TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4065/2024 promossa da:
COND. (APPELLO) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOERO STEFANO, elettivamente domiciliato in CORSO TORINO, 3/4 16129 GENOVA presso il difensore avv. BOERO STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMILLERI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 63 CATANIA presso il difensore avv. CAMILLERI VITTORIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza 5.3.2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part Con ricorso monitorio (nel prosieguo, brevitas, ) agiva Controparte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di NO, nei confronti di sito Controparte_2
in NO, Via Oliveto 219 (nel prosieguo, brevitas, il affinché venisse ingiunto a CP_2 quest'ultimo di pagare la somma pari ad euro 3.322,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese, di cui alla fattura n. 010329114022708A del 21.02.2017, emessa a fronte dell'erogazione di energia elettrica.
Il Giudice di Pace di NO accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 4522/2019 del
23.10.2019.
Con atto di citazione in opposizione il conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di CP_2
Part Pace di NO, la società eccependo la nullità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversaria pretesa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In primis, eccepiva la mancanza dei poteri di rappresentanza di chi conferiva il mandato, nonché l'incertezza nell'identificazione del soggetto debitore, atteso che il destinatario della notifica del decreto ingiuntivo non era amministratore p.t. del sito in NO, Via Oliveto 219, bensì Controparte_2
del . Eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo poiché carente Parte_3 dell'espresso avvertimento previsto dall'art. 641 c.p.c. Nel merito, deduceva che i documenti prodotti in fase monitoria dal ricorrente fossero privi del carattere probatorio, contestava i consumi fatturati, essendo inverosimile che un condominio di modeste dimensioni avesse consumato energia elettrica per oltre tremila euro in un solo bimestre e, comunque, precisava che nel 2017 il Condominio intratteneva rapporti contrattuali con un altro soggetto fornitore. Aggiungeva, infine, di aver subito un furto di energia elettrica (doc. 3).
Part
si costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Circa i poteri rappresentativi, chiariva che in fase monitoria veniva prodotta la procura notarile (all. 1) conferita dal Presidente del C.d.A. di
Part
alla società al fine di svolgere l'attività di recupero dei crediti commerciali, la quale, Parte_4
Part nella sua qualità di procuratrice di , a sua volta, conferiva procura alle liti all'avvocato difensore
(come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo). In ordine all'asserita nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché privo dell'espresso avvertimento di cui all'articolo 641 c.p.c., precisava che il provvedimento fosse munito di tutti gli elementi essenziali e che la relativa eccezione fosse priva di fondamento.
pagina 2 di 8 Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito sui consumi -da addebitarsi unicamente al distributore- e chiariva che la pretesa creditoria traeva origine dal sopralluogo eseguito in data 31.07.2015 da NE IO S.p.A. presso il punto di prelievo sito in NO, , avente ad oggetto la verifica dello stato di Parte_1
funzionamento dell'apparecchio di misura n. 020132116. In tal sede, gli accertatori rinvenivano un contatore recante matricola n. 00153541 che, sebbene risultasse formalmente cessato, erogava regolarmente corrente elettrica, mentre il reale contatore condominiale, seppur attivo, non veniva utilizzato. Al termine delle operazioni il contatore cessato veniva rimosso e, alla presenza dell'amministratore veniva ripristinato il collegamento al contatore condominiale (doc. 4). CP_3
Quanto accertato in sede di sopralluogo veniva ribadito da NE IO nella nota del
04.09.2015, comunicata al Condominio, con la quale il distributore specificava che il sistema di misura, pur rilevando regolarmente prelievi di energia elettrica, non procedeva alla contabilizzazione e alla fatturazione dei consumi effettuati e, dunque, procedeva a ricostruire e contabilizzare i consumi relativi al periodo da settembre 2010 a luglio 2015 avuto riguardo alle misure integrate correttamente dal misuratore e ripartite tra le fasce (doc. 5). Sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi Part elaborata trasmessa dal distributore, emetteva la fattura n. 10329114022708A del 21.02.2017
(doc. 6).
Circa il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente, riteneva evidente che l'ingiunzione fosse diretta al Condominio opponente denominato ” identificato dal Controparte_2
codice fiscale corretto, mentre l'indirizzo di Via Oliveto 2/19 si riferiva alla sede o domicilio del suo amministratore, solo successivamente modificato in Largo Archimede 1/18 sc. B.
Quanto al rapporto di fornitura, chiariva che, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto o ad una riattivazione abusiva realizzata senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV) emanato ai sensi del d.l. n. 73/2007 (doc. 9).
La causa non veniva istruita e veniva emessa, dal Giudice di Pace di NO, sentenza n.
1599/2023 del 18.10.2023, con la quale l'opposizione veniva rigettata e il decreto ingiuntivo opposto veniva confermato.
Con atto di citazione in appello, il impugnava la sentenza emessa dal Giudice di CP_2
Pace di NO, chiedendone la riforma e la sospensione dell'efficacia esecutiva. Lamentava la nullità della decisione per difetto di motivazione in merito all'accertamento del credito oggetto del decreto pagina 3 di 8 ingiuntivo opposto, per l'omessa valutazione della documentazione depositata in atti, nonché per la mancata pronuncia sulle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, tra cui l'assenza di prova sull'entità del credito e l'eccezione di prescrizione. L'appellante sosteneva che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente indicato le ragioni del rigetto dell'opposizione, né motivato in ordine Part all'entità del credito vantato da , che risultava privo di riscontri probatori: negli atti non figurano infatti né il contratto di fornitura, né la lettura iniziale del contatore, né le tariffe applicate. Inoltre, veniva eccepita per la prima volta la parziale prescrizione degli importi richiesti, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 29 ottobre 2018, con conseguente prescrizione dei consumi anteriori al 29 ottobre 2013, e quindi risalenti al periodo compreso tra settembre 2010 e tale data.
L'accoglimento dell'appello avrebbe comportato, in ogni caso, una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Part Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione sia ai sensi dell'art. 342 comma 1 c.p.c. per non aver l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico i capi del provvedimento che ha inteso impugnare, né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, né le circostanze da cui deriverebbero le violazioni di legge, sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. posto che la domanda dell'appellante non aveva alcuna ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito ribadiva in fatto quanto già dedotto in primo grado sia in ordine alla legittimazione passiva del , sia in ordine all'entità del credito, chiarendo che il CP_2
contenuto del verbale redatto dai tecnici del distributore, nonché la susseguente documentazione redatta dal medesimo distributore rappresentava piena prova circa l'esistenza dell'irregolarità riscontrata.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e precisate le stesse, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse e memorie.
L'appello deve essere rigettato per i seguenti motivi, ferma la sua ammissibilità, essendo state sufficientemente indicate le ragioni dell'appello e della parte di sentenza che l'appellante ha voluto impugnare.
Part
ha fornito pienamente la prova dell'esistenza di poteri rappresentativi di chi ha conferito il Part mandato: è stata prodotta (All. 1) la procura notarile con la quale il Presidente del CdA di ,
ha conferito alla società nella persona del suo legale rappresentante, Persona_1 Parte_4
Part
, l'attività di recupero dei crediti commerciali dovuti a ed in tale qualità Parte_5
ha nominato quale difensore l'Avv. Vittorio Camilleri. Pt_5
Per quanto riguarda l'entità del credito, occorre evidenziare quanto segue.
Le contestazioni di parte appellante sono state fin dal primo grado generiche ed inesatte.
pagina 4 di 8 Part Si pensi alla dichiarazione secondo la quale il consumo fatturato da sarebbe stato relativo a Part soli due mesi, quando in realtà, come può vedersi sia dalle fatture (all. 6) sia dalla ricostruzione dei consumi in base alle rilevazioni da parte di NE IO (all. 5) si tratta del periodo di cinque anni compreso tra il 2010 al 2015.
L'appellante ha contestato il fatto che non vi sarebbe stato un contratto nè “l'accettazione preventiva delle tariffe applicate dalla ricorrente oltreché la congruità delle medesime”. Si evidenzia però in proposito come nel caso di specie la fatturazione del consumo è sorta dalla verifica effettuata in data 31.7.2015 da parte di tecnici di NE IO SP insieme alla Polizia di Stato e Vigili del
Fuoco presso il punto di prelievo ubicato in NO , avente ad oggetto il controllo Parte_1 dell'apparecchio di misura n. 020132116 associato alla fornitura di energia elettrica in uso proprio al
Condominio appellante, verifica avvenuta alla presenza del già allora amministratore del
[...]
In particolare, con la verifica sopra indicata, è stata accertata una auto-attivazione Controparte_4
non autorizzata su un misuratore diverso da quello risultante dagli archivi del distributore, non abbinato al POD in oggetto. Il contratto non era quindi associato al misuratore che registrava i consumi regolarmente, non procedendo così alla contabilizzazione ed alla fatturazione dei consumi effettuati (v.
Verbale all. 4). Come può leggersi dalla parte di verbale qui di seguito incollata, vi erano due contatori: uno attivo, anche se non utilizzato (e quindi verosimilmente associato a un contratto) e altro contatore, al quale erano collegati i fili dell'impianto condominiale che fornisce luce alle scale, cessato e quindi privo di contratto di riferimento. Già tale descrizione dei fatti permette di superare una delle contestazioni dell'appellante che ha affermato (per la verità senza produrre nessun contratto o fattura) di avere in corso un regolare contratto con altra società di vendita: qui siamo infatti in presenza di due contatori, uno formalmente cessato e al quale erano collegati i fili elettrici dell'illuminazione delle scale, con relativo consumo e l'altro contatore attivo ma non utilizzato (e rispetto al quale è verosimile che fosse stato attivato contratto dai consumi irrisori proprio perchè non utilizzato).
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto appena affermato è chiaro che non potesse esserci un contratto consensualmente stipulato tra le parti, e ciò perchè si è in presenza di un prelievo indebito di energia. Si applica quindi il contratto ex lege previsto dall'art.
4.3 del Testo Integrato Vendita [TIV] di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i (“Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di diSPcciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di diSPcciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2; b) nel contratto di diSPcciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2.”), come peraltro comunicato al dopo il verbale di accertamento della violazione (v. All. 5 parte appellata). La specificità CP_2
del presente rapporto, sorto non in seguito alla scelta volontaria del venditore e delle tariffe, ma in seguito ad un prelievo indebito e quindi all'applicazione di contratto e tariffe ex lege, escludono di per sè la fondatezza delle, peraltro generiche, contestazioni attoree. La misurazione, diversamente da quanto indicato dall'appellante, risulta da quanto comunicato dal distributore (All. 5), E-IO, al venditore, Servizio Elettrico Nazionale. Se si confrontano i dati di misurazione di cui alla tabella All.
5 con quelli indicati nella fattura azionata e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, essi corrispondono.
Deve a questo punto ricordarsi quali siano i rapporti contrattuali che legano i diversi soggetti.
, o meglio, il venditore, è una società che svolge attività di Controparte_1
fornitura di energia elettrica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di E-distribuzione S.p.A, che interviene nel rapporto tra il fornitore ed il destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale.
Vi è quindi un contratto di vendita (in questo caso ex lege come sopra visto) tra il cliente e la società distributrice ed un contratto di trasporto stipulato dal venditore con il distributore.
Con il contratto di vendita fornisce energia elettrica, dietro Controparte_1 pagamento, da parte del cliente, di un corrispettivo sui quantitativi misurati dal distributore.
In questo schema negoziale le misurazioni effettuate da E-IO costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti dal cliente alla società di vendita. Il privato non è legittimato a contestare le misurazioni, che E-IO, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Le contestazioni sulle misurazioni devono essere rivolte al distributore, colui che tra l'altro si è occupato nel caso di specie di verificare l'allaccio indebito del contatore.
pagina 6 di 8 Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il distributore per contestare eventualmente il verbale di accertamento o le misurazioni. Nessuna azione di tal tipo è stata esercitata nel presente processo, rimanendo il contenzioso confinato ai rapporti tra e il Condominio, nei Controparte_1
quali le parti erano vincolate alle risultanze delle misurazioni effettuate dal distributore e quindi dai parametri utilizzati.
Infine, deve essere considerata inammissibile l'eccezione di prescrizione avanzata per la prima volta in atto di appello e mai prima proposta nel giudizio di primo grado.
Per questi motivi
l'appello presentato dal deve essere rigettato. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
pagina 7 di 8 Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8), € 842,16
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 3.394,16
Il rigetto dell'appello comporta la condanna al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
pqm
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello presentato da 4 avverso la Parte_6
sentenza n. 1599/2023 pubblicata il 18.10.2023 dal Giudice di Pace di NO e per l'effetto la conferma;
2. Condanna vico degli Adrono 4 a rifondere a Parte_6
, le spese di lite che liquida in € 3.394,16 per compensi, Controparte_1 oltre 15% spese generali, IVA e CPA
3. condanna vico degli Adrono 4, ai sensi dell'art. Parte_6
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto nel giudizio di impugnazione, per aver proposto un appello integralmente rigettato
NO, 11 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4065/2024 promossa da:
COND. (APPELLO) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOERO STEFANO, elettivamente domiciliato in CORSO TORINO, 3/4 16129 GENOVA presso il difensore avv. BOERO STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMILLERI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 63 CATANIA presso il difensore avv. CAMILLERI VITTORIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza 5.3.2025.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part Con ricorso monitorio (nel prosieguo, brevitas, ) agiva Controparte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di NO, nei confronti di sito Controparte_2
in NO, Via Oliveto 219 (nel prosieguo, brevitas, il affinché venisse ingiunto a CP_2 quest'ultimo di pagare la somma pari ad euro 3.322,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese, di cui alla fattura n. 010329114022708A del 21.02.2017, emessa a fronte dell'erogazione di energia elettrica.
Il Giudice di Pace di NO accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 4522/2019 del
23.10.2019.
Con atto di citazione in opposizione il conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di CP_2
Part Pace di NO, la società eccependo la nullità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversaria pretesa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In primis, eccepiva la mancanza dei poteri di rappresentanza di chi conferiva il mandato, nonché l'incertezza nell'identificazione del soggetto debitore, atteso che il destinatario della notifica del decreto ingiuntivo non era amministratore p.t. del sito in NO, Via Oliveto 219, bensì Controparte_2
del . Eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo poiché carente Parte_3 dell'espresso avvertimento previsto dall'art. 641 c.p.c. Nel merito, deduceva che i documenti prodotti in fase monitoria dal ricorrente fossero privi del carattere probatorio, contestava i consumi fatturati, essendo inverosimile che un condominio di modeste dimensioni avesse consumato energia elettrica per oltre tremila euro in un solo bimestre e, comunque, precisava che nel 2017 il Condominio intratteneva rapporti contrattuali con un altro soggetto fornitore. Aggiungeva, infine, di aver subito un furto di energia elettrica (doc. 3).
Part
si costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Circa i poteri rappresentativi, chiariva che in fase monitoria veniva prodotta la procura notarile (all. 1) conferita dal Presidente del C.d.A. di
Part
alla società al fine di svolgere l'attività di recupero dei crediti commerciali, la quale, Parte_4
Part nella sua qualità di procuratrice di , a sua volta, conferiva procura alle liti all'avvocato difensore
(come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo). In ordine all'asserita nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché privo dell'espresso avvertimento di cui all'articolo 641 c.p.c., precisava che il provvedimento fosse munito di tutti gli elementi essenziali e che la relativa eccezione fosse priva di fondamento.
pagina 2 di 8 Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito sui consumi -da addebitarsi unicamente al distributore- e chiariva che la pretesa creditoria traeva origine dal sopralluogo eseguito in data 31.07.2015 da NE IO S.p.A. presso il punto di prelievo sito in NO, , avente ad oggetto la verifica dello stato di Parte_1
funzionamento dell'apparecchio di misura n. 020132116. In tal sede, gli accertatori rinvenivano un contatore recante matricola n. 00153541 che, sebbene risultasse formalmente cessato, erogava regolarmente corrente elettrica, mentre il reale contatore condominiale, seppur attivo, non veniva utilizzato. Al termine delle operazioni il contatore cessato veniva rimosso e, alla presenza dell'amministratore veniva ripristinato il collegamento al contatore condominiale (doc. 4). CP_3
Quanto accertato in sede di sopralluogo veniva ribadito da NE IO nella nota del
04.09.2015, comunicata al Condominio, con la quale il distributore specificava che il sistema di misura, pur rilevando regolarmente prelievi di energia elettrica, non procedeva alla contabilizzazione e alla fatturazione dei consumi effettuati e, dunque, procedeva a ricostruire e contabilizzare i consumi relativi al periodo da settembre 2010 a luglio 2015 avuto riguardo alle misure integrate correttamente dal misuratore e ripartite tra le fasce (doc. 5). Sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi Part elaborata trasmessa dal distributore, emetteva la fattura n. 10329114022708A del 21.02.2017
(doc. 6).
Circa il difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente, riteneva evidente che l'ingiunzione fosse diretta al Condominio opponente denominato ” identificato dal Controparte_2
codice fiscale corretto, mentre l'indirizzo di Via Oliveto 2/19 si riferiva alla sede o domicilio del suo amministratore, solo successivamente modificato in Largo Archimede 1/18 sc. B.
Quanto al rapporto di fornitura, chiariva che, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto o ad una riattivazione abusiva realizzata senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV) emanato ai sensi del d.l. n. 73/2007 (doc. 9).
La causa non veniva istruita e veniva emessa, dal Giudice di Pace di NO, sentenza n.
1599/2023 del 18.10.2023, con la quale l'opposizione veniva rigettata e il decreto ingiuntivo opposto veniva confermato.
Con atto di citazione in appello, il impugnava la sentenza emessa dal Giudice di CP_2
Pace di NO, chiedendone la riforma e la sospensione dell'efficacia esecutiva. Lamentava la nullità della decisione per difetto di motivazione in merito all'accertamento del credito oggetto del decreto pagina 3 di 8 ingiuntivo opposto, per l'omessa valutazione della documentazione depositata in atti, nonché per la mancata pronuncia sulle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, tra cui l'assenza di prova sull'entità del credito e l'eccezione di prescrizione. L'appellante sosteneva che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente indicato le ragioni del rigetto dell'opposizione, né motivato in ordine Part all'entità del credito vantato da , che risultava privo di riscontri probatori: negli atti non figurano infatti né il contratto di fornitura, né la lettura iniziale del contatore, né le tariffe applicate. Inoltre, veniva eccepita per la prima volta la parziale prescrizione degli importi richiesti, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 29 ottobre 2018, con conseguente prescrizione dei consumi anteriori al 29 ottobre 2013, e quindi risalenti al periodo compreso tra settembre 2010 e tale data.
L'accoglimento dell'appello avrebbe comportato, in ogni caso, una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Part Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione sia ai sensi dell'art. 342 comma 1 c.p.c. per non aver l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico i capi del provvedimento che ha inteso impugnare, né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, né le circostanze da cui deriverebbero le violazioni di legge, sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. posto che la domanda dell'appellante non aveva alcuna ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito ribadiva in fatto quanto già dedotto in primo grado sia in ordine alla legittimazione passiva del , sia in ordine all'entità del credito, chiarendo che il CP_2
contenuto del verbale redatto dai tecnici del distributore, nonché la susseguente documentazione redatta dal medesimo distributore rappresentava piena prova circa l'esistenza dell'irregolarità riscontrata.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e precisate le stesse, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse e memorie.
L'appello deve essere rigettato per i seguenti motivi, ferma la sua ammissibilità, essendo state sufficientemente indicate le ragioni dell'appello e della parte di sentenza che l'appellante ha voluto impugnare.
Part
ha fornito pienamente la prova dell'esistenza di poteri rappresentativi di chi ha conferito il Part mandato: è stata prodotta (All. 1) la procura notarile con la quale il Presidente del CdA di ,
ha conferito alla società nella persona del suo legale rappresentante, Persona_1 Parte_4
Part
, l'attività di recupero dei crediti commerciali dovuti a ed in tale qualità Parte_5
ha nominato quale difensore l'Avv. Vittorio Camilleri. Pt_5
Per quanto riguarda l'entità del credito, occorre evidenziare quanto segue.
Le contestazioni di parte appellante sono state fin dal primo grado generiche ed inesatte.
pagina 4 di 8 Part Si pensi alla dichiarazione secondo la quale il consumo fatturato da sarebbe stato relativo a Part soli due mesi, quando in realtà, come può vedersi sia dalle fatture (all. 6) sia dalla ricostruzione dei consumi in base alle rilevazioni da parte di NE IO (all. 5) si tratta del periodo di cinque anni compreso tra il 2010 al 2015.
L'appellante ha contestato il fatto che non vi sarebbe stato un contratto nè “l'accettazione preventiva delle tariffe applicate dalla ricorrente oltreché la congruità delle medesime”. Si evidenzia però in proposito come nel caso di specie la fatturazione del consumo è sorta dalla verifica effettuata in data 31.7.2015 da parte di tecnici di NE IO SP insieme alla Polizia di Stato e Vigili del
Fuoco presso il punto di prelievo ubicato in NO , avente ad oggetto il controllo Parte_1 dell'apparecchio di misura n. 020132116 associato alla fornitura di energia elettrica in uso proprio al
Condominio appellante, verifica avvenuta alla presenza del già allora amministratore del
[...]
In particolare, con la verifica sopra indicata, è stata accertata una auto-attivazione Controparte_4
non autorizzata su un misuratore diverso da quello risultante dagli archivi del distributore, non abbinato al POD in oggetto. Il contratto non era quindi associato al misuratore che registrava i consumi regolarmente, non procedendo così alla contabilizzazione ed alla fatturazione dei consumi effettuati (v.
Verbale all. 4). Come può leggersi dalla parte di verbale qui di seguito incollata, vi erano due contatori: uno attivo, anche se non utilizzato (e quindi verosimilmente associato a un contratto) e altro contatore, al quale erano collegati i fili dell'impianto condominiale che fornisce luce alle scale, cessato e quindi privo di contratto di riferimento. Già tale descrizione dei fatti permette di superare una delle contestazioni dell'appellante che ha affermato (per la verità senza produrre nessun contratto o fattura) di avere in corso un regolare contratto con altra società di vendita: qui siamo infatti in presenza di due contatori, uno formalmente cessato e al quale erano collegati i fili elettrici dell'illuminazione delle scale, con relativo consumo e l'altro contatore attivo ma non utilizzato (e rispetto al quale è verosimile che fosse stato attivato contratto dai consumi irrisori proprio perchè non utilizzato).
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto appena affermato è chiaro che non potesse esserci un contratto consensualmente stipulato tra le parti, e ciò perchè si è in presenza di un prelievo indebito di energia. Si applica quindi il contratto ex lege previsto dall'art.
4.3 del Testo Integrato Vendita [TIV] di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i (“Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di diSPcciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di diSPcciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2; b) nel contratto di diSPcciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2.”), come peraltro comunicato al dopo il verbale di accertamento della violazione (v. All. 5 parte appellata). La specificità CP_2
del presente rapporto, sorto non in seguito alla scelta volontaria del venditore e delle tariffe, ma in seguito ad un prelievo indebito e quindi all'applicazione di contratto e tariffe ex lege, escludono di per sè la fondatezza delle, peraltro generiche, contestazioni attoree. La misurazione, diversamente da quanto indicato dall'appellante, risulta da quanto comunicato dal distributore (All. 5), E-IO, al venditore, Servizio Elettrico Nazionale. Se si confrontano i dati di misurazione di cui alla tabella All.
5 con quelli indicati nella fattura azionata e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, essi corrispondono.
Deve a questo punto ricordarsi quali siano i rapporti contrattuali che legano i diversi soggetti.
, o meglio, il venditore, è una società che svolge attività di Controparte_1
fornitura di energia elettrica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di E-distribuzione S.p.A, che interviene nel rapporto tra il fornitore ed il destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale.
Vi è quindi un contratto di vendita (in questo caso ex lege come sopra visto) tra il cliente e la società distributrice ed un contratto di trasporto stipulato dal venditore con il distributore.
Con il contratto di vendita fornisce energia elettrica, dietro Controparte_1 pagamento, da parte del cliente, di un corrispettivo sui quantitativi misurati dal distributore.
In questo schema negoziale le misurazioni effettuate da E-IO costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti dal cliente alla società di vendita. Il privato non è legittimato a contestare le misurazioni, che E-IO, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Le contestazioni sulle misurazioni devono essere rivolte al distributore, colui che tra l'altro si è occupato nel caso di specie di verificare l'allaccio indebito del contatore.
pagina 6 di 8 Questo schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia, ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il distributore per contestare eventualmente il verbale di accertamento o le misurazioni. Nessuna azione di tal tipo è stata esercitata nel presente processo, rimanendo il contenzioso confinato ai rapporti tra e il Condominio, nei Controparte_1
quali le parti erano vincolate alle risultanze delle misurazioni effettuate dal distributore e quindi dai parametri utilizzati.
Infine, deve essere considerata inammissibile l'eccezione di prescrizione avanzata per la prima volta in atto di appello e mai prima proposta nel giudizio di primo grado.
Per questi motivi
l'appello presentato dal deve essere rigettato. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
pagina 7 di 8 Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8), € 842,16
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 3.394,16
Il rigetto dell'appello comporta la condanna al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
pqm
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello presentato da 4 avverso la Parte_6
sentenza n. 1599/2023 pubblicata il 18.10.2023 dal Giudice di Pace di NO e per l'effetto la conferma;
2. Condanna vico degli Adrono 4 a rifondere a Parte_6
, le spese di lite che liquida in € 3.394,16 per compensi, Controparte_1 oltre 15% spese generali, IVA e CPA
3. condanna vico degli Adrono 4, ai sensi dell'art. Parte_6
13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto nel giudizio di impugnazione, per aver proposto un appello integralmente rigettato
NO, 11 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 8 di 8