Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, iscritta al n. 2604 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in NC (VT) al Corso Umberto I n. 8 presso lo studio dell'avv. Stefanella Breda, che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 16 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 5 settembre 2010 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di NC (VT) parte 2, serie
A, n. 14), che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 29 Persona_1
giugno 2011, e , a Viterbo il 27 febbraio 2014, che la prosecuzione Persona_2
della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“-entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad un mantenimento e a qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altra;
- ciò che dovrà essere stabilito riguarda solo il mantenimento ordinario per i figli minori, che si stabilisce di comune accordo in € 200,00;
- i minori già attualmente sono gestiti in maniera del tutto paritetica da entrambi i genitori come da piano genitoriale che si allega ai sensi della disciplina ex art. 473 bis. 12 cpv;
- i minori trascorreranno con il padre la giornata infrasettimanale del martedì e giovedì fino alle 21.00, e weekend alternati;
nella settimana in cui il weekend non verrà trascorso con il padre i ragazzi si recheranno da lui anche il giovedì stesso orario;
- le parti si dichiarano concordi ed aperte ad ogni modifica eventuale da accordarsi previamente compatibilmente con le eSIenze familiari di ciascun genitore per i tempi di collocamento, le vacanze estive e natalizie ed ogni altra attività dei minori;
- le parti dichiarano che ogni decisione verrà presa di comune accordo e nell'esclu- sivo interesse dei minori stessi”.
Hanno altresì concordato le ulteriori seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento di- chiarandosi autosufficiente e rinunciando ad ogni pretesa anche in tema di mante-
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nimento reciproco;
3) Le parti dichiarano che tutti gli altri rapporti economici sono stati già definiti e che pertanto niente hanno l'un l'altro da pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione;
4) per ciò che concerne la casa familiare sita in NC, Via Gramsci, n. 21 resterà, essendo di proprietà della stessa, alla SI.ra , nella quale Parte_1
vivrà unitamente con i minor Per_2 Persona_1
5) il padre rinuncia sin da ora alla percezione della quota del 50 % dell'assegno unico il quale verrà percepito interamente dalla SI.r ; Parte_1
6) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la quota pari ad € 200,00 per i due figli minori il 5 di ogni mese su conto corrente dell Pt_1
7) le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da
Protocollo Tribunale di Viterbo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ronci- glione (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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