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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 21/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 190/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel.
dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
con l'avvocato DELLI PAOLI CLORINDA, Parte_1
con l'avvocato NARDUCCI NORIDE, CP_1
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 04/03/2025, hanno esposto che: il giorno 27.4.1991, in Castel di Sangro, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
I, n. 1, Anno 1991; dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: il 3.5.2002, Persona_1 Per_2
il 27.8.2004 e il 27.8.2004.
[...] Persona_3
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi alle conclusioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) dà atto che il Sig. ha contribuito con proprie risorse e beni Parte_1
personali all'originale acquisto dell'immobile già residenza famigliare, intestato alla coniuge esclusivamente, che vi contribuiva con elargizione di denaro da parte dei propri genitori;
xdà atto altresì della valutazione comparativa dei redditi dei coniugi e della contingenza della non autosufficienza economica di tutti e tre i figli;
considerata la prossima necessità per il Sig. di reperire una Parte_1
residenza in proprio( essendo la sorella tornata a vivere nella sua abitazione in
Castel di Sangro a seguito di trasferimento lavorativo), stabilisce che lo stesso versi alla coniuge OR , a titolo di contributo CP_1
al mantenimento la somma mensile di € 250,00 (dico duecentocinquanta) rivalutabile come per legge, fino a quando non avrà ottenuto un lavoro stabile, dovendosi considerare l'attribuzione del diritto di usufrutto sulla casa recentemente acquistata, in via esclusiva alla coniuge, integrativa del contributo al mantenimento in favore della stessa, stante la rinuncia del signor già espressa in premessa;
Pt_1 3) stabilisce che il signor versi direttamente a ciascuno dei figli, ormai tutti Pt_1
maggiorenni, la somma mensile di € 250,00 (dico duecentocinquanta) rivalutabile come per legge, per il tempo e fino a quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
agli stessi personalmente e direttamente sarà devoluto l'importo a titolo di assegno unico familiare, previa trasmissione della richiesta all'Inps, ad opera degli stessi aventi diritto;
4) stabilisce altresì che entrambi i genitori partecipino nella percentuale del 70% il padre e del 30% la madre al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli esclusivamente se previamente comunicate, diversamente la percentuale sarà del 50% a carico di entrambi i coniugi, richiamato il protocollo d'intesa del
Tribunale di Sulmona, per quanto applicabile al caso di specie, ed in particolare in riferimento alle spese per tasse universitarie, libri di testo ed alloggio per studenti fuori sede.
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 190/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel.
dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
con l'avvocato DELLI PAOLI CLORINDA, Parte_1
con l'avvocato NARDUCCI NORIDE, CP_1
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 04/03/2025, hanno esposto che: il giorno 27.4.1991, in Castel di Sangro, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
I, n. 1, Anno 1991; dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: il 3.5.2002, Persona_1 Per_2
il 27.8.2004 e il 27.8.2004.
[...] Persona_3
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi alle conclusioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) dà atto che il Sig. ha contribuito con proprie risorse e beni Parte_1
personali all'originale acquisto dell'immobile già residenza famigliare, intestato alla coniuge esclusivamente, che vi contribuiva con elargizione di denaro da parte dei propri genitori;
xdà atto altresì della valutazione comparativa dei redditi dei coniugi e della contingenza della non autosufficienza economica di tutti e tre i figli;
considerata la prossima necessità per il Sig. di reperire una Parte_1
residenza in proprio( essendo la sorella tornata a vivere nella sua abitazione in
Castel di Sangro a seguito di trasferimento lavorativo), stabilisce che lo stesso versi alla coniuge OR , a titolo di contributo CP_1
al mantenimento la somma mensile di € 250,00 (dico duecentocinquanta) rivalutabile come per legge, fino a quando non avrà ottenuto un lavoro stabile, dovendosi considerare l'attribuzione del diritto di usufrutto sulla casa recentemente acquistata, in via esclusiva alla coniuge, integrativa del contributo al mantenimento in favore della stessa, stante la rinuncia del signor già espressa in premessa;
Pt_1 3) stabilisce che il signor versi direttamente a ciascuno dei figli, ormai tutti Pt_1
maggiorenni, la somma mensile di € 250,00 (dico duecentocinquanta) rivalutabile come per legge, per il tempo e fino a quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
agli stessi personalmente e direttamente sarà devoluto l'importo a titolo di assegno unico familiare, previa trasmissione della richiesta all'Inps, ad opera degli stessi aventi diritto;
4) stabilisce altresì che entrambi i genitori partecipino nella percentuale del 70% il padre e del 30% la madre al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli esclusivamente se previamente comunicate, diversamente la percentuale sarà del 50% a carico di entrambi i coniugi, richiamato il protocollo d'intesa del
Tribunale di Sulmona, per quanto applicabile al caso di specie, ed in particolare in riferimento alle spese per tasse universitarie, libri di testo ed alloggio per studenti fuori sede.
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco