Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8835 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021, vertente tra
(avv. Iolanda Assenza); Parte_1
ATTORE
e avv. Giuseppe Chiarello); Controparte_1
CONVENUTA di ex socio accomandatario, amministratore ordinario e Controparte_2
straordinario ed ex legale rappresentante della Pulix Service;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto Parte_1 [...]
e n.q., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali (detratta la somma di € 43.000,00 già pagata in via stragiudiziale), conseguente alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data
15/05/2020, quando, alla guida del motociclo AT, mentre percorreva in Cinisi la via G.
Cusumano, intersezione SS 113 con direzione Terrasini, veniva travolto dall'autovettura Range
Rover di proprietà della condotta da Controparte_3 CP_2
che, effettuando manovra di svolta a sinistra, ometteva di cedere la dovuta precedenza
[...]
come prescritto dalla segnaletica STOP sita in loco, superava la linea di arresto, entrando in collisione con il motociclo AT condotto dall'attore.
costituitasi, ha variamente contestato le avverse pretese Controparte_1
chiedendone il rigetto.
1
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata posta trattenuta per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 14/04/2025.
*
1) In ordine alla dinamica del sinistro, giova premettere che secondo l'orientamento della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass.
n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008; Cass. n. 10376/2024).
Nella specie, nel rapporto della Polizia Municipale di Cinisi la dinamica del sinistro viene ricostruito nei seguenti termini: Lo a bordo della propria vettura, percorreva la CP_2
via G. Cusimano di Cinisi, direzione di marcia mare-monti; giunto all'intersezione con la S.S.
113, effettuava manovra di svolta a sinistra e ometteva di cedere la dovuta precedenza, come prescritto dalla segnaletica di STOP sita in loco, superava la linea di arresto ed entrava in collisione con il motociclo AT condotto dall'attore.
Dai rilievi fotografici emerge, tuttavia, che l'impatto si è verificato con la parte posteriore sinistra dell'autovettura. Dalla localizzazione dei danni può desumersi che aveva già CP_2
impegnato l'intero incrocio quando fu attinto dal veicolo AT.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi superata del tutto la presunzione di concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, ai sensi dell'art. 2054 II comma, ma deve ritenersi che vi sia corresponsabilità tra i due conducenti protagonisti del sinistro poiché
l'autovettura Range Rover aveva già intrapreso l'intersezione e il a causa di Pt_1
disattenzione o della velocità non adeguata, non è riuscito a fermare tempestivamente il proprio motociclo.
In ragione di quanto rilevato, si ritiene congruo determinare la percentuale di concorrente responsabilità nella misura del 80% in capo all'investitore, residuando una porzione di colpa in capo all'attore pari al 20%.
In punto di diritto, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c., opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le
2 effettive responsabilità del sinistro. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione
(Cass. n. 29927/2024).
Ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 33483/2024).
Da ciò consegue che il giudice, in caso di sinistro, dovrà prima di tutto valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti, sicché solo in tal caso l'altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità. Ove non sussista un evidente ed accertata colpa escludente di uno dei conducenti, allora il giudice dovrà valutare se l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Pertanto, i convenuti, in solido, saranno tenuti a risarcire all'attore il danno eziologicamente connesso all'evento per cui è causa, nella misura del 80%.
2) Circa le conseguenze lesive del sinistro per cui è causa, dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore e dalla c.t.u. medico legale espletata nel processo è emerso che in conseguenza del sinistro ha riportato i seguenti postumi “esito cicatriziale al Parte_1 polso dx con limitazione di 1/3 soltanto della flessione, mentre al femore sx altrettante cicatrici, alcune irregolari e con perdita di tessuti molli, una lieve ipotonotrofia del muscolo quadricipite sx, con limitazione ai massimi gradi dei movimenti articolari dell'anca, con accosciamento lievemente limitato, eterometria di -
1 cm”; i postumi permanenti sono stati valutati dal c.t.u. medico legale nella misura del 21%, mentre sono stati riconosciuti 7 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Il c.t.u. ha affermato che le spese mediche allegate risultano congrue.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2024.
3 Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975)- devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (21%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (50 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma in valori attuali di € 62.309,00; quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., la somma di € 10.292,50= (liquidando € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta), per un totale complessivo di € 72.601,50.
A tale somma devono aggiungersi i danni patrimoniali per spese mediche documentate che ammontano ad 769,95.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, poiché non è stata fornita alcuna prova (né è stato allegato alcunché) che consenta di valutare nella loro effettiva consistenza le particolari sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, pertanto si ritiene che la somma sopra liquidata sia sufficiente a ristorare nella sua interezza il danno non patrimoniale subito dall'attore.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (in motivazione, Cass. 2788/2019); ancora “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
4 derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
Nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno morale, non avendo il danneggiato allegato le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Invero, in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, può essere liquidato a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. Ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Ordinanza n. 23469/2018); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (Cass. 6444/2023).
Considerato il concorso di responsabilità, i danni patrimoniali e non risultano risarcibili nella misura di € 58.697,16.
Tale somma è espressa in valori attuali e va devalutata all'epoca del sinistro;
quindi, si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle
S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
3) Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto a tale tipologia di danno patrimoniale, giova ricordare che il danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa deve essere accertato in concreto in relazione all'attività svolta dal soggetto leso: ove non sia dimostrata dal danneggiato la concreta incidenza
5 del danno sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto, il danno non è risarcibile;
la prova deve avere ad oggetto la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
L'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass. n.
3290/2013).
La prova del danno grava sul danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. In particolare, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà (Cass. n.
2644/2013).
Nel caso in esame, tale danno non è stato specificamente allegato negli atti introduttivi e non è stato nemmeno provato.
Peraltro, il c.t.u. ha accertato che il danno biologico incide in modo lieve sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, sicché non può ricavarsi in via presuntiva che la capacità di guadagno del danneggiato risulti ridotta. Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che l'attore svolge l'attività di pizzaiolo a tempo indeterminato.
4) Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha prodotto una lettera con cui la “Basilicò CP_4
– L'arte della Pizza di CO NT si sarebbe impegnata ad assumere il come Pt_1
pizzaiolo a tempo determinato per il periodo della stagione estiva giugno/ ottobre 2020.
Tale lettera, tuttavia, non risulta avere una data certa e, pertanto, in assenza di riscontri, non appare sufficiente ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno.
6 5) Dalla documentazione in atti emerge che in data 20/04/2021 la compagnia assicurativa ha corrisposto a la somma complessiva di € 43.000,00, che va scomputata, Parte_1
quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” ( edi Cass. n. n. 23927/2023).
In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata - che si condividono - occorrerà: devalutare alla data dell'evento (15/05/2020) l'importo complessivo del risarcimento di € 58.697,16 e l'importo dell'acconto di € 43.000,00. La somma di € 58.697,16 devalutata ammonta ad € 49.450,01, mentre la somma di € 43.000,00 devalutata ammonta ad €
42.406,31. La differenza tra i due importi è pari ad € 7.043,70. Si devono quindi calcolare gli interessi sull'intero capitale (€ 49.450,01), rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (€ 709,61 rivalutazione + interessi), nonché sulla somma di € 7.043,70 che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (€ 1.953,76 rivalutazione + interessi).
La somma spettante a ammonta a complessivi € 9.707,07 Parte_1
(7.043,70+709,61 +1.953,76), oltre interessi dalla data della decisione al soddisfo.
7) In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come specificato in dispositivo. Le spese della ctu, liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni altra ulteriore, diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
7 condanna e n.q. di ex socio Controparte_1 Controparte_2
accomandatario, amministratore ordinario e straordinario ed ex legale rappresentante della
Pulix Service, in solido, al pagamento in favore di , per le causali di cui in Parte_1
premessa, della somma di € 9.707,07, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna e n.q. di ex socio Controparte_1 Controparte_2
accomandatario, amministratore ordinario e straordinario ed ex legale rappresentante della
Pulix Service, in solido, alla rifusione a favore di delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in € 5.077,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggono in favore del procuratore di parte attrice, avv. Iolanda Assenza;
pone definitivamente le spese della c.t.u., liquidate come da decreto in atti, a carico delle parti convenute in solido.
Palermo, 18 aprile 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
8