pernotto in una residenza di ferrovieri a Bologna tra un turno e l'altro, in modo da garantirgli il riposo, posto che il lavoratore viveva a Cervia – fino ad allora sempre concessagli, al fine evidente di privargli anche di quelle mansioni alle quali ormai lo stesso aveva diritto, ciò che si verificò con la richiesta del ricorrente di potere svolgere mansioni compatibili con il proprio diritto al riposo ed il suo successivo trasferimento in direzione della residenza).
Tali elementi consentono abbondantemente di ritenere sussistente il diritto del ricorrente alla qualifica qui richiesta, con le conseguenti differenze retributive.
Sul quantum non ci sono questioni di sorta: la resistente non ha contestato il conteggio attoreo, rendendosi perciò non necessari gli ulteriori tempi e costi connessi ad una
C.T.U. sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nei rapporti tra le parti originarie, valore indeterminabile e bassa complessità, 4 fasi;
nei rapporti con
, che non ha partecipato alla fase istruttoria, 3 fasi, immutato il resto). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta il diritto del ricorrente alla qualifica Q2 del CCNL per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, a far data dai tre mesi successivi all'1/01/2020
(01/04/2020) con condanna del datore di lavoro al relativo inquadramento con tale decorrenza;
2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
12.864,02 lordi a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello B1 posseduto e il livello Q2 del CCNL applicato, oltre alle differenze retributive maturate successivamente al dicembre 2023, nonché al versamento dei relativi contributi pagina 7 di 8 assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la resistente a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) condanna la resistente al pagamento, in favore di , dei contributi sulle CP_1
somme dovute al lavoratore in forza dei capi precedenti, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla chiamata in causa di CP_1
(29.7.2025);
5) condanna la resistente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
5.810,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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