Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3379/2024 promosso da:
con CF.: -, nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(ROMANIA);
e
– con C.F.: - nato il [...] a [...] C.F._2
DORHOI (ROMANIA); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv.ti MARIA EMANUELA BONAZZA e LUCA PANCOTTI in forza di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI:
“1) RAPPORTI PERSONALI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza dove ognuno riterrà più opportuno.
- 1 -
Le figlie ed , ambedue minorenni, verranno affidate in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie e assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le medesime relative alla educazione, istruzione e alla salute.
Le minori avranno residenza privilegiata presso la casa familiare sita in Senigallia (AN), alla Via Zampettini n. 10, assieme alla madre.
I tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, tenuto conto dell'età e della soddisfacente qualità del rapporto intercorrente tra le minori ed entrambi i genitori, saranno regolamentato come segue:
ed trascorreranno con la madre i giorni infrasettimanali dal Lunedì Persona_1 Persona_2 al Venerdì, mentre trascorreranno con il padre tutti i fine settimana dal Sabato mattina alla Domenica sera.
Per quanto concerne i periodi di vacanza e le festività, i giorni di permanenza presso l'uno o l'altro genitore saranno regolamentati come segue.
Vacanze di Natale - 24 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - 31 dicembre - 1 gennaio - 6 gennaio: le figlie trascorreranno dette festività in via alternata, un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro
Vacanze di Pasqua - Pasqua - Pasquetta-Lunedì dell'Angelo: le figlie trascorreranno dette festività in vi alternata, un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Altri giorni festivi - Primo novembre, festa di tutti i Santi- 8 dicembre, Persona_3
- 25 aprile, anniversario della liberazione - Primo maggio, festa del Lavoro - 2 giugno, festa nazionale della Repubblica: le figlie trascorreranno dette festività in via alternata, un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Vacanze estive
Le figlie manterranno lo stesso calendario ordinario di frequentazione dei genitori come stabilito per il periodo scolastico.
Si fa presente come entrambi i genitori potranno programmare periodi fino a 15 giorni consecutivi da trascorrere con le figlie, possibilmente nei periodi di vacanza dalla scuola, anche per effettuare viaggi in territorio italiano o all'estero, previo accordo con l'altro genitore.
In relazione ad ogni altro giorno ricadente nei suddetti periodi di vacanza e a tutte le altre festività qui non espressamente regolamentate, le minori seguiranno il regime ordinario di frequentazione settimanale dei genitori come sopra individuato.
Stante l'età delle figlie resta inteso che la suddivisione dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, sia per quanto attiene la normale regolamentazione settimanale, sia per quanto attiene i periodi festivi e/o di vacanza, potranno subire delle modificazioni in relazione alle esigenze e agli impegni scolastici ed extra scolastici di ed e/o di quelle dei Persona_1 Persona_2 genitori, previo accordo fra di essi.
Entrambi i genitori avranno cura di tenere l'altro informato circa gli eventi, questioni e vicende maggiormente significativi della vita delle figlie, così da rendere reale ed effettivo l'esercizio condiviso
- 2 - della responsabilità genitoriale e consentire ad entrambi i genitori di essere presenti in modo autentico e responsabile nella vita delle ragazze.
3) MANTENIMENTO FIGLIE
Il padre verserà alla Signora una somma mensile pari ad € 250,00= mensili Parte_1
(=€125,00 a figlia) quale contributo per il mantenimento di entrambe le figlie, ancora minorenni, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario alla madre, oltre alla corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie, medico specialistiche e scolastiche ed extrascolastiche, documentate, da affrontare nell'interesse delle figlie, nel rispetto dei criteri sanciti dal Protocollo in vigore presso codesto Tribunale.
L'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per le figlie continuerà ad essere interamente percepito dal Signor Parte_2
4) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa familiare sita in Senigallia (AN), alla Via Zampettini n. 10, appartenente ad entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata alla moglie, che ivi continuerà a risiedervi unitamente ad entrambe le figlie ed , mentre il marito, che ha già trasferito Persona_1 Persona_2 il proprio domicilio in Senigalli Ce erza n. 73/A, ivi trasferirà la propria residenza (doc. n. 06 - Atto compravendita casa familiare Notaio del 21 giugno 2021). Persona_4
Le parti concordano che le utenze, le spese condominiali e di manutenzione ordinaria dell'immobile resteranno a carico della moglie per tutto il tempo in cui questa avrà il godimento del bene, mentre le spese straordinarie e quelle comunque riferibili al diritto di proprietà, saranno suddivise tra i coniugi nella misura di ½ ciascuno.
Le parti concordano altresì che la rata mensile del mutuo contratto con l'Istituto Intesa San Paolo per Atto Notaio di Senigallia (AN) in data 21.06.2021 per l'acquisto della casa, Persona_4 pari a circa € 480,00=, continuerà ad essere corrisposta da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno (doc. n. 07 - Contratto di mutuo Notaio del 21 giugno 2024). Persona_4
5) MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti dichiarano di essere entrambe titolari di reddito autonomo e, quindi, economicamente autosufficienti, per il che rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento (doc. n. 08 - Modello 730 2022 congiunto;
doc. n. 09 - Modello 730 2023 congiunto;
doc. n. 10 – Modello 730 2024 doc. n. 11 – Modello 730 2024 Parte_1 Parte_2 congiunta .
6) BENI MOBILI REGISTRATI
I beni mobili registrati:
- Fiat Panda tg FT128ST di proprietà esclusiva della Signora (doc. n. 12 – Carta Parte_1
Circolazione Fiat Panda)
- Opel Insignia tg EM686YE, di proprietà esclusiva del Signor (doc. n. Parte_2
13 – Carta Circolazione Opel Insignia) acquistati in costanza di matrimonio, rimarranno di proprietà esclusiva ed in godimento ed uso esclusivo dei rispettivi intestatari.
- 3 - 7) ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa (doc. n. 14 – Estratti conto corrente cointestato;
doc. n. 15 – Estratti conto corrente doc. n. 16 – Parte_1
Estratti conto corrente . Parte_2
8) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità dell'espatrio
9) Le spese legali inerenti la presente procedura vengono sostenute dai ricorrenti nella misura di ½ ciascuno”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Parte_2 si sono sposati a Muntenii De Jos (Romania) il 23/08/2008, trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Senigallia (AN), hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/09/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, anche per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario in quanto tale da garantire, comunque, una costante frequentazione padre-figlie.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
- 4 - relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Muntenii De Jos (ROMANIA) il 23/08/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 16, parte 2, serie C dell'anno 2024; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -