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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2334/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2334/2016, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], 12 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO, c.f.
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di C.F._1 [...] rappresentato e difeso dall'avv. CALPONA BENEDETTO, Controparte_1
c.f. , domiciliato in PIAZZA BORSELLINO 10 98051 BARCELLONA C.F._2
POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIA SCRAFANI, 40 , c.f. , Controparte_2 Pt_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GRECO RAFFAELLA,
c.f. , domiciliato in VIA TEN. C.F._3 Controparte_3
;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_4
PARMA, VIA UNIVERSITA' N. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCIANA CIPOLLA e
ANTONIO FERRAGUTO, domiciliata in REGGIO CALABRIA (RC), VIA T. CAMPANELLA
N. 46
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
, con sede in CONEGLIANO (TV), VIA VITTORIO Controparte_5
ALFIERI N. 1, in persona del legale rappresentante p.t., p.i. , e per essa P.IVA_2 [...]
con sede in ROMA, VIA GINO NAIS N. 16, c.f. , quale mandataria CP_6 P.IVA_3
di con sede in CONEGLIANO (TV), VIA VITTORIO Controparte_7 ALFIERI N. 1, in persona del legale rappresentante p.t., p.i. , in persona del legale P.IVA_4
rappresentante p.t.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/12/2016 Parte_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2016 con cui il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto aveva ingiunto loro il pagamento di € 59.044,66, oltre interessi e spese. Deducevano
l'illegittimità del titolo monitorio impugnato in ragione: 1) dell'usurarietà del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento n. 62637, da cui originava la pretesa creditoria azionata;
2) del fatto che il contratto suddetto era stato stipulato per estinguere il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 8010323-53 del 29/4/2003 e, a questo proposito, che il debito in questione era insussistente a causa dell'anatocismo trimestrale applicato dalla banca, dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (attesa l'assenza di previsione contrattuale e, in ogni caso, della relativa indeterminabilità ex art. 1346 c.c.) e, infine, dell'usurarietà del tasso di interesse ivi applicato. Chiedeva, dunque, la revoca del titolo monitorio e, anche in via riconvenzionale, la rideterminazione del saldo e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/5/2017 si costituiva il quale Controparte_2 deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti dalla controparte e ne chiedeva, dunque, il rigetto.
Con comparsa del 5/6/2020 si costituiva , la quale insisteva nelle difese e Controparte_8
nelle conclusioni esposte.
Con comparsa del 12/5/2020 interveniva in giudizio la quale rappresentava che, in Controparte_5 seguito alla fusione del in quest'ultima aveva Controparte_2 Controparte_8
ceduto a con socio unico una parte dei propri crediti, tra cui quello oggetto di Controparte_5 controversia. Insisteva, pertanto, nelle difese esposte dal cedente e precisava che “ Controparte_5
è cessionaria del mero credito e non risponde di domande e/o eccezioni di ripetizione di indebito, né di domande risarcitorie”.
L'opposizione va accolta nei limiti di seguito esposti.
Avuto riguardo al primo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni seguenti.
Parte attrice ha al riguardo lamentato l'illegittimità del titolo monitorio opposto in ragione della usurarietà del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento n. 62637. Nondimeno, come si ricava dalla consulenza tecnica di parte allegata (cfr. all. 9 fascicolo di parte attrice), il superamento del tasso soglia (ravvisato in 16,888%) è fatto dipendere dalla sommatoria tra il TEG definito “puro” (pari al 14,008%), la “maggiorazione di mora” (2,000%) e la “penale estinzione anticipata” (1,000%). I detti calcoli si rivelano errati e, quindi, da un lato, evidenziano l'infondatezza del motivo di opposizione e, dall'altro lato, confermano la legittimità sotto il profilo esaminato sia del tasso relativo agli interessi corrispettivi che di quello relativo agli interessi di mora. Giova, infatti, ricordare che, in diritto, costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.” (Cass. civ., sez. III, 13/06/2024, n. 16526; cfr. anche Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n.
19597).
Non solo, dunque, i tassi in questione non sono soggetti a sommatoria (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, n. 14214, Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352, e Cass. civ., sez. VI,
04/11/2021, n. 31615) e vanno quindi esaminati disgiuntamente, ma in ogni caso nel computo del
TEG non si tiene conto della commissione di estinzione anticipata, trattandosi di una commissione non correlata alla erogazione del credito (cfr. Trib. Taranto sez. I, 04/04/2022, n. 864; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352), al netto del rilievo per cui nella specie è circostanza non specificamente allegata quella secondo cui la commissione de qua sia stata effettivamente applicata e richiesta dal creditore procedente, dal momento che la presente controversia origina dal contestato inadempimento dell'obbligazione restitutoria, ciò che induce ad escludere la ricorrenza del presupposto del costo in parola, cioè l'estinzione anticipata del rapporto da parte del debitore.
La doglianza è, dunque, infondata e va respinta. Avuto riguardo al secondo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
L'odierno opponente ha lamentato l'illegittimità del saldo debitore per l'estinzione del quale è stato contratto il mutuo controverso, ovvero il saldo relativo al conto corrente n. 8010323-63, evidenziando a tal proposito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (paragrafo II.A dell'atto di citazione), della commissione di massimo scoperto (paragrafo II.B dell'atto di citazione)
e di un tasso usurario (paragrafo II.C dell'atto di citazione) nel corso del rapporto.
Anzitutto si osserva che il rapporto in questione, da un lato, non è stato specificamente contestato dall'odierno convenuto (che, anzi, si è difeso rimarcando la legittimità delle condizioni economiche contestate: cfr. pag. 9 e ss. comparsa di costituzione del 10/5/2017) e, dall'altro lato, ha trovato riscontro negli estratti conto allegati dalla controparte (cfr. all. 8 fascicolo di parte attrice), sicché risulta sotto tale profilo infondata l'eccezione dal primo sollevata circa il fatto che “la verifica sul conto corrente in assenza sia degli estratti conto bancari che del contratto di conto corrente, che, si ricorda era onere avversario produrre, attesa la domanda riconvenzionale avanzata” (pag. 7 comparsa conclusionale del 9/12/2024), anche in ragione del fatto che le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono state tratte dal consulente tecnico dagli estratti conto e scalari acquisiti.
Sul punto occorre, quindi, esaminare le conclusioni formulate dal consulente tecnico in data
18/10/2023 e, a seguito della richiesta integrazione (cfr. ordinanza del 22/7/2024), in data
4/10/2024, in uno alle osservazioni presentate da parte convenuta (richiamate anche nel corpo delle note conclusive ex art. 190 c.p.c.), avendo di contro parte attrice aderito alle conclusioni del tecnico e chiesto infine l'accoglimento dell'opposizione in conformità ad esse (cfr. comparsa conclusionale del 4/12/2024).
Con riferimento alla violazione dell'art. 1283 c.c. e alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto, la consulenza tecnica d'ufficio ha negato la fondatezza delle censure sollevate, rilevando che “In ordine al C/C 8010323-63 si può affermare che esista la reciprocità, ancorchè non si sia potuta riscontrare dal contratto in quanto mancante in atti, visto che gli interessi creditori sono stati materialmente calcolati e accreditati in ogni trimestre. Inoltre si fa presente che, il rapporto di C/C in atti si ferma al III trim.2010” (pag. 25 consulenza del 18/10/2023) e, rispondendo al quesito formulato dal consulente tecnico di parte convenuta in merito alla commissione di massimo scoperto (ottava osservazione), che “tutte le cms e spese indicate in perizia corrispondono a quando addebitato in c/c e non si e' proceduto ad alcun accertamento da parte del ctu” (cfr. doc. allegato alla consulenza del 18/10/2023, recante le risposte alle osservazioni formulate dal tecnico di parte convenuta con riferimento al rapporto di conto corrente). Avuto riguardo alla usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente, il consulente tecnico ha, inoltre, concluso affermando che “Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 1 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per
l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2010. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Si è rilevato un solo trimestre nel quale
l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha superato la soglia usura” (pag. 17 consulenza del 4/10/2024), ciò che conferma l'infondatezza della censura sollevata, in conformità al principio – da ritenersi applicabile anche al rapporto di conto corrente (cfr. Trib.
Forlì, sez. II, 28/12/2022, n. 1150; Trib. Firenze, sez. III, 03/12/2021, n. 3099; Trib. Milano, sez.
VI, 14/09/2018, n. 9107) – per cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula” (Cass. civ., sez. un., 19/10/2017, n. 24675).
Rispetto al mancato rilievo dell'eventuale usura contrattuale da parte del consulente tecnico (cfr. le risposte offerte sotto tale profilo alle osservazioni sollevate dal consulente di parte convenuta) e, inoltre, al mancato rilievo – secondo quanto supra precisato – della clausola anatocistica e della illegittima commissione di massimo scoperto, è in ogni caso assorbente il fatto che parte attrice ha inteso aderire (cfr. supra) alle conclusioni da ultimo formulate dal consulente tecnico, a conferma dell'irrilevanza (e dell'assenza di richiesta) di eventuali ed ulteriori accertamenti in proposito.
Da ultimo, avuto riguardo ai ricalcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio con la perizia integrativa depositata in data 4/10/2024 si osserva quanto segue.
Il tecnico ha rilevato, con riferimento al contratto di finanziamento n. 62637, il versamento di un acconto pari ad € 4.700,00, prima non verificato. Si legge, infatti, a pag. 28 della perizia integrativa che “NEL PRESENTE CALCOLO E' STATO CONSIDERATO IL VERSAMENTO EFETTUATO IL
10/01/2013 VALUTA 31/12/2012 DI € 4.700,00 La il 19/06/2016 Controparte_9 proponeva RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO per un importo di € 59.044,66 indicato quale sorte capitale alla data del 17/12/2014 oltre interessi convenzionali. Alla data del 17/12/2014, data di passaggio a sofferenza del mutuo, lo stesso presentava un debito per quota capitale per
50.000,00 ed interessi maturati pari ad €. 9.828,46 ai quali vanno detratte le somme versate in acconto il 10/01/2013 valuta 31/12/2012 di € 4.700,00 e che non erano state detratte”, giungendo quindi alla rideterminazione del credito nella misura di € 56.783,72. A fronte di ciò ha dedotto che “Il CTU ritiene – seppur non richiesto dal Giudice – Controparte_5 di contabilizzare le somma versata in acconto il 10/01/2013 valuta 31/12/2012 di € 4.700,00 e che non era stata detratta, dichiarando il totale a debito al 31/12/2014 del contratto di finanziamento pari ad € 56.783,72” (pag. 3 comparsa conclusionale del 2/12/2024), richiamando per il resto le osservazioni ivi riportate del consulente di parte, dott.ssa Per_1
La doglianza risulta genericamente formulata e, dunque, non va accolta. Si osserva, infatti, che, da un lato, l'avvenuto pagamento dell'acconto non è oggetto di contestazione, sicché – trattandosi di eccezione in senso lato (cfr. Cass. civ., sez. III, 14/07/2015, n. 14654) – non v'è ragione per escludere l'accertamento dell'intervenuta estinzione parziale del credito ingiunto nella misura accertata dal dott. dall'altro lato, l'eccezione afferente alle modalità di imputazione Pt_4
dell'acconto appare generica, posto che, per un verso, il consulente tecnico ha evidenziato che il mutuo “presentava un debito per quota capitale per 50.000,00 ed interessi maturati pari ad €.
9.828,46 ai quali vanno detratte le somme versate in acconto il 10/01/2013 valuta 31/12/2012 di €
4.700,00” (ciò da cui desumere, in difetto di più compiute considerazioni ad opera della parte onerata, l'imputazione dell'acconto anche agli interessi conteggiati) e che, per altro verso,
l'osservazione sollevata si è concretata in una generica contestazione dell'erroneità del criterio di computo di cui all'art. 1194 c.c., senza tuttavia specificare l'esito del calcolo proposto e ritenuto corretto (e, quindi, le spese e gli interessi da considerare prioritariamente ai fini dell'imputazione), ciò che la espone alla sopra rilevata censura di genericità e, quindi, di irrilevanza ai presenti fini.
In coerenza a ciò, l'opposizione va in parte qua accolta, dovendosi rideterminare il credito restitutorio fondato sul rapporto di mutuo in conformità agli accertamenti dianzi richiamati ed eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio.
Avuto, infine, riguardo al conto corrente riesaminato nella perizia integrativa, “avendo riscontrato che il conto n.8010323-63 con la modifica contrattuale unilaterale decorrenza 01/10/2003 risulta usuraio pattiziamente” (pag. 27 consulenza), si evidenzia che il dott. è pervenuto alla Pt_4
conclusione della rideterminazione del saldo (sempre debitore) da € 58.705,16 a € 38.020,29.
Le conclusioni così come rideterminate dal consulente tecnico d'ufficio non appaiono condivisibili, sicché va sotto tale profilo rigettata l'opposizione spiegata (secondo le conclusioni formulate da parte attrice nella propria comparsa del 4/12/2024).
Anzitutto si rileva che non è in contestazione l'avvenuta comunicazione della variazione unilaterale in questione.
Muovendo da ciò ed esaminando l'eccezione in parte qua sollevata dall'odierna opponente, si osserva che la mancata comunicazione della variazione non risulta né dedotta nell'atto di citazione in opposizione né altrimenti esaminata nelle consulenze tecniche di parte ad esso allegate (né ivi si leggono ulteriore contestazioni in merito alla variazione de qua). Essa viene contestata in occasione delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, osservazioni redatte dal consulente di parte dott.ssa e secondo cui “Nel corso del rapporto, vi è la prima modifica Persona_2
contrattuale scritta con decorrenza 01/10/03. Tale modifica deve essere intesa quale modifica unilaterale disposta dalla banca” e “La prima di queste modifiche si riscontra con decorrenza dalla data dell'01/10/03, ove il tasso debitore è pari all'11,50% e la commissione massimo scoperto è pari all'1%. Come si illustra di seguito tale tasso supera la soglia usuraria rilevante” (cfr. pag. 15 delle osservazioni depositate in allegato alla consulenza del 18/10/2023); la detta premessa ha, in particolare, indotto la consulente di parte a concludere che “Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 11,500%, un'aliquota CMS pari al
1,000% e spese trimestrali pari a euro 0,00, il TAEG è pari al 16,424% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 13,890%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla” (cfr. pag. 17 delle osservazioni depositate in allegato alla consulenza del 18/10/2023).
Al netto della tardività (per le ragioni esposte) della contestazione in esame, in ogni caso la consulenza tecnica d'ufficio - che sul punto pare avere in toto aderito alle originarie osservazioni di parte opponente - non appare convincente e, anzi, rimane (come pure la consulenza tecnica di parte attrice) insufficiente sotto tale profilo, quindi inidonea ad essere posta a fondamento della presente statuizione.
Si osserva, infatti, che, anzitutto, la modifica in questione appare migliorativa rispetto alle condizioni pregresse: è sufficiente raffrontare i dati desumibili dalla comunicazione della variazione
(tasso di interesse pari all'11,50% a far data dall'1/10/2023) con quelli riportati nella tabella predisposta dal dott. (cfr. tabella n. 2, pag. 14) per rilevare che il tasso di interesse Pt_4
applicato a far data dal trimestre di riferimento (11,4968%) è inferiore a quello dei trimestri precedenti (11,9998%). In ogni caso, nella tabella in questione si dà atto, con riferimento al trimestre 31/12/2003, che il “TEG” applicato è pari ad 11,4968% a fronte della “SOGLIA USURA” indicata in 17,850% e del TEG medio indicato in 11,9000% (con la specifica “NO”, che, secondo la legenda di cui alla pagina precedente, assume il seguente significato: “Il superamento della soglia usura è identificato con la dizione “SI” seguita dal valore del tasso soglia preso in considerazione”
– cfr. pag. 13) e che la CMS applicata è 0,2130% a fronte della soglia CMS pari a 0,9600%: in ambo i casi, dunque, i valori applicati risultano essere inferiori a quelli c.d. soglia, sicché sotto tale profilo va esclusa la violazione contestata (o, quantomeno, che le considerazioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio possano fondare una determinazione di segno contrario). A ciò si aggiunga che la conclusione formulata circa il superamento del tasso soglia in ventotto trimestri (pag. 17 consulenza integrativa) non risulta supportata da una specifica analisi ed indicazione dei costi e delle spese allo scopo considerate, sicché essa rimane anche sotto tale profilo insufficiente ai fini del superamento delle conclusioni precedentemente formulate dal tecnico. Rimane, poi, irrilevante il raffronto tra TAEG e tasso soglia (cfr. pag. 8 consulenza integrativa), dal momento che
“La verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla Banca deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG. La verifica di usurarietà condotta dal debitore avverso un titolo monitorio e raffrontando il TAEG al tasso soglia usura (porta ad esiti necessariamente non corretti e pertanto la doglianza si presenta già per questo infondata” (Trib. Padova, sez. II, 30/5/2024, n. 1047; cfr. anche Trib. Napoli, sez. II, 07/06/2018, n. 5618), dovendosi tener conto della differenza tra Tasso
Effettivo Globale e Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che indica il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua.
A pari conclusione si perviene esaminando le richiamate osservazioni alla consulenza de qua (in particolare, le osservazioni alla consulenza del 18/10/2023): al netto, dunque, della tardività del rilievo relativo alla variazione in esame (tardività supra rilevata), le considerazioni esposte nelle osservazioni suddette si concretano nell'adozione di una formula volta all'accertamento del TAEG
(cfr. pag. 17), quindi di un parametro diverso e non passibile di essere raffrontato con i TEGM ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria.
Peraltro, sul punto sono state sollevate specifiche osservazioni dall'odierna convenuta (cfr. osservazioni allegate alla nota del 7/10/2024, in cui si evidenzia, da un lato, che “rapportando semplicemente il tasso dell'11,50% indicato nel documento con il tasso soglia del trimestre
(13,89%) posto che tale documento (pg. 16 osservazioni di controparte) non prevede anche la cms dell'1%, le spese di euro 90,00 né quant'altro incluso dal CTU nella verifica in esame eseguita nell'Integrazione di CTU con le stesse precise modalità di cui alle Osservazioni del CTP di controparte” e, dall'altro lato, che “senza riconoscimento della fondatezza di una simile verifica, si invita nel caso il CTU a calcolare il TEG3 e non il TAEG in quanto quest'ultimo (calcolato nell'integrazione di CTU in esame come e nello stesso modo del CTP di controparte) è indicatore istituito per altro e diverso fine (ai fini Trasparenza e non ai fini verifica usura”; di contro, a fronte di ciò, parte opponente nulla ha eccepito o rilevato, limitandosi – secondo quanto già anticipato – a richiamare le nuove conclusioni del dott. (cfr. comparsa conclusionale del 4/12/2024). Ne Pt_4
viene che, dunque, anche sotto tale profilo va rilevata l'insufficienza e l'inidoneità a fondare l'accoglimento dell'eccezione sollevata delle considerazioni esposte nella consulenza integrativa e nelle conformi osservazioni alla prima consulenza depositate dal consulente tecnico di parte. In coerenza a ciò, dunque, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e da essendo rimasta prima di prova il carattere indebito Controparte_1
delle somme versate alla banca ad estinzione del saldo debitore del conto corrente n. 8010323-63.
L'accoglimento parziale dell'opposizione determina la revoca del titolo monitorio e la condanna al pagamento dell'importo dovuto (così come rideterminato all'esito del presente giudizio) sia del debitore mutuatario ( sia del fideiussore ( Controparte_1 Parte_1
), quest'ultimo fino alla concorrenza del credito garantito in virtù della fideiussione del
[...]
29/5/2008 (in atti).
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione nella misura sopra richiamata (quindi per la rideterminazione del credito ingiunto nella misura di € 56.783,72 in luogo di quella di € 59.044,66), vanno poste a carico dell'opponente (soccombente anche rispetto al rapporto oggetto della domanda riconvenzionale), fatte salve le spese del giudizio monitorio che, stante la revoca dello stesso, rimangono a carico dell'opposto. Le spese sono liquidate in dispositivo in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, con applicazione dei parametri minimi per la fase di studio e per quella introduttiva, attesa la costituzione in corso di causa di entrambe le parti convenute. Le spese, inoltre, sono liquidate in favore della convenuta opposta e del terzo intervenuto in solido tra loro, tenuto conto, per un verso, della sostanziale identità delle difese espletate e, per altro verso, della rilevata costituzione (anche del terzo cessionario) nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2334/2016, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2016 e condanna nonché in solido fino alla CP_1 Controparte_1 Parte_1
concorrenza dell'importo garantito indicato in parte motiva, al pagamento in favore di CP_5
– e per essa – della somma di € 56.783,72, oltre interessi riconvenzionali dalla
[...] Controparte_6
domanda fino al soddisfo.
Condanna nonché al pagamento nei Controparte_1 Parte_1 confronti di e di – e per essa – delle spese Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 12.013,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a.
(se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 03/04/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2334/2016, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], 12 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO, c.f.
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di C.F._1 [...] rappresentato e difeso dall'avv. CALPONA BENEDETTO, Controparte_1
c.f. , domiciliato in PIAZZA BORSELLINO 10 98051 BARCELLONA C.F._2
POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in VIA SCRAFANI, 40 , c.f. , Controparte_2 Pt_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GRECO RAFFAELLA,
c.f. , domiciliato in VIA TEN. C.F._3 Controparte_3
;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_4
PARMA, VIA UNIVERSITA' N. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCIANA CIPOLLA e
ANTONIO FERRAGUTO, domiciliata in REGGIO CALABRIA (RC), VIA T. CAMPANELLA
N. 46
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
, con sede in CONEGLIANO (TV), VIA VITTORIO Controparte_5
ALFIERI N. 1, in persona del legale rappresentante p.t., p.i. , e per essa P.IVA_2 [...]
con sede in ROMA, VIA GINO NAIS N. 16, c.f. , quale mandataria CP_6 P.IVA_3
di con sede in CONEGLIANO (TV), VIA VITTORIO Controparte_7 ALFIERI N. 1, in persona del legale rappresentante p.t., p.i. , in persona del legale P.IVA_4
rappresentante p.t.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/12/2016 Parte_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2016 con cui il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto aveva ingiunto loro il pagamento di € 59.044,66, oltre interessi e spese. Deducevano
l'illegittimità del titolo monitorio impugnato in ragione: 1) dell'usurarietà del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento n. 62637, da cui originava la pretesa creditoria azionata;
2) del fatto che il contratto suddetto era stato stipulato per estinguere il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 8010323-53 del 29/4/2003 e, a questo proposito, che il debito in questione era insussistente a causa dell'anatocismo trimestrale applicato dalla banca, dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (attesa l'assenza di previsione contrattuale e, in ogni caso, della relativa indeterminabilità ex art. 1346 c.c.) e, infine, dell'usurarietà del tasso di interesse ivi applicato. Chiedeva, dunque, la revoca del titolo monitorio e, anche in via riconvenzionale, la rideterminazione del saldo e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/5/2017 si costituiva il quale Controparte_2 deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti dalla controparte e ne chiedeva, dunque, il rigetto.
Con comparsa del 5/6/2020 si costituiva , la quale insisteva nelle difese e Controparte_8
nelle conclusioni esposte.
Con comparsa del 12/5/2020 interveniva in giudizio la quale rappresentava che, in Controparte_5 seguito alla fusione del in quest'ultima aveva Controparte_2 Controparte_8
ceduto a con socio unico una parte dei propri crediti, tra cui quello oggetto di Controparte_5 controversia. Insisteva, pertanto, nelle difese esposte dal cedente e precisava che “ Controparte_5
è cessionaria del mero credito e non risponde di domande e/o eccezioni di ripetizione di indebito, né di domande risarcitorie”.
L'opposizione va accolta nei limiti di seguito esposti.
Avuto riguardo al primo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni seguenti.
Parte attrice ha al riguardo lamentato l'illegittimità del titolo monitorio opposto in ragione della usurarietà del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento n. 62637. Nondimeno, come si ricava dalla consulenza tecnica di parte allegata (cfr. all. 9 fascicolo di parte attrice), il superamento del tasso soglia (ravvisato in 16,888%) è fatto dipendere dalla sommatoria tra il TEG definito “puro” (pari al 14,008%), la “maggiorazione di mora” (2,000%) e la “penale estinzione anticipata” (1,000%). I detti calcoli si rivelano errati e, quindi, da un lato, evidenziano l'infondatezza del motivo di opposizione e, dall'altro lato, confermano la legittimità sotto il profilo esaminato sia del tasso relativo agli interessi corrispettivi che di quello relativo agli interessi di mora. Giova, infatti, ricordare che, in diritto, costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.” (Cass. civ., sez. III, 13/06/2024, n. 16526; cfr. anche Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n.
19597).
Non solo, dunque, i tassi in questione non sono soggetti a sommatoria (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, n. 14214, Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352, e Cass. civ., sez. VI,
04/11/2021, n. 31615) e vanno quindi esaminati disgiuntamente, ma in ogni caso nel computo del
TEG non si tiene conto della commissione di estinzione anticipata, trattandosi di una commissione non correlata alla erogazione del credito (cfr. Trib. Taranto sez. I, 04/04/2022, n. 864; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352), al netto del rilievo per cui nella specie è circostanza non specificamente allegata quella secondo cui la commissione de qua sia stata effettivamente applicata e richiesta dal creditore procedente, dal momento che la presente controversia origina dal contestato inadempimento dell'obbligazione restitutoria, ciò che induce ad escludere la ricorrenza del presupposto del costo in parola, cioè l'estinzione anticipata del rapporto da parte del debitore.
La doglianza è, dunque, infondata e va respinta. Avuto riguardo al secondo motivo di opposizione, si osserva quanto segue.
L'odierno opponente ha lamentato l'illegittimità del saldo debitore per l'estinzione del quale è stato contratto il mutuo controverso, ovvero il saldo relativo al conto corrente n. 8010323-63, evidenziando a tal proposito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (paragrafo II.A dell'atto di citazione), della commissione di massimo scoperto (paragrafo II.B dell'atto di citazione)
e di un tasso usurario (paragrafo II.C dell'atto di citazione) nel corso del rapporto.
Anzitutto si osserva che il rapporto in questione, da un lato, non è stato specificamente contestato dall'odierno convenuto (che, anzi, si è difeso rimarcando la legittimità delle condizioni economiche contestate: cfr. pag. 9 e ss. comparsa di costituzione del 10/5/2017) e, dall'altro lato, ha trovato riscontro negli estratti conto allegati dalla controparte (cfr. all. 8 fascicolo di parte attrice), sicché risulta sotto tale profilo infondata l'eccezione dal primo sollevata circa il fatto che “la verifica sul conto corrente in assenza sia degli estratti conto bancari che del contratto di conto corrente, che, si ricorda era onere avversario produrre, attesa la domanda riconvenzionale avanzata” (pag. 7 comparsa conclusionale del 9/12/2024), anche in ragione del fatto che le condizioni economiche del rapporto di conto corrente sono state tratte dal consulente tecnico dagli estratti conto e scalari acquisiti.
Sul punto occorre, quindi, esaminare le conclusioni formulate dal consulente tecnico in data
18/10/2023 e, a seguito della richiesta integrazione (cfr. ordinanza del 22/7/2024), in data
4/10/2024, in uno alle osservazioni presentate da parte convenuta (richiamate anche nel corpo delle note conclusive ex art. 190 c.p.c.), avendo di contro parte attrice aderito alle conclusioni del tecnico e chiesto infine l'accoglimento dell'opposizione in conformità ad esse (cfr. comparsa conclusionale del 4/12/2024).
Con riferimento alla violazione dell'art. 1283 c.c. e alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto, la consulenza tecnica d'ufficio ha negato la fondatezza delle censure sollevate, rilevando che “In ordine al C/C 8010323-63 si può affermare che esista la reciprocità, ancorchè non si sia potuta riscontrare dal contratto in quanto mancante in atti, visto che gli interessi creditori sono stati materialmente calcolati e accreditati in ogni trimestre. Inoltre si fa presente che, il rapporto di C/C in atti si ferma al III trim.2010” (pag. 25 consulenza del 18/10/2023) e, rispondendo al quesito formulato dal consulente tecnico di parte convenuta in merito alla commissione di massimo scoperto (ottava osservazione), che “tutte le cms e spese indicate in perizia corrispondono a quando addebitato in c/c e non si e' proceduto ad alcun accertamento da parte del ctu” (cfr. doc. allegato alla consulenza del 18/10/2023, recante le risposte alle osservazioni formulate dal tecnico di parte convenuta con riferimento al rapporto di conto corrente). Avuto riguardo alla usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente, il consulente tecnico ha, inoltre, concluso affermando che “Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 1 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per
l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2010. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Si è rilevato un solo trimestre nel quale
l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha superato la soglia usura” (pag. 17 consulenza del 4/10/2024), ciò che conferma l'infondatezza della censura sollevata, in conformità al principio – da ritenersi applicabile anche al rapporto di conto corrente (cfr. Trib.
Forlì, sez. II, 28/12/2022, n. 1150; Trib. Firenze, sez. III, 03/12/2021, n. 3099; Trib. Milano, sez.
VI, 14/09/2018, n. 9107) – per cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula” (Cass. civ., sez. un., 19/10/2017, n. 24675).
Rispetto al mancato rilievo dell'eventuale usura contrattuale da parte del consulente tecnico (cfr. le risposte offerte sotto tale profilo alle osservazioni sollevate dal consulente di parte convenuta) e, inoltre, al mancato rilievo – secondo quanto supra precisato – della clausola anatocistica e della illegittima commissione di massimo scoperto, è in ogni caso assorbente il fatto che parte attrice ha inteso aderire (cfr. supra) alle conclusioni da ultimo formulate dal consulente tecnico, a conferma dell'irrilevanza (e dell'assenza di richiesta) di eventuali ed ulteriori accertamenti in proposito.
Da ultimo, avuto riguardo ai ricalcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio con la perizia integrativa depositata in data 4/10/2024 si osserva quanto segue.
Il tecnico ha rilevato, con riferimento al contratto di finanziamento n. 62637, il versamento di un acconto pari ad € 4.700,00, prima non verificato. Si legge, infatti, a pag. 28 della perizia integrativa che “NEL PRESENTE CALCOLO E' STATO CONSIDERATO IL VERSAMENTO EFETTUATO IL
10/01/2013 VALUTA 31/12/2012 DI € 4.700,00 La il 19/06/2016 Controparte_9 proponeva RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO per un importo di € 59.044,66 indicato quale sorte capitale alla data del 17/12/2014 oltre interessi convenzionali. Alla data del 17/12/2014, data di passaggio a sofferenza del mutuo, lo stesso presentava un debito per quota capitale per
50.000,00 ed interessi maturati pari ad €. 9.828,46 ai quali vanno detratte le somme versate in acconto il 10/01/2013 valuta 31/12/2012 di € 4.700,00 e che non erano state detratte”, giungendo quindi alla rideterminazione del credito nella misura di € 56.783,72. A fronte di ciò ha dedotto che “Il CTU ritiene – seppur non richiesto dal Giudice – Controparte_5 di contabilizzare le somma versata in acconto il 10/01/2013 valuta 31/12/2012 di € 4.700,00 e che non era stata detratta, dichiarando il totale a debito al 31/12/2014 del contratto di finanziamento pari ad € 56.783,72” (pag. 3 comparsa conclusionale del 2/12/2024), richiamando per il resto le osservazioni ivi riportate del consulente di parte, dott.ssa Per_1
La doglianza risulta genericamente formulata e, dunque, non va accolta. Si osserva, infatti, che, da un lato, l'avvenuto pagamento dell'acconto non è oggetto di contestazione, sicché – trattandosi di eccezione in senso lato (cfr. Cass. civ., sez. III, 14/07/2015, n. 14654) – non v'è ragione per escludere l'accertamento dell'intervenuta estinzione parziale del credito ingiunto nella misura accertata dal dott. dall'altro lato, l'eccezione afferente alle modalità di imputazione Pt_4
dell'acconto appare generica, posto che, per un verso, il consulente tecnico ha evidenziato che il mutuo “presentava un debito per quota capitale per 50.000,00 ed interessi maturati pari ad €.
9.828,46 ai quali vanno detratte le somme versate in acconto il 10/01/2013 valuta 31/12/2012 di €
4.700,00” (ciò da cui desumere, in difetto di più compiute considerazioni ad opera della parte onerata, l'imputazione dell'acconto anche agli interessi conteggiati) e che, per altro verso,
l'osservazione sollevata si è concretata in una generica contestazione dell'erroneità del criterio di computo di cui all'art. 1194 c.c., senza tuttavia specificare l'esito del calcolo proposto e ritenuto corretto (e, quindi, le spese e gli interessi da considerare prioritariamente ai fini dell'imputazione), ciò che la espone alla sopra rilevata censura di genericità e, quindi, di irrilevanza ai presenti fini.
In coerenza a ciò, l'opposizione va in parte qua accolta, dovendosi rideterminare il credito restitutorio fondato sul rapporto di mutuo in conformità agli accertamenti dianzi richiamati ed eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio.
Avuto, infine, riguardo al conto corrente riesaminato nella perizia integrativa, “avendo riscontrato che il conto n.8010323-63 con la modifica contrattuale unilaterale decorrenza 01/10/2003 risulta usuraio pattiziamente” (pag. 27 consulenza), si evidenzia che il dott. è pervenuto alla Pt_4
conclusione della rideterminazione del saldo (sempre debitore) da € 58.705,16 a € 38.020,29.
Le conclusioni così come rideterminate dal consulente tecnico d'ufficio non appaiono condivisibili, sicché va sotto tale profilo rigettata l'opposizione spiegata (secondo le conclusioni formulate da parte attrice nella propria comparsa del 4/12/2024).
Anzitutto si rileva che non è in contestazione l'avvenuta comunicazione della variazione unilaterale in questione.
Muovendo da ciò ed esaminando l'eccezione in parte qua sollevata dall'odierna opponente, si osserva che la mancata comunicazione della variazione non risulta né dedotta nell'atto di citazione in opposizione né altrimenti esaminata nelle consulenze tecniche di parte ad esso allegate (né ivi si leggono ulteriore contestazioni in merito alla variazione de qua). Essa viene contestata in occasione delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, osservazioni redatte dal consulente di parte dott.ssa e secondo cui “Nel corso del rapporto, vi è la prima modifica Persona_2
contrattuale scritta con decorrenza 01/10/03. Tale modifica deve essere intesa quale modifica unilaterale disposta dalla banca” e “La prima di queste modifiche si riscontra con decorrenza dalla data dell'01/10/03, ove il tasso debitore è pari all'11,50% e la commissione massimo scoperto è pari all'1%. Come si illustra di seguito tale tasso supera la soglia usuraria rilevante” (cfr. pag. 15 delle osservazioni depositate in allegato alla consulenza del 18/10/2023); la detta premessa ha, in particolare, indotto la consulente di parte a concludere che “Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 11,500%, un'aliquota CMS pari al
1,000% e spese trimestrali pari a euro 0,00, il TAEG è pari al 16,424% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 13,890%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla” (cfr. pag. 17 delle osservazioni depositate in allegato alla consulenza del 18/10/2023).
Al netto della tardività (per le ragioni esposte) della contestazione in esame, in ogni caso la consulenza tecnica d'ufficio - che sul punto pare avere in toto aderito alle originarie osservazioni di parte opponente - non appare convincente e, anzi, rimane (come pure la consulenza tecnica di parte attrice) insufficiente sotto tale profilo, quindi inidonea ad essere posta a fondamento della presente statuizione.
Si osserva, infatti, che, anzitutto, la modifica in questione appare migliorativa rispetto alle condizioni pregresse: è sufficiente raffrontare i dati desumibili dalla comunicazione della variazione
(tasso di interesse pari all'11,50% a far data dall'1/10/2023) con quelli riportati nella tabella predisposta dal dott. (cfr. tabella n. 2, pag. 14) per rilevare che il tasso di interesse Pt_4
applicato a far data dal trimestre di riferimento (11,4968%) è inferiore a quello dei trimestri precedenti (11,9998%). In ogni caso, nella tabella in questione si dà atto, con riferimento al trimestre 31/12/2003, che il “TEG” applicato è pari ad 11,4968% a fronte della “SOGLIA USURA” indicata in 17,850% e del TEG medio indicato in 11,9000% (con la specifica “NO”, che, secondo la legenda di cui alla pagina precedente, assume il seguente significato: “Il superamento della soglia usura è identificato con la dizione “SI” seguita dal valore del tasso soglia preso in considerazione”
– cfr. pag. 13) e che la CMS applicata è 0,2130% a fronte della soglia CMS pari a 0,9600%: in ambo i casi, dunque, i valori applicati risultano essere inferiori a quelli c.d. soglia, sicché sotto tale profilo va esclusa la violazione contestata (o, quantomeno, che le considerazioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio possano fondare una determinazione di segno contrario). A ciò si aggiunga che la conclusione formulata circa il superamento del tasso soglia in ventotto trimestri (pag. 17 consulenza integrativa) non risulta supportata da una specifica analisi ed indicazione dei costi e delle spese allo scopo considerate, sicché essa rimane anche sotto tale profilo insufficiente ai fini del superamento delle conclusioni precedentemente formulate dal tecnico. Rimane, poi, irrilevante il raffronto tra TAEG e tasso soglia (cfr. pag. 8 consulenza integrativa), dal momento che
“La verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla Banca deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG. La verifica di usurarietà condotta dal debitore avverso un titolo monitorio e raffrontando il TAEG al tasso soglia usura (porta ad esiti necessariamente non corretti e pertanto la doglianza si presenta già per questo infondata” (Trib. Padova, sez. II, 30/5/2024, n. 1047; cfr. anche Trib. Napoli, sez. II, 07/06/2018, n. 5618), dovendosi tener conto della differenza tra Tasso
Effettivo Globale e Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), che indica il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua.
A pari conclusione si perviene esaminando le richiamate osservazioni alla consulenza de qua (in particolare, le osservazioni alla consulenza del 18/10/2023): al netto, dunque, della tardività del rilievo relativo alla variazione in esame (tardività supra rilevata), le considerazioni esposte nelle osservazioni suddette si concretano nell'adozione di una formula volta all'accertamento del TAEG
(cfr. pag. 17), quindi di un parametro diverso e non passibile di essere raffrontato con i TEGM ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria.
Peraltro, sul punto sono state sollevate specifiche osservazioni dall'odierna convenuta (cfr. osservazioni allegate alla nota del 7/10/2024, in cui si evidenzia, da un lato, che “rapportando semplicemente il tasso dell'11,50% indicato nel documento con il tasso soglia del trimestre
(13,89%) posto che tale documento (pg. 16 osservazioni di controparte) non prevede anche la cms dell'1%, le spese di euro 90,00 né quant'altro incluso dal CTU nella verifica in esame eseguita nell'Integrazione di CTU con le stesse precise modalità di cui alle Osservazioni del CTP di controparte” e, dall'altro lato, che “senza riconoscimento della fondatezza di una simile verifica, si invita nel caso il CTU a calcolare il TEG3 e non il TAEG in quanto quest'ultimo (calcolato nell'integrazione di CTU in esame come e nello stesso modo del CTP di controparte) è indicatore istituito per altro e diverso fine (ai fini Trasparenza e non ai fini verifica usura”; di contro, a fronte di ciò, parte opponente nulla ha eccepito o rilevato, limitandosi – secondo quanto già anticipato – a richiamare le nuove conclusioni del dott. (cfr. comparsa conclusionale del 4/12/2024). Ne Pt_4
viene che, dunque, anche sotto tale profilo va rilevata l'insufficienza e l'inidoneità a fondare l'accoglimento dell'eccezione sollevata delle considerazioni esposte nella consulenza integrativa e nelle conformi osservazioni alla prima consulenza depositate dal consulente tecnico di parte. In coerenza a ciò, dunque, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e da essendo rimasta prima di prova il carattere indebito Controparte_1
delle somme versate alla banca ad estinzione del saldo debitore del conto corrente n. 8010323-63.
L'accoglimento parziale dell'opposizione determina la revoca del titolo monitorio e la condanna al pagamento dell'importo dovuto (così come rideterminato all'esito del presente giudizio) sia del debitore mutuatario ( sia del fideiussore ( Controparte_1 Parte_1
), quest'ultimo fino alla concorrenza del credito garantito in virtù della fideiussione del
[...]
29/5/2008 (in atti).
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione nella misura sopra richiamata (quindi per la rideterminazione del credito ingiunto nella misura di € 56.783,72 in luogo di quella di € 59.044,66), vanno poste a carico dell'opponente (soccombente anche rispetto al rapporto oggetto della domanda riconvenzionale), fatte salve le spese del giudizio monitorio che, stante la revoca dello stesso, rimangono a carico dell'opposto. Le spese sono liquidate in dispositivo in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, con applicazione dei parametri minimi per la fase di studio e per quella introduttiva, attesa la costituzione in corso di causa di entrambe le parti convenute. Le spese, inoltre, sono liquidate in favore della convenuta opposta e del terzo intervenuto in solido tra loro, tenuto conto, per un verso, della sostanziale identità delle difese espletate e, per altro verso, della rilevata costituzione (anche del terzo cessionario) nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2334/2016, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2016 e condanna nonché in solido fino alla CP_1 Controparte_1 Parte_1
concorrenza dell'importo garantito indicato in parte motiva, al pagamento in favore di CP_5
– e per essa – della somma di € 56.783,72, oltre interessi riconvenzionali dalla
[...] Controparte_6
domanda fino al soddisfo.
Condanna nonché al pagamento nei Controparte_1 Parte_1 confronti di e di – e per essa – delle spese Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 12.013,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a.
(se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 03/04/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano