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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 612 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Russo Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Maria Carmela Lampariello
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14 aprile 2021, ha esposto di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di con rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_3 indeterminato e inquadramento nella categoria assistente di volo e dedotto che la retribuzione corrisposta per i giorni di ferie risulta inferiore rispetto alla media della retribuzione ordinaria, in quanto – in forza delle clausole contrattuali applicabili – dal relativo computo vengono esclusi gli importi erogati a titolo di indennità di volo giornaliera (IVO).
Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«- accertare e dichiarare che il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, previo, se del caso,
l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CCAL CAI sezione B Assistenti di volo disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo
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Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e
l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse lavorato, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di CP_3 differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 8.232,14, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- previo accertamento del diritto, condannare alla regolarizzazione della posizione contributiva, con CP_3 pagamento in favore dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze retributive a titolo di CP_2 ferie, quantificate nella misura di Euro 3.862,69, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal
Tribunale;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
1.1. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei CP_3 crediti ex art. 937 cod. nav, la prescrizione quinquennale, e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
1.2. si è costituito chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, in CP_2 ragione dell'intervenuta prescrizione della contribuzione rivendicata.
2. La causa, espletata CTU contabile e concesso termine per note, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, proposta per la prima volta dalla società resistente solo all'udienza del 28 settembre
2022 (cfr. verbale in atti).
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2. Va, quindi, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati nel presente giudizio, eccezione avanzata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 937 cod. nav. sulla scorta del rilievo che il rapporto di lavoro intercorso tra e la ricorrente si sarebbe concluso in data 31 dicembre CP_3
2014.
Ed, infatti, a fronte dell'eccezione della controparte, parte ricorrente ha dedotto alla prima difesa utile (v. verbale della prima udienza) che il rapporto di lavoro, a seguito del trasferimento d'azienda del dicembre 2014 (v. visura camerale in atti) è proseguito, senza soluzione di continuità, in applicazione dell'art. 47 della l. n. 428/90 alle dipendenze di IA SAI s.p.a., circostanza non contestata in udienza da parte resistente con le note conseguenze ex art. 115 c.p.c. (e conseguente irrilevanza del momento in cui parte ricorrente ha prodotto documentazione a supporto di quanto dedotto).
Sul punto, deve precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la deduzione attorea non può dirsi tardiva. E invero, ritiene il giudice che, sulla base di una corretta ripartizione dell'onere probatorio, al creditore è sufficiente allegare gli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento, mansioni, ferie fruite e retribuzione percepita) e dedurre l'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive e impeditive della pretesa (prescrizione). In base al principio di necessaria circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova che informa il processo del lavoro ex art. 414 e 416 c.p.c., solo in seguito alla sollevata eccezione di prescrizione, incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare – e conseguentemente provare – la sussistenza di un fatto impeditivo della stessa, che, per essere tempestivo, deve essere fatto valere nella prima difesa utile successiva alla proposizione dell'eccezione.
Non possono pertanto condividersi le conclusioni cui è giunta la Corte d'appello di Roma nella pronuncia depositata da parte resistente unitamente alle note di trattazione scritta circa la tardività con cui la parte ricorrente avrebbe fatto valere la sussistenza di un trasferimento d'azienda non dedotta nell'atto introduttivo del giudizio per l'assorbente considerazione che, nella specie, il trasferimento d'azienda non costituisce un fatto costitutivo della pretesa attorea, ma un fatto impeditivo dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione, che ben può pertanto essere allegato nella prima difesa utile successiva alla costituzione della parte resistente, come tempestivamente avvenuto nel caso di specie.
Né in senso contrario potrebbe argomentarsi, come vorrebbe parte ricorrente, sulla scorta Contr della pronuncia n. 4972 del 2015 richiamata da prodotta sub all. L alle note del 22 gennaio
2024, avente un oggetto del tutto differente. Nel caso richiamato, infatti, parte ricorrente aveva
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convenuto in giudizio un soggetto differente dalla società ex datrice di lavoro che gli aveva comminato il licenziamento, omettendo del tutto, nell'atto introduttivo del giudizio, di indicare le ragioni per le quali ritenesse che la società convenuta avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze a suo avviso illegittime del licenziamento comminato dalla datrice di lavoro e avrebbe pertanto dovuto allegare la sussistenza di una cessione di azienda, che, in quella fattispecie, era un fatto costitutivo dell'azione proposta, a differenza, come si è chiarito, della fattispecie oggi al vaglio.
Ebbene, come si è anticipata la circostanza del trasferimento d'azienda non è stata contestata da parte resistente, la quale non ha puntualmente allegato che i rapporti di lavoro in questione sarebbero cessati specificandone la motivazione (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale) e fornendone idonea dimostrazione. Invero, la resistente si è limitata a rilevare che essendo la IA SAI una Società terza rispetto alla neppure convenuta in giudizio, CP_3
l'intervenuta prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cessionaria non impedirebbe l'avvenuto decorso del termine prescrizionale.
Sennonchè, incontestato che il rapporto di lavoro sia stato oggetto di cessione, deve essere rilevato che, sancendo l'art. 2112 c.c. che «in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano» ed in mancanza di allegazione e dimostrazione circa l'esistenza di una ipotesi di legittima deroga a tale norma imperativa (per l'affermazione dell'ormai consolidato principio secondo cui «In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della l. n. 675/1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lg. n. 270/1999, l'accordo sindacale di cui alla l. n. 428/1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal d.l. n. 135/2009, conv. in l. n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario» cfr., per tutte, Cassazione civile sez. lav., 31/03/2022, n.10517), il contratto di lavoro non può considerarsi cessato o risolto per effetto della mera sostituzione della parte datoriale.
Ne discende che la sostituzione della parte datoriale non vale ad integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione secondo cui «i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto».
Tale interpretazione del dato normativo, più volte sostenuta da questo Tribunale, ha trovato un autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., ha
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espressamente affermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione.
La pronuncia appena menzionata ha, pure, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –
, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, evidenziato che la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell'estrema mobilità che lo caratterizza e che la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare,
a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale.
Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nella memoria difensiva della nonché dell'eccezione di prescrizione fondata sull'art. 2948 n. 4 CP_3
c.c., norma generale non applicabile al caso di specie in quanto derogata dalla norma speciale contenuta nell'art. 917 cod. nav.
3. Nel merito, la lavoratrice lamenta di aver ricevuto un trattamento economico diverso e peggiorativo durante i giorni di ferie.
4. Deve quindi procedersi al vaglio nel merito delle richieste attoree con riferimento alla richiesta di pagamento di differenze retributive discendenti dal diritto al computo, nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, dell'indennità di volo integrativa. A tal fine deve valutarsi la legittimità delle disposizioni della contrattazione collettiva che determinano le voci di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie per il personale navigante tecnico, con particolare riguardo agli assistenti di volo.
5. Deve quindi preliminarmente analizzarsi la disciplina della retribuzione del personale navigante prevista dalla contrattazione collettiva.
La parte IV del contratto collettivo della (CCAL CAI), che ha Controparte_1 regolato il rapporto di lavoro sino al 18 dicembre 2014, prevedeva che, a titolo di retribuzione, gli assistenti di volo percepissero lo stipendio mensile e l'indennità di volo.
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In particolare, l'art. 22, rubricato «Stipendio mensile», dispone che «Agli assistenti di volo è corrisposto lo stipendio mensile, corrisposto per 14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità di servizio nelle misure indicate nella tabella E allegata».
Ai sensi dell'art. 23, rubricato «Indennità di volo», «Agli assistenti di volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalle tabelle E, F,
G allegate.
Ciascuna ora di volo effettuata è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate […].
L'indennità di volo integrativa è pagata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.
Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo block to block schedulata.
Gl'importi dell'indennità oraria di volo integrativa sono articolati in 5 scaglioni orari e non sono tra loro cumulabili».
Dal 18 dicembre 2014 è in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo, il quale, con riferimento agli assistenti di volo, prevede, in termini del tutto analoghi alla precedente disciplina, all'art. 22 («Stipendio mensile») che agli assistenti di volo «è corrisposto lo stipendio mensile, per
14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità specifica e con l'articolazione e misure di cui alle tabelle allegate
[…]» e all'art. 23 («Indennità di Volo») che agli stessi «è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio, qualifica e con
l'articolazione di cui alle tabelle allegate […]. Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto è stabilito nelle tabelle […]. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata
s'intende l'ora di volo block to block schedulata. Laddove le indennità siano articolate per scaglioni non si intendono tra loro cumulabili».
Dalla mera lettura di tali disposizioni, emerge che la retribuzione degli assistenti di volo è corrisposta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo.
Questa seconda voce retributiva è riconosciuta in ottemperanza al disposto dell'art. 907 del codice della navigazione, a norma del quale «al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente
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comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi».
Nel dare attuazione a tale disposizione, le parti sociali hanno stabilito di scindere l'indennità di volo in due distinte componenti: l'indennità di volo minima garantita, che viene corrisposta in misura fissa, indipendentemente dalle ore di volo effettuate, e l'indennità di volo integrativa, diretta a compensare «ciascuna ora di volo effettuata». Già dalla previsione all'interno della medesima clausola contrattuale emerge l'identica natura dei due istituti, diretti, entrambi, a compensare lo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste per il personale navigante, con l'unica differenza che l'uno
è corrisposto in misura fissa e l'altro è determinata in misura variabile, proporzionalmente alle ore di servizio effettuate. Invero, che il personale navigante svolga integralmente le proprie mansioni durante le ore di volo non è dubitabile alla luce del disposto dell'art. 14 del CCNL Trasporto Aereo il quale prevede che «L'inidoneità degli Assistenti di Volo a svolgere la loro attività a bordo degli AA/mm determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro» (analoga previsione è contenuta nell'art. 15 del
CCAL CAI), in ragione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa svolta dal personale navigante;
nonché del successivo art. 17, il quale nell'escludere il mutamento di mansioni del personale navigante, fa salve le sole eccezioni previste dall'art. 905 del codice della navigazione,
a norma del quale il comandante ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per cui sono stati assunti, ma ciò esclusivamente «a bordo dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione».
La circostanza che l'indennità di volo, nel complesso delle due voci da cui è composta, sia diretta a compensare le mansioni svolte dal personale navigante conduce a riconoscerne la natura retributiva (a nulla rilevando rispetto a tale conclusione che la legge preveda un peculiare regime fiscale per l'indennità di volo integrativa) e a distinguerla dagli ulteriori emolumenti riconosciuti dal contratto collettivo al personale navigante a titolo di rimborso spese o indennità risarcitoria. Invero, il contratto collettivo riconosce al personale navigante, a titolo di rimborso spese, diarie di linea e diarie non di linea, buoni pasto, pernottamenti, oltre a provvigioni di vendita e vari tipi di indennità che si vanno ad aggiungere alla retribuzione ordinaria a titolo eventuale, in presenza delle condizioni al cui verificarsi il contratto collettivo subordina il pagamento.
Ne consegue che lo stipendio mensile e l'indennità di volo, nelle sue due componenti dell'indennità di volo minima integrativa e dell'indennità di volo, compongono la retribuzione proporzionata e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, e, nella specie, agli assistenti di volo, che deve essere utilizzata dal giudice al fine di verificare il rispetto dell'art. 36, primo comma, Cost.
(in applicazione del principio, da ultimo ribadito da Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13617, secondo
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cui la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. comporta il riferimento ai soli elementi e istituti contrattuali che concorrono alla formazione del minimo costituzionale che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa).
5.1. Il contratto collettivo esclude dalla retribuzione corrisposta per i giorni di ferie al personale navigante l'indennità di volo integrativa.
Invero, l'art. 8 del CCAL CAI prevede che «L'Assistente di Volo ha diritto a ferie nella misura di trenta giorni di calendario. Il periodo di ferie si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie.
Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile. […]
Nel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per la risoluzione del rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà proporzionalmente liquidato dividendo la retribuzione mensile con il divisore 30».
Ai sensi dell'art. 25 del medesimo CCAL «la retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile».
Analoga previsione è contenuta nell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo, il quale prevede che
«il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie nella misura di trenta giorni di calendario. Il periodo di ferie si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie.
Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita».
Le clausole contrattuali sono pertanto chiare nel prevedere che la retribuzione per i giorni di ferie debba essere determinata utilizzando come base di calcolo esclusivamente la retribuzione corrisposta a titolo di stipendio e indennità di volo minima garantita, escludendo così quanto corrisposto a titolo di indennità di volo integrativa.
In tal modo, la retribuzione corrisposta per il giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione corrisposta al lavoratore durante i giorni di servizio. Considerato, infatti, come si è visto, che la retribuzione del personale navigante è composta da stipendio e indennità di volo, nelle sue due componenti dell'indennità di volo minima garantita e dell'indennità di volo integrativa,
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l'esclusione di tale seconda voce determina, necessariamente, una minore retribuzione durante i giorni di riposo. Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che la retribuzione del personale navigante non sia identica per ogni giorno di servizio effettuato, essendo inferiore, proprio a causa della mancata percezione dell'indennità di volo integrativa, nei giorni in cui il lavoratore è a riposo o in riserva, a disposizione del datore di lavoro per eventuali impieghi. Invero, l'indennità di volo integrativa, pur se corrisposta solo in relazione alle ore di volo, componendo, come si è detto, la retribuzione proporzionata e sufficiente del personale navigante, retribuisce anche i giorni in cui il lavoratore è dedito ad attività di formazione o è a riposo o in riserva. Ne consegue, tuttavia, che al fine di verificare l'effettiva incidenza sulla retribuzione mensile dell'indennità di volo integrativa –
e la conseguente differenza rispetto alla retribuzione corrisposta nel giorno di ferie – deve aversi riguardo alla media della retribuzione corrisposta al lavoratore nei giorni di servizio.
Ebbene, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge già dall'analisi delle tabelle retributive allegate al contratto collettivo.
Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, le tabelle allegate al CCAL CAI, si osserva che l'assistente di volo con anzianità pari a zero percepisce (v. tabella E CCAL CAI) a titolo di stipendio euro 571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 864,84 e giornaliera pari ad euro 28,82 (864,84 euro / 30 giorni); per la prima ora di volo effettuata percepisce un'indennità di volo integrativa pari ad euro
10,58 (che, all'aumentare delle ore di volo, diviene pari ad euro 21,15, euro 31,73, euro 42,30, euro
84). Ne consegue che l'assistente di volo con anzianità pari a zero che effettui una media di una sola ora di volo al giorno percepisce una retribuzione complessiva pari ad euro 39,40 (determinata dalla somma tra la retribuzione giornaliera percepita a titolo di stipendio e indennità di volo minima garantita, ossia euro 28,82 e l'importo dell'indennità di volo integrativa per un'ora di volo, pari ad euro 10,58), rispetto alla quale, pertanto, la retribuzione percepita a titolo di indennità di volo integrativa incide nella misura del 26,85% (10,58 euro / 39,40 euro * 100).
Tale percentuale è, necessariamente, destinata ad aumentare all'aumentare delle ore di volo.
Infatti, ipotizzando che lo stesso assistente di volo con anzianità pari a zero effettui non una, ma tre ore di volo di media al giorno, l'indennità di volo integrativa diviene pari a euro 31,74, la retribuzione media giornaliera è pertanto pari a euro 60,56 e l'incidenza della prima sul totale della retribuzione percepita è uguale al 52,41%.
E' del tutto evidente che la percentuale indicata sia destinata ad aumentare in misura ancora maggiore all'aumentare delle ore di volo oltre la quarantesima, ore che sono retribuite, secondo le tabelle allegate ai contratti collettivi, in misura più elevata.
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Solo per completezza, si osserva che nulla cambia nell'ipotesi in cui si voglia fare riferimento all'assistente di volo con la maggiore anzianità di servizio prevista dal contratto collettivo, pari a ventiquattro anni, al quale sono riconosciute somme più elevate a titolo di stipendio e di indennità di volo minima garantita, uguali rispettivamente a euro 1.068,00 e euro 835,44. Infatti, all'aumentare dell'anzianità aumenta anche la misura dell'indennità di volo integrativa, pari, per la prima ora, ad euro 13,59 (che aumenta, con l'aumentare delle ore di volo, ad euro 27,17, euro 40,76, euro 54,34, euro 108,68). Invero, in questo caso, l'indennità di volo integrativa, per un'ora di volo, incide in misura pari al 17,64% sulla media della retribuzione giornaliera percepita, ovvero euro 77,03. Ma è sufficiente ipotizzare una media di tre ore di volo al giorno per verificare l'aumento più che proporzionale dell'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul totale della retribuzione percepita: in tal caso, infatti, l'indennità di volo integrativa è pari ad euro 40,77 (13,59 euro * 3 ore) ed incide sulla misura complessiva della retribuzione, di euro 104,21, in misura pari al 39,12%.
L'elevata incidenza percentuale dell'indennità di volo integrativa sul totale della retribuzione percepita trova riscontro – e non potrebbe essere altrimenti – nelle buste paga dei ricorrenti allegate al ricorso.
Infatti, utilizzando a titolo di esempio la retribuzione percepita dalla ricorrente nel 2012, è agevole verificare che l'assistente di volo ha percepito, mensilmente, a titolo di stipendio euro
795,42, a titolo di indennità di volo minima garantita euro 540,72, mentre l'indennità di volo integrativa complessivamente percepita nell'anno 2012 è stata pari ad euro 14.532,57, corrispondente all'importo medio mensile di euro 1.211,04.
L'indennità di volo integrativa è pertanto pari al 47,53% della retribuzione (la retribuzione mensile complessiva, data dalla somma di stipendio, IVMG e IVO è pari a 2.547,18; la retribuzione giornaliera, calcolata dividendo la somma per trenta, è pari ad euro 84,90; l'indennità di volo integrativa su base giornaliera, ottenuta dividendo 1.211,04 per trenta, è pari ad euro 40,36; la percentuale è quindi determinata dividendo 40,36 per 84,90 e moltiplicando il risultato per 100).
Le considerazioni svolte consentono di affermare che le somme corrisposte a titolo di indennità di volo integrativa incidono – indipendentemente dall'esatta percentuale che varia al variare dell'anzianità e delle ore di volo effettuate – in misura non irrisoria sulla retribuzione complessiva percepita dal personale navigante.
6. Deve allora verificarsi se la contrattazione collettiva, cui è demandato il compito di individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori, possa, legittimamente, escludere una componente di quella retribuzione dal computo della retribuzione corrisposta
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durante i giorni di ferie. E ciò tanto più nell'ipotesi in cui la componente esclusa incida in misura significativa sul totale della retribuzione percepita.
7. Al fine di rispondere a tale questione è necessario svolgere una breve digressione in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale sul diritto alle ferie annuali e sul connesso diritto al conseguimento di una retribuzione a tale titolo.
Come noto, nel nostro ordinamento il diritto alle ferie ha rango costituzionale: l'art. 36, comma 3, della Costituzione prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi».
A livello di normativa ordinaria, l'art. 2109 c.c. sancisce il diritto «dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità». La norma è stata oggetto di tre pronunce della Corte costituzionale, la quale, affermando che il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa lo scopo di proteggerne le energie psicofisiche, ha, dapprima, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio» (Corte cost.
7-10 maggio 1963, n. 66), quindi dichiarato incostituzionale l'articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo
(Corte cost. 16-22 dicembre 1980, n. 189) e, infine, nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Il diritto alle ferie è, inoltre, riconosciuto dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. A livello internazionale è menzionato all'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno «il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite». Esso è inoltre riconosciuto all'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30), nonché all'art. 7, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132 «relativa ai congedi annuali pagati» ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che «La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio»; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che «Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato
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goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese».
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6 TUE ha riconosciuto lo stesso valore giuridico dei Trattati.
L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato «ferie annuali», dispone, nel dettaglio, che «
1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Con particolare riguardo al personale di volo, l'art. 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile prevede che «il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
La direttiva 2003/88/CE è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 66 del 2003, il quale, all'art. 10 prevede:
«
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
L'art. 2 disciplina il campo di applicazione della legge e al comma 1 sancisce «Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni […] del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE».
La direttiva n. 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile è stata recepita con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 185, il cui art. 4, rubricato «Ferie» prevede:
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«
1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro».
8. Pur facendo espresso riferimento alla nozione di «ferie retribuite», e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, stabiliscono in modo espresso la misura della retribuzione dei giorni di ferie (per quanto la stessa sia ricavabile dall'art. 36 Cost., come si vedrà nel proseguo).
Tuttavia, secondo un principio ormai consolidato, nell'applicazione delle norme interne (in particolare, nel caso di specie, dell'art. 4 del d.lgs. 185 del 2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener conto dello stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla
Corte di giustizia (sul «valore normativo» delle pronunce interpretative della Corte di giustizia, si veda, per tutte, Cass., sez. lav., 30 dicembre 2003, n. 19842). In particolare, è noto che la pronuncia della Corte di giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 cost.) in ogni caso che debba essere deciso in applicazione della disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte.
Tale valore assumono, quindi, nella fattispecie al vaglio, le pronunce con cui la Corte di giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
La Corte di giustizia ha, infatti, ripetutamente (cfr. sentenza del 15 settembre 2001 n. C-
155/10, sentenza del 16 marzo 2006 cause riunite C-131/04 e C-257/04, sentenza del 22 maggio
2014 n. 539/12, sentenza del 29 novembre 2017 n. C- 214/16) affermato, in relazione all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che l'espressione «ferie annuali retribuite» utilizzata dalla norma debba essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta e il lavoratore deve percepire, per tale periodo di riposo, la
«retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia «paragonabile» ai periodi di lavoro. In particolare, nella sentenza del 16 marzo 2006 (cause riunite C- Persona_1
131/04 e C-257/04), la Corte ha, esplicitamente, affermato che «il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo» sono «due aspetti di un unico diritto».
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Per quanto di peculiare interesse ai fini del presente giudizio, nella sentenza AM e altri c.
British Airways plc. del 15 novembre 2011 n. C-155/10, relativa alla retribuzione di un pilota di linea, la Corte ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione.
Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
In presenza di una retribuzione composta di una parte fissa e di una parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea» (cfr. punto 24 della motivazione) oppure di indennità correlate allo «status personale
o professionale» (cfr. punto 28 della motivazione) del lavoratore, quali ad esempio le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr. punto 26 della motivazione).
Spetta al giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore, valutazione che deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 13 gennaio 2022, causa C-514/20, ove viene messo in evidenza che «il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione» dal momento che « è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo». Ne consegue che «gli
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incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite». Per questo motivo, prosegue la Corte, «l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto
a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione». La Corte conclude dunque affermando che contrasta con il diritto europeo una disposizione del contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavoratore che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
In conformità a tali pronunce, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione dell'indennità di navigazione c.d. «Stretto di Messina» dalla retribuzione corrisposta nel periodo di ferie, ha affermato l'esistenza di una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88 del 2003, come interpretata dalla Corte di giustizia.
In particolare, la Corte ha sostenuto che la normativa interna che riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione. Ha quindi osservato che è compito del giudice di merito «valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_2
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore
e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE» (cfr. Cass., sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13427
e successive pronunce conformi;
da ultimo v. Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401).
9. Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel
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caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione
«paragonabile» a quelle percepita durante i periodi di lavoro.
Ne consegue che le clausole della contrattazione collettiva, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con la norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che, come si è chiarito, mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il personale navigante (nella specie, l'assistente di volo) è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro.
Non è condivisibile, infatti, la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui i principi espressi dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione non sarebbero applicabili al caso di specie poiché
l'indennità di volo non è tout court esclusa dalla retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie.
Invero, la circostanza che la contrattazione collettiva preveda, come si è visto, l'esclusione dalla base di computo della retribuzione dei giorni di ferie della sola indennità di volo integrativa (e non anche dell'indennità di volo minima garantita) non evita la violazione della norma imperativa, come interpretata alla luce del diritto europeo. Infatti, l'indennità di volo integrativa, che mira a remunerare le mansioni svolte dal personale navigante, incide in misura significativa sulla retribuzione mensile, con la conseguenza che la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile all'ordinaria retribuzione percepita, ponendosi così in contrasto con la nozione europea di retribuzione feriale.
Infondata è inoltre la censura sollevata da parte resistente secondo cui dichiarare che la retribuzione prevista dal contratto collettivo per i giorni di ferie sia illegittima comprometterebbe il diritto delle parti sociali di stabilire il costo del lavoro. In disparte la considerazione per cui tale diritto non può spingersi sino a violare una norma di carattere imperativo, si osserva che, in ogni caso, nella specie, è la contrattazione collettiva ad aver individuato la misura della retribuzione ordinaria percepita dal personale navigante (composta dallo stipendio e dall'indennità di volo, nelle sue due componenti dell'indennità di volo minima garantita e dell'indennità di volo integrativa), con la precisazione che, una volta fissata tale misura, la contrattazione collettiva non può, pena la violazione della norma imperativa, escludere dalla base di computo della retribuzione dei giorni di ferie una componente di quella retribuzione tale da rendere la retribuzione dovuta per il periodo di ferie «non paragonabile» a quella ordinaria percepita durante i giorni di servizio.
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La conclusione raggiunta è stata, peraltro, confermata dalla Corte di cassazione, la quale con sentenza del 23 giugno 2022, n. 20216, ha ritenuto di «condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del
CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 […] nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa».
10. Come rilevato nella stessa pronuncia da ultimo richiamata, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 4 d.lgs.
185/2005, attuativi rispettivamente della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali.
Osserva infatti la Corte di cassazione che «quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate».
Non sussistono inoltre i presupposti per il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto da Contr sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perchè il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere
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escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello Europeo (cfr. Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216).
11. Accertato il contrasto delle norme della contrattazione collettiva riguardanti la retribuzione feriale con la norma imperativa individuata, deve, tuttavia, osservarsi che la Corte di giustizia ha affermato gli esposti principi con riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'art. 7 della direttiva 88 del 2003. Nella sentenza del 13 dicembre 2018, Parte_2
, causa C-385/17, la Corte ha, infatti, osservato che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
[...]
2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a 34 della presente sentenza (sentenze del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, nonché Persona_3 del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, anche sopra esaminate). sia concessa per tutta la durata Per_2 delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione, […] un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima».
Analogamente, nelle ricordate pronunce la Corte di cassazione ha demandato al giudice del merito il compito di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore sia corrispondente a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE «durante il periodo minimo di ferie annuali».
Si osserva, tuttavia, che la direttiva 2000/79/CE, nel quindicesimo considerando, chiarisce che la normativa comunitaria stabilisce requisiti minimi e che «Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli»; mentre l'art. 15 della direttiva
2003/88/CE prevede espressamente che «la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Nel dare attuazione alla normativa comunitaria, sia l'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, sia l'art. 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 185 hanno sancito il diritto di godere di un periodo minimo di almeno quattro settimane, riconoscendo così alle parti sociali la possibilità di prevedere maggiori periodi di riposo, in attuazione delle disposizioni sovranazionali.
Nella specie, come si è anticipato, la contrattazione collettiva ha riconosciuto al personale navigante il diritto alle ferie nella misura di trenta giorni di calendario, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di cinque giorni aggiuntivi.
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Rilevato, quindi, che le parti sociali hanno riconosciuto al personale navigante un periodo di ferie maggiore rispetto a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge, in casi analoghi a quello di specie, questo Giudice ha ritenuto che, anche rispetto a tale ulteriore periodo, la riduzione della retribuzione rispetto a quella ordinaria percepita per effetto dell'esclusione dell'indennità di volo integrativa sia illegittima.
Tale conclusione è stata, tuttavia, disattesa dalla Corte di cassazione, la quale, con la già ricordata pronuncia n. 20216 del 2022 ha affermato che «ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perchè l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza
e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti».
A tale principio di diritto, in ossequio alla funzione nomofilattica della Cassazione, occorre conformarsi, prendendo atto che, alla luce di tale interpretazione del dato normativo, le ferie di fonte contrattuale non godono di quella tutela costituita dalla garanzia di una percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui ha diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
Devono pertanto dichiararsi nulle per contrasto con l'art. 4 d.lgs. 185/2005 tutte le clausole collettive, contenute nel CCAL e nel CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo di ferie annuale pari a quattro settimane.
12. Rilevato che le norme imperative individuano la retribuzione che deve essere corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie, le clausole nulle devono essere sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c. (nullità che, come noto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice).
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Come noto, infatti, la Cassazione ha costantemente affermato che anche in tema di nullità di clausole collettive con norme imperative opera il disposto dell'art. 1419, secondo comma, c.c. con la conseguente sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa violata (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav. 23 gennaio 1999, n. 645, 2 giugno 1998, n. 5414, 4 marzo 1983, n. 1612, 28 maggio
1982, n. 3297).
L'inserzione automatica ex lege della norma imperativa in luogo della clausola nulla determina Contr l'infondatezza della doglianza formulata da circa l'inscindibilità delle clausole oggetto del presente giudizio con il resto del contratto di riferimento. Nell'ipotesi in cui le clausole siano sostituite di diritto da norme imperative non è infatti necessaria alcuna valutazione in ordine all'essenzialità della clausola affetta da nullità (cfr. le considerazioni svolte da Cass. 23 gennaio 1999,
n. 645, secondo cui non può essere invocato l'errore di diritto «dovendosi ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte […], secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. a norma del quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico»).
Dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con la norma imperativa discende il diritto dei ricorrenti a percepire, durante i 28 giorni di ferie di fonte legale di cui godono annualmente, la retribuzione calcolata computando nella base di calcolo anche l'indennità di volo integrativa.
13. Deve pertanto, innanzitutto, procedersi ad individuare i giorni di ferie di fonte legale, distinguendoli da quelli di fonte collettiva, tenendo conto che il dato numerico (28 giorni di fonte legale e da 2 a 7 di fonte collettiva) indica solo il numero di ferie che si maturano ogni anno di effettivo servizio e non, anche, il numero di giorni di ferie che devono essere goduti in ogni anno solare.
Rilevato che l'istituto delle ferie è stato congegnato dalle parti sociali come unitario, senza distinzione tra giorni di fonte legale e giorni di fonte contrattuale, è impossibile sulla base della documentazione in atti (v. busta paga) determinare la fonte del singolo giorno di ferie goduto dai ricorrenti nel periodo oggetto di causa.
Pertanto, al fine di seguire l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione e distinguere i giorni di ferie di fonte legale e quelli di fonte contrattuale, è stato ordinato alla società datrice di lavoro – l'unica ad essere in possesso dei dati necessari ad effettuare la distinzione – di provvedere
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a specificare quanti e quali giorni di ferie goduti dal ricorrente nei singoli anni solari per cui è causa appartengano al novero delle ferie di fonte legale e quanti a quelle di fonte contrattuale.
Con nota depositata in data 29 aprile 2024, CAI ha specificato che la ricorrente ha goduto solo di giorni di ferie di fonte legale in tutti gli anni oggetto di causa.
14. Acclarata la sussistenza nell'an del diritto azionato da parte ricorrente nei termini indicati, deve determinarsi il quantum della pretesa attorea.
L'indennità di volo integrativa è una voce variabile della retribuzione, calcolata sulla base delle ore di volo effettuate. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento significativo (cfr. sentenza del 15 settembre 2001, e altri c. British Airways plc, punto 26), in considerazione Per_2 della variabilità degli importi mensilmente corrisposti al personale navigante a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo di riferimento significativo è stato individuato da questo Tribunale in un anno solare. Tale conclusione è avvalorata dalla recente sentenza della Corte di cassazione del
30 novembre 2021, n. 37589, la quale ha chiarito che nella prospettiva di una nozione europea di
“retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la misura media annuale della retribuzione percepita, evidenziando come il parametro sia l'arco temporale entro il quale matura il diritto e nell'ambito del quale vengono in rilievo le varie componenti della retribuzione erogate poi su base mensile o anche con cadenza diversa.
Pertanto, al fine di determinare la retribuzione del giorno di ferie è stato, innanzitutto, individuato il valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore in un anno solare mentre è in servizio.
Tale valore è costituito dal totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare diviso il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie e dei giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto di lavoro (quali malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale, ecc.) i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Solo sottraendo tali periodi dal computo del totale è possibile, infatti, pervenire alla corretta determinazione del quantum percepito dal lavoratore nei periodi di lavoro e ciò in quanto nei periodi indicati, a causa dei diversi eventi che possono incidere sul
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regolare svolgimento del rapporto, il lavoratore non percepisce l'ordinaria retribuzione composta da stipendio e indennità di volo, ma un'indennità a vario titolo denominata.
Al contrario, non possono essere sottratti dal calcolo i giorni in cui il personale navigante è in riserva o a riposo. E' infatti peculiarità del rapporto di lavoro del personale navigante che lo stesso alterni giorni di volo a giorni di riposo, non potendo, in osserva della normativa eurounitaria, svolgere attività di volo tutti i giorni. Ne consegue che la retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore compensa anche i giorni in cui lo stesso non vola, non essendovi alcuna interruzione del rapporto lavorativo, ma, al contrario, ponendo lo stesso anche in tali giorni le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro.
L'aver determinato in tal modo l'indennità di volo integrativa spettante al lavoratore per il singolo giorno di ferie, rende evidente l'erroneità del calcolo proposto da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Parte ricorrente ha infatti richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione, calcolata sulla base della qualifica e dell'anzianità di volo di ciascun lavoratore, pari a
2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L'erroneità di tale modalità di calcolo appare immediatamente evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelle astrattamente volabili, con la inaccettabile conseguenza per cui, se il singolo lavoratore ha volato per un numero di giorni di ferie inferiore al massimo, la retribuzione richiesta per il giorno di ferie è maggiore rispetto a quella percepita in media nei giorni di servizio.
La circostanza che parte ricorrente abbia proposto un errato criterio di determinazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive dal lavoratore non impedisce di procedere all'esatta quantificazione delle stesse mediante una consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale valutare gli elementi già acquisiti al giudizio (Cass. civ. 21 luglio 2015, n. 15217).
La quantificazione può, pertanto, essere effettuata recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha dato corretta applicazione dei criteri formulati nel quesito.
In particolare il consulente tecnico ha determinato, per ciascun anno solare, l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera (per ogni anno) dividendo il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie e altre cause su cui si è già soffermati e moltiplicando l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera (per ogni anno) per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno (risultanti dalle buste paga o dai prospetti allegati al ricorso). Con la sola precisazione che, in ragione di quanto detto sopra in ordine al godimento di giorni di ferie di fonte
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collettiva, l'importo dovuto in relazione ad ogni anno solare andrà determinato moltiplicando l'importo medio dell'IVO giornaliera per il numero dei giorni di fonte legale.
In conclusione, spetta alla ricorrente l'importo di euro 4.106,63 a titolo di retribuzione per i giorni di ferie legale. deve pertanto essere condannata al relativo pagamento. CP_3
Sugli importi in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
15. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la società deve essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
16. Da ultimo, occorre procedere la vaglio della domanda con la quale il lavoratore ha domandato di dichiarare che le retribuzioni sono assoggettabili a contribuzione previdenziale, domanda che non può trovare accoglimento.
Infatti, si rileva che il datore di lavoro può essere condannato alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente all'accertamento della spettanza di differenze retributive soltanto nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del
1995, eccepita da nella memoria di costituzione e, comunque, rilevabile anche d'ufficio. CP_2
Come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n. 8921, tale termine di prescrizione inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza delle differenze retributive (nel caso di specie la Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto il termine decorrente dalla pronuncia della sentenza che accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore).
La S.C. ha anche avuto modo di precisare che non valgono ad interrompere il decorso di tale termine di prescrizione gli atti compiuti dal lavoratore, dovendosi considerare che «l' è l'unico CP_2 soggetto che può provocare l'atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo essendo irrilevante l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore» (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2021, n. 6311).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve concludere che, non risultando che CP_2 abbia richiesto il versamento della contribuzione prima della costituzione nel presente giudizio, avvenuta in data 18 gennaio 2022, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
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17. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della complessità e novità delle questioni al momento del deposito del ricorso.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente sulla base del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. condanna l pagamento in favore di Controparte_1 ell'importo di euro 4.106,63 a titolo di retribuzione per i giorni di ferie Parte_1 legale goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico di e spese di CTU, liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
Civitavecchia, 2 ottobre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 612 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Russo Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Maria Carmela Lampariello
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14 aprile 2021, ha esposto di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di con rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_3 indeterminato e inquadramento nella categoria assistente di volo e dedotto che la retribuzione corrisposta per i giorni di ferie risulta inferiore rispetto alla media della retribuzione ordinaria, in quanto – in forza delle clausole contrattuali applicabili – dal relativo computo vengono esclusi gli importi erogati a titolo di indennità di volo giornaliera (IVO).
Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«- accertare e dichiarare che il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, previo, se del caso,
l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CCAL CAI sezione B Assistenti di volo disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo
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Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e
l'I.V.M.G. (indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse lavorato, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di CP_3 differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 8.232,14, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;
- previo accertamento del diritto, condannare alla regolarizzazione della posizione contributiva, con CP_3 pagamento in favore dell' delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze retributive a titolo di CP_2 ferie, quantificate nella misura di Euro 3.862,69, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal
Tribunale;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
1.1. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei CP_3 crediti ex art. 937 cod. nav, la prescrizione quinquennale, e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
1.2. si è costituito chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, in CP_2 ragione dell'intervenuta prescrizione della contribuzione rivendicata.
2. La causa, espletata CTU contabile e concesso termine per note, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, proposta per la prima volta dalla società resistente solo all'udienza del 28 settembre
2022 (cfr. verbale in atti).
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2. Va, quindi, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati nel presente giudizio, eccezione avanzata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 937 cod. nav. sulla scorta del rilievo che il rapporto di lavoro intercorso tra e la ricorrente si sarebbe concluso in data 31 dicembre CP_3
2014.
Ed, infatti, a fronte dell'eccezione della controparte, parte ricorrente ha dedotto alla prima difesa utile (v. verbale della prima udienza) che il rapporto di lavoro, a seguito del trasferimento d'azienda del dicembre 2014 (v. visura camerale in atti) è proseguito, senza soluzione di continuità, in applicazione dell'art. 47 della l. n. 428/90 alle dipendenze di IA SAI s.p.a., circostanza non contestata in udienza da parte resistente con le note conseguenze ex art. 115 c.p.c. (e conseguente irrilevanza del momento in cui parte ricorrente ha prodotto documentazione a supporto di quanto dedotto).
Sul punto, deve precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la deduzione attorea non può dirsi tardiva. E invero, ritiene il giudice che, sulla base di una corretta ripartizione dell'onere probatorio, al creditore è sufficiente allegare gli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento, mansioni, ferie fruite e retribuzione percepita) e dedurre l'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive e impeditive della pretesa (prescrizione). In base al principio di necessaria circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova che informa il processo del lavoro ex art. 414 e 416 c.p.c., solo in seguito alla sollevata eccezione di prescrizione, incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare – e conseguentemente provare – la sussistenza di un fatto impeditivo della stessa, che, per essere tempestivo, deve essere fatto valere nella prima difesa utile successiva alla proposizione dell'eccezione.
Non possono pertanto condividersi le conclusioni cui è giunta la Corte d'appello di Roma nella pronuncia depositata da parte resistente unitamente alle note di trattazione scritta circa la tardività con cui la parte ricorrente avrebbe fatto valere la sussistenza di un trasferimento d'azienda non dedotta nell'atto introduttivo del giudizio per l'assorbente considerazione che, nella specie, il trasferimento d'azienda non costituisce un fatto costitutivo della pretesa attorea, ma un fatto impeditivo dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione, che ben può pertanto essere allegato nella prima difesa utile successiva alla costituzione della parte resistente, come tempestivamente avvenuto nel caso di specie.
Né in senso contrario potrebbe argomentarsi, come vorrebbe parte ricorrente, sulla scorta Contr della pronuncia n. 4972 del 2015 richiamata da prodotta sub all. L alle note del 22 gennaio
2024, avente un oggetto del tutto differente. Nel caso richiamato, infatti, parte ricorrente aveva
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convenuto in giudizio un soggetto differente dalla società ex datrice di lavoro che gli aveva comminato il licenziamento, omettendo del tutto, nell'atto introduttivo del giudizio, di indicare le ragioni per le quali ritenesse che la società convenuta avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze a suo avviso illegittime del licenziamento comminato dalla datrice di lavoro e avrebbe pertanto dovuto allegare la sussistenza di una cessione di azienda, che, in quella fattispecie, era un fatto costitutivo dell'azione proposta, a differenza, come si è chiarito, della fattispecie oggi al vaglio.
Ebbene, come si è anticipata la circostanza del trasferimento d'azienda non è stata contestata da parte resistente, la quale non ha puntualmente allegato che i rapporti di lavoro in questione sarebbero cessati specificandone la motivazione (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale) e fornendone idonea dimostrazione. Invero, la resistente si è limitata a rilevare che essendo la IA SAI una Società terza rispetto alla neppure convenuta in giudizio, CP_3
l'intervenuta prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cessionaria non impedirebbe l'avvenuto decorso del termine prescrizionale.
Sennonchè, incontestato che il rapporto di lavoro sia stato oggetto di cessione, deve essere rilevato che, sancendo l'art. 2112 c.c. che «in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano» ed in mancanza di allegazione e dimostrazione circa l'esistenza di una ipotesi di legittima deroga a tale norma imperativa (per l'affermazione dell'ormai consolidato principio secondo cui «In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della l. n. 675/1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lg. n. 270/1999, l'accordo sindacale di cui alla l. n. 428/1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal d.l. n. 135/2009, conv. in l. n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario» cfr., per tutte, Cassazione civile sez. lav., 31/03/2022, n.10517), il contratto di lavoro non può considerarsi cessato o risolto per effetto della mera sostituzione della parte datoriale.
Ne discende che la sostituzione della parte datoriale non vale ad integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione secondo cui «i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto».
Tale interpretazione del dato normativo, più volte sostenuta da questo Tribunale, ha trovato un autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., ha
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espressamente affermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione.
La pronuncia appena menzionata ha, pure, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –
, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, evidenziato che la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell'estrema mobilità che lo caratterizza e che la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare,
a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale.
Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate nella memoria difensiva della nonché dell'eccezione di prescrizione fondata sull'art. 2948 n. 4 CP_3
c.c., norma generale non applicabile al caso di specie in quanto derogata dalla norma speciale contenuta nell'art. 917 cod. nav.
3. Nel merito, la lavoratrice lamenta di aver ricevuto un trattamento economico diverso e peggiorativo durante i giorni di ferie.
4. Deve quindi procedersi al vaglio nel merito delle richieste attoree con riferimento alla richiesta di pagamento di differenze retributive discendenti dal diritto al computo, nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, dell'indennità di volo integrativa. A tal fine deve valutarsi la legittimità delle disposizioni della contrattazione collettiva che determinano le voci di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie per il personale navigante tecnico, con particolare riguardo agli assistenti di volo.
5. Deve quindi preliminarmente analizzarsi la disciplina della retribuzione del personale navigante prevista dalla contrattazione collettiva.
La parte IV del contratto collettivo della (CCAL CAI), che ha Controparte_1 regolato il rapporto di lavoro sino al 18 dicembre 2014, prevedeva che, a titolo di retribuzione, gli assistenti di volo percepissero lo stipendio mensile e l'indennità di volo.
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In particolare, l'art. 22, rubricato «Stipendio mensile», dispone che «Agli assistenti di volo è corrisposto lo stipendio mensile, corrisposto per 14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità di servizio nelle misure indicate nella tabella E allegata».
Ai sensi dell'art. 23, rubricato «Indennità di volo», «Agli assistenti di volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalle tabelle E, F,
G allegate.
Ciascuna ora di volo effettuata è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle allegate […].
L'indennità di volo integrativa è pagata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.
Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo block to block schedulata.
Gl'importi dell'indennità oraria di volo integrativa sono articolati in 5 scaglioni orari e non sono tra loro cumulabili».
Dal 18 dicembre 2014 è in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo, il quale, con riferimento agli assistenti di volo, prevede, in termini del tutto analoghi alla precedente disciplina, all'art. 22 («Stipendio mensile») che agli assistenti di volo «è corrisposto lo stipendio mensile, per
14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità specifica e con l'articolazione e misure di cui alle tabelle allegate
[…]» e all'art. 23 («Indennità di Volo») che agli stessi «è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio, qualifica e con
l'articolazione di cui alle tabelle allegate […]. Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto è stabilito nelle tabelle […]. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata
s'intende l'ora di volo block to block schedulata. Laddove le indennità siano articolate per scaglioni non si intendono tra loro cumulabili».
Dalla mera lettura di tali disposizioni, emerge che la retribuzione degli assistenti di volo è corrisposta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo.
Questa seconda voce retributiva è riconosciuta in ottemperanza al disposto dell'art. 907 del codice della navigazione, a norma del quale «al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente
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comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi».
Nel dare attuazione a tale disposizione, le parti sociali hanno stabilito di scindere l'indennità di volo in due distinte componenti: l'indennità di volo minima garantita, che viene corrisposta in misura fissa, indipendentemente dalle ore di volo effettuate, e l'indennità di volo integrativa, diretta a compensare «ciascuna ora di volo effettuata». Già dalla previsione all'interno della medesima clausola contrattuale emerge l'identica natura dei due istituti, diretti, entrambi, a compensare lo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste per il personale navigante, con l'unica differenza che l'uno
è corrisposto in misura fissa e l'altro è determinata in misura variabile, proporzionalmente alle ore di servizio effettuate. Invero, che il personale navigante svolga integralmente le proprie mansioni durante le ore di volo non è dubitabile alla luce del disposto dell'art. 14 del CCNL Trasporto Aereo il quale prevede che «L'inidoneità degli Assistenti di Volo a svolgere la loro attività a bordo degli AA/mm determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro» (analoga previsione è contenuta nell'art. 15 del
CCAL CAI), in ragione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa svolta dal personale navigante;
nonché del successivo art. 17, il quale nell'escludere il mutamento di mansioni del personale navigante, fa salve le sole eccezioni previste dall'art. 905 del codice della navigazione,
a norma del quale il comandante ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per cui sono stati assunti, ma ciò esclusivamente «a bordo dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione».
La circostanza che l'indennità di volo, nel complesso delle due voci da cui è composta, sia diretta a compensare le mansioni svolte dal personale navigante conduce a riconoscerne la natura retributiva (a nulla rilevando rispetto a tale conclusione che la legge preveda un peculiare regime fiscale per l'indennità di volo integrativa) e a distinguerla dagli ulteriori emolumenti riconosciuti dal contratto collettivo al personale navigante a titolo di rimborso spese o indennità risarcitoria. Invero, il contratto collettivo riconosce al personale navigante, a titolo di rimborso spese, diarie di linea e diarie non di linea, buoni pasto, pernottamenti, oltre a provvigioni di vendita e vari tipi di indennità che si vanno ad aggiungere alla retribuzione ordinaria a titolo eventuale, in presenza delle condizioni al cui verificarsi il contratto collettivo subordina il pagamento.
Ne consegue che lo stipendio mensile e l'indennità di volo, nelle sue due componenti dell'indennità di volo minima integrativa e dell'indennità di volo, compongono la retribuzione proporzionata e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, e, nella specie, agli assistenti di volo, che deve essere utilizzata dal giudice al fine di verificare il rispetto dell'art. 36, primo comma, Cost.
(in applicazione del principio, da ultimo ribadito da Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13617, secondo
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cui la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. comporta il riferimento ai soli elementi e istituti contrattuali che concorrono alla formazione del minimo costituzionale che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa).
5.1. Il contratto collettivo esclude dalla retribuzione corrisposta per i giorni di ferie al personale navigante l'indennità di volo integrativa.
Invero, l'art. 8 del CCAL CAI prevede che «L'Assistente di Volo ha diritto a ferie nella misura di trenta giorni di calendario. Il periodo di ferie si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie.
Durante il periodo di ferie la Società corrisponde all'Assistente di Volo la normale retribuzione mensile. […]
Nel caso di pagamento delle ferie eventualmente non godute per la risoluzione del rapporto di lavoro, ciascun giorno di ferie non goduto sarà proporzionalmente liquidato dividendo la retribuzione mensile con il divisore 30».
Ai sensi dell'art. 25 del medesimo CCAL «la retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile».
Analoga previsione è contenuta nell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo, il quale prevede che
«il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie nella misura di trenta giorni di calendario. Il periodo di ferie si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie.
Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita».
Le clausole contrattuali sono pertanto chiare nel prevedere che la retribuzione per i giorni di ferie debba essere determinata utilizzando come base di calcolo esclusivamente la retribuzione corrisposta a titolo di stipendio e indennità di volo minima garantita, escludendo così quanto corrisposto a titolo di indennità di volo integrativa.
In tal modo, la retribuzione corrisposta per il giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione corrisposta al lavoratore durante i giorni di servizio. Considerato, infatti, come si è visto, che la retribuzione del personale navigante è composta da stipendio e indennità di volo, nelle sue due componenti dell'indennità di volo minima garantita e dell'indennità di volo integrativa,
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l'esclusione di tale seconda voce determina, necessariamente, una minore retribuzione durante i giorni di riposo. Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che la retribuzione del personale navigante non sia identica per ogni giorno di servizio effettuato, essendo inferiore, proprio a causa della mancata percezione dell'indennità di volo integrativa, nei giorni in cui il lavoratore è a riposo o in riserva, a disposizione del datore di lavoro per eventuali impieghi. Invero, l'indennità di volo integrativa, pur se corrisposta solo in relazione alle ore di volo, componendo, come si è detto, la retribuzione proporzionata e sufficiente del personale navigante, retribuisce anche i giorni in cui il lavoratore è dedito ad attività di formazione o è a riposo o in riserva. Ne consegue, tuttavia, che al fine di verificare l'effettiva incidenza sulla retribuzione mensile dell'indennità di volo integrativa –
e la conseguente differenza rispetto alla retribuzione corrisposta nel giorno di ferie – deve aversi riguardo alla media della retribuzione corrisposta al lavoratore nei giorni di servizio.
Ebbene, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge già dall'analisi delle tabelle retributive allegate al contratto collettivo.
Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, le tabelle allegate al CCAL CAI, si osserva che l'assistente di volo con anzianità pari a zero percepisce (v. tabella E CCAL CAI) a titolo di stipendio euro 571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita euro 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad euro 864,84 e giornaliera pari ad euro 28,82 (864,84 euro / 30 giorni); per la prima ora di volo effettuata percepisce un'indennità di volo integrativa pari ad euro
10,58 (che, all'aumentare delle ore di volo, diviene pari ad euro 21,15, euro 31,73, euro 42,30, euro
84). Ne consegue che l'assistente di volo con anzianità pari a zero che effettui una media di una sola ora di volo al giorno percepisce una retribuzione complessiva pari ad euro 39,40 (determinata dalla somma tra la retribuzione giornaliera percepita a titolo di stipendio e indennità di volo minima garantita, ossia euro 28,82 e l'importo dell'indennità di volo integrativa per un'ora di volo, pari ad euro 10,58), rispetto alla quale, pertanto, la retribuzione percepita a titolo di indennità di volo integrativa incide nella misura del 26,85% (10,58 euro / 39,40 euro * 100).
Tale percentuale è, necessariamente, destinata ad aumentare all'aumentare delle ore di volo.
Infatti, ipotizzando che lo stesso assistente di volo con anzianità pari a zero effettui non una, ma tre ore di volo di media al giorno, l'indennità di volo integrativa diviene pari a euro 31,74, la retribuzione media giornaliera è pertanto pari a euro 60,56 e l'incidenza della prima sul totale della retribuzione percepita è uguale al 52,41%.
E' del tutto evidente che la percentuale indicata sia destinata ad aumentare in misura ancora maggiore all'aumentare delle ore di volo oltre la quarantesima, ore che sono retribuite, secondo le tabelle allegate ai contratti collettivi, in misura più elevata.
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Solo per completezza, si osserva che nulla cambia nell'ipotesi in cui si voglia fare riferimento all'assistente di volo con la maggiore anzianità di servizio prevista dal contratto collettivo, pari a ventiquattro anni, al quale sono riconosciute somme più elevate a titolo di stipendio e di indennità di volo minima garantita, uguali rispettivamente a euro 1.068,00 e euro 835,44. Infatti, all'aumentare dell'anzianità aumenta anche la misura dell'indennità di volo integrativa, pari, per la prima ora, ad euro 13,59 (che aumenta, con l'aumentare delle ore di volo, ad euro 27,17, euro 40,76, euro 54,34, euro 108,68). Invero, in questo caso, l'indennità di volo integrativa, per un'ora di volo, incide in misura pari al 17,64% sulla media della retribuzione giornaliera percepita, ovvero euro 77,03. Ma è sufficiente ipotizzare una media di tre ore di volo al giorno per verificare l'aumento più che proporzionale dell'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul totale della retribuzione percepita: in tal caso, infatti, l'indennità di volo integrativa è pari ad euro 40,77 (13,59 euro * 3 ore) ed incide sulla misura complessiva della retribuzione, di euro 104,21, in misura pari al 39,12%.
L'elevata incidenza percentuale dell'indennità di volo integrativa sul totale della retribuzione percepita trova riscontro – e non potrebbe essere altrimenti – nelle buste paga dei ricorrenti allegate al ricorso.
Infatti, utilizzando a titolo di esempio la retribuzione percepita dalla ricorrente nel 2012, è agevole verificare che l'assistente di volo ha percepito, mensilmente, a titolo di stipendio euro
795,42, a titolo di indennità di volo minima garantita euro 540,72, mentre l'indennità di volo integrativa complessivamente percepita nell'anno 2012 è stata pari ad euro 14.532,57, corrispondente all'importo medio mensile di euro 1.211,04.
L'indennità di volo integrativa è pertanto pari al 47,53% della retribuzione (la retribuzione mensile complessiva, data dalla somma di stipendio, IVMG e IVO è pari a 2.547,18; la retribuzione giornaliera, calcolata dividendo la somma per trenta, è pari ad euro 84,90; l'indennità di volo integrativa su base giornaliera, ottenuta dividendo 1.211,04 per trenta, è pari ad euro 40,36; la percentuale è quindi determinata dividendo 40,36 per 84,90 e moltiplicando il risultato per 100).
Le considerazioni svolte consentono di affermare che le somme corrisposte a titolo di indennità di volo integrativa incidono – indipendentemente dall'esatta percentuale che varia al variare dell'anzianità e delle ore di volo effettuate – in misura non irrisoria sulla retribuzione complessiva percepita dal personale navigante.
6. Deve allora verificarsi se la contrattazione collettiva, cui è demandato il compito di individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori, possa, legittimamente, escludere una componente di quella retribuzione dal computo della retribuzione corrisposta
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durante i giorni di ferie. E ciò tanto più nell'ipotesi in cui la componente esclusa incida in misura significativa sul totale della retribuzione percepita.
7. Al fine di rispondere a tale questione è necessario svolgere una breve digressione in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale sul diritto alle ferie annuali e sul connesso diritto al conseguimento di una retribuzione a tale titolo.
Come noto, nel nostro ordinamento il diritto alle ferie ha rango costituzionale: l'art. 36, comma 3, della Costituzione prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi».
A livello di normativa ordinaria, l'art. 2109 c.c. sancisce il diritto «dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità». La norma è stata oggetto di tre pronunce della Corte costituzionale, la quale, affermando che il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa lo scopo di proteggerne le energie psicofisiche, ha, dapprima, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio» (Corte cost.
7-10 maggio 1963, n. 66), quindi dichiarato incostituzionale l'articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo
(Corte cost. 16-22 dicembre 1980, n. 189) e, infine, nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Il diritto alle ferie è, inoltre, riconosciuto dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. A livello internazionale è menzionato all'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno «il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite». Esso è inoltre riconosciuto all'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30), nonché all'art. 7, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132 «relativa ai congedi annuali pagati» ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che «La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio»; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che «Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato
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goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese».
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6 TUE ha riconosciuto lo stesso valore giuridico dei Trattati.
L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato «ferie annuali», dispone, nel dettaglio, che «
1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Con particolare riguardo al personale di volo, l'art. 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile prevede che «il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
La direttiva 2003/88/CE è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 66 del 2003, il quale, all'art. 10 prevede:
«
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
L'art. 2 disciplina il campo di applicazione della legge e al comma 1 sancisce «Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni […] del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE».
La direttiva n. 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile è stata recepita con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 185, il cui art. 4, rubricato «Ferie» prevede:
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«
1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro».
8. Pur facendo espresso riferimento alla nozione di «ferie retribuite», e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, stabiliscono in modo espresso la misura della retribuzione dei giorni di ferie (per quanto la stessa sia ricavabile dall'art. 36 Cost., come si vedrà nel proseguo).
Tuttavia, secondo un principio ormai consolidato, nell'applicazione delle norme interne (in particolare, nel caso di specie, dell'art. 4 del d.lgs. 185 del 2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener conto dello stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla
Corte di giustizia (sul «valore normativo» delle pronunce interpretative della Corte di giustizia, si veda, per tutte, Cass., sez. lav., 30 dicembre 2003, n. 19842). In particolare, è noto che la pronuncia della Corte di giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 cost.) in ogni caso che debba essere deciso in applicazione della disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte.
Tale valore assumono, quindi, nella fattispecie al vaglio, le pronunce con cui la Corte di giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
La Corte di giustizia ha, infatti, ripetutamente (cfr. sentenza del 15 settembre 2001 n. C-
155/10, sentenza del 16 marzo 2006 cause riunite C-131/04 e C-257/04, sentenza del 22 maggio
2014 n. 539/12, sentenza del 29 novembre 2017 n. C- 214/16) affermato, in relazione all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che l'espressione «ferie annuali retribuite» utilizzata dalla norma debba essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta e il lavoratore deve percepire, per tale periodo di riposo, la
«retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia «paragonabile» ai periodi di lavoro. In particolare, nella sentenza del 16 marzo 2006 (cause riunite C- Persona_1
131/04 e C-257/04), la Corte ha, esplicitamente, affermato che «il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo» sono «due aspetti di un unico diritto».
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Per quanto di peculiare interesse ai fini del presente giudizio, nella sentenza AM e altri c.
British Airways plc. del 15 novembre 2011 n. C-155/10, relativa alla retribuzione di un pilota di linea, la Corte ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione.
Benché, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
In presenza di una retribuzione composta di una parte fissa e di una parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea» (cfr. punto 24 della motivazione) oppure di indennità correlate allo «status personale
o professionale» (cfr. punto 28 della motivazione) del lavoratore, quali ad esempio le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr. punto 26 della motivazione).
Spetta al giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore, valutazione che deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 13 gennaio 2022, causa C-514/20, ove viene messo in evidenza che «il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione» dal momento che « è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo». Ne consegue che «gli
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incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite». Per questo motivo, prosegue la Corte, «l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto
a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione». La Corte conclude dunque affermando che contrasta con il diritto europeo una disposizione del contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavoratore che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
In conformità a tali pronunce, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione dell'indennità di navigazione c.d. «Stretto di Messina» dalla retribuzione corrisposta nel periodo di ferie, ha affermato l'esistenza di una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88 del 2003, come interpretata dalla Corte di giustizia.
In particolare, la Corte ha sostenuto che la normativa interna che riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione. Ha quindi osservato che è compito del giudice di merito «valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_2
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore
e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE» (cfr. Cass., sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13427
e successive pronunce conformi;
da ultimo v. Cass., sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401).
9. Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel
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caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione
«paragonabile» a quelle percepita durante i periodi di lavoro.
Ne consegue che le clausole della contrattazione collettiva, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con la norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che, come si è chiarito, mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il personale navigante (nella specie, l'assistente di volo) è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro.
Non è condivisibile, infatti, la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui i principi espressi dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione non sarebbero applicabili al caso di specie poiché
l'indennità di volo non è tout court esclusa dalla retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie.
Invero, la circostanza che la contrattazione collettiva preveda, come si è visto, l'esclusione dalla base di computo della retribuzione dei giorni di ferie della sola indennità di volo integrativa (e non anche dell'indennità di volo minima garantita) non evita la violazione della norma imperativa, come interpretata alla luce del diritto europeo. Infatti, l'indennità di volo integrativa, che mira a remunerare le mansioni svolte dal personale navigante, incide in misura significativa sulla retribuzione mensile, con la conseguenza che la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile all'ordinaria retribuzione percepita, ponendosi così in contrasto con la nozione europea di retribuzione feriale.
Infondata è inoltre la censura sollevata da parte resistente secondo cui dichiarare che la retribuzione prevista dal contratto collettivo per i giorni di ferie sia illegittima comprometterebbe il diritto delle parti sociali di stabilire il costo del lavoro. In disparte la considerazione per cui tale diritto non può spingersi sino a violare una norma di carattere imperativo, si osserva che, in ogni caso, nella specie, è la contrattazione collettiva ad aver individuato la misura della retribuzione ordinaria percepita dal personale navigante (composta dallo stipendio e dall'indennità di volo, nelle sue due componenti dell'indennità di volo minima garantita e dell'indennità di volo integrativa), con la precisazione che, una volta fissata tale misura, la contrattazione collettiva non può, pena la violazione della norma imperativa, escludere dalla base di computo della retribuzione dei giorni di ferie una componente di quella retribuzione tale da rendere la retribuzione dovuta per il periodo di ferie «non paragonabile» a quella ordinaria percepita durante i giorni di servizio.
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La conclusione raggiunta è stata, peraltro, confermata dalla Corte di cassazione, la quale con sentenza del 23 giugno 2022, n. 20216, ha ritenuto di «condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del
CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 […] nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa».
10. Come rilevato nella stessa pronuncia da ultimo richiamata, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 4 d.lgs.
185/2005, attuativi rispettivamente della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali.
Osserva infatti la Corte di cassazione che «quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate».
Non sussistono inoltre i presupposti per il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto da Contr sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perchè il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere
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escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello Europeo (cfr. Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216).
11. Accertato il contrasto delle norme della contrattazione collettiva riguardanti la retribuzione feriale con la norma imperativa individuata, deve, tuttavia, osservarsi che la Corte di giustizia ha affermato gli esposti principi con riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'art. 7 della direttiva 88 del 2003. Nella sentenza del 13 dicembre 2018, Parte_2
, causa C-385/17, la Corte ha, infatti, osservato che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
[...]
2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a 34 della presente sentenza (sentenze del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, nonché Persona_3 del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, anche sopra esaminate). sia concessa per tutta la durata Per_2 delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione, […] un'estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima».
Analogamente, nelle ricordate pronunce la Corte di cassazione ha demandato al giudice del merito il compito di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore sia corrispondente a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE «durante il periodo minimo di ferie annuali».
Si osserva, tuttavia, che la direttiva 2000/79/CE, nel quindicesimo considerando, chiarisce che la normativa comunitaria stabilisce requisiti minimi e che «Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli»; mentre l'art. 15 della direttiva
2003/88/CE prevede espressamente che «la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Nel dare attuazione alla normativa comunitaria, sia l'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, sia l'art. 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 185 hanno sancito il diritto di godere di un periodo minimo di almeno quattro settimane, riconoscendo così alle parti sociali la possibilità di prevedere maggiori periodi di riposo, in attuazione delle disposizioni sovranazionali.
Nella specie, come si è anticipato, la contrattazione collettiva ha riconosciuto al personale navigante il diritto alle ferie nella misura di trenta giorni di calendario, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di cinque giorni aggiuntivi.
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Rilevato, quindi, che le parti sociali hanno riconosciuto al personale navigante un periodo di ferie maggiore rispetto a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge, in casi analoghi a quello di specie, questo Giudice ha ritenuto che, anche rispetto a tale ulteriore periodo, la riduzione della retribuzione rispetto a quella ordinaria percepita per effetto dell'esclusione dell'indennità di volo integrativa sia illegittima.
Tale conclusione è stata, tuttavia, disattesa dalla Corte di cassazione, la quale, con la già ricordata pronuncia n. 20216 del 2022 ha affermato che «ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perchè l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza
e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti».
A tale principio di diritto, in ossequio alla funzione nomofilattica della Cassazione, occorre conformarsi, prendendo atto che, alla luce di tale interpretazione del dato normativo, le ferie di fonte contrattuale non godono di quella tutela costituita dalla garanzia di una percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui ha diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
Devono pertanto dichiararsi nulle per contrasto con l'art. 4 d.lgs. 185/2005 tutte le clausole collettive, contenute nel CCAL e nel CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo di ferie annuale pari a quattro settimane.
12. Rilevato che le norme imperative individuano la retribuzione che deve essere corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie, le clausole nulle devono essere sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c. (nullità che, come noto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice).
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Come noto, infatti, la Cassazione ha costantemente affermato che anche in tema di nullità di clausole collettive con norme imperative opera il disposto dell'art. 1419, secondo comma, c.c. con la conseguente sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa violata (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav. 23 gennaio 1999, n. 645, 2 giugno 1998, n. 5414, 4 marzo 1983, n. 1612, 28 maggio
1982, n. 3297).
L'inserzione automatica ex lege della norma imperativa in luogo della clausola nulla determina Contr l'infondatezza della doglianza formulata da circa l'inscindibilità delle clausole oggetto del presente giudizio con il resto del contratto di riferimento. Nell'ipotesi in cui le clausole siano sostituite di diritto da norme imperative non è infatti necessaria alcuna valutazione in ordine all'essenzialità della clausola affetta da nullità (cfr. le considerazioni svolte da Cass. 23 gennaio 1999,
n. 645, secondo cui non può essere invocato l'errore di diritto «dovendosi ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte […], secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. a norma del quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico»).
Dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con la norma imperativa discende il diritto dei ricorrenti a percepire, durante i 28 giorni di ferie di fonte legale di cui godono annualmente, la retribuzione calcolata computando nella base di calcolo anche l'indennità di volo integrativa.
13. Deve pertanto, innanzitutto, procedersi ad individuare i giorni di ferie di fonte legale, distinguendoli da quelli di fonte collettiva, tenendo conto che il dato numerico (28 giorni di fonte legale e da 2 a 7 di fonte collettiva) indica solo il numero di ferie che si maturano ogni anno di effettivo servizio e non, anche, il numero di giorni di ferie che devono essere goduti in ogni anno solare.
Rilevato che l'istituto delle ferie è stato congegnato dalle parti sociali come unitario, senza distinzione tra giorni di fonte legale e giorni di fonte contrattuale, è impossibile sulla base della documentazione in atti (v. busta paga) determinare la fonte del singolo giorno di ferie goduto dai ricorrenti nel periodo oggetto di causa.
Pertanto, al fine di seguire l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione e distinguere i giorni di ferie di fonte legale e quelli di fonte contrattuale, è stato ordinato alla società datrice di lavoro – l'unica ad essere in possesso dei dati necessari ad effettuare la distinzione – di provvedere
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a specificare quanti e quali giorni di ferie goduti dal ricorrente nei singoli anni solari per cui è causa appartengano al novero delle ferie di fonte legale e quanti a quelle di fonte contrattuale.
Con nota depositata in data 29 aprile 2024, CAI ha specificato che la ricorrente ha goduto solo di giorni di ferie di fonte legale in tutti gli anni oggetto di causa.
14. Acclarata la sussistenza nell'an del diritto azionato da parte ricorrente nei termini indicati, deve determinarsi il quantum della pretesa attorea.
L'indennità di volo integrativa è una voce variabile della retribuzione, calcolata sulla base delle ore di volo effettuate. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento significativo (cfr. sentenza del 15 settembre 2001, e altri c. British Airways plc, punto 26), in considerazione Per_2 della variabilità degli importi mensilmente corrisposti al personale navigante a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo di riferimento significativo è stato individuato da questo Tribunale in un anno solare. Tale conclusione è avvalorata dalla recente sentenza della Corte di cassazione del
30 novembre 2021, n. 37589, la quale ha chiarito che nella prospettiva di una nozione europea di
“retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la misura media annuale della retribuzione percepita, evidenziando come il parametro sia l'arco temporale entro il quale matura il diritto e nell'ambito del quale vengono in rilievo le varie componenti della retribuzione erogate poi su base mensile o anche con cadenza diversa.
Pertanto, al fine di determinare la retribuzione del giorno di ferie è stato, innanzitutto, individuato il valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore in un anno solare mentre è in servizio.
Tale valore è costituito dal totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare diviso il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie e dei giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto di lavoro (quali malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale, ecc.) i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Solo sottraendo tali periodi dal computo del totale è possibile, infatti, pervenire alla corretta determinazione del quantum percepito dal lavoratore nei periodi di lavoro e ciò in quanto nei periodi indicati, a causa dei diversi eventi che possono incidere sul
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regolare svolgimento del rapporto, il lavoratore non percepisce l'ordinaria retribuzione composta da stipendio e indennità di volo, ma un'indennità a vario titolo denominata.
Al contrario, non possono essere sottratti dal calcolo i giorni in cui il personale navigante è in riserva o a riposo. E' infatti peculiarità del rapporto di lavoro del personale navigante che lo stesso alterni giorni di volo a giorni di riposo, non potendo, in osserva della normativa eurounitaria, svolgere attività di volo tutti i giorni. Ne consegue che la retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore compensa anche i giorni in cui lo stesso non vola, non essendovi alcuna interruzione del rapporto lavorativo, ma, al contrario, ponendo lo stesso anche in tali giorni le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro.
L'aver determinato in tal modo l'indennità di volo integrativa spettante al lavoratore per il singolo giorno di ferie, rende evidente l'erroneità del calcolo proposto da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Parte ricorrente ha infatti richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione, calcolata sulla base della qualifica e dell'anzianità di volo di ciascun lavoratore, pari a
2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L'erroneità di tale modalità di calcolo appare immediatamente evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelle astrattamente volabili, con la inaccettabile conseguenza per cui, se il singolo lavoratore ha volato per un numero di giorni di ferie inferiore al massimo, la retribuzione richiesta per il giorno di ferie è maggiore rispetto a quella percepita in media nei giorni di servizio.
La circostanza che parte ricorrente abbia proposto un errato criterio di determinazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive dal lavoratore non impedisce di procedere all'esatta quantificazione delle stesse mediante una consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale valutare gli elementi già acquisiti al giudizio (Cass. civ. 21 luglio 2015, n. 15217).
La quantificazione può, pertanto, essere effettuata recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha dato corretta applicazione dei criteri formulati nel quesito.
In particolare il consulente tecnico ha determinato, per ciascun anno solare, l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera (per ogni anno) dividendo il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie e altre cause su cui si è già soffermati e moltiplicando l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera (per ogni anno) per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno (risultanti dalle buste paga o dai prospetti allegati al ricorso). Con la sola precisazione che, in ragione di quanto detto sopra in ordine al godimento di giorni di ferie di fonte
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collettiva, l'importo dovuto in relazione ad ogni anno solare andrà determinato moltiplicando l'importo medio dell'IVO giornaliera per il numero dei giorni di fonte legale.
In conclusione, spetta alla ricorrente l'importo di euro 4.106,63 a titolo di retribuzione per i giorni di ferie legale. deve pertanto essere condannata al relativo pagamento. CP_3
Sugli importi in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
15. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la società deve essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
16. Da ultimo, occorre procedere la vaglio della domanda con la quale il lavoratore ha domandato di dichiarare che le retribuzioni sono assoggettabili a contribuzione previdenziale, domanda che non può trovare accoglimento.
Infatti, si rileva che il datore di lavoro può essere condannato alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente all'accertamento della spettanza di differenze retributive soltanto nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del
1995, eccepita da nella memoria di costituzione e, comunque, rilevabile anche d'ufficio. CP_2
Come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n. 8921, tale termine di prescrizione inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza delle differenze retributive (nel caso di specie la Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto il termine decorrente dalla pronuncia della sentenza che accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore).
La S.C. ha anche avuto modo di precisare che non valgono ad interrompere il decorso di tale termine di prescrizione gli atti compiuti dal lavoratore, dovendosi considerare che «l' è l'unico CP_2 soggetto che può provocare l'atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo essendo irrilevante l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore» (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2021, n. 6311).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve concludere che, non risultando che CP_2 abbia richiesto il versamento della contribuzione prima della costituzione nel presente giudizio, avvenuta in data 18 gennaio 2022, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
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17. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della complessità e novità delle questioni al momento del deposito del ricorso.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente sulla base del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. condanna l pagamento in favore di Controparte_1 ell'importo di euro 4.106,63 a titolo di retribuzione per i giorni di ferie Parte_1 legale goduti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico di e spese di CTU, liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
Civitavecchia, 2 ottobre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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