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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 185 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Rosiello, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Fasano, Via
Togliatti s.n.c.
appellante
e
p. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 P.IVA_1 sua qualità di procuratore di rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_2 dall'Avv. Fabrizio Mingolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, Via Ovidio n. 22
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 01.10.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 210/2023, pubblicata in data 07.02.2023, il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione del 04.06.2021 da in qualità di procuratrice Parte_2 di accertava e dichiarava che aveva accettato tacitamente l'eredità Controparte_2 CP_3 di e che ne era unica erede;
accertava anche che aveva accettato Persona_1 Parte_1 tacitamente l'eredità di e che ne era l'unica erede;
ordinava al Conservatore dei RR.II. di CP_3
Brindisi di procedere alla trascrizione della sentenza.
Ed invero.
1.1. in qualità di mandataria di conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_2 Pt_1 premettendo che con atto del 29.06.1989 la Cassa di Risparmio di Puglia aveva sottoposto ad
[...] esecuzione forzata i beni già di proprietà ed intestati a nella sua Persona_1 CP_3 qualità di erede di deceduto il 1.10.1987 - in forza di decreto ingiuntivo n. 238/1987 Persona_1 del Tribunale di Brindisi, con cui era stato ingiunto a nonché a e Persona_1 CP_4
in qualità di fideiussori della ditta individuale “Ingrosso Panucci di Oronzo Galizia”, di Parte_1 pagare la somma di Lire 393.466.54 (€ 203.208,67). Nell'ambito della promossa procedura esecutiva immobiliare (R.G. n. 320/1989), i beni erano staggiti nei confronti di Successivamente, CP_3 deceduta in data 8.11.2010 anche rilevava l'assenza di un atto di CP_3 Parte_1 successione tacita o espressa di eredità in suo favore, per cui chiedeva la sospensione del giudizio. Sospesa la procedura esecutiva, il G.E. assegnava alla creditrice procedente termine fino al 30.06.2021 per l'introduzione del giudizio volto all'accertamento dell'accettazione dell'eredità del coniuge da parte di e, dopo la morte di quest'ultima in data 08.11.2010, della figlia La CP_5 Parte_1 società attrice, instaurato il giudizio di accertamento, reputava, ai sensi dell'art. 476 c.c., CP_3 erede tacita del defunto coniuge originario debitore esecutato, dal momento che la Persona_1 stessa, prima dello spirare del termine per accettare l'eredità, previsto dall'art. 480 c.c., aveva posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi. In particolare, aveva proposto CP_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare promossa dalla Cassa di Risparmio di
Puglia, oltre al fatto che i beni staggiti nella esecuzione immobiliare n. 320/89 R.G.E. risultavano a nome di quando fino al'01.07.1987 (data del decesso di , erano CP_3 Persona_1 catastalmente intestati al debitore originario. Aggiungeva altresì che anche era da Parte_1 considerarsi erede tacita della madre atteso che, prima che spirasse il termine decennale CP_3 di accettazione all'eredità, aveva proposto opposizione avverso l'esecuzione promossa in danno della
2 madre, oltre al fatto che tutti i beni pignorati risultavano volturati a suo nome. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di da parte dell'erede Persona_1 CP_3
e, dopo il decesso di quest'ultima, da parte di
[...] Parte_1
Ritualmente costituitasi, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare Parte_1
l'eredità previsto dall'art. 480 c.c., con conseguente inammissibilità della domanda di parte attrice. Nel merito, la convenuta contestava le avverse deduzioni, assumendo di non aver mai accettato l'eredità della madre e di aver proposto opposizione all'esecuzione in qualità di fideiussore, per cui chiedeva il rigetto delle domande attoree.
1.2. All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante produzione documentale, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, accertando e dichiarando che aveva accettato CP_6 tacitamente l'eredità di tenuto conto che aveva posto in essere atti incompatibili con Persona_1 la volontà di rinunciarvi, ossia la voltura catastale a suo nome degli immobili facenti parte dell'asse ereditario del coniuge deceduto, oltre all'opposizione all'esecuzione immobiliare R.G. n. 320/1989, proposta nella espressa qualità di erede di Quanto poi alla domanda di accertamento Persona_1 di accettazione tacita dell'eredità di da parte di il Tribunale disattendeva CP_3 Parte_1 preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione, sollevata dalla convenuta, in quanto l'azione di accertamento proposta dalla creditrice era soggetta al termine decennale decorrente non dalla data di apertura della successione della dante causa (08.11.2010), ma dal 28.02.2021, allorquando cioè il custode, nell'ambito della procedura esecutiva n. 320/1989 R.G.E., dato atto nella sua relazione dell'assenza di un titolo trascrivibile, che accertasse la titolarità dei beni di in capo Persona_1 all'esecutata presentava ricorso ex art. 591 ter c.p.c. per discontinuità delle trascrizioni. CP_3
Conseguentemente, il termine prescrizionale decennale iniziava a decorrere proprio da tale data
(28.02.2021), quale momento in cui sorgeva l'interesse dell'attrice a far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità. Ciò posto, il Tribunale, nel merito, accertava che anche aveva Parte_1 accettato, in modo tacito, l'eredità della madre avendo posto in essere comportamenti CP_3 rilevanti ex art. 476 c.c. In particolare, la convenuta aveva provveduto alla voltura catastale dei beni pignorati e proposto opposizione all'esecuzione R.G. n. 320/1989 (cui venivano riunite le procedure n.
303/88 e n. 257/89, promosse in danno della e n. 188/2000 contro , poi CP_3 CP_4 estinte), verosimilmente in qualità di erede di perchè il giudizio esecutivo aveva ad CP_6 oggetto i beni di poi ereditati da Persona_1 CP_6
Le spese di lite venivano interamente compensate fra le parti.
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2.Con atto di citazione notificato il 28.02.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito e affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
3 1. Errata valutazione dei fatti, dell'eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c. e della sua decorrenza e delle prove assunte in giudizio: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice individua, in relazione alla decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'accettazione dell'eredità la data della relazione del custode ( 28.02.2021), e non la data di apertura della successione, come previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità. A parere della deducente, tale scelta, peraltro non adeguatamente motivata, implicherebbe una dilazione illimitata per l'esercizio del diritto dell'erede, che lederebbe la ratio propria della norma, ossia quella di garantire certezza in ordine alle successioni, con conseguente improcedibilità/inammissibilità della domanda di accertamento proposta.
2. Erroneità nell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità relitta da CP_3 da parte di : la difesa della contesta che il giudice di prime
[...] Parte_1 Pt_1 cure abbia rilevato la sussistenza di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 476 c.c. (denunzia di successione dei beni relitti a seguito del decesso di voltura catastale dei CP_3 medesimi, proposizione dell'opposizione nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 320/89
R.G.), ritenendo l'appellante erede tacita della madre. In particolare, la precisa di non Pt_1 aver mai accettato l'eredità, né in forma espressa, né in forma tacita, avendo proposto opposizione all'esecuzione non in qualità di erede di ma quale fideiussore, come CP_3 indicato nel titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione R.G.E. 320/89. La spiegata opposizione non potrebbe quindi assumere rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità materna anche perché la stessa era stata attinta da un procedimento di esecuzione nella sua qualità di Pt_1 fideiussore (R.G. n. 303/88 e n. 320/89, riuniti al giudizio n. 320/89, promosso in danno della madre), oltre al fatto che al momento dell'apertura della successione di CP_3
(08.11.2010) tutto il compendio ereditario risultava già sottoposto a pignoramento immobiliare e dunque sottratto alla disponibilità dalla chiamata all'eredità.
3. Erronea compensazione delle spese di lite: la deducente, in accoglimento della spiegata impugnazione, domanda una diversa ripartizione delle spese di lite, da porsi interamente a carico della società soccombente.
Ritualmente costituita, – nelle more subentrata a quale procuratrice CP_1 Parte_2 di resiste contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 01.10.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3.L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
4 Privi di pregio sono invero entrambi i primi due motivi di gravame dedotti, che meritano trattazione congiunta..
Con il primo profilo di censura, infatti, l'appellante eccepisce la erroneità della sentenza che non ha correttamente valutato l'eccezione di prescrizione ex art. 480 cc sollevata in primo grado, fissando a tal fine come dies a quo per la decorrenza del termine decennale la data della relazione del Custode di beni pignorati ( 28.2.2021) e non già la data di apertura della successione di ( 8.11.2010), CP_3 come imposto testualmente dall'art. 480 cc. Ove invece fosse stata correttamente valutata la decorrenza del termine di prescrizione fissandola dalla data di decesso della madre ( 8.11.2010), la domanda di accertamento della avvenuta accettazione della eredità, proposta il 16.6.2021 sarebbe stata tardiva e quindi improcedibile/inammissibile .
Con il secondo motivo l'appellante evidenzia la mancanza di un'accettazione tacita della eredità di da parte della stessa appellante, posto che le condotte valorizzate a tal fine dal CP_3 Pt_1 tribunale ( la denuncia di successione e la voltura dei beni effettuate dopo il decesso della madre, nonché
l'opposizione proposta nella procedura esecutiva 320/1989 RGE ) non sarebbero condotte utili a integrare una accettazione tacita, intervenuta nei dieci anni dal decesso della madre, anche perché
l'opposizione alla esecuzione è stata effettuata nella qualità di fideiussore, senza spendita della qualità di erede;
il rilievo sulla mancanza di continuità delle trascrizioni per mancanza di titolo ad agire nei confronti dell'erede del debitore esecutato originario, per non essere stata trascritta la voltura dei beni alla madre, pure se effettuata dalla appellante quale erede/ chiamata alla eredità della madre in ogni caso è intervenuta solo dopo il decorso del 10 anni dalla apertura della successione ( 8.2.2021 ), sicché non può costituire accettazione tacita, neppure sotto tale profilo, perché il diritto ad accettare l'eredità materna era, in forza dell'art. 480 cc, ormai prescritto.
3.1. Le censure unitariamente scrutinate sono frutto di una confusione da parte dell'appellante tra il termine dell'art. 480 cc e quello che si applica alla azione di accertamento.
L'art. 480 cc disciplina il diritto di accettare l'eredità. Tale diritto effettivamente si prescrive in 10 anni dalla apertura della successione. Il diritto a proporre azione per l'accertamento della avvenuta accettazione della eredità da parte del chiamato, invece, non è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni dalla apertura della successione, perché l'ipotesi esula dalla previsione dell'art. 480 cc e ricade pertanto nel termine di prescrizione ordinario di 10 anni, ex art. 2946 cc, con decorrenza da quando il diritto può essere fatto valere, e comunque al più, dallo spirare del termine di 10 anni ex art. 480 cc per l'accettazione, espressa e/o tacita della eredità da parte del chiamato.
3.1.1.Nella specie, dunque, con riferimento al primo motivo di gravame, correttamente il tribunale ha disatteso la eccepita improcedibilità e/o inammissibilità per tardività della domanda di accertamento di
, perché tale domanda non è soggetta alla prescrizione ex art. 480 cc, che concerne solo Parte_2 il diritto di accettare l'eredità; la domanda di accertamento della accettazione della eredità in scrutinio
5 infatti si prescrive nel termine decennale ordinario di prescrizione, ed ha pertanto come dies a quo per la decorrenza non già la data di apertura della successione, indicato dall'art. 480 cc, bensì la data in cui – sorta a seguito della relazione del Custode di beni pignorati ( 28.2.2021) la necessità di verificare l'avvenuta accettazione tacita - il diritto a detto accertamento poteva essere fatto valere, non potendo assumersi, invece, come data di decorrenza del termine ordinario di prescrizione della domanda in scrutinio la data di apertura della successione di ( 8.11.2010), in quanto i due eventi non CP_3 hanno medesima e coincidente decorrenza, perché legati a differenti e non coincidenti circostanze;
al più poteva assumersi per la decorrenza della azione in luogo della data della relazione del custode piuttosto la data dell' 8.11.2020 - in cui cioè il termine ex art. 480 cc per l'accettazione della eredità della CP_3 era ormai prescritto, essendo decorso un decennio dalla data del decesso della stessa ( 8.11.2010).
[...]
In entrambe le ipotesi ( 8.11.2020 – 28.2.2021) la domanda di accertamento proposta il 16.6.2021 è tempestiva e dunque ammissibile. Ne viene che correttamente è stata valutata la decorrenza del termine di prescrizione da parte del tribunale.
Il primo motivo è dunque infondato.
3.1.2. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di censura.
L'assunto di parte appellante, secondo cui manca l'accettazione tacita da parte della appellante Pt_1 della eredità della madre, non è condivisibile. CP_3
L'acquisizione tacita della qualità di erede è l'effetto del compimento “di un'attività … incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Effettivamente alcune delle circostanze valorizzate a tal fine dal tribunale non sono condotte che possono integrare una accettazione tacita, ed in particolare non lo sono sia la denuncia di successione, sia l'opposizione, proposta dalla nella procedura esecutiva n. 320/1989 RGE in quanto non sono Pt_1 sintomatiche in via univoca della volontà di accettazione della eredità: la denuncia di successione, che ha efficacia unicamente sul piano fiscale, così come il pagamento della relativa imposta, non integrano accettazione tacita, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, e come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità (Cass.
n. 4783/2007; Cass. n. 4756/1999). Allo stesso modo l'opposizione alla procedura esecutiva neppure può essere utile a tal fine, posto che la opponente non ha precisato espressamente nell'atto di Pt_1 opposizione a quale titolo abbia agito, considerato che, oltre che erede della madre, la stessa era già in giudizio anche in quanto fideiussore, sicché permane – nonostante la estinzione delle procedure esecutive indicate in sentenza - una incertezza nell'interesse perseguito con detta azione ( suo di fideiussore e/o della dante causa di cui è erede) nel giudizio esecutivo n. 320/1989 e tanto non consente una interpretazione univoca della condotta come posta in essere quale erede, che possa supportare l'assunto di una accettazione tacita.
6 In tal senso le censure al percorso motivazionale della sentenza di primo grado appaiono condivisibili e corrette.
Lo stesso non può dirsi, invece, per la voltura dei beni, pacificamente effettuata dalla dopo il Pt_1 decesso della madre e prima del decorso dei 10 anni dalla morte della sua dante causa. L'accettazione tacita prevista dall'art. 476 cc considera infatti necessaria non una qualsiasi manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità, vale a dire qualsiasi comportamento concludente dal quale si possa implicitamente ricavare quella volontà, ma solo l'atto compiuto dal chiamato che, in una duplice rinforzata prospettiva, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita della eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato, che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come appunto la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare (Cass. 30.04.2021, n.
11478. e negli stessi termini: Cass. 28.10.2020, n. 23737; Cass. 22.01.2020, n. 1438; Cass. n. 1079/2009;
Cass. n. 5226/2002).
La ha richiesto la voltura catastale dei beni caduti in successione, ponendo in essere in tal modo Pt_1 una manifestazione implicita della sua volontà di accettare le vocazione ereditaria della madre, perché, proprio in virtù della successione a titolo universale nella totalità dei rapporti presenti nel patrimonio della de cuius, che caratterizza la posizione dell'erede, tale richiesta, che non può essere effettuata se non in tale veste, ha comunque prodotto effetto rispetto a tutti i beni caduti in successione, anche a prescindere da quelli che l'erede stesso ha inserito nella richiesta di voltura.
In tema di accettazione tacita dell'eredità, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del 14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità. Anche di recente la Corte di legittimità ( vedi Cassazione civile sez. III, 13/08/2024, n.22769
) ha affermato ancora che “che, in linea di principio, la voltura catastale può costituire un'accettazione tacita dell'eredità… L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale
(come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato”.
Resta, alla luce di ciò, confermato il passaggio motivazionale della sentenza che ritiene intervenuta ritualmente una accettazione tacita della eredità della defunta da parte della figlia CP_3 Pt_1
quantomeno in conseguenza della voltura dei beni della madre in suo favore.
[...]
Anche questo motivo di gravame va dunque disatteso.
7 4. Consegue il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza appellata, con assorbimento del terzo motivo di gravame, che si appunta sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, invocandone una diversa ripartizione a seguito dell'eventuale accoglimento della impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 28.02.2023, nei confronti di , nella sua qualità di procuratore di CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 210/2023 del 07.02.2023, così Controparte_2 provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , nella sua qualità, delle CP_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 185 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Rosiello, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Fasano, Via
Togliatti s.n.c.
appellante
e
p. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 P.IVA_1 sua qualità di procuratore di rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Controparte_2 dall'Avv. Fabrizio Mingolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, Via Ovidio n. 22
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 01.10.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 210/2023, pubblicata in data 07.02.2023, il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione del 04.06.2021 da in qualità di procuratrice Parte_2 di accertava e dichiarava che aveva accettato tacitamente l'eredità Controparte_2 CP_3 di e che ne era unica erede;
accertava anche che aveva accettato Persona_1 Parte_1 tacitamente l'eredità di e che ne era l'unica erede;
ordinava al Conservatore dei RR.II. di CP_3
Brindisi di procedere alla trascrizione della sentenza.
Ed invero.
1.1. in qualità di mandataria di conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_2 Pt_1 premettendo che con atto del 29.06.1989 la Cassa di Risparmio di Puglia aveva sottoposto ad
[...] esecuzione forzata i beni già di proprietà ed intestati a nella sua Persona_1 CP_3 qualità di erede di deceduto il 1.10.1987 - in forza di decreto ingiuntivo n. 238/1987 Persona_1 del Tribunale di Brindisi, con cui era stato ingiunto a nonché a e Persona_1 CP_4
in qualità di fideiussori della ditta individuale “Ingrosso Panucci di Oronzo Galizia”, di Parte_1 pagare la somma di Lire 393.466.54 (€ 203.208,67). Nell'ambito della promossa procedura esecutiva immobiliare (R.G. n. 320/1989), i beni erano staggiti nei confronti di Successivamente, CP_3 deceduta in data 8.11.2010 anche rilevava l'assenza di un atto di CP_3 Parte_1 successione tacita o espressa di eredità in suo favore, per cui chiedeva la sospensione del giudizio. Sospesa la procedura esecutiva, il G.E. assegnava alla creditrice procedente termine fino al 30.06.2021 per l'introduzione del giudizio volto all'accertamento dell'accettazione dell'eredità del coniuge da parte di e, dopo la morte di quest'ultima in data 08.11.2010, della figlia La CP_5 Parte_1 società attrice, instaurato il giudizio di accertamento, reputava, ai sensi dell'art. 476 c.c., CP_3 erede tacita del defunto coniuge originario debitore esecutato, dal momento che la Persona_1 stessa, prima dello spirare del termine per accettare l'eredità, previsto dall'art. 480 c.c., aveva posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi. In particolare, aveva proposto CP_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare promossa dalla Cassa di Risparmio di
Puglia, oltre al fatto che i beni staggiti nella esecuzione immobiliare n. 320/89 R.G.E. risultavano a nome di quando fino al'01.07.1987 (data del decesso di , erano CP_3 Persona_1 catastalmente intestati al debitore originario. Aggiungeva altresì che anche era da Parte_1 considerarsi erede tacita della madre atteso che, prima che spirasse il termine decennale CP_3 di accettazione all'eredità, aveva proposto opposizione avverso l'esecuzione promossa in danno della
2 madre, oltre al fatto che tutti i beni pignorati risultavano volturati a suo nome. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di da parte dell'erede Persona_1 CP_3
e, dopo il decesso di quest'ultima, da parte di
[...] Parte_1
Ritualmente costituitasi, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare Parte_1
l'eredità previsto dall'art. 480 c.c., con conseguente inammissibilità della domanda di parte attrice. Nel merito, la convenuta contestava le avverse deduzioni, assumendo di non aver mai accettato l'eredità della madre e di aver proposto opposizione all'esecuzione in qualità di fideiussore, per cui chiedeva il rigetto delle domande attoree.
1.2. All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante produzione documentale, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, accertando e dichiarando che aveva accettato CP_6 tacitamente l'eredità di tenuto conto che aveva posto in essere atti incompatibili con Persona_1 la volontà di rinunciarvi, ossia la voltura catastale a suo nome degli immobili facenti parte dell'asse ereditario del coniuge deceduto, oltre all'opposizione all'esecuzione immobiliare R.G. n. 320/1989, proposta nella espressa qualità di erede di Quanto poi alla domanda di accertamento Persona_1 di accettazione tacita dell'eredità di da parte di il Tribunale disattendeva CP_3 Parte_1 preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione, sollevata dalla convenuta, in quanto l'azione di accertamento proposta dalla creditrice era soggetta al termine decennale decorrente non dalla data di apertura della successione della dante causa (08.11.2010), ma dal 28.02.2021, allorquando cioè il custode, nell'ambito della procedura esecutiva n. 320/1989 R.G.E., dato atto nella sua relazione dell'assenza di un titolo trascrivibile, che accertasse la titolarità dei beni di in capo Persona_1 all'esecutata presentava ricorso ex art. 591 ter c.p.c. per discontinuità delle trascrizioni. CP_3
Conseguentemente, il termine prescrizionale decennale iniziava a decorrere proprio da tale data
(28.02.2021), quale momento in cui sorgeva l'interesse dell'attrice a far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità. Ciò posto, il Tribunale, nel merito, accertava che anche aveva Parte_1 accettato, in modo tacito, l'eredità della madre avendo posto in essere comportamenti CP_3 rilevanti ex art. 476 c.c. In particolare, la convenuta aveva provveduto alla voltura catastale dei beni pignorati e proposto opposizione all'esecuzione R.G. n. 320/1989 (cui venivano riunite le procedure n.
303/88 e n. 257/89, promosse in danno della e n. 188/2000 contro , poi CP_3 CP_4 estinte), verosimilmente in qualità di erede di perchè il giudizio esecutivo aveva ad CP_6 oggetto i beni di poi ereditati da Persona_1 CP_6
Le spese di lite venivano interamente compensate fra le parti.
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2.Con atto di citazione notificato il 28.02.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito e affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
3 1. Errata valutazione dei fatti, dell'eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c. e della sua decorrenza e delle prove assunte in giudizio: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice individua, in relazione alla decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'accettazione dell'eredità la data della relazione del custode ( 28.02.2021), e non la data di apertura della successione, come previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità. A parere della deducente, tale scelta, peraltro non adeguatamente motivata, implicherebbe una dilazione illimitata per l'esercizio del diritto dell'erede, che lederebbe la ratio propria della norma, ossia quella di garantire certezza in ordine alle successioni, con conseguente improcedibilità/inammissibilità della domanda di accertamento proposta.
2. Erroneità nell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità relitta da CP_3 da parte di : la difesa della contesta che il giudice di prime
[...] Parte_1 Pt_1 cure abbia rilevato la sussistenza di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 476 c.c. (denunzia di successione dei beni relitti a seguito del decesso di voltura catastale dei CP_3 medesimi, proposizione dell'opposizione nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 320/89
R.G.), ritenendo l'appellante erede tacita della madre. In particolare, la precisa di non Pt_1 aver mai accettato l'eredità, né in forma espressa, né in forma tacita, avendo proposto opposizione all'esecuzione non in qualità di erede di ma quale fideiussore, come CP_3 indicato nel titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione R.G.E. 320/89. La spiegata opposizione non potrebbe quindi assumere rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità materna anche perché la stessa era stata attinta da un procedimento di esecuzione nella sua qualità di Pt_1 fideiussore (R.G. n. 303/88 e n. 320/89, riuniti al giudizio n. 320/89, promosso in danno della madre), oltre al fatto che al momento dell'apertura della successione di CP_3
(08.11.2010) tutto il compendio ereditario risultava già sottoposto a pignoramento immobiliare e dunque sottratto alla disponibilità dalla chiamata all'eredità.
3. Erronea compensazione delle spese di lite: la deducente, in accoglimento della spiegata impugnazione, domanda una diversa ripartizione delle spese di lite, da porsi interamente a carico della società soccombente.
Ritualmente costituita, – nelle more subentrata a quale procuratrice CP_1 Parte_2 di resiste contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 01.10.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3.L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
4 Privi di pregio sono invero entrambi i primi due motivi di gravame dedotti, che meritano trattazione congiunta..
Con il primo profilo di censura, infatti, l'appellante eccepisce la erroneità della sentenza che non ha correttamente valutato l'eccezione di prescrizione ex art. 480 cc sollevata in primo grado, fissando a tal fine come dies a quo per la decorrenza del termine decennale la data della relazione del Custode di beni pignorati ( 28.2.2021) e non già la data di apertura della successione di ( 8.11.2010), CP_3 come imposto testualmente dall'art. 480 cc. Ove invece fosse stata correttamente valutata la decorrenza del termine di prescrizione fissandola dalla data di decesso della madre ( 8.11.2010), la domanda di accertamento della avvenuta accettazione della eredità, proposta il 16.6.2021 sarebbe stata tardiva e quindi improcedibile/inammissibile .
Con il secondo motivo l'appellante evidenzia la mancanza di un'accettazione tacita della eredità di da parte della stessa appellante, posto che le condotte valorizzate a tal fine dal CP_3 Pt_1 tribunale ( la denuncia di successione e la voltura dei beni effettuate dopo il decesso della madre, nonché
l'opposizione proposta nella procedura esecutiva 320/1989 RGE ) non sarebbero condotte utili a integrare una accettazione tacita, intervenuta nei dieci anni dal decesso della madre, anche perché
l'opposizione alla esecuzione è stata effettuata nella qualità di fideiussore, senza spendita della qualità di erede;
il rilievo sulla mancanza di continuità delle trascrizioni per mancanza di titolo ad agire nei confronti dell'erede del debitore esecutato originario, per non essere stata trascritta la voltura dei beni alla madre, pure se effettuata dalla appellante quale erede/ chiamata alla eredità della madre in ogni caso è intervenuta solo dopo il decorso del 10 anni dalla apertura della successione ( 8.2.2021 ), sicché non può costituire accettazione tacita, neppure sotto tale profilo, perché il diritto ad accettare l'eredità materna era, in forza dell'art. 480 cc, ormai prescritto.
3.1. Le censure unitariamente scrutinate sono frutto di una confusione da parte dell'appellante tra il termine dell'art. 480 cc e quello che si applica alla azione di accertamento.
L'art. 480 cc disciplina il diritto di accettare l'eredità. Tale diritto effettivamente si prescrive in 10 anni dalla apertura della successione. Il diritto a proporre azione per l'accertamento della avvenuta accettazione della eredità da parte del chiamato, invece, non è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni dalla apertura della successione, perché l'ipotesi esula dalla previsione dell'art. 480 cc e ricade pertanto nel termine di prescrizione ordinario di 10 anni, ex art. 2946 cc, con decorrenza da quando il diritto può essere fatto valere, e comunque al più, dallo spirare del termine di 10 anni ex art. 480 cc per l'accettazione, espressa e/o tacita della eredità da parte del chiamato.
3.1.1.Nella specie, dunque, con riferimento al primo motivo di gravame, correttamente il tribunale ha disatteso la eccepita improcedibilità e/o inammissibilità per tardività della domanda di accertamento di
, perché tale domanda non è soggetta alla prescrizione ex art. 480 cc, che concerne solo Parte_2 il diritto di accettare l'eredità; la domanda di accertamento della accettazione della eredità in scrutinio
5 infatti si prescrive nel termine decennale ordinario di prescrizione, ed ha pertanto come dies a quo per la decorrenza non già la data di apertura della successione, indicato dall'art. 480 cc, bensì la data in cui – sorta a seguito della relazione del Custode di beni pignorati ( 28.2.2021) la necessità di verificare l'avvenuta accettazione tacita - il diritto a detto accertamento poteva essere fatto valere, non potendo assumersi, invece, come data di decorrenza del termine ordinario di prescrizione della domanda in scrutinio la data di apertura della successione di ( 8.11.2010), in quanto i due eventi non CP_3 hanno medesima e coincidente decorrenza, perché legati a differenti e non coincidenti circostanze;
al più poteva assumersi per la decorrenza della azione in luogo della data della relazione del custode piuttosto la data dell' 8.11.2020 - in cui cioè il termine ex art. 480 cc per l'accettazione della eredità della CP_3 era ormai prescritto, essendo decorso un decennio dalla data del decesso della stessa ( 8.11.2010).
[...]
In entrambe le ipotesi ( 8.11.2020 – 28.2.2021) la domanda di accertamento proposta il 16.6.2021 è tempestiva e dunque ammissibile. Ne viene che correttamente è stata valutata la decorrenza del termine di prescrizione da parte del tribunale.
Il primo motivo è dunque infondato.
3.1.2. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di censura.
L'assunto di parte appellante, secondo cui manca l'accettazione tacita da parte della appellante Pt_1 della eredità della madre, non è condivisibile. CP_3
L'acquisizione tacita della qualità di erede è l'effetto del compimento “di un'attività … incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Effettivamente alcune delle circostanze valorizzate a tal fine dal tribunale non sono condotte che possono integrare una accettazione tacita, ed in particolare non lo sono sia la denuncia di successione, sia l'opposizione, proposta dalla nella procedura esecutiva n. 320/1989 RGE in quanto non sono Pt_1 sintomatiche in via univoca della volontà di accettazione della eredità: la denuncia di successione, che ha efficacia unicamente sul piano fiscale, così come il pagamento della relativa imposta, non integrano accettazione tacita, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, e come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità (Cass.
n. 4783/2007; Cass. n. 4756/1999). Allo stesso modo l'opposizione alla procedura esecutiva neppure può essere utile a tal fine, posto che la opponente non ha precisato espressamente nell'atto di Pt_1 opposizione a quale titolo abbia agito, considerato che, oltre che erede della madre, la stessa era già in giudizio anche in quanto fideiussore, sicché permane – nonostante la estinzione delle procedure esecutive indicate in sentenza - una incertezza nell'interesse perseguito con detta azione ( suo di fideiussore e/o della dante causa di cui è erede) nel giudizio esecutivo n. 320/1989 e tanto non consente una interpretazione univoca della condotta come posta in essere quale erede, che possa supportare l'assunto di una accettazione tacita.
6 In tal senso le censure al percorso motivazionale della sentenza di primo grado appaiono condivisibili e corrette.
Lo stesso non può dirsi, invece, per la voltura dei beni, pacificamente effettuata dalla dopo il Pt_1 decesso della madre e prima del decorso dei 10 anni dalla morte della sua dante causa. L'accettazione tacita prevista dall'art. 476 cc considera infatti necessaria non una qualsiasi manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità, vale a dire qualsiasi comportamento concludente dal quale si possa implicitamente ricavare quella volontà, ma solo l'atto compiuto dal chiamato che, in una duplice rinforzata prospettiva, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita della eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato, che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come appunto la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare (Cass. 30.04.2021, n.
11478. e negli stessi termini: Cass. 28.10.2020, n. 23737; Cass. 22.01.2020, n. 1438; Cass. n. 1079/2009;
Cass. n. 5226/2002).
La ha richiesto la voltura catastale dei beni caduti in successione, ponendo in essere in tal modo Pt_1 una manifestazione implicita della sua volontà di accettare le vocazione ereditaria della madre, perché, proprio in virtù della successione a titolo universale nella totalità dei rapporti presenti nel patrimonio della de cuius, che caratterizza la posizione dell'erede, tale richiesta, che non può essere effettuata se non in tale veste, ha comunque prodotto effetto rispetto a tutti i beni caduti in successione, anche a prescindere da quelli che l'erede stesso ha inserito nella richiesta di voltura.
In tema di accettazione tacita dell'eredità, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del 14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità. Anche di recente la Corte di legittimità ( vedi Cassazione civile sez. III, 13/08/2024, n.22769
) ha affermato ancora che “che, in linea di principio, la voltura catastale può costituire un'accettazione tacita dell'eredità… L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale
(come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato”.
Resta, alla luce di ciò, confermato il passaggio motivazionale della sentenza che ritiene intervenuta ritualmente una accettazione tacita della eredità della defunta da parte della figlia CP_3 Pt_1
quantomeno in conseguenza della voltura dei beni della madre in suo favore.
[...]
Anche questo motivo di gravame va dunque disatteso.
7 4. Consegue il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza appellata, con assorbimento del terzo motivo di gravame, che si appunta sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, invocandone una diversa ripartizione a seguito dell'eventuale accoglimento della impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 28.02.2023, nei confronti di , nella sua qualità di procuratore di CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 210/2023 del 07.02.2023, così Controparte_2 provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , nella sua qualità, delle CP_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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