Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 1909/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito della lettura delle note di trattazione scritta dell'udienza del 13.2.2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.RG. 1909/2024 TRA (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Boccia, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Giordano Bruno n.135, giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE- CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ), in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto C.F._2 Persona_1 di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito Gestione Separata anno 2016. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, il ricorrente, premesso di essere ingegnere iscritto all'ordine degli Ingegneri di Napoli, impugnava l'avviso di addebito n. 371/2023/00158264860, ricevuto in data 11.1.2024, per il recupero di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2016, dell'importo di €. 6.062,42. A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata essendo iscritto all'albo degli ingegneri, Ordine munito di propria cassa alla quale aveva regolarmente versato la dovuta contribuzione;
la prescrizione del credito e l'errata quantificazione delle sanzioni. Tanto esposto, chiedeva la sospensione dell'atto impugnato, nonché di accertare e dichiarare che per CP_ l'anno 2016 non era tenuto all'iscrizione alla gestione Separata dell' di Napoli e, per l'effetto, sentir dichiarare che non era tenuto a versare la somma indicata nell'avviso di addebito;
in subordine, chiedeva di disporne l'annullamento, e quindi, la cancellazione d'ufficio dalla gestione separata e di dichiarare CP_1 non dovute le somme pretese;
in via ancora più subordinata chiedeva di dic ed accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' ed in ulteriore subordine di dichiarare la CP_1 illegittimità delle pretese dell' contenute nell'avviso di addebito per l'illegittima duplicazione del CP_1 contributo previdenziale già o alla cassa di appartenenza, nonché per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate;
ancora in subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e dell'opposizione nel merito anche con riguardo alla
All'esito della trattazione cartolare del giudizio, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta dell'udienza del 13.2.2025 depositate dalle parti, il Giudice ha pronunciato la sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La legge 335/1995 ha istituito la Gestione Separata dell' al fine di garantire copertura previdenziale CP_1 ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti creando una sorta di "cassa residuale". In particolare, l'art. 2, comma 26, legge 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1996, l'obbligo per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di iscriversi presso la suddetta Gestione separata.
Con il successivo articolo 18, comma 12, del D.L.98/2011, convertito dalla legge 15 luglio 2001 n. 111, CP_ veniva sancito che i soggetti tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata erano esclusivamente i soggetti che svolgevano attività il cui esercizio non era subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.
Successivamente, con la circolare n. 99 del 22/07/2011 si affermò che tali soggetti sarebbero stati CP_1 CP_ destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultavano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. Dopo un altalenarsi di pronunce dei giudici di merito, con orientamenti contrastanti, riferite agli architetti e agli ingegneri iscritti alla , la Suprema Corte di Cassazione, con le decisioni gemelle n.ri 30344 e CP_2
30345 del 18-12-2017 ha definitivamente chiarito che il professionista architetto/ingegnere, dipendente CP_ pubblico che svolge anche attività autonoma è tenuto a iscriversi alla gestione separata dell' nonostante versi il contributo integrativo a . CP_2
CP_ I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che l'iscrizione alla Gestione separata dell' è obbligatoria per chi svolge per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo se non è tenuto all'iscrizione a un albo o se, pur iscritto a un albo, non deve versare contributi che determinano la creazione di una posizione previdenziale. In base alle regole di , un CP_2 professionista che lavora come dipendente non può iscriversi alla stessa, però deve versare il contributo integrativo, che viene calcolato in percentuale sul compenso.
Questo onere non comporta l'iscrizione alla Cassa di previdenza di settore, essendo tenuto al versamento pur non essendo iscritto. È questa particolare condizione che giustifica, secondo la Cassazione, l'obbligo CP_ di contribuzione alla Gestione separata dell' in quanto il contributo integrativo non determina la creazione di una posizione previdenziale. Detto principio si è poi consolidato con le sentenze, tutte conformi, della Corte di Cassazione, numeri: 1172 / 2018, 2282 /2018, 1643/ 2018, a cui è seguita prima l'ordinanza del 16 ottobre 2019, n. 26229 e poi la sentenza n. 1001 del 17 gennaio 2020 della Suprema Corte, che dando continuità alle precedenti pronunce hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , CP_2 rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti CP_ agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' , in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.”
CP_ Risulta, dunque, pacifico che l'iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri che non sono iscritti alla è obbligatoria, per l'attività di ingegnere, svolta anche occasionalmente, a prescindere dalla CP_2 ulteriore attività lavorativa.
Passando al caso di specie, l'art. 7 quinto comma dello Statuto prevede: “Sono esclusi CP_2 dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in CP_2 dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.”, ne consegue che, risultando documentalmente provato che nell'anno 2016 il ricorrente, in qualità di ingegnere iscritto all'albo professionale degli ingegneri di Napoli, ha regolarmente versato soltanto il contributo integrativo all' , che come già esposto non ha efficacia a fini previdenziali, è destinatario dell'obbligo CP_2 CP_ contributivo alla Gestione separata in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Tanto emerge sia dalla documentazione in atti che dalle stesse deduzioni del ricorrente che confermano che il reddito prodotto dall'attività lavorativa professionale autonoma non era oggetto di obbligo assicurativo gestito dall' . CP_2
Il reddito ricavato dall'attività libero professionale, infatti, risulta inserito nel quadro RE della dichiarazione reddituale dedicato ai Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed è stato fatturato con la partita IVA n di cui il ricorrente era titolare sin dal P.IVA_2
1985, emessa con il codice ATECO 711210 “attività degli studi di ingegneria”.
A comprova dell'abitualità dell'attività svolta quale libero professionista, rileva anche l'iscrizione continuativa all'Albo professionale, l'esercizio dell'attività con partita IVA aperta con il codice ATECO anzidetto e l'utilizzo di PEC professionale rilasciata dall'Ordine ( , nonché l'utilizzo Email_1 di polizza assicurativa di copertura dei rischi da responsabilità professionale, le spese sostenute per l'attività professionale portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi, l'entità dei compensi ricavati, la richiesta di contributi gestione separata anche per gli anni 2012 e 2014.
Dunque, dando continuità agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, il contributo fisso alla Gestione separata, quale contributo derivante dal reddito connesso alla attività professionale di ingegnere, risulta dovuto. Quanto all'eccezione riguardante la pretesa prescrizione delle conseguenti richieste economiche avanzate dall' con l'avviso di addebito impugnato, la questione non è fondata. CP_1
Occorre, infatti, verificare specificamente quale sia il dies a quo per il computo del relativo termine quinquennale.
Ritiene questo giudice che debba essere condiviso l'orientamento della Suprema Corte che ancòra ad un momento certo detto termine, individuandolo, appunto, nel termine per il pagamento dei contributi stessi, termine unico per ciascun contribuente e non condizionato da singoli atti variabili.
Così si è espressa la Corte: “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo CP_ efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, un maggior reddito". (Cass. n. 19640 del 24/07/2018).
Quindi, per il computo del decorso della prescrizione va considerato l'anno cui si riferiscono i contributi e calcolato il termine di cinque anni a decorrere dal giorno stabilito per il versamento del saldo della Gestione Separata sulla base della regola fissata dall'art. 18, comma 4, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
In tal senso si è anche più di recente pronunciata con la sentenza n. 28565/2022 la Corte di Cassazione che ha espresso il principio di diritto secondo cui la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).
Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificarli.
Nella specie, quindi, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine per il versamento che, in relazione all'anno di maturazione, il 2016, va fissato al 20 luglio 2017, per effetto della proroga disposta dal DPCM 20.7.2017, in G.U. Serie Generale n.169 del 21-07-2017.
L' ha documentato di avere inoltrato la diffida del 18.11.22 a mezzo raccomandata, ricevuta il CP_1
6.12.2022, e, quindi, che ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, considerato anche il periodo di 311 giorni di sospensione dei termini prescrizionali da Lockdown, a causa dell'emergenza Covid-19. In particolare, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Pertanto, la prescrizione risulta sospesa per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di 311 giorni (gg. 129 + 182), e dunque, in considerazione della validità dell'atto interruttivo della prescrizione ricevuto il 6/12/2022, alla data della notifica dell'AVA impugnato del 11.1.2024 il nuovo corso prescrizionale non risulta consumato, pertanto la richiesta di pagamento dell' risulta CP_1 tempestiva.
Quanto alle sanzioni, la doglianza del ricorrente non può trovare accoglimento in quanto sono conseguenza dell'omissione contributiva accertata dall'istituto.
In definitiva, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati va accertata la legittimità della richiesta contributiva contenuta nell'avviso di addebito impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: Parte_1 CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 11.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria