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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10164/2021 promossa da:
C.F. ) ATTORE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Renato Andrea Vetturi contro
già Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA contumace
e
Controparte_3
(C.F. CONVENUTA
[...] P.IVA_2 con l'avv. Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, così statuire:
In via principale e nel merito Accertare, dichiarare e/o pronunciare la validità e l'efficacia del contratto del giorno 03.11.2015 concluso tra la società (oggi Parte_2 società e la società (oggi società Pt_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 in liquidazione e in fallimento). Accertare, dichiarare e/o pronunciare la validità, l'efficacia e
l'operatività della polizza “Tutela legale” n. 91/M10282700 stipulata tra la società
[...]
(oggi società ) e la società Controparte_2 Controparte_4
Accertare Controparte_3
e dichiarare l'obbligo della società Controparte_3
di pagare alla società l'importo di Euro 23.654,21
[...] Parte_1
(Euro 22.646,61 oltre a I.V.A.) o il diverso importo calcolato sulla base delle risultanze di causa, in forza dei titoli e delle ragioni illustrati negli scritti difensivi della stessa società
con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Condannare, Parte_1
quindi, la società Controparte_3
a pagare alla società l'importo di Euro 23.654,21 (Euro
[...] Parte_1
22.646,61 oltre a I.V.A.) o il diverso importo calcolato sulla base delle risultanze di causa, in forza dei titoli e delle ragioni illustrati negli scritti difensivi della stessa società Parte_1
con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Rifusione dei
[...]
compensi e delle spese di causa, inclusi i compensi e le spese per la procedura di mediazione obbligatoria qualora non liquidati a titolo di capitale. In via istruttoria […]
CP_ Per parte convenuta : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(oggi di seguito ) ha convenuto Parte_2 Parte_1 Pt_1
Contr CP_ in giudizio (di seguito e (nel prosieguo ) deducendo Controparte_2 CP_3
Contr che: a) in data 3.11.2015, essa aveva sottoscritto con la contratto “per la redazione della analisi contabile e per l'attività di recupero del credito da anatocismo e/o da usura” denominato “Gold” in riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza n. pagina 2 di 8 3340111464 aperto presso la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. – Filiale di Melzo;
b) con la sottoscrizione del contratto, essa aveva altresì aderito alla polizza di tutela legale n. Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con ed avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla Contr Contr base di perizie redatte da c) erano state, quindi, predisposte da una prima perizia ed una seconda perizia integrativa che avevano confermato la presenza di anomalie nella gestione Contr del rapporto da parte della banca;
d) essa aveva corrisposto a l'importo di € 4.270,00 e, a seguito della predisposizione della perizia integrativa, l'ulteriore importo di € 683,20; e) instaurato dall'attrice avanti al Tribunale di Bergamo il giudizio nei confronti di CP_5
quale incorporante la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. (n.r.g. 1174/17),
[...]
respinta l'istanza di espletamento della consulenza tecnica, il Tribunale con la sentenza n. Contr 582/18, ritenendo l'erroneità dei due elaborati redatti da aveva rigettato le domande condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite;
f) essa aveva, quindi, corrisposto a
[...] la somma di € 17.800,31 a titolo di spese legali;
g) nonostante le richieste inviate, CP_5
Contr CP_ sia che si erano rifiutare di versare gli importi richiesti;
ciò premesso, l'attrice ha quindi formulato domanda di adempimento nei confronti delle due convenute essendo queste ultime, in base ai rispettivi contratti sottoscritti, tenute al rimborso delle somme indicate e, Contr comunque, domanda di risarcimento del danno nei confronti di chiedendo la condanna di entrambe le convenute, in via solidale o in via autonoma in ragione dei rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento della complessiva somma di € 23.654,21, o altra somma ritenuta dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi. Con le spese.
Contr Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Si è costituita deducendo: a) l'inoperatività della polizza in quanto nella fattispecie CP_3 non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di Bergamo incardinato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come risultava dalla motivazione della sentenza, con la conseguenza che l'attrice non aveva, di fatto, nessuna possibilità di vedere accolte le domande;
b)
pagina 3 di 8 l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 1900 c.p.c., stante la colpa grave della contraente Contr
la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
Ha, inoltre, contestato l'importo richiesto deducendo:
- quanto agli importi di € 4.270,00 iva inclusa ed € 683 iva inclusa, relativi al costo della prima perizia e della perizia integrativa, che l'attrice non aveva fornito la prova dei relativi esborsi Contr avendo prodotto le sole fatture emesse da
- quanto alle spese di soccombenza, che non poteva essere riconosciuto l'importo di €
17.800,31 non potendosi fare carico alla compagnia del ritardo nel pagamento, imputabile esclusivamente all'attrice, ma semmai l'inferiore importo di € 11.810,00, oltre 15%, C.P.A. e
I.V.A. e quindi € 17.232,21, come riconosciuto in sentenza;
- che non poteva essere riconosciuto l'importo relativo dell'IVA non costituendo detto importo un costo per l'attrice avendolo essa portato in detrazione in quanto soggetto passivo I.V.A.;
- che le spese di mediazione, quantificate in € 683,20, non potevano essere riconosciute in quanto non incluse nella copertura assicurativa e comunque non interamente provate.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande.
Interrotta la causa a seguito del fallimento di , Controparte_4
subentrata a il processo è stato riassunto dalla attrice nei confronti del e CP_2 CP_1
CP_ di .
Quest'ultima si è costituita mentre il è rimasto contumace;
quindi, senza CP_1
l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 24.4.25.
Deve premettersi che, a seguito dell'intervenuto fallimento di Controparte_1
l'attrice ha rinunciato, stante il disposto dell'art. 24 RD 267/42 come succ. mod., alle domande nei confronti del . CP_1
Non sono in contestazione, e comunque risultano documentalmente provati: 1) la stipula del contratto “per la redazione dell'analisi contabile e per l'attività di recupero del credito da
pagina 4 di 8 anatocismo e/o usura” in riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 3340111464 aperto da parte attrice presso la Filiale di Melzo della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. poi divenuta (doc. 1 attrice); 2) la formula Gold prescelta comprensiva della Controparte_5
Contr
“Copertura Tutela Legale Totale” come da polizza collettiva stipulata da CP_3
Contr richiamata all'art. 14 del contratto (doc. 1 attrice); 3) le due perizie tecniche fornite da
(doc. 5 e 6 attrice); 4) la conclusione del giudizio incardinato dall'attrice, sulla base delle due Contr perizie redatte da con la sentenza 582/18 con la quale sono state rigettate le domande formulate dall'attrice (doc. 11 attrice).
CP_ Contr Ora, sostiene, in primo luogo, che, essendo le due perizie redatte da del tutto carenti ed inadeguate, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata, come desumibile dai seguenti passi della sentenza del Tribunale di Bergamo:
“3.1 Quanto agli interessi ultralegali, gli stessi sono stati esaustivamente pattuiti per iscritto in tutti i contratti”;
“3.2. Quanto all'anatocismo, il contratto di conto corrente è conforme alla delibera CICR del
9/2/2000 ratione temporis applicabile”;
“3.3. Non sono poi fondate le doglianze in tema di usura. Per quanto attiene all'usura oggettiva, la perizia di parte attrice di cui al doc. 11 e richiamata dall'atto di citazione postula non condivisibilmente l'applicazione di criteri di computo diversi da quelli della Banca
d'Italia”;
“3.4. Nemmeno sono fondate le censure in tema di usura soggettiva. Quand'anche siano desumibili dal doc. 12 dell'attrice le condizioni di difficoltà economica o finanziaria dell'attrice, non risulta una patente sproporzione delle pattuizioni negoziali ex art. 644, comma 3, c.p.c. in quanto, da un lato, risponde “alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente” (ex multis, Corte d'Appello di
Milano, sent. n. 1001 del 2017), dall'altro, non risultano provate con appositi contratti le
pagina 5 di 8 condizioni economiche di mercato e degli altri operatori in genere applicate per un soggetto in situazione corrispondente a quella dell'attrice e rispetto alle quali si possa assumere una deteriore discrepanza delle pattuizioni concluse con la banca convenuta” .
La tesi non è condivisibile;
non può, infatti, affermarsi che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate dalla società; al contrario, dalla lettura della sentenza (di cui parte convenuta riporta esclusivamente alcuni stralci isolati dal contesto complessivo della motivazione), infatti, si evince che il rigetto delle domande è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (cfr., in particolare, pagg.
5-6 ove il giudice dà atto espressamente dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale in materia di usura oggettiva cui ha ritenuto di non aderire) e, comunque, dalla valutazione discrezionale dei dati forniti dalle parti (cfr., in particolare, pag. 7 in materia di usura soggettiva).
CP_ In secondo luogo, eccepisce l'inoperatività della polizza stante la colpa grave di Contr
ex art. 1900 I comma c.c., in conseguenza della inadeguatezza delle due perizie;
le osservazioni che precedono escludono la fondatezza anche di questa eccezione.
CP_ In sede di comparsa conclusionale, a seguito del fallimento di CP_1
eccepisce altresì l'inoperatività della polizza richiamando l'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione ove si legge che “il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento… del CP_ Contraente”; l'eccezione è, in primo luogo, tardiva posto che avrebbe dovuto formularla in sede di comparsa di costituzione a seguito della riassunzione del giudizio e comunque, infondata, in assenza di espressa e specifica domanda di risoluzione sulla base di detta clausola
(Cass. 16993/2007; Cass. 11864/15)
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di pagina 6 di 8 controparte; 5) Le spese legali di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, tenuto conto della documentazione prodotta, all'attrice possono essere riconosciuti i seguenti importi in quanto documentati: a) € 4.270,00 ed € 683,20 per la redazione della perizia e della relativa integrazione (cfr. doc. 2 e 7: fatture, doc. 24: assegno con girata per l'incasso, doc. 25: contabile bancaria, doc. 27: estratti del conto corrente); b) € 17.800,31 per spese processuali e oneri accessori conseguenti alla sentenza in favore di ivi Controparte_5 comprese le spese relative al precetto essendo il ritardato pagamento dipeso anche dall'inerzia della assicuratrice (cfr. doc. 13: precetto, doc. 14 e 26: contabili bancarie, doc. 27: estratto conto corrente); c) € 217,50 per spese registrazione sentenza (cfr. doc. 15: modello F24 quietanzato).
CP_ In conclusione, va condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma complessiva di € 22.077,81 (al netto dell'IVA addebitata che per l'attrice costituisce credito di imposta) oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione, assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, con decorrenza dalla prima denuncia del sinistro (20.12.2018– cfr. doc. 16 attrice) ed interessi legali sulla stessa somma rivalutata di anno in anno. All'importo complessivo (capitale + interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
CP_ L'esito del giudizio giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 22.077,81 oltre CP_3
pagina 7 di 8 rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in CP_3
complessivi € 6713,00 per compenso del presente giudizio ed € 500,00 quale compenso per la fase di mediazione, oltre € 326,05 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge;
Brescia, 16/09/2026
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10164/2021 promossa da:
C.F. ) ATTORE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Renato Andrea Vetturi contro
già Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA contumace
e
Controparte_3
(C.F. CONVENUTA
[...] P.IVA_2 con l'avv. Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, così statuire:
In via principale e nel merito Accertare, dichiarare e/o pronunciare la validità e l'efficacia del contratto del giorno 03.11.2015 concluso tra la società (oggi Parte_2 società e la società (oggi società Pt_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 in liquidazione e in fallimento). Accertare, dichiarare e/o pronunciare la validità, l'efficacia e
l'operatività della polizza “Tutela legale” n. 91/M10282700 stipulata tra la società
[...]
(oggi società ) e la società Controparte_2 Controparte_4
Accertare Controparte_3
e dichiarare l'obbligo della società Controparte_3
di pagare alla società l'importo di Euro 23.654,21
[...] Parte_1
(Euro 22.646,61 oltre a I.V.A.) o il diverso importo calcolato sulla base delle risultanze di causa, in forza dei titoli e delle ragioni illustrati negli scritti difensivi della stessa società
con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Condannare, Parte_1
quindi, la società Controparte_3
a pagare alla società l'importo di Euro 23.654,21 (Euro
[...] Parte_1
22.646,61 oltre a I.V.A.) o il diverso importo calcolato sulla base delle risultanze di causa, in forza dei titoli e delle ragioni illustrati negli scritti difensivi della stessa società Parte_1
con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Rifusione dei
[...]
compensi e delle spese di causa, inclusi i compensi e le spese per la procedura di mediazione obbligatoria qualora non liquidati a titolo di capitale. In via istruttoria […]
CP_ Per parte convenuta : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(oggi di seguito ) ha convenuto Parte_2 Parte_1 Pt_1
Contr CP_ in giudizio (di seguito e (nel prosieguo ) deducendo Controparte_2 CP_3
Contr che: a) in data 3.11.2015, essa aveva sottoscritto con la contratto “per la redazione della analisi contabile e per l'attività di recupero del credito da anatocismo e/o da usura” denominato “Gold” in riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza n. pagina 2 di 8 3340111464 aperto presso la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. – Filiale di Melzo;
b) con la sottoscrizione del contratto, essa aveva altresì aderito alla polizza di tutela legale n. Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con ed avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla Contr Contr base di perizie redatte da c) erano state, quindi, predisposte da una prima perizia ed una seconda perizia integrativa che avevano confermato la presenza di anomalie nella gestione Contr del rapporto da parte della banca;
d) essa aveva corrisposto a l'importo di € 4.270,00 e, a seguito della predisposizione della perizia integrativa, l'ulteriore importo di € 683,20; e) instaurato dall'attrice avanti al Tribunale di Bergamo il giudizio nei confronti di CP_5
quale incorporante la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. (n.r.g. 1174/17),
[...]
respinta l'istanza di espletamento della consulenza tecnica, il Tribunale con la sentenza n. Contr 582/18, ritenendo l'erroneità dei due elaborati redatti da aveva rigettato le domande condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite;
f) essa aveva, quindi, corrisposto a
[...] la somma di € 17.800,31 a titolo di spese legali;
g) nonostante le richieste inviate, CP_5
Contr CP_ sia che si erano rifiutare di versare gli importi richiesti;
ciò premesso, l'attrice ha quindi formulato domanda di adempimento nei confronti delle due convenute essendo queste ultime, in base ai rispettivi contratti sottoscritti, tenute al rimborso delle somme indicate e, Contr comunque, domanda di risarcimento del danno nei confronti di chiedendo la condanna di entrambe le convenute, in via solidale o in via autonoma in ragione dei rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento della complessiva somma di € 23.654,21, o altra somma ritenuta dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi. Con le spese.
Contr Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Si è costituita deducendo: a) l'inoperatività della polizza in quanto nella fattispecie CP_3 non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di Bergamo incardinato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come risultava dalla motivazione della sentenza, con la conseguenza che l'attrice non aveva, di fatto, nessuna possibilità di vedere accolte le domande;
b)
pagina 3 di 8 l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 1900 c.p.c., stante la colpa grave della contraente Contr
la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
Ha, inoltre, contestato l'importo richiesto deducendo:
- quanto agli importi di € 4.270,00 iva inclusa ed € 683 iva inclusa, relativi al costo della prima perizia e della perizia integrativa, che l'attrice non aveva fornito la prova dei relativi esborsi Contr avendo prodotto le sole fatture emesse da
- quanto alle spese di soccombenza, che non poteva essere riconosciuto l'importo di €
17.800,31 non potendosi fare carico alla compagnia del ritardo nel pagamento, imputabile esclusivamente all'attrice, ma semmai l'inferiore importo di € 11.810,00, oltre 15%, C.P.A. e
I.V.A. e quindi € 17.232,21, come riconosciuto in sentenza;
- che non poteva essere riconosciuto l'importo relativo dell'IVA non costituendo detto importo un costo per l'attrice avendolo essa portato in detrazione in quanto soggetto passivo I.V.A.;
- che le spese di mediazione, quantificate in € 683,20, non potevano essere riconosciute in quanto non incluse nella copertura assicurativa e comunque non interamente provate.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande.
Interrotta la causa a seguito del fallimento di , Controparte_4
subentrata a il processo è stato riassunto dalla attrice nei confronti del e CP_2 CP_1
CP_ di .
Quest'ultima si è costituita mentre il è rimasto contumace;
quindi, senza CP_1
l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 24.4.25.
Deve premettersi che, a seguito dell'intervenuto fallimento di Controparte_1
l'attrice ha rinunciato, stante il disposto dell'art. 24 RD 267/42 come succ. mod., alle domande nei confronti del . CP_1
Non sono in contestazione, e comunque risultano documentalmente provati: 1) la stipula del contratto “per la redazione dell'analisi contabile e per l'attività di recupero del credito da
pagina 4 di 8 anatocismo e/o usura” in riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 3340111464 aperto da parte attrice presso la Filiale di Melzo della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. poi divenuta (doc. 1 attrice); 2) la formula Gold prescelta comprensiva della Controparte_5
Contr
“Copertura Tutela Legale Totale” come da polizza collettiva stipulata da CP_3
Contr richiamata all'art. 14 del contratto (doc. 1 attrice); 3) le due perizie tecniche fornite da
(doc. 5 e 6 attrice); 4) la conclusione del giudizio incardinato dall'attrice, sulla base delle due Contr perizie redatte da con la sentenza 582/18 con la quale sono state rigettate le domande formulate dall'attrice (doc. 11 attrice).
CP_ Contr Ora, sostiene, in primo luogo, che, essendo le due perizie redatte da del tutto carenti ed inadeguate, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata, come desumibile dai seguenti passi della sentenza del Tribunale di Bergamo:
“3.1 Quanto agli interessi ultralegali, gli stessi sono stati esaustivamente pattuiti per iscritto in tutti i contratti”;
“3.2. Quanto all'anatocismo, il contratto di conto corrente è conforme alla delibera CICR del
9/2/2000 ratione temporis applicabile”;
“3.3. Non sono poi fondate le doglianze in tema di usura. Per quanto attiene all'usura oggettiva, la perizia di parte attrice di cui al doc. 11 e richiamata dall'atto di citazione postula non condivisibilmente l'applicazione di criteri di computo diversi da quelli della Banca
d'Italia”;
“3.4. Nemmeno sono fondate le censure in tema di usura soggettiva. Quand'anche siano desumibili dal doc. 12 dell'attrice le condizioni di difficoltà economica o finanziaria dell'attrice, non risulta una patente sproporzione delle pattuizioni negoziali ex art. 644, comma 3, c.p.c. in quanto, da un lato, risponde “alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente” (ex multis, Corte d'Appello di
Milano, sent. n. 1001 del 2017), dall'altro, non risultano provate con appositi contratti le
pagina 5 di 8 condizioni economiche di mercato e degli altri operatori in genere applicate per un soggetto in situazione corrispondente a quella dell'attrice e rispetto alle quali si possa assumere una deteriore discrepanza delle pattuizioni concluse con la banca convenuta” .
La tesi non è condivisibile;
non può, infatti, affermarsi che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate dalla società; al contrario, dalla lettura della sentenza (di cui parte convenuta riporta esclusivamente alcuni stralci isolati dal contesto complessivo della motivazione), infatti, si evince che il rigetto delle domande è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (cfr., in particolare, pagg.
5-6 ove il giudice dà atto espressamente dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale in materia di usura oggettiva cui ha ritenuto di non aderire) e, comunque, dalla valutazione discrezionale dei dati forniti dalle parti (cfr., in particolare, pag. 7 in materia di usura soggettiva).
CP_ In secondo luogo, eccepisce l'inoperatività della polizza stante la colpa grave di Contr
ex art. 1900 I comma c.c., in conseguenza della inadeguatezza delle due perizie;
le osservazioni che precedono escludono la fondatezza anche di questa eccezione.
CP_ In sede di comparsa conclusionale, a seguito del fallimento di CP_1
eccepisce altresì l'inoperatività della polizza richiamando l'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione ove si legge che “il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento… del CP_ Contraente”; l'eccezione è, in primo luogo, tardiva posto che avrebbe dovuto formularla in sede di comparsa di costituzione a seguito della riassunzione del giudizio e comunque, infondata, in assenza di espressa e specifica domanda di risoluzione sulla base di detta clausola
(Cass. 16993/2007; Cass. 11864/15)
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di pagina 6 di 8 controparte; 5) Le spese legali di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, tenuto conto della documentazione prodotta, all'attrice possono essere riconosciuti i seguenti importi in quanto documentati: a) € 4.270,00 ed € 683,20 per la redazione della perizia e della relativa integrazione (cfr. doc. 2 e 7: fatture, doc. 24: assegno con girata per l'incasso, doc. 25: contabile bancaria, doc. 27: estratti del conto corrente); b) € 17.800,31 per spese processuali e oneri accessori conseguenti alla sentenza in favore di ivi Controparte_5 comprese le spese relative al precetto essendo il ritardato pagamento dipeso anche dall'inerzia della assicuratrice (cfr. doc. 13: precetto, doc. 14 e 26: contabili bancarie, doc. 27: estratto conto corrente); c) € 217,50 per spese registrazione sentenza (cfr. doc. 15: modello F24 quietanzato).
CP_ In conclusione, va condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma complessiva di € 22.077,81 (al netto dell'IVA addebitata che per l'attrice costituisce credito di imposta) oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione, assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, con decorrenza dalla prima denuncia del sinistro (20.12.2018– cfr. doc. 16 attrice) ed interessi legali sulla stessa somma rivalutata di anno in anno. All'importo complessivo (capitale + interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
CP_ L'esito del giudizio giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 22.077,81 oltre CP_3
pagina 7 di 8 rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in CP_3
complessivi € 6713,00 per compenso del presente giudizio ed € 500,00 quale compenso per la fase di mediazione, oltre € 326,05 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge;
Brescia, 16/09/2026
Il giudice
Marina Mangosi
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