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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
NA TT Presidente
TO AC Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18435/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 20/09/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/2024/Imm.426/DE emesso il 20/08/2024 – relativo all'istanza presentata il
28/09/2021 - dalla Questura di Padova e notificato il 22/08/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Chiara Pigato (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. – , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale: - accertato e dichiarato che la ricorrente possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 T.U.I., annullare, per tutte le causali di cui in narrativa, decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale Cat . 426/DE emesso dalla Questura NumeroDiC_1 di Padova e notificato alla ricorrente in data 22.8.2024, e per l'effetto ordinare alla Questura territorialmente competente di accogliere l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta:
“In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il Ricorso, come la richiesta cautelare, siano infondati e se ne chiede, dunque, il rigetto. Spese rifuse.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
07/10/2025, risulta che la ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che l'istante abbia una figlia minore nata in [...] nel 2020 (cfr. doc. 12 – estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita), che risiede sul territorio dello Stato (cfr. doc.
14 – Relazione a cura dell'educatrice dott.ssa , della Comunità Per_1
Educativa Mamma con Bambino del Villaggio SOS di Vicenza, del
22/01/2024).
Pag. 2 di 4 Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa : “ [...] La condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU, deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.” (Cass. n.
10201/2022).
Ad abundantiam, appare opportuno richiamare anche la sentenza della
Cassazione Civile n. 467 del 10/01/2022, la quale afferma che: “L'esistenza di una significativa relazione con la discendente, [...] doveva però essere valutata in funzione dell'eventuale concessione della protezione umanitaria, venendo in rilievo, alla luce della tutela approntata dagli artt. 2 e 3 Cost., “ il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive” (cfr. Cass.,
Sez. U. 24413/2021, par. 43). [...] Questa norma, infatti, è funzionale alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore (Cass. 22832/2020) e non preclude la valorizzazione, in una prospettiva che si focalizzi, invece, sulla condizione del genitore, del rischio di danno attuale da perdita di significative relazioni affettive con un minore presente sul territorio italiano ai fini del riconoscimento, nell'ambito di un giudizio promosso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.”
Si richiami, nel caso di specie, anche la precedente sentenza – sempre della Cassazione Civile - n. 32237 del 05/11/2021, sulla scorta della quale:
“A prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo, la circostanza per la quale quest'ultimo viva in Italia in compagnia [...]di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare, e ciò è a dirsi in un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori – cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità – nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e
Pag. 3 di 4 assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni”.
Dunque, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della domanda deve valorizzarsi la sussistenza di un vincolo familiare stabile e radicato sul territorio italiano.
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio della ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Quanto alle spese, le stesse andranno compensate stante la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (CF: Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
TO AC NA TT
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
PA Cosmetico
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
NA TT Presidente
TO AC Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 18435/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 20/09/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/2024/Imm.426/DE emesso il 20/08/2024 – relativo all'istanza presentata il
28/09/2021 - dalla Questura di Padova e notificato il 22/08/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Chiara Pigato (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. – , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“In via principale: - accertato e dichiarato che la ricorrente possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 T.U.I., annullare, per tutte le causali di cui in narrativa, decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale Cat . 426/DE emesso dalla Questura NumeroDiC_1 di Padova e notificato alla ricorrente in data 22.8.2024, e per l'effetto ordinare alla Questura territorialmente competente di accogliere l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta:
“In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il Ricorso, come la richiesta cautelare, siano infondati e se ne chiede, dunque, il rigetto. Spese rifuse.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
07/10/2025, risulta che la ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che l'istante abbia una figlia minore nata in [...] nel 2020 (cfr. doc. 12 – estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita), che risiede sul territorio dello Stato (cfr. doc.
14 – Relazione a cura dell'educatrice dott.ssa , della Comunità Per_1
Educativa Mamma con Bambino del Villaggio SOS di Vicenza, del
22/01/2024).
Pag. 2 di 4 Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa : “ [...] La condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU, deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.” (Cass. n.
10201/2022).
Ad abundantiam, appare opportuno richiamare anche la sentenza della
Cassazione Civile n. 467 del 10/01/2022, la quale afferma che: “L'esistenza di una significativa relazione con la discendente, [...] doveva però essere valutata in funzione dell'eventuale concessione della protezione umanitaria, venendo in rilievo, alla luce della tutela approntata dagli artt. 2 e 3 Cost., “ il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive” (cfr. Cass.,
Sez. U. 24413/2021, par. 43). [...] Questa norma, infatti, è funzionale alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore (Cass. 22832/2020) e non preclude la valorizzazione, in una prospettiva che si focalizzi, invece, sulla condizione del genitore, del rischio di danno attuale da perdita di significative relazioni affettive con un minore presente sul territorio italiano ai fini del riconoscimento, nell'ambito di un giudizio promosso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.”
Si richiami, nel caso di specie, anche la precedente sentenza – sempre della Cassazione Civile - n. 32237 del 05/11/2021, sulla scorta della quale:
“A prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo, la circostanza per la quale quest'ultimo viva in Italia in compagnia [...]di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare, e ciò è a dirsi in un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori – cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità – nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e
Pag. 3 di 4 assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni”.
Dunque, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della domanda deve valorizzarsi la sussistenza di un vincolo familiare stabile e radicato sul territorio italiano.
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio della ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Quanto alle spese, le stesse andranno compensate stante la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (CF: Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
TO AC NA TT
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
PA Cosmetico
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